Proroga del periodo di validità dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive il cui periodo di approvazione è stato prorogato ai sensi del regolamento (UE) 2025/99 della Commissione.
(Comunicato 28/02/2025, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Ex-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari
COMUNICATO
Nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione è riportato l’elenco completo delle sostanze attive approvate (parte B) o considerate tali (parte A) a norma del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna sostanza attiva. Nel medesimo allegato viene anche riportato l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione approvate ai sensi dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (parte E).
Per alcune sostanze riportate in tale allegato, la Commissione ha ritenuto necessario prorogare il periodo di approvazione in considerazione della necessità di alcuni Stati membri relatori di un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo di alcune sostanze attive, a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, tale da completarne la valutazione dei rischi. Per altre sostanze l’Autorità per la sicurezza alimentare europea (EFSA) ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione sulla proprietà di interferente endocrino e, per altre ancora, la stessa Autorità necessita di un periodo di tempo supplementare per concludere la valutazione dei rischi e, se opportuno, per organizