Organo: Parlamento europeo
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-11-2009
Numero provvedimento: 66
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 30-01-2010
Numero gazzetta: 27
Data aggiornamento: 18-03-2025

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2010/66 della Commissione, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

(Regolamento (UE) 25/11/2009, n. 66/2010, pubblicato in G.U.U.E. 30 gennaio 2010, n. L 27)

Modificato da: Regolamento (UE) n. 782/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 e da Regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione, del 24 ottobre 2017

 

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»).

2.  Il presente regolamento non si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «gruppo di prodotti», un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;

2) «operatore», qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;

3) «impatto ambientale», qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;

4) «prestazione ambientale», i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto ambientale;

5) «verifica», una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.

Articolo 4

Organismi competenti

1.  Ogni Stato membro designa uno o più organismi, all'interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento («l'organismo competente» o «gli organismi competenti») e si assicura che siano operativi. Qualora siano designati più organismi competenti, lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

2.  La composizione degli organismi competenti è tale da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità e i rispettivi regolamenti interni sono tali da garantire la trasparenza nell'esercizio delle loro attività, nonché il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i requisiti fissati all'allegato V.

4.  Gli organismi competenti provvedono affinché il processo di verifica sia effettuato in modo coerente, neutro e affidabile da un terzo indipendente rispetto all'operatore sottoposto a verifica, sulla base delle norme e procedure internazionali, europee o nazionali concernenti gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.

Articolo 5

Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica

1.  La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri di cui all'articolo 4 e dai rappresentanti delle altre parti interessate. Il CUEME elegge il proprio presidente conformemente al regolamento interno. Il CUEME contribuisce all'elaborazione e alla revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE e a ogni eventuale riesame dell'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. Esso inoltre consiglia e assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale.

2.  La Commissione garantisce che il CUEME nell'esercizio delle sue attività assicuri una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i produttori, i fabbricanti, gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in particolare le PMI, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.

Articolo 6

Requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel UE

1.  I criteri del marchio Ecolabel UE sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.

2.  I criteri del marchio Ecolabel UE definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio.

3.  I criteri per il marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti. Nella determinazione di tali criteri sono presi in considerazione:

a) gli impatti ambientali più significativi, in particolare l'impatto sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, le emissioni in tutti i comparti ambientali, l'inquinamento dovuto ad effetti fisici e l'uso e il rilascio di sostanze pericolose;

b) la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in quanto tale ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, ogniqualvolta ciò sia tecnicamente fattibile;

c) le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità;

d) il saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, durante le diverse fasi di vita dei prodotti;

e) ove opportuno, gli aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

f) i criteri stabiliti per altri marchi ambientali, specie per i marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti, a livello nazionale o regionale, qualora esistano per il gruppo di prodotti considerato, in modo da accrescere le sinergie;

g) per quanto possibile, il principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.

4.  I criteri del marchio Ecolabel UE comprendono i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto.

5.  Prima di elaborare eventuali criteri per il marchio Ecolabel UE in relazione ai prodotti alimentari e ai mangimi quali definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, entro il 31 dicembre 2011 la Commissione realizza uno studio volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita di tali prodotti, inclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Lo studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri del marchio Ecolabel UE sui prodotti alimentari, sui mangimi, nonché sui prodotti agricoli non trasformati che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo studio dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel UE solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusione per i consumatori.

Alla luce dei risultati di tale studio e del parere del CUEME, la Commissione decide, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se è fattibile elaborare criteri del marchio Ecolabel UE per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti.

6.  Il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, né a prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

7.  Per determinate categorie di prodotti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 6, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga al paragrafo 6. Non è accordata alcuna deroga con riferimento a sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate conformemente alla procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, che siano presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso su peso). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Elaborazione e revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE

1.  Previa consultazione del CUEME, la Commissione, gli Stati membri, gli organismi competenti e altre parti interessate possono avviare e guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE. Qualora altre parti interessate siano incaricate di guidare l'elaborazione dei criteri, esse devono dimostrare di possedere competenze tecniche nel settore merceologico interessato, unite alla capacità di condurre il processo con imparzialità e nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento. A tale riguardo, sono favoriti i consorzi costituiti da più gruppi d'interesse.

La parte che avvia e guida l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE è tenuta, in conformità della procedura stabilita nell'allegato I, parte A, a predisporre i seguenti documenti:

a) una relazione preliminare;

b) un progetto di proposta di criteri;

c) una relazione tecnica a sostegno del progetto di proposta di criteri;

d) una relazione finale;

e) un manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e per gli organismi competenti;

f) un manuale per le autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici.

I documenti sono trasmessi alla Commissione e al CUEME.

2.  Qualora nell'ambito di un altro sistema di marchio di qualità ecologica siano già stati elaborati dei criteri, conformi ai requisiti dei marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I, per un gruppo di prodotti per il quale non sono stati fissati criteri per il marchio Ecolabel UE, qualsiasi Stato membro nel quale l'altro sistema di marchio di qualità ecologica è riconosciuto può, previa consultazione della Commissione e del CUEME, proporre che tali criteri siano elaborati nell'ambito del sistema del marchio Ecolabel UE.

In tali casi può applicarsi la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri, stabilita nell'allegato I, parte B, purché i criteri proposti siano stati elaborati conformemente all'allegato I, parte A. Detta procedura è guidata dalla Commissione o dallo Stato membro che, conformemente al primo comma, ha proposto la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri.

3.  Qualora sia necessaria una revisione non sostanziale dei criteri, può essere applicata la procedura di revisione abbreviata di cui all'allegato I, parte C.

4.  Entro 19 febbraio 2011, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Tale piano prenderà in considerazione altre azioni della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dell'ambiente. Tale piano è aggiornato regolarmente.

Articolo 8

Definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE

1.  Un progetto di criteri per il marchio Ecolabel UE è elaborato secondo la procedura di cui all'allegato I e tenendo conto del piano di lavoro.

2.  La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, adotta misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nella sua proposta finale la Commissione tiene conto delle osservazioni del CUEME ed evidenzia, documenta e motiva chiaramente le ragioni sottostanti ad eventuali modifiche contenute nella sua proposta finale rispetto al progetto di proposta successivamente alla consultazione del CUEME.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.  Nelle misure di cui al paragrafo 2, la Commissione:

a) stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio Ecolabel UE («requisiti di valutazione»);

b) specifica, per ciascun gruppo di prodotti, le tre caratteristiche ambientali principali che possono comparire sull'etichetta facoltativa con campo di testo di cui all'allegato II;

c) specifica, per ciascun gruppo di prodotti, il relativo periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione;

d) specifica il grado di variabilità del prodotto consentito durante il periodo di validità di cui alla lettera c).

4.  In sede di definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, si presta attenzione a non introdurre misure la cui attuazione può comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.

Articolo 9

Assegnazione del marchio Ecolabel UE e termini e condizioni d'uso

1.  Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE ne fa richiesta presso gli organismi competenti di cui all'articolo 4 in conformità delle norme seguenti:

a) se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di quello Stato membro;

b) se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati membri, la richiesta può essere presentata presso l'organismo competente di uno di tali Stati membri;

c) se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto sarà, o è stato, immesso sul mercato.

2.  Il marchio Ecolabel UE ha la forma illustrata nell'allegato II.

Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato solo per prodotti che rispettano i criteri del marchio Ecolabel UE applicabili ai prodotti in questione e ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

3.  Le richieste specificano i dati completi di contatto dell'operatore, nonché il gruppo di prodotti in questione e contengono una descrizione dettagliata del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo competente.

Le richieste comprendono tutti i documenti pertinenti, come indicato nel relativo provvedimento della Commissione che stabilisce i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti in questione.

4.  L'organismo competente al quale è inviata una richiesta esige il pagamento di diritti conformemente all'allegato III. L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti.

5.  Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'organismo competente interessato verifica se la documentazione è completa e lo notifica all'operatore. Se quest'ultimo non completa la documentazione entro sei mesi da tale notifica, l'organismo competente può respingere la richiesta.

Se la documentazione è completa e l'organismo competente ha verificato che il prodotto rispetta i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE nonché i requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'articolo 8, l'organismo competente assegna un numero di registrazione al prodotto.

I costi delle prove e della valutazione di conformità ai criteri per il marchio Ecolabel UE sono a carico degli operatori. Agli operatori possono essere imputate le spese di viaggio e alloggio qualora si renda necessaria una verifica in loco al di fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

6.  Qualora i criteri per il marchio Ecolabel UE esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto recante il marchio Ecolabel UE. Ove opportuno, l'organismo competente effettua verifiche in loco o nomina a tal fine un rappresentante autorizzato.

7.  Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica, specie tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13.

8.  L'organismo competente conclude con ciascun operatore un contratto relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE (comprese le disposizioni per l'autorizzazione e la revoca del medesimo, specie a seguito di una revisione dei criteri). A tal fine si utilizza un contratto standard conforme al modello riportato nell'allegato IV.

9.  L'operatore può apporre il marchio Ecolabel UE sul prodotto solo dopo la stipula del contratto. L'operatore appone sul prodotto che reca il marchio Ecolabel UE anche il numero di registrazione.

10.  L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE ad un prodotto lo comunica alla Commissione. La Commissione istituisce un registro comune che aggiorna regolarmente. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

11.  Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato sui prodotti per i quali è stato assegnato e sul relativo materiale promozionale.

