Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto e modalità di presentazione delle domande per l’adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
(D.M. 07/02/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
VISTA la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
VISTA la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare i Titoli IV, V e VIII inerenti, rispettivamente, la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, i controlli ufficiali e il sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
VISTO in particolare l’articolo 65 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è stato istituito il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI);
VISTO il decreto del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2020, n. 22191, recante riconosci mento del CIVI-Italia quale soggetto gestore nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 29 giugno 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 51 recante l’istituzione del Sistema Informativo per la protezione delle piante (SIPP), costituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 settembre 2021, n. 489323, recante “Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto” in applicazione degli articoli 21, 23, 24, 25, 34, 36, 41 e 42 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1°ottobre 2021, n. 492183, recante “Modalità di presentazione delle domande per l’adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” in applicazione degli articoli 71, comma 3, 75, 76 e 77 del decreto e del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 dicembre 2023, n. 685012, con il quale è stata determinata la tariffa relativa alle attività di stampa e di rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema di qualificazione volontaria e la relativa modalità di versamento, in applicazione dell’articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, in corso di registrazione presso il competente Organo di controllo, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;
RITENUTO necessario definire, sia nell’ambito del sistema di certificazione europea che nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI, le modalità operative di controllo ufficiale finalizzate al riconoscimento dei Centri per le attività di conservazione, di pre moltiplicazione, di moltiplicazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, alla verifica dei materiali di moltiplicazione appartenenti alle diverse categorie commerciali, nonché alla stampa delle etichette ufficiali;
CONSIDERATA la necessità di uno specifico applicativo informatico del Sistema Informativo per la Protezione delle Piante (SIPP) di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 19/2021, da sviluppare nell’ambito del SIAN, che permetta lo svolgimento dei controlli ufficiali e la gestione dei dati relativi, da parte del personale tecnico del Servizio fitosanitario nazionale;
RITENUTO necessario, altresì, sviluppare tale applicativo informatico anche a supporto degli operatori professionali per la presentazione delle istanze finalizzate al riconoscimento dei Centri per le attività di conservazione, di pre-moltiplicazione, di moltiplicazione, nonché alla certificazione dei materiali di moltiplicazione;
CONSIDERATO pertanto necessario, alla luce dell’applicativo informatico sopraindicato, aggiornare le modalità di presentazione delle istanze per la conservazione, la produzione, la certificazione e l’etichettatura dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, al fine di prevedere procedure di deposito telematiche e una più efficace gestione dei dati ad esse connessi;
RITENUTO necessario, altresì, disporre di un provvedimento unico e coordinato per il deposito telematico delle istanze garantendo, al contempo, una procedura di gestione uniforme da parte dei diversi Servizi fitosanitari coinvolti;
CONSIDERATO necessario, modificare le disposizioni inerenti la tariffa per le attività di stampa e di rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema di qualificazione volontaria (QVI), per tenere conto che l’applicativo suddetto deve essere realizzato nell’ambito del SIAN, nonché prevederne l’applicazione con l’entrata in esercizio di quest’ultimo, in considerazione del fatto che alla determinazione di tale tariffa concorro le voci di costo connesse all’implementazione, aggiornamento e gestione dell’applicativo medesimo;
RITENUTO necessario dare applicazione al presente decreto a partire dal 15 dicembre 2025 al fine di consentire la completa realizzazione dell’applicativo informatico quale strumento di supporto agli operatori professionali e al personale tecnico del Servizio fitosanitario nazionale per la gestione delle istanze e delle procedure di controllo finalizzate alla certificazione ufficiale dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e alla gestione dei dati ad essere connesse;
RITENUTO necessario, nelle more della realizzazione del previsto applicativo informatico, garantire continuità alle attività di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto secondo le disposizioni applicative previgenti;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso tramite procedura di consultazione telematica conclusasi in data 17 novembre 2024;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 9 dicembre 2024;
