Organo: Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento europeo
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-10-2012
Numero provvedimento: 978
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 31-10-2012
Numero gazzetta: 303
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio.

(Regolamento (UE) 25/10/2012, n. 2025/1951, pubblicato in G.U.U.E. 31 ottobre 2012, n. L 303)

Il Regolamento (UE) 25 ottobre 2012, n. 978/2012, in vigore dal 20 novembre 2012, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 29 settembre 2025, n. 2025/1951.


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

(2) La politica commerciale comune dell’Unione si fonda sui principi e persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione, fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE).

(3) L’Unione mira a definire e a intraprendere politiche comuni e azioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà.

(4) La politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo, fissati all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

(5) La comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel periodo dal 2006 al 2015.

(6) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009, prorogato dal regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («sistema») fino al 31 dicembre 2013 o fino alla data in cui il presente regolamento cessa di essere applicato, qualora anteriore. In seguito è opportuno che il sistema continui ad applicarsi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza.

(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sull’aiuto ai paesi in via di sviluppo più bisognosi sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

(8) Il sistema consiste in un regime generale e in due regimi speciali.

(9) È opportuno che il regime generale sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. I paesi che sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Tali paesi sono definitivamente passati da un’economia centralizzata a un’economia di mercato. Non hanno le stesse esigenze degli altri paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze; si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso, vale a dire in una posizione non simile a quella dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili; e, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate, necessitano di un trattamento diverso. Inoltre, l’utilizzo da parte dei paesi a reddito alto o medio-alto delle preferenze tariffarie previste dal sistema aumenta la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili e rischia quindi di far pesare su questi ultimi oneri ingiustificati. Il regime generale tiene conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime generale non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie rispetto al sistema per la quasi totalità degli scambi. Al fine di concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, il regime generale dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato e tale data dovrebbe essere specificata nell’elenco dei paesi beneficiari del regime generale.

(10) I paesi elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 e i paesi beneficiari di un accesso preferenziale autonomo al mercato dell’Unione in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008, del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova, e del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, dovrebbero essere ammissibili ai fini del sistema. I territori d’oltremare associati all’Unione, nonché i paesi d’oltremare e i territori d’oltremare dei paesi che non sono elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 non dovrebbero essere considerati ammissibili ai fini del sistema.

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite (ONU) sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie aggiuntive a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo e dall’attuazione effettiva delle stesse.

(12) Le preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nell’ambito del regime speciale di incentivazione è opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

(13) I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte. Dovrebbe essere possibile presentare domande a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Anche i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie del sistema in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbero presentare una nuova domanda.

(14) La Commissione dovrebbe monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo e la loro attuazione effettiva, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni (organi di controllo competenti). La Commissione dovrebbe presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

(15) Ai fini del monitoraggio e della revoca delle preferenze, le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali. Tali relazioni possono tuttavia essere integrate da altre fonti di informazioni, a condizione che queste siano accurate e affidabili. Fatte salve altre fonti, ciò potrebbe includere informazioni trasmesse dalla società civile, dalle parti sociali, dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(16) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato dell’Unione per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione.

(17) Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato previste per lo zucchero dagli accordi di partenariato economico, le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune dovrebbero richiedere una licenza di importazione fino al 30 settembre 2015.

(18) Per quanto riguarda il regime generale, le preferenze tariffarie dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno dell’Unione.

(19) È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili, per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell’Unione.

(20) Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali a usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, la riduzione generale dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della «nazione più favorita», mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

(21) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti a un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o a un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

(22) La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a una sezione o a una sottosezione al fine di ridurre i casi in cui prodotti eterogenei sono graduati. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe essere applicata ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo né ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, caratterizzati da profili economici molto simili che li rendono vulnerabili a causa di una base d’esportazione limitata e non diversificata.