12.  L'assegnazione del marchio Ecolabel UE non pregiudica eventuali norme in materia ambientale o altre norme del diritto nazionale o comunitario applicabili alle varie fasi della vita del prodotto.

13.  Il diritto di usare il marchio Ecolabel UE non comprende l'uso di tale marchio come componente di un marchio di fabbrica.

Articolo 10

Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE

1.  È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio Ecolabel UE.

2.  L'organismo competente verifica con cadenza regolare, in relazione ai prodotti cui ha assegnato il marchio Ecolabel UE, che il prodotto sia conforme ai criteri del marchio Ecolabel UE e ai requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'articolo 8. Ove opportuno, l'organismo competente effettua tali verifiche anche in seguito a denunce. Tali verifiche possono avvenire sotto forma di controlli casuali.

L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto informa l'utilizzatore del marchio Ecolabel UE in merito ad eventuali denunce relative a un prodotto recante il marchio e può chiedere all'utilizzatore di rispondere a tali denunce. L'organismo competente non è tenuto a rivelare all'utilizzatore del marchio l'identità del denunciante.

3.  L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE consente all'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 9.

4.  Su richiesta dell'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto, l'utilizzatore del marchio Ecolabel UE è tenuto ad autorizzare l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in oggetto.

La richiesta può essere avanzata in qualunque momento ragionevole e senza preavviso.

5.  Qualora un organismo competente rilevi che un prodotto che reca il marchio Ecolabel UE non rispetta i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o che il marchio Ecolabel UE non viene usato conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, dopo aver consentito all'utilizzatore del marchio Ecolabel UE di inviare le proprie osservazioni l'organismo vieta l'uso del marchio su tale prodotto o, qualora il marchio Ecolabel UE sia stato assegnato da un altro organismo competente, informa quest'ultimo. L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE non ha diritto al rimborso dei diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, né parzialmente né per intero.

L'organismo competente informa tempestivamente di tale divieto tutti gli altri organismi competenti e la Commissione.

6.  L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto non può comunicare né utilizzare per finalità non correlate all'assegnazione per l'uso del marchio Ecolabel UE le informazioni ottenute nel corso della valutazione della conformità alle norme relative all'uso del marchio Ecolabel UE di cui all'articolo 9 da parte di un utilizzatore del marchio Ecolabel UE.

Esso adotta tutte le misure adeguate a garantire la tutela dei documenti affidatigli contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita.

Articolo 11

Sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri

1.  Laddove siano stati pubblicati i criteri per il marchio Ecolabel UE per un dato gruppo di prodotti, altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale o regionale, che non coprono tale gruppo di prodotti al momento della pubblicazione, possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto soltanto qualora i criteri stabiliti da tali sistemi siano almeno tanto rigorosi quanto quelli del marchio Ecolabel UE.

2.  Al fine di armonizzare i criteri dei sistemi europei per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica (EN ISO 14024 di tipo I), i criteri del marchio Ecolabel UE tengono conto anche dei criteri esistenti, elaborati negli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti.

Articolo 12

Promozione del marchio Ecolabel UE

1.  Gli Stati membri e la Commissione concordano, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE mediante:

a) azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, grossisti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, commercianti, dettaglianti, nonché al pubblico in generale;

b) la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI,

sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.

2.  Il marchio Ecolabel UE può essere promosso tramite il sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE che fornisce in tutte le lingue comunitarie informazioni di base e materiale promozionale sul marchio Ecolabel UE, nonché informazioni su dove è possibile acquistare i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.

3.  Gli Stati membri incoraggiano l'uso del «Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici» di cui all'allegato I, parte A, punto 5). A tal fine, gli Stati membri prendono ad esempio in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto di prodotti rispondenti ai criteri specificati in tale manuale.

Articolo 13

Scambio di informazioni ed esperienze

1.  Al fine di favorire un'applicazione coerente del presente regolamento, gli organismi competenti si scambiano periodicamente informazioni ed esperienze, in particolare riguardo all'applicazione degli articoli 9 e 10.

2.  La Commissione istituisce a tal fine un gruppo di lavoro composto dagli organismi competenti. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno due volte l'anno. Le spese di viaggio sono a carico della Commissione. Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Relazione

Entro 19 febbraio 2015 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. La relazione indica anche gli elementi del sistema che necessitano di eventuale revisione.

Articolo 15

Modifiche degli allegati

La Commissione può modificare gli allegati, compresa la modifica dell'importo massimo dei diritti di cui all'allegato III, tenendo conto della necessità che i diritti coprano le spese di gestione del sistema.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali disposizioni alla Commissione e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti.

L'articolo 9, paragrafo 4, e l'allegato III del presente regolamento si applicano a tali contratti.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATI (omissis: Vedasi il testo completo al seguente link: Regolamento (CE) n . 66/2010