DECRETA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto definisce le modalità operative per la presentazione delle istanze e il controllo ufficiale ai fini della certificazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi appartenenti alle categorie “Pre-Base”, “Base”, “Certificato”, sia nell’ambito del sistema di certificazione europea che del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI, ed in particolare identifica:
a) le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei Centri per le attività di conservazione, di premoltiplicazione, di moltiplicazione, in applicazione degli articoli 21, comma 4, 34, comma 6, e 41, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
b) le modalità di presentazione delle domande di accettazione delle candidate piante madri di categoria “Pre-Base” e per la certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”, in applicazione degli articoli 23, comma 1, 24 comma 1, 25, comma 1, 36, comma 1, 42, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
c) le modalità di presentazione delle domande per l’adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, in applicazione dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
d) le modalità di presentazione delle domande di accettazione delle candidate piante madri di categoria “Pre-Base” e per la verifica dei requisiti dei materiali di moltiplicazione delle categorie “Pre-Base”, “Base” e “Certificato” afferenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui agli articoli 72, comma 2, 75, comma 2, 76, comma 2 e 77, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, nonché la richiesta per il rilascio delle relative etichette del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
e) la tariffa relativa alle attività di stampa e di rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema di qualificazione volontaria, e relativa modalità di versamento, in applicazione dell’articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.
Articolo 3
(Applicativo per la gestione dei dati di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi)
1. Nell’ambito del Sistema Informativo per la Protezione delle Piante (SIPP), di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, è sviluppato uno specifico applicativo per la gestione dei dati inerenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di seguito “applicativo”.
2. L’applicativo di cui al comma 1 è gestito dal Servizio fitosanitario centrale coadiuvato dal CIVI Italia, Soggetto Gestore di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2020, n. 22191, sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713.
TITOLO II
MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PIANTE E DEI MATERIALI DI CATEGORIA “PRE- BASE” E “BASE”
Articolo 4
(Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento come “Centro di conservazione per la premoltiplicazione” o “Centro di premoltiplicazione”)
1. L’organismo che intende essere riconosciuto come “Centro di conservazione per la premoltiplicazione - CCP”, di cui all’articolo 21, o come “Centro per la premoltiplicazione- CP”, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, trasmette istanza al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio, mediante l’applicativo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:
a) l’elenco delle specie o gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
b) la modalità di ottenimento dei materiali di moltiplicazione;
c) numero di iscrizione al RUOP di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato III del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti e comprende almeno:
a) la descrizione delle strutture utilizzate per le attività inerenti la conservazione e la premoltiplicazione dei materiali di moltiplicazione;
b) la descrizione delle attività svolte sulle specie o i gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
c) la planimetria del centro aziendale e delle strutture utilizzate;
d) l’elenco delle varietà in conservazione;
e) il curriculum aziendale;
f) il curriculum vitae del responsabile tecnico scientifico.
Articolo 5
(Domanda di adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale - QVI)
1. L’adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI è necessaria ed applicabile a tutte le strutture e le categorie di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto coinvolte nella filiera produttiva QVI.
2. I fornitori che intendono aderire al QVI, di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 18, inviano, mediante applicativo, una domanda di adesione al SFR competente per territorio.
3. La domanda di cui al comma 1 comprende almeno le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ed è corredata dall’impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni di cui al menzionato decreto.
4. Il SFR, in applicazione dell’articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 18, nell’ambito dell’applicativo verifica la completezza e l’ammissibilità della domanda di cui al comma 1 e ne registra gli esiti nell’applicativo medesimo.
5. In caso di accettazione della domanda l’SFR, nell’ambito della piattaforma SIPP aggiorna il RUOP di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 19/2021 con il riferimento alla partecipazione del fornitore al QVI.
6. I fornitori comunicano tempestivamente, mediante l’applicativo, eventuali modifiche ai dati e alle informazioni fornite, nonché l’intenzione di non aderire più al QVI.
