Manipolazioni previste all’allegato 73 del regolamento doganale n. 2454/93 e all’articolo 28, par. 4 del reg. n. 3665/87.
L’allegato 73 del reg. n. 2454/93 e l’articolo 28, paragrafo 4 del reg. n. 3665/87 stabiliscono l’elenco delle manipolazioni autorizzate per i prodotti interessati. La filtrazione e l’aggiunta di SO2 al vino rientrano tra le pratiche enologiche autorizzate per l’elaborazione dei vini, indicate all’allegato IV, parte 3 del reg. n. 822/87. L’aggiunta di SO2 deve peraltro rispettare le condizioni fissate all’articolo 65 dello stesso regolamento.
L’operazione di travaso, consistente nel trasferire il vino da un recipiente all’altro, non modifica la composizione del vino e pertanto non è considerata una pratica enologica ai sensi del reg. n. 822/87 e non costituisce oggetto di disposizioni specifiche. Il travaso non è definito nella normativa comunitaria. Esso potrebbe essere assimilato a un cambio d’imballaggio, secondo l’articolo 28, paragrafo 4 del reg. n. 3665/87, e in questo senso considerato una manipolazione ammessa per i vini comunitari sottoposti al regime del deposito doganale prima di essere esportati per beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni agricole.