(23) Affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato, è opportuno che le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applichino, così come le norme di origine dei prodotti definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

(24) È opportuno che le ragioni della revoca temporanea dei regimi di cui al sistema includano la violazione grave e sistematica dei principi stabiliti in determinate convenzioni internazionali concernenti i diritti fondamentali dell’uomo e del lavoro, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l’impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l’attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori con le procedure di monitoraggio dell’Unione stabilite nel presente regolamento.

(25) Vista la situazione politica della Birmania/Myanmar e della Bielorussia, è opportuno mantenere in vigore la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di tali paesi.

(26) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di migliorare l’orientamento, la coerenza e la trasparenza, a una parte, e di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall’altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e la revoca temporanea delle preferenze tariffarie a causa del mancato rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e del buon governo, delle norme procedurali relative alla presentazione delle domande per le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell’istituzione di misure di salvaguardia, in modo da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27) Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d’urgenza prima che la decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie produca effetti se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere.

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(29) Per l’adozione di atti di esecuzione sulla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell’SPG per i paesi beneficiari e sull’apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l’impatto di tali atti, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(30) Per l’adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e la sospensione dei regimi preferenziali laddove le importazioni possono causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(31) Al fine di garantire l’integrità e il corretto funzionamento del sistema, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(32) Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, alla conclusione del periodo massimo di sei mesi, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(33) La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a inchieste di salvaguardia, ciò sia richiesto da imperativi motivi d’urgenza connessi al deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione cui sarebbe difficile porre rimedio.

(34) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento. Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema, tra cui il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e le disposizioni relative alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie, tenendo conto della lotta contro il terrorismo e delle norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nelle questioni fiscali. Nelle relazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle implicazioni sulle esigenze dei paesi beneficiari per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze. La relazione dovrebbe includere anche un’analisi dettagliata dell’impatto del presente regolamento sulle entrate commerciali e tariffarie dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda gli effetti sui paesi beneficiari. Ove opportuno, si dovrebbe valutare altresì la conformità alla normativa sanitaria e fitosanitaria dell’Unione. La relazione dovrebbe comprendere anche un’analisi degli effetti del sistema per quanto concerne le importazioni di biocarburanti e gli aspetti di sostenibilità.

(35) Il regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

1. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate («sistema») si applica conformemente al presente regolamento.

2. Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie nell’ambito del sistema:

a) un regime generale;

b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); e

c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)].

 

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «SPG» : il sistema di preferenze generalizzate con il quale l’Unione accorda un accesso preferenziale al proprio mercato mediante uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

b) «paesi» : i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale;

c) «paesi ammissibili» : tutti i paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato I;

d) «paesi beneficiari dell’SPG» : i paesi beneficiari del regime generale elencati nell’allegato II;

e) «paesi beneficiari dell’SPG+» : i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell’allegato III;

f) «paesi beneficiari dell’EBA» : i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV;

g) «dazi della tariffa doganale comune» : i dazi specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

h) «sezione» : una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

i) «capitolo» : un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

j) «sezione SPG» : una sezione elencata nell’allegato V, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;

k) «regime di accesso preferenziale al mercato» : l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione;

l) «attuazione effettiva» : l’attuazione integrale di tutti gli impegni e gli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all’allegato VIII, in modo da garantire il rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i diritti in esse contenuti.

 

Articolo 3

1. Un elenco dei paesi ammissibili figura nell’allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato I al fine di tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi.

3. La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.


CAPO II

REGIME GENERALE


Articolo 4

1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:

a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure

b) se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli.

2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non si applica il paragrafo 1, lettera a), fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l’Unione che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema, o condizioni più favorevoli, e che non è ancora applicato.

 

Articolo 5

1. Un elenco dei paesi beneficiari dell’SPG che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 4 figura nell’allegato II.

2. La Commissione riesamina l’allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

a) la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l’entrata in vigore di tale decisione;

b) la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato II sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4.

4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG interessati circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

 

Articolo 6

1. I prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono elencati nell’allegato V.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato V al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.

 

Articolo 7

1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V la riduzione è del 20 %.