Articolo 6
(Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento come “Centro di conservazione per la premoltiplicazione” o “Centro di premoltiplicazione” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. L’organismo che intende essere riconosciuto come “Centro di conservazione per la premoltiplicazione - CCP” o come “Centro per la premoltiplicazione- CP” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI, di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, trasmette istanza al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio, mediante l’applicativo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:
a) l’elenco delle specie o gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
b) la modalità di ottenimento dei materiali di moltiplicazione;
c) numero di iscrizione al RUOP di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 19/2021;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti e comprende almeno le informazioni di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Articolo 7
(Modalità di presentazione di una domanda per l’accettazione di una pianta madre di categoria “Pre-Base”)
1. Il costitutore, o il suo avente causa, che intende far accettare una nuova pianta o un nuovo portinnesto come pianta madre di categoria “Pre-Base”, trasmette l’istanza, di cui all’articolo 23, comma 1 o di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, mediante l’applicativo, al Servizio Fitosanitario Centrale e al SFR competente per territorio.
2. Le domande di cui al comma 1, contengono almeno le informazioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 e sono corredate dai documenti di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo medesimo.
3. Il SFR competente, mediante l’applicativo, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 18/2021, registra il proprio parere e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
4. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiorna il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, indicando il Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) in cui è conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base».
Articolo 8
(Modalità di presentazione di una domanda di certificazione per materiali di categoria “Pre-Base” e “Base”)
1. Il fornitore, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che intende ottenere la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-Base” o di categoria “Base”, di cui rispettivamente all’articolo 25 e 36 del decreto legislativo medesimo, trasmette specifica istanza al SFR competente per territorio mediante l’applicativo.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 25, comma 2 e 36 comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Articolo 9
(Modalità di presentazione di una domanda per l’accettazione di una pianta madre di categoria Pre-Base nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il costitutore, o il suo avente causa, che intende far accettare una nuova pianta o un nuovo portinnesto come pianta madre di categoria “Pre-Base”, trasmette l’istanza, di cui all’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, mediante l’applicativo, al Servizio Fitosanitario Centrale e al SFR competente per territorio.
2. Le domande di cui al comma 1, contengono almeno le informazioni di cui all’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 e sono corredate dai documenti di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo medesimo.
3. Il SFR competente, mediante l’applicativo, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 18/2021, registra il proprio parere e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
4. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di «Pre-Base», su parere del Gruppo di lavoro permanente, che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneità, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
5. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiorna il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, indicando il Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) in cui è conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base» e il riferimento al codice attribuitole.
Articolo 10
(Domanda per la verifica dei requisiti dei materiali di moltiplicazione delle categorie “Pre- Base” e “Base” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il fornitore che intende richiedere la verifica dei requisiti, di cui agli articoli 75 e 76 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, del materiale di moltiplicazione di categoria “Pre-Base” e di categoria “Base”, trasmette istanza al SFR competente per territorio mediante l’applicativo.
2. La domanda, di cui al comma 1, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita del rappresentante legale della struttura richiedente;
b) ragione sociale della struttura richiedente;
c) numero iscrizione al RUOP di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19;
d) indirizzo della sede legale;
e) recapito telefonico;
f) recapito di Posta certificata;
g) ubicazione dei materiali di moltiplicazione oggetto della domanda;
h) genere, specie botanica, varietà e tipologia dei materiali di moltiplicazione oggetto della domanda;
i) riferimento al “Centro di conservazione per la premoltiplicazione” o “Centro di premoltiplicazione” presso cui il materiale è conservato;
j) indicazione se la varietà è oggetto di privativa vegetale.
