Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Tacoronte-Acentejo].
(Comunicazione 19/03/2025, pubblicata in G.U.U.E. 19 marzo 2025, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Tacoronte-Acentejo»
PDO-ES-A0115-AM04
Data della comunicazione: 30.12.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. MODIFICHE DELLA DESCRIZIONE ORGANOLETTICA
Descrizione
È stata modificata la descrizione organolettica dei vini bianchi, rossi e rosati della categoria 1.
La modifica interessa la sezione 2.b del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
La modifica è volta a chiarire e concretizzare la descrizione organolettica dei tipi di vini bianchi, rosati e rossi della categoria 1 nelle diverse fasi di valutazione (aspetto, odore e sapore), nonché a rendere obiettivi i descrittori, al fine di agevolare l'applicazione da parte dell'organismo di controllo della norma UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012 «Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi» con riferimento alle attività di verifica del rispetto di tale sezione del disciplinare.
2. MODIFICHE DELLE PRATICHE DI COLTIVAZIONE
Descrizione
È stato eliminato il limite massimo del numero di gemme per ceppo.
La modifica interessa la sezione 3.b del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Si è ritenuto superfluo determinare il numero massimo di gemme per ceppo in quanto si tratta di un parametro relativo alla produzione massima di uva per ettaro. La resa massima di produzione, stabilita nella sezione 5 del disciplinare, determina indirettamente un numero massimo di gemme per ceppo; pertanto la soppressione del loro limite non incide sulla produzione viticola in quanto il loro controllo è considerato ridondante.
3. MODIFICHE DELLA RESA PER ETTARO
Descrizione
La produzione massima consentita è stata aumentata da 10 000 a 15 000 kg/ha, il che in termini di ettolitri equivale a un incremento da 74 a 111 hl/ha. È stata eliminata la possibilità di limitare la produzione massima in funzione della superficie fogliare esposta e sono stati altresì eliminati i limiti di produzione massima consentita nei primi cinque anni successivi al sovrainnesto.
La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Si ritiene che tali modifiche non incidano sulla qualità del vino.
4. AUTORIZZAZIONE DELLA COESISTENZA CON ALTRI VINI
Descrizione
La modifica intende autorizzare la coesistenza di uve, mosti o vini, originari delle isole Canarie ma provenienti da vigneti al di fuori della zona delimitata dalla DOP, all'interno dello stesso impianto registrato e, per quanto riguarda le uve, nei vigneti registrati e nei relativi impianti collegati.
La modifica interessa la sezione 8, lettera b), paragrafi 3.b, 6 e 7, del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Lo stato dell'offerta e della domanda e l'apertura del mercato e della commercializzazione rendono necessario autorizzare la coesistenza di vini provenienti da un'altra DOP della Comunità autonoma purché nella cantina sia sempre assicurata un'efficace tracciabilità, che permetta di monitorare e registrare tutte le fasi della produzione e sia verificabile dall'organismo di controllo qualora quest'ultimo lo richieda. A tal fine, le cantine devono informarne preventivamente il Consejo Regulador.
5. AGGIORNAMENTO DEI DATI
Descrizione
Sono stati modificati i dati di contatto dell'autorità di controllo competente (Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria).
La modifica interessa la sezione 9.a del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Si coglie l'occasione della modifica degli altri aspetti indicati per aggiornare anche i dati di contatto di questo organismo.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Tacoronte-Acentejo
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
8. Vino frizzante
9. Vino frizzante gassificato
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
15. Vino ottenuto con uve appassite
16. Vino ottenuto da uve stramature
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino/dei vini
1. VINO (BIANCO, ROSSO E ROSATO)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Vini bianchi - Aspetto: di colore giallo, in tutta la sua gamma. Vini limpidi e brillanti. Odore: vini dall'aroma pulito di intensità variabile e con aromi primari. Sapore: vini dal gusto fresco e dai componenti equilibrati tra loro.
Vini rossi - Aspetto: di colore rosso, in tutta la sua gamma. Vini limpidi e brillanti. Odore: vini franchi di intensità variabile con possibili note minerali e vegetali. Sapore: vini equilibrati.
Vini rosati - Aspetto: di colore rosa, in tutta la sua gamma. Vini limpidi e brillanti. Odore: vini franchi con aromi primari e di intensità variabile. Sapore: vini freschi ed equilibrati.
