Organo: Commissione europea
Categoria: Succo d'uva
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 01-02-2000
Numero provvedimento: 3118
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Produzione di mosti e di succhi di uve concentrati e rettificati ottenuti dalle uve da tavola.

I servizi della Commissione hanno ricevuto la lettera, del 9 settembre 1999, n. F/1693, con la quale si pone un quesito relativo alla possibilità di fabbricare «mosto concentrato proveniente da uve da tavola», «mosto concentrato rettificato proveniente da uve da tavola» e «succo di uve concentrato rettificato (o deionizzato) proveniente da uve da tavola», utilizzando mosti di uve provenienti da uve da tavola. La risposta è negativa per i primi due prodotti e positiva per il terzo.

In effetti l’articolo 69, punto 1, del regolamento n. 822/87 ora reg. 1234/07 art. 120-bis indica che per fabbricare i prodotti elencati allo stesso punto 1, è possibile utilizzare unicamente le varietà di uve da vino. Poiché in tale elenco non figura il succo d’uva, quest’ultimo può essere fabbricato anche utilizzando varietà di uve da tavola o mosti di uve da tavola.

Dal primo agosto 1997 i prodotti ottenuti da uve da tavola non sono più sottoposti alle regole dell’organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

Inoltre, nella lettera allegata alla missiva, della Confederazione italiana della vite e del vino, del primo settembre 1999, n. 159/762, si chiede se è possibile fabbricare «succo di uve concentrato rettificato (o deionizzato) proveniente da uve da vino», utilizzando mosti provenienti da uve da vino.

A tale riguardo, tenuto conto che neppure questo prodotto figura tra quelli elencati al punto 1, dell’articolo 69 del regolamento 822/87, è possibile affermare che la trasformazione sopra menzionata è consentita.

Da ultimo, in questa stessa lettera della Confederazione italiana della vite e del vino si chiede se «il mosto di uve concentrato proveniente da uve da tavola» ed «il mosto di uve concentrato rettificato proveniente da uve da tavola», possono essere utilizzati in settori diversi da quello vinicolo per altri usi alimentari ad esempio nell’industria acetiera per la produzione di aceti balsamici.

Anche in questo caso, tenuto conto che l’aceto balsamico non è compreso fra i prodotti del settore vitivinicolo, come risulta definito nel regolamento 822/87, esso può essere fabbricato a partire da mosti di uve concentrati o concentrati rettificati provenienti da uve da tavola.

Al contrario l’aceto di vino non può essere ottenuto utilizzando mosti di uva da tavola, in quanto esso è parte integrante del regolamento 822/87.