3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.

6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.

 

Articolo 8

1. Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG.

2. Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno seguente alla sua entrata in vigore.

4. L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1° settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti al riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

5. La Commissione notifica al paese interessato l’atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3.

6. Qualora l’allegato II sia modificato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti al paragrafo 1 del presente articolo.


CAPO III

REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO


Articolo 9

1. Un paese beneficiario dell’SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se:

a) è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII;

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII («convenzioni pertinenti») e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni («organi di controllo competenti») non rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni;

c) riguardo alle convenzioni pertinenti, non ha formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione.

Ai fini del presente articolo, le riserve non sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione fatta eccezione per i casi seguenti:

i) qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato; oppure

ii) qualora, in mancanza di una procedura siffatta, l’Unione, in quanto parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

d) si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse;

e) accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti; e

f) si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’articolo 13.

2. Qualora l’allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all’allegato VII.

 

Articolo 10

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:

a) un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tal fine; e

b) dall’esame della domanda risulta che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

3. Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per creare o modificare l’allegato III allo scopo di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o c), o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all’articolo 36, per modificare l’allegato III al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

6. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo la modifica dell’allegato III e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore del rispettivo atto delegato.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, la presentazione delle domande e il loro trattamento.

 

Articolo 11

1. I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati nell’allegato IX.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IX in base alle modifiche alla nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.

 

Articolo 12

1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato IX originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 della nomenclatura combinata è limitato al 16 % del valore in dogana.

 

Articolo 13

1. A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controlla l’attuazione effettiva, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni di tali organi di controllo.

2. In questo contesto, un paese beneficiario dell'SPG+ collabora con la Commissione e comunica tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la sua situazione rispetto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

 

Articolo 14

1. Entro il 1° gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari dell'SPG+ nell’ambito di tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

2. Tale relazione contiene:

a) le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo pertinenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e

b) le conclusioni della Commissione quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti che prevedono la rendicontazione, la cooperazione con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e l’attuazione effettiva delle stesse.

La relazione può comprendere tutte le informazioni che la Commissione consideri appropriate.

3. Nel formulare le conclusioni concernenti l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, nonché, fatte salve altre fonti, informazioni trasmesse da terzi, tra cui la società civile, le parti sociali, il Parlamento europeo o il Consiglio.

 

Articolo 15

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+ è temporaneamente revocato qualora tale paese non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

2. L’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e alla sua situazione in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono a carico del paese beneficiario dell'SPG+.

3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+. Tale avviso:

a) indica le ragioni che suscitano un ragionevole dubbio quanto al rispetto degli impegni vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o all’esistenza di una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e

b) fissa il periodo, di sei mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell’avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni.

5. La Commissione offre al paese beneficiario ogni possibilità di collaborare durante il periodo indicato al paragrafo 4, lettera b).

6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7. Entro tre mesi dal termine di scadenza del periodo specificato nell’avviso, la Commissione decide:

a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure

b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute.

9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla stessa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.

11. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

 

Articolo 16

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.


CAPO IV

REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI


Articolo 17

1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è definito dall’ONU come paese meno sviluppato.

2. La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato.

3. In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dall’ONU come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA.

Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dall’ONU come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere tale paese da tale allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

 

Articolo 18

1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA.

2. Dal 1° gennaio 2014 fino al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune richiedono una licenza di importazione.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, norme dettagliate per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).


CAPO V

DISPOSIZIONI DI REVOCA TEMPORANEA COMUNI A TUTTI I REGIMI


Articolo 19

1. I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A;

b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio del denaro;

d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC;

e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.

2. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, o del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, per i motivi che giustificano tali misure.

3. Qualora ritenga che esistano ragioni sufficienti che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell’atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:

a) indica le ragioni sufficienti, di cui al paragrafo 3, che hanno motivato l’atto di esecuzione che apre una procedura di revoca temporanea; e

b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso.