TITOLO III
MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PIANTE E DEI MATERIALI DI CATEGORIA “CERTIFICATO”
Articolo11
(Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento come “Centro di moltiplicazione”)
1. Il fornitore che intende essere riconosciuto “Centro di moltiplicazione” (CM), di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, trasmette istanza al SFR competente per territorio, esclusivamente mediante l’applicativo.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) l’elenco delle specie o gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
b) la modalità di ottenimento dei materiali di moltiplicazione;
c) il numero di iscrizione al RUOP di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19;
d) la dichiarazione relativa alla conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
e) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti e comprende almeno:
a) l’elenco dettagliato e la descrizione delle strutture a disposizione atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
b) l’elenco e l’ubicazione delle strutture, e dei campi di piante madri
c) la copia della carta tecnica regionale (CTR) o cartografia equivalente e l’estratto di mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i campi di piante madri afferenti al “Centro di moltiplicazione”;
d) la mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante per fila distinto per specie e varietà con relativa legenda;
e) l’elenco delle attrezzature meccaniche a disposizione per le operazioni di lavorazione, la conservazione e il trasporto dei materiali di moltiplicazione da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura;
f) il curriculum vitae del responsabile tecnico.
Articolo 12
(Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento come “Centro di moltiplicazione” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il fornitore che intende essere riconosciuto “Centro di moltiplicazione” (CM) nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI, di cui all’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, trasmette istanza al SFR competente per territorio, esclusivamente mediante l’applicativo.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 74, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Articolo 13
(Ampliamento e modifiche di un Centro di moltiplicazione già riconosciuto)
1. Il fornitore già riconosciuto come Centro di moltiplicazione, ai sensi dell’articolo 11 o dell’articolo 12, comunica senza indugio qualsiasi modifica delle informazioni fornite, al SFR competente per territorio, trasmettendo un’istanza di modifica esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo.
2. L’istanza di cui al comma 1, qualora riguardi modifiche all’elenco delle strutture, e dei campi di piante madri, è corredata dalla documentazione, rispettivamente, di cui all’articolo 11, comma 3, o all’articolo 12, comma 2.
3. Il SFR competente per territorio applica le opportune procedure di riconoscimento previste all’articolo 19 o all’articolo 20 del presente provvedimento.
Articolo 14
(Modalità di presentazione di una domanda di certificazione per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria “Certificato”)
1. Il fornitore, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, richiede al SFR competente per territorio la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria “Certificato”, di cui all’articolo 42 del decreto legislativo medesimo, esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo.
2. L’istanza di cui al comma 1 resa in autocertificazione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contiene le informazioni di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, e, se del caso, è corredata dalla documentazione necessaria ad attestarne lo stato fitosanitario per il genere, la specie o il gruppo di specie.
3. L’istanza di cui al comma 1 è presentata entro e non oltre i termini di cui all’allegato I del presente provvedimento, pertinenti al genere, alla specie, o al gruppo di specie.
Articolo 15
(Comunicazione del consuntivo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto certificate)
1. Il fornitore comunica al SFR competente per territorio, mediante l’applicativo ed entro i termini di cui all’allegato I pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie, il consuntivo del numero e della tipologia di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e di categoria “Certificato” per i quali ha stampato le etichette nell’annualità precedente.
Articolo 16
(Richiesta di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria “Certificato” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale - QVI)
1. Il fornitore, che ha aderito al QVI conformemente all’articolo 5, richiede la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria “Certificato”, di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo.
2. La domanda, di cui al comma 1, contiene, oltre alle informazioni già presenti nel RUOP di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, almeno le informazioni di seguito elencate:
a) numero di iscrizione al RUOP;
b) tipologia e quantità dei materiali da certificare;
c) ubicazione dei materiali di moltiplicazione oggetto della domanda;
d) genere, specie botanica, varietà e tipologia dei materiali di moltiplicazione oggetto della domanda;
e) riferimento al “Centro di moltiplicazione” presso cui il materiale è conservato; indicazione se la varietà è oggetto di privativa vegetale.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata, se del caso, dalla documentazione necessaria ad attestare lo stato fitosanitario per il genere, la specie o il gruppo di specie.
4. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro e non oltre i termini di cui all’allegato I, pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie.
