Designazione e presentazione dei mosti parzialmente fermentati.
Con lettera del 4 marzo 1999 e fax del 15 dicembre 1999, codesto ministero ha segnalato ai servizi della Commissione la contraddizione che sembra esistere tra due risposte fornite da tali servizi, rispettivamente nel 1995 e nel 1997, a proposito della problematica di cui all’oggetto.
Nel 1995 la Commissione ha affermato che un prodotto conforme all’allegato I, punto 3 del regolamento n. 822/87ora reg. 1234/07, allegato XI-ter, punto 11 e che presenta al tempo stesso una sovrappressione di anidride carbonica superiore ad 1 bar può essere considerato mosto parzialmente fermentato.
Rispondendo successivamente, nel 1997, ad un ulteriore quesito in merito alla possibilità di utilizzare, sull’etichetta dei mosti parzialmente fermentati, indicazioni contenenti un riferimento alla sovrapressione di anidride carbonica, la Commissione ha affermato che questi prodotti costituiscono una categoria a parte, non disciplinata a livello comunitario, e che gli Stati membri hanno pertanto facoltà di regolamentare la designazione di questi prodotti.
Esaminando il vostro quesito abbiamo constatato che si può effettivamente trattare di una contraddizione. Secondo la prima interpretazione, infatti, il prodotto è considerato un mosto parzialmente fermentato, le cui norme di etichettatura a livello comunitario sono quelle stabilite dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 2392/89, secondo le quali «le indicazioni di cui all’articolo 20 sono le uniche ammesse per la designazione sull’etichettatura». Secondo l’interpretazione del 1997, invece, il prodotto in questione, date le caratteristiche che la presenza di anidride carbonica gli conferisce, dovrebbe costituire una categoria a parte non disciplinata a livello comunitario; in mancanza di una definizione, ogni Stato membro avrebbe pertanto facoltà di regolamentare la designazione di questo prodotto.
Ritengo pertanto che, se il mosto parzialmente fermentato può presentare una sovrappressione di anidride carbonica superiore a 1 bar e continuare ad essere considerato mosto parzialmente fermentato, la seconda interpretazione, secondo la quale tale prodotto costituisce una categoria a parte, potrebbe essere erronea e contraddittoria con la prima.
In queste condizioni è la prima interpretazione quella valida e, qualora le autorità italiane ritengano inadeguate le modalità d’applicazione relative a questo prodotto, è possibile trovare una soluzione nell’ambito delle nuove modalità di applicazione che verranno stabilite con la riforma dell’Ocm.