* Tenore massimo di anidride solforosa conforme alla normativa dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) 15
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 9
— Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
2. VINO LIQUOROSO
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini immessi al consumo devono avere un colore piacevole che assume tonalità più intense nei vini di annate più vecchie. Gli aromi devono essere complessi e pronunciati, con note intense di uva matura - e persino di uva passa - che ricordano il vitigno. In bocca deve risaltare l'equilibrio tra alcole, dolcezza e acidità. Se invecchiati, devono presentare le caratteristiche di aroma e di sapore associate all'invecchiamento.
* Tenore massimo di anidride solforosa conforme alla normativa dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) 17,5
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 15
— Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 25
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
3. VINO SPUMANTE, VINO SPUMANTE DI QUALITÀ E VINO SPUMANTE DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini immessi al consumo devono essere limpidi e brillanti con un colore che va dal giallo pallido al giallo dorato quando sono prodotti con vitigni bianchi. Quando prodotti con vitigni rossi, il colore varia dal rosa fragola alle sfumature buccia di cipolla. Le bollicine sono piccole e sferiche e rilasciate in modo continuo e persistente. Al naso devono presentare un aroma chiaro, intenso, complesso, fruttato e varietale. In bocca devono essere corposi a causa del rilascio di anidride carbonica, che aggiunge vivacità, con un finale fruttato che presenta un ampio ventaglio di sentori.
* Titolo alcolometrico volumico totale minimo: Vino spumante: 8,5 % vol. Vino spumante di qualità: 9 % vol. Vino spumante di qualità del tipo aromatico: 10% vol. Titolo alcolometrico totale massimo conforme alla normativa dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 6
— Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) 185
4. VINO FRIZZANTE E VINO FRIZZANTE GASSIFICATO
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Vini giallo paglierino, limpidi e con bollicine fini, di intensità medio-alta. Vini chiari con aromi fruttati, floreali, balsamici, pieni e intensi nonché sentori leggermente acidi e nel finale note di frutta secca. Per quanto riguarda l'aspetto, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati rosati e bianchi saranno simili ai vini rosati e bianchi.
* Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol. Titolo alcolometrico totale massimo conforme alla normativa dell’UE. Tenore massimo di anidride solforosa conforme alla normativa dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 7
— Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
5. VINI OTTENUTI DA UVE STRAMATURE E VINI OTTENUTI DA UVE APPASSITE
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini immessi al consumo devono essere limpidi e brillanti e il processo di produzione deve conferire loro un colore piacevole di intensità variabile. Aromi puliti, intensi, complessi e varietali, con note marcate di uva matura e persino di uva passa. In bocca risalta l'equilibrio pieno e intenso tra dolcezza e acidità.
* Titolo alcolometrico effettivo minimo: Vino ottenuto da uve appassite: 9 % vol. Vino ottenuto da uve stramature: 12 %. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: Vino ottenuto da uve appassite: 16 % vol. Vino ottenuto da uve stramature: 15% vol. Titolo alcolometrico totale massimo conforme alla normativa dell’UE. Tenore massimo di anidride solforosa conforme alla normativa dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) —
— Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
6. MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
La lunga stagione vegetativa e la lenta maturazione delle uve rendono possibile l'elaborazione di questo prodotto, il cui aspetto è limpido e brillante. Al naso risaltano aromi fruttati di media intensità con eventuali note erbacee. Al gusto il prodotto presenta una buona acidità con una dolcezza bilanciata.
* Per i limiti che non sono stati specificati, si applica la pertinente legislazione dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 1
— Acidità totale minima in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
7. VINI DOLCI NATURALI
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Questi vini sono prodotti senza aumentare artificialmente il loro titolo alcolometrico. L'alcole proviene interamente dalla fermentazione. Il titolo alcolometrico volumico naturale è superiore a 15 % vol e il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere almeno di 13 % vol. I vini destinati al consumo devono essere limpidi e brillanti e il processo di produzione deve conferire loro un colore piacevole di intensità variabile. Aromi puliti, intensi, complessi e varietali, con note marcate di uva matura e persino di uva passa. In bocca risalta l'equilibrio pieno e intenso tra dolcezza e acidità.
* Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. Titolo alcolometrico totale massimo conforme alla normativa dell’UE. Tenore massimo di anidride solforosa conforme alla normativa dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 13
— Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 25
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
Le uve utilizzate per la produzione dei vini tutelati da questa denominazione hanno un tenore di zucchero minimo di 154 g/l.
Grazie alle tecniche utilizzate per il trattamento delle uve, del mosto e del vino, al controllo della fermentazione e al processo di immagazzinaggio si producono vini di altissima qualità, mantenendo le caratteristiche tradizionali del vino tutelato dalla denominazione.
2. Pratiche di coltivazione
Le pratiche di coltivazione devono essere tradizionali, con una densità di impianto massima di 3 000 ceppi per ettaro.
Le viti devono essere irrigate solo per garantire la sopravvivenza delle piante e il raggiungimento o il miglioramento della qualità. Anche le viti di nuovo impianto, reimpiantate o sostituite devono essere irrigate. Nei primi tre anni vegetativi l'irrigazione può essere effettuata tutto l'anno.
5.2. Rese massime
15 000 chilogrammi di uve per ettaro
111 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione è costituita dai seguenti comuni sull'isola di Tenerife: Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Laguna, El Rosario, e Santa Cruz de Tenerife.
7. Varietà principale/i di uve da vino
ALBILLO CRIOLLO
BASTARDO BLANCO - BABOSO BLANCO
BASTARDO NEGRO - BABOSO NEGRO
BERMEJUELA - MARMAJUELO
BREVAL
BURRABLANCA
CABERNET SAUVIGNON
CASTELLANA NEGRA
DORADILLA
FORASTERA BLANCA
GUAL
LISTAN BLANCO DE CANARIAS
LISTAN NEGRO - ALMUÑECO
LISTÁN PRIETO
MALVASÍA AROMÁTICA
MALVASÍA ROSADA
MALVASÍA VOLCÁNICA
MERLOT
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL NEGRO
NEGRAMOLL
PEDRO XIMENEZ
PINOT NOIR
RUBY CABERNET
SABRO
SYRAH
TEMPRANILLO
TINTILLA
TORRONTÉS
VERDELLO
VIJARIEGO BLANCO - DIEGO
VIJARIEGO NEGRO
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vini bianchi, rossi e rosati
Sebbene tutte le isole Canarie siano di origine vulcanica, il suolo di Tacoronte-Acentejo si è sviluppato in modo diverso ed è caratterizzato da terreni franco-argillosi e limoso-argillosi. Esso produce vini bianchi equilibrati, freschi e persistenti, vini rossi ben strutturati con note molto equilibrate, tannini di buona qualità e un finale deciso e persistente e vini rosati che presentano il giusto equilibrio tra acidità e freschezza.
8.2. Vino liquoroso
Il gran numero di microclimi dovuti all'orografia, al suolo e all'influenza dei venti alisei implica che alcune varietà non raggiungano il grado ottimale di maturazione per la produzione di vini dolci naturali. Pertanto si utilizzava tradizionalmente alcole di vino per la produzione di questi tipi di vino che presentano aromi freschi e ricordano le rispettive varietà. Questi vini acquisiscono complessità quando sono sottoposti a invecchiamento.
8.3. Vino frizzante
La stagione vegetativa della vite nella regione rende possibile la produzione di vini frizzanti. Le temperature stabili della zona e l'abbondante irraggiamento consentono un lungo periodo vegetativo e una lenta maturazione delle uve. Ne risultano vini morbidi e intensamente fruttati con un gusto vivace.
8.4. Vino spumante
Le viti del «Tacoronte-Acentejo» godono di una lunga stagione vegetativa e maturano lentamente. Ciò è dovuto alle temperature molto stabili della zona geografica, in cui si registrano tra 450 e 550 mm di precipitazioni l'anno e non vi è il rischio di gelate. La zona beneficia in media di 2 500 ore di irraggiamento l'anno con modeste variazioni tra estate e inverno. I venti settentrionali (alisei) producono una grande varietà di microclimi contrastanti, le cui differenze sono percettibili anche a distanza di appena 100 m. La lunga fase vegetativa e la lenta maturazione delle uve fanno sì che i vini acquisiscano una buona intensità aromatica. A questi fattori si devono anche il gusto vivace e il finale fruttato.
8.5. Vino ottenuto da uve stramature
L'allevamento a cordone, il metodo tradizionale in questa regione, migliora l'esposizione alla luce solare e garantisce una temperatura uniforme in tutta la pianta. Ne risulta un equilibrio perfetto che sottolinea l'armonia tra dolcezza e acidità di questi vini in bocca.
8.6. Mosto di uve parzialmente fermentato
Il sistema di coltivazione tradizionale più utilizzato in questa regione è l'allevamento a cordone. Questo sistema favorisce un'alta esposizione delle viti alla luce solare, ottenendo uve con un'elevata concentrazione zuccherina che consente la produzione di questo tipo di vino.
8.7. Vino frizzante gassificato
La stagione vegetativa della vite nella regione rende possibile la produzione di vini frizzanti. Le temperature stabili della zona e l'abbondante irraggiamento consentono un lungo periodo vegetativo e una lenta maturazione delle uve. Ne risultano vini morbidi e intensamente fruttati con un gusto vivace. Il fattore umano è tuttavia decisivo per la produzione di questa categoria, in quanto è necessaria l'aggiunta totale o parziale di anidride carbonica affinché il vino presenti le caratteristiche summenzionate.
8.8. Vino spumante di qualità
Le viti del «Tacoronte-Acentejo» godono di una lunga stagione vegetativa e maturano lentamente. Ciò è dovuto alle temperature molto stabili della zona geografica, in cui si registrano tra 450 e 550 mm di precipitazioni l'anno e non vi è il rischio di gelate. La zona beneficia in media di 2 500 ore di irraggiamento l'anno con modeste variazioni tra estate e inverno. I venti settentrionali (alisei) producono una grande varietà di microclimi contrastanti, le cui differenze sono percettibili anche a distanza di appena 100 m. La lunga fase vegetativa e la lenta maturazione delle uve fanno sì che i vini acquisiscano una buona intensità aromatica. A questi fattori si devono anche il gusto vivace e il finale fruttato.
Il fattore umano è essenziale per ottenere le caratteristiche di questo vino, in quanto la sovrapressione deve essere pari o superiore a 3,5 bar e il titolo alcolometrico totale del vino di base deve essere pari ad almeno 9 % vol. Tale caratteristica lo differenzia dalla categoria vino spumante.
8.9. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
Le viti del «Tacoronte-Acentejo» godono di una lunga stagione vegetativa e maturano lentamente. Ciò è dovuto alle temperature molto stabili della zona geografica, in cui si registrano tra 450 e 550 mm di precipitazioni l'anno e non vi è il rischio di gelate. La zona beneficia in media di 2 500 ore di irraggiamento l'anno con modeste variazioni tra estate e inverno. I venti settentrionali (alisei) producono una grande varietà di microclimi contrastanti, le cui differenze sono percettibili anche a distanza di appena 100 m. La lunga fase vegetativa e la lenta maturazione delle uve fanno sì che i vini acquisiscano una buona intensità aromatica. A questi fattori si devono anche il gusto vivace e il finale fruttato.
Le varietà utilizzate per i vini di questa denominazione sono tra quelle autorizzate dalla Commissione. Insieme ai fattori pedoclimatici, esse sono responsabili in larga misura delle caratteristiche specifiche di questi vini, in particolare dell'intensità dei loro aromi.
8.10. Vino ottenuto con uve appassite
L'irraggiamento (in media 2 500 ore l'anno) e la temperatura stabile (con un'escursione nell'arco dell'anno inferiore a 10 °C) cui sono esposte le viti nonché l'orientamento dei vigneti (per un'esposizione massima alla luce solare) consentono uno sviluppo perfetto che si traduce in un equilibrio tra dolcezza e acidità di questi vini.
8.11. Vini dolci naturali
L'allevamento a cordone, il metodo tradizionale in questa regione, migliora l'esposizione alla luce solare e garantisce una temperatura uniforme in tutta la pianta. Ne risulta un equilibrio perfetto che sottolinea l'armonia tra dolcezza e acidità di questi vini in bocca.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La produzione di vini con una denominazione di origine si conclude con diverse pratiche enologiche aggiuntive che possono incidere sulle caratteristiche finali, sulle qualità specifiche e sulle sfumature dei vini. Se il condizionamento avvenisse al di fuori della zona delimitata, non sarebbe possibile garantire la qualità del prodotto finale, in quanto sarebbe necessario trasportarlo verso gli stabilimenti di condizionamento. Ciò comporterebbe manipolazioni non necessarie che comprometterebbero la qualità e la sicurezza del vino
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le etichette dei vini tutelati dalla presente denominazione devono recare in modo visibile l'indicazione «Tenerife».
Può essere inserito anche il nome della regione «Anaga», a condizione che le uve utilizzate per la produzione del vino provengano unicamente da tale regione e che il vino sia prodotto all'interno della stessa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgob2/export/sites/agpsa/icca/galerias/doc/calidad/v/ta/pliego.pdf