Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 02-03-1999
Numero provvedimento: 20608
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Trasporto delle uve – Indicazioni sui recipienti per la conservazione dei prodotti atti a dare vini a denominazione di origine – Quesiti.

1) Trasporto in contenitori separati delle uve atte a produrre vini a D.O. e di quelle che costituiscono l’eccedenza della resa uva/ettaro fino al 20%

Con decreto dirigenziale del 9 dicembre 1998 è stata recentemente disposta la non obbligatorietà della cernita delle uve quale pratica colturale prevista da molti disciplinari di vini a D.O., per riportare l’effettiva produzione delle uve nei limiti massimi previsti dagli stessi disciplinari.

Inoltre, la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, in precedenti occasioni ed in particolare con nota n. 62522 del 4 novembre 1996, si è espressa nel senso che la «scelta vendemmiale» viene ad essere concretizzata nel momento dell’iscrizione dei quantitativi di uve nel registro di cantina, cioè negli appositi conti distinti prescritti per ciascuna D.O. o I.G.T. ed indipendentemente da quelli che sono i successivi termini ed adempimenti previsti in merito alla denuncia delle uve e alla dichiarazione di raccolta e produzione.

Da quanto sopra, questo Ispettorato centrale ritiene di poter considerare regolarmente effettuati i trasporti congiunti, anche in promiscuità, di uve costituenti la parte autorizzata a diventare vino a D.O. e quella costituente il «supero» (equivalente alla parte che oltrepassa, di non oltre il 20%, la resa uva/ettaro prescritta).

Infatti, l’individuazione dei suddetti quantitativi potrà avvenire in cantina, solitamente luogo più idoneo per procedere alla pesatura e valutazione delle uve introdotte, e successivamente oggetto di iscrizione a registro negli appositi conti distinti. Ai sensi dell’allegato II, lettera B, paragrafo 1.1 del reg. 2238/93 (ora reg. 884/01), laddove per il trasporto congiunto delle diverse categorie di uve da vigneto a cantina sia richiesto un documento di accompagnamento, lo stesso dovrà contenere l’indicazione più precisa possibile riguardo alla varietà ed alla destinazione.

2) Menzione da utilizzarsi, con riferimento alla categoria del prodotto, nella compilazione del documento di accompagnamento del trasporto di uve diraspate e/o parzialmente ammostate.

In proposito, la Commissione Ue, rispondendo ad un quesito della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali – inteso a conoscere se le uve sottoposte a diraspatura dovessero essere indicate, nella dichiarazione di raccolta e produzione vitivinicola, come «mosto con vinaccia» o come «uva diraspata» –, ha rappresentato che, in assenza di specifica definizione a livello comunitario, le uve «diraspate» o «pigiadiraspate» possano essere indicate come «uve». Ciò premesso, proprio in considerazione di quanto esposto al precedente punto, questo Ispettorato centrale ritiene che la menzione in parola debba essere «uve da vino diraspate (o pigiate e diraspate)» accompagnata, nel caso di uve destinate a dare vini a d.o., dall’indicazione più precisa possibile riguardo alla varietà ed alla destinazione.

3) Obbligo di indicare sui vasi vinari la natura merceologica o tipologia dei prodotti in essi contenuti

Si conferma il chiarimento in proposito fornito con circolare n. 139 del 21 marzo 1977 del ministero dell’Agricoltura e delle foreste – Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, di seguito riportato, evidenziando che l’art. 37, paragrafo 3, del reg. n. 2392/89, oggi vigente, e l’art. 40, paragrafo 3, del reg. n. 2133/74 citato nella stessa, hanno identico contenuto:

«A norma dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 2133/74, i recipienti per il magazzinaggio, vasche, botti o altri recipienti contenenti vino devono essere numerati e sui registri deve figurare il numero del recipiente in cui il prodotto è conservato».

In proposito, si segnala che sono state interessate le competenti Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali e delle politiche comunitarie ed internazionali le quali, rispettivamente con note n. 60095 del 22 gennaio 1999 e n. F/58 del 22 febbraio 1999, hanno fornito il proprio parere ed ulteriori indicazioni su quanto in argomento.