TITOLO IV
MODALITA’ OPERATIVE DI CONTROLLO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE PIANTE E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA “PRE BASE” “BASE” E “CERTIFICATO”
Articolo 17
(Riconoscimento delle strutture come “Centro di conservazione per la premoltiplicazione” o “Centro di premoltiplicazione)
1. Il SFR competente per territorio verifica, mediante l’applicativo, che la domanda di cui all’articolo 4 sia ammissibile e completa di tutte le informazioni e della documentazione indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2. Verificata l’ammissibilità della domanda, il SFR competente per territorio, effettua controlli mediante ispezioni ufficiali presso le strutture del richiedente, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, per quanto riguarda i Centri di conservazione per la premoltiplicazione, e dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo decreto, per quanto riguarda i Centri di premoltiplicazione.
3. Il SFR competente per territorio, ultimate le operazioni di verifica di cui ai commi 1 e 2, redige un verbale e ne registra i dati e gli esiti finali nell’applicativo; tali registrazioni includono almeno:
a) eventuali non conformità rilevate;
b) eventuali misure correttive proposte al richiedente.
4. Il SFR competente per territorio trasmette al Servizio fitosanitario centrale, mediante applicativo:
a) il verbale di cui al comma 3;
b) il proprio parere formale al riconoscimento della struttura.
Il Servizio fitosanitario centrale sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, procede al riconoscimento dell’idoneità delle strutture candidate; oppure, qualora risultino non soddisfatti i requisiti richiesti, procede al rigetto dell’istanza comunicandolo al richiedente, ai sensi della legge 241/90.
Articolo 18
(Riconoscimento delle strutture come “Centro di conservazione per la premoltiplicazione” o “Centro di premoltiplicazione nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il SFR competente per territorio verifica, mediante l’applicativo, che la domanda di cui all’articolo 6 sia ammissibile e completa di tutte le informazioni e della documentazione indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2. Verificata l’ammissibilità della domanda, il SFR competente per territorio, effettua controlli mediante ispezioni ufficiali presso le strutture del richiedente, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.
3. Il SFR competente per territorio, ultimate le operazioni di verifica di cui ai commi 1 e 2, redige un verbale e ne registra i dati e gli esiti finali nell’applicativo; tali registrazioni includono almeno:
a) eventuali non conformità rilevate;
b) eventuali misure correttive proposte al richiedente.
4. Il SFR competente per territorio trasmette al Servizio fitosanitario centrale, mediante applicativo:
a) il verbale di cui al comma 3;
b) il proprio parere formale al riconoscimento della struttura.
Il Servizio fitosanitario centrale sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, procede al riconoscimento dell’idoneità delle strutture candidate; oppure, qualora risultino non soddisfatti i requisiti richiesti, procede al rigetto dell’istanza comunicandolo al richiedente, ai sensi della legge n.241/90.
Articolo 19
(Procedura di riconoscimento di un “Centro di moltiplicazione”)
1. Il SFR competente per territorio valuta le istanze di cui all’articolo 11 verificandone la completezza degli elementi forniti e della documentazione ad essa allegata.
2. Il SFR competente per territorio effettua controlli ufficiali mediante visite presso le strutture, i campi di piante madri e del richiedente al fine di accertare la congruità delle informazioni fornite nell’istanza.
3. Il SFR competente per territorio, mediante l’applicativo, registra l’esito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Articolo 20
(Procedura di riconoscimento di un “Centro di moltiplicazione” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il SFR competente per territorio valuta le istanze di cui all’articolo 12 verificandone la completezza degli elementi forniti e della documentazione ad essa allegata.
2. Il SFR competente per territorio effettua controlli ufficiali mediante visite presso le strutture, i campi di piante madri e del richiedente al fine di accertare la congruità delle informazioni fornite nell’istanza.
3. Il SFR competente per territorio, mediante l’applicativo, registra l’esito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Articolo 21
(Procedura di riconoscimento delle piante e dei materiali di categoria “Pre-base” e “Base” e stampa delle etichette)
1. Il SFR competente per territorio valuta le informazioni riportate nelle istanze di cui all’articolo 8,
e la documentazione ad esse allegata, mediante l’applicativo.
2. Il SFR competente per territorio effettua ispezioni ufficiali, e se del caso campionamenti e analisi, presso le strutture, CCP e CP del richiedente al fine di accertare la congruità delle informazioni fornite dall’operatore professionale nell’istanza e per verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione oggetto delle istanze di cui all’articolo 8 rispettino i requisiti relativi a:
a) corrispondenza alla descrizione della varietà, di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con le modalità riportate all’articolo 23, commi 4 e 5 del medesimo decreto legislativo;
b) periodo massimo di utilizzo di una pianta madre, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, e riportato all’allegato II, parte 4, del medesimo decreto pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
c) assenza di alterazioni che possono compromettere la qualità delle piante e dei materiali di moltiplicazione, di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
d) esecuzione delle ispezioni visive e, se del caso, dei campionamenti e analisi, di cui all’allegato II, parti 1 e 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie, da parte dell’operatore professionale;
e) rispetto dei requisiti fitosanitari di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ed in particolare l’assenza degli organismi nocivi di cui all’allegato II, parti 1 e 2, del medesimo decreto pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
f) sito di produzione, luogo di produzione o zona, di cui all’allegato II, parte 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
g) terreno, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativi all’assenza degli organismi nocivi di cui all’allegato II, parte 3, del medesimo decreto pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
h) ottenimento dei materiali di moltiplicazione e delle piante di categoria “Pre-base” a partire da una pianta madre di categoria Prebase o dei materiali di moltiplicazione e delle piante di categoria “Base” a partire da una pianta madre di categoria “Base” o superiore, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
i) identificazione e numerazione progressiva e stabile delle piante madri, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
3. Il SFR competente per territorio riporta nell’applicativo l’esito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, nonché il numero e la tipologia delle piante e dei materiali per cui è autorizzata la stampa delle etichette.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i CCP e i CP comunicano al SFR competente per territorio, mediante l’applicativo il consuntivo del numero e della tipologia di piante e di materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-base” e “Base” effettivamente commercializzati nell’annualità precedente.
Articolo 22
(Procedura per il riconoscimento delle piante e dei materiali di categoria “Pre-Base” e “Base” e autorizzazione alla stampa delle etichette” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il SFR competente per territorio, coadiuvato dal CIVI Italia, individuato Soggetto Gestore di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, valuta le informazioni contenute nelle richieste di cui all’articolo 10, e la documentazione ad esse allegata, mediante l’applicativo.
2. Il SFR competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, mediante visite presso le strutture, i campi di produzione e i campi di piante madri del richiedente.
3. Il SFR competente per territorio, riporta nell’applicativo, l’esito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, nonché il numero e la tipologia delle piante e dei materiali per cui è autorizzata la stampa delle etichette, ai sensi dell’articolo 79 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
4. Il CIVI Italia, sulla base dell’esito delle verifiche di cui al comma precedente, procede alla stampa
e alla distribuzione delle etichette ai CCP e ai CP.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i CCP e i CP comunicano al SFR competente per territorio, mediante l’applicativo il consuntivo del numero e della tipologia di piante e di materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-base” e “Base” effettivamente commercializzati nell’annualità precedente.
6. I CCP e i CP corrispondono l’importo della tariffa, di cui all’articolo 27 dovuta per il quantitativo di etichette autorizzate alla stampa, secondo le modalità riportate all’articolo 30, e allega l’attestazione dell’avvenuto pagamento nell’applicativo.
Articolo 23
(Procedura di riconoscimento dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria “Certificato” e autorizzazione alla stampa delle etichette)
1. Il SFR competente per territorio valuta, mediante l’applicativo, le informazioni riportate nelle istanze di cui all’articolo 14 e la documentazione ad esse allegata.
2. Il SFR competente per territorio effettua ispezioni ufficiali, e se del caso campionamenti e analisi, presso le strutture, i campi di piante madri e i campi di produzione del richiedente al fine di accertare la congruità delle informazioni fornite dall’operatore professionale nell’istanza e per verificare che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto oggetto delle istanze di cui all’articolo 14 rispettino le seguenti condizioni:
a) corrispondenza alla descrizione della varietà, di cui all’articolo 27 al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18; la verifica è effettuata con le modalità riportate all’articolo 23, commi 4 e 5 del medesimo decreto legislativo;
b) periodo massimo di utilizzo di una pianta madre, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, e riportato all’allegato II, parte 4, del medesimo decreto pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
c) assenza di alterazioni che possono compromettere la qualità delle piante e dei materiali di moltiplicazione, di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
d) esecuzione delle ispezioni visive e, se del caso, dei campionamenti e analisi, di cui all’allegato II, parti 1 e 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie, da parte dell’operatore professionale;
e) status fitosanitario, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ed in particolare assenza degli organismi nocivi di cui all’allegato II, parti 1 e 2, del medesimo decreto pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
f) sito di produzione, luogo di produzione o zona, di cui all’allegato II, parte 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
g) rispetto dei requisiti relativi al terreno, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativi all’assenza degli organismi nocivi di cui all’allegato II, parte 3, del medesimo decreto pertinenti alla specie, al genere o al gruppo di specie;
h) ottenimento dei materiali di moltiplicazione e delle piante a partire da una pianta madre di categoria “Certificato” o superiore, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
i) identificazione e numerazione progressiva e stabile delle piante madri, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
3. Il SFR competente per territorio, entro i termini previsti dall’allegato I, riporta nell’applicativo l’esito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, nonché il numero e la tipologia delle piante e dei materiali per cui è autorizzata la stampa delle etichette.
Articolo 24
(Procedura per il riconoscimento dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria “Certificato” e autorizzazione alla stampa delle etichette” nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. Il SFR competente per territorio, coadiuvato dal CIVI Italia, individuato Soggetto Gestore di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 valuta le informazioni contenute nelle richieste di cui all’articolo 16, e la documentazione ad esse allegata, mediante l’applicativo.
2. Il SFR competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, mediante visite presso le strutture, e i campi di piante madri e i campi di produzione del richiedente.
3. Il SFR competente per territorio, entro i termini previsti dall’allegato I, riporta nell’applicativo, l’esito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 e il numero e la tipologia delle piante e dei materiali per cui è autorizzata la stampa delle etichette, ai sensi dell’articolo 79 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
4. Il richiedente trasmette al CIVI-Italia, mediante l’applicativo, la richiesta di stampa delle etichette, per un numero massimo pari a quelle autorizzate, e ne corrisponde l’importo relativo della tariffa, di cui all’articolo 27, secondo le modalità riportate all’articolo 30, e allega l’attestazione dell’avvenuto pagamento nell’applicativo.
5. Il CIVI Italia, ottenuta evidenza dell’avvenuta corresponsione della tariffa, di cui al comma 4, procede alla stampa e alla spedizione delle etichette del richiedente.
Articolo 25
(Esito dei controlli ufficiali)
1. Il SFR competente per territorio registra, senza indugio, e rende disponibile agli operatori professionali interessati i dati e l’esito finale dei controlli ufficiali, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 mediante l’applicativo. Tali dati riguardano almeno:
a) le risultanze delle visite ispettive presso le strutture, i campi di produzione e i campi di piante madri;
b) i quantitativi e le tipologie di materiali e piante idonei alla certificazione;
c) i quantitativi e le tipologie di materiali e piante non idonei alla certificazione;
d) eventuali non conformità riscontrate;
e) eventuali misure correttive da applicare e i termini per l’espletamento delle stesse.
Articolo 26
(Gestione delle non-conformità rilevate durante i controlli ufficiali)
1. In presenza di non-conformità sanabili il SFR competente per territorio può prescrivere misure correttive da applicare e i termini per l’espletamento delle stesse.
2. L’espletamento delle misure correttive, di cui al comma 1, deve essere effettuato entro i termini indicati dal SFR competente e comunicato dall’operatore professionale, senza indugio, mediante l’applicativo.
3. Il SFR competente per territorio verifica l’espletamento delle misure correttive, di cui al comma 1, durante i controlli successivi.
4. In presenza di non-conformità non sanabili o qualora le azioni e le misure correttive non vengano adottate entro i termini stabiliti, il SFR competente per territorio, dispone l’esclusione dei materiali dalla certificazione e dalla commercializzazione ed eventualmente, l’esclusione dei campi di piante madri per le successive annate vivaistiche dandone comunicazione al richiedente mediante l’applicativo.
Articolo 27
(Tariffa per le attività di stampa e rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale – QVI)
1. La tariffa dovuta per la stampa e il rilascio delle etichette del QVI, di cui agli articoli 22 e 24, è pari a € 0,084 ad etichetta.
Articolo 28
(Costi inerenti alle attività di stampa e rilascio delle etichette del QVI)
1. Alla definizione della tariffa di cui all’articolo 27 concorrono le voci di costo delle attività propedeutiche alla stampa e alla distribuzione delle etichette effettuate a seguito dei controlli e delle relative autorizzazioni comunicate dal SFR competente per territorio.
2. Le voci di costo di cui al comma 1 sono di seguito elencate e incidono in percentuale, come indicato a fianco di ciascuna:
|
Voce di costo |
Costo unitario € |
% incidenza sul costo cartellino |
|
Implementazione, aggiornamento e gestione dell’applicativo di cui all’articolo 3 |
0,008 |
9,52% |
|
Coordinamento e gestione delle richieste di etichette, della progettazione grafica e della programmazione della stampa delle etichette |
0,030 |
35,72% |
|
Materiali, stampa e consegna etichette |
0,040 |
47,62% |
|
Gestione e mantenimento del Marchio registrato “QVI” |
0,003 |
3,57% |
|
Attività finalizzate alla predisposizione di protocolli d’intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Paesi dell’Unione europea o terzi |
0,003 |
3,57% |
|
TOTALE |
0,084 |
100,00% |
Articolo 29
(Aggiornamento delle tariffe)
1. Con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la tariffa di cui all’articolo 27 del presente decreto è aggiornata, con cadenza al massimo triennale, rideterminandola nel rispetto della copertura del costo effettivo delle attività.
Articolo 30
(Modalità di versamento delle tariffe)
1. La tariffa di cui all’articolo 27, è versata tramite bonifico bancario o postale, da effettuarsi alla Tesoreria di Roma Succursale (codice n. 348), in conto competenza, con imputazione al Capitolo 2479, Articolo 3, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato – CAPO XVII relativo al Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste utilizzando il relativo codice IBAN IT42I0100003245350017247903 pubblicato nel portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_v ersamento_in_tesoreria/amministrazioni_pubbliche/?_selmenu=3_1
2. Nella causale di versamento deve essere indicato il riferimento all’articolo 79, comma 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
TITOLO V
ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 settembre 2021, n. 489323, recante modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto.
b) il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1°ottobre 2021, n. 492183, recante le modalità di presentazione delle domande per l’adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
c) il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 dicembre 2023, n. 685012, che determina la tariffa relativa alle attività di stampa e di rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema di qualificazione volontaria e relativa modalità di versamento, in applicazione dell’articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Articolo 32
(Norme transitorie)
1. Fino all’entrata in esercizio dell’applicativo informatico di cui all’articolo 3 continuano a trovare applicazione le modalità operative previgenti.
2. I Centri di conservazione per la premoltiplicazione, i Centri per la premoltiplicazione, i Centri di moltiplicazione già riconosciuti ai sensi delle disposizioni previgenti, mantengono il riconoscimento dell’idoneità.
Articolo 33
(Norme finali)
1. Il presente decreto ministeriale sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, nonché sarà oggetto di pubblicazione nel sito web Protezione delle piante.
2. Il presente decreto ministeriale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e gli articoli da 4 a 30 si applicano a partire dal 15 dicembre 2025, una volta che l’applicativo entra in esercizio.
MINISTRO
Francesco Lollobrigida
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005