5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare all’inchiesta durante il periodo di controllo e di valutazione.

6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese, ove appropriato, le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare le sue osservazioni sulla relazione entro un mese.

8. Entro sei mesi dal termine del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure

b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste in virtù dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

9. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

10. Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

11. Per quanto riguarda entrambi i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l’atto adottato si basa, tra l’altro, sulle prove ricevute.

12. Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.

13. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

 

Articolo 20

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

 

Articolo 21

1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l’altro che un paese beneficiario:

a) comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

b) assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;

c) assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

e) rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; e

f) assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine; si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

3. Qualora ritenga che esistano prove sufficienti che giustificano la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari del paese beneficiario.

4. Prima di adottare tale decisione, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2 che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.

5. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 prima che questa produca effetti.

6. Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o la proroga della revoca.


CAPO VI

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA


SEZIONE I

Salvaguardia generale


Articolo 22

1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto.

2. Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

3. Ai fini del presente capo, per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame.

 

Articolo 23

Si considera che esistano gravi difficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informazioni siano disponibili:

a) quota di mercato;

b) produzione;

c) scorte;

d) capacità di produzione;

e) fallimenti;

f) redditività;

g) utilizzazione degli impianti;

h) occupazione;

i) importazioni;

j) prezzi.

 

Articolo 24

1. Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione avvia un’inchiesta per determinare se è necessario ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune.

2. Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a suo parere, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’articolo 23, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia definite all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

3. Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne il ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

4. L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro dodici mesi dall’apertura.

 

Articolo 25

Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.

 

Articolo 26

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 27

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e la procedura secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se non è pubblicata alcun atto di esecuzione entro il termine fissato all’articolo 24, paragrafo 4, l’inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali misure provvisorie sono rimborsati.

 

Articolo 28

I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.


SEZIONE II

Salvaguardia nei settori tessile, dell’agricoltura e della pesca


Articolo 29

1. Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V o ai prodotti di cui ai codici 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 e 3824 90 97 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:

a) aumenti di almeno il 13,5 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; oppure

b) per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V, superi la quota di cui all’allegato VI, punto 2, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell’allegato II durante tutti i periodi di dodici mesi.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, che non supera il 6 % delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.

3. Gli effetti dell’abolizione delle preferenze tariffarie decorrono due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 30

Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione.

 

Articolo 31

La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 29 o 30 prima che questa produca effetti.


SEZIONE III

Sorveglianza nei settori dell’agricoltura e della pesca


Articolo 32

1. Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

2. Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all’articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 21; oppure

b) qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.


CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 33

1. Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

2. Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

Articolo 34

1. Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.

2. Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.

 

Articolo 35

1. Le statistiche del commercio estero della Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, specificano per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di tale regolamento. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri trasmettono tali dati statistici non più tardi di quaranta giorni dopo la fine di ciascun periodo mensile di riferimento. Al fine di facilitare le informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici relativi alle sezioni SPG siano regolarmente disponibili in una banca dati pubblica.

3. A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603 , 0803 90 10 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 e 3824 90 97 , onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.

 

Articolo 36

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2012.

3. La delega di potere di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 37

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

 

Articolo 38

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Non sono divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.

3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.

4. Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

 

Articolo 39

1. La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

 

Articolo 40

Entro il 1° gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il periodo di due anni più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Entro il 21 novembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può essere eventualmente corredata da una proposta legislativa.

 

Articolo 41

Il regolamento (CE) n. 732/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tavola di concordanza che figura all’allegato X.


CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 42

1. Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente al presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù di tale regolamento se l’inchiesta concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione a titolo del presente regolamento prima del 1° gennaio 2015.

2. Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.

 

Articolo 43

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2012.

Tuttavia, le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Il sistema si applica fino al 31 dicembre 2027. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATI

Per gli Allegati si rinvia alla versione consolidata al 1° gennaio 2025 riportata in Eurlex

Per le successive modifiche si veda il Regolamento (UE) 29 settembre 2025, n. 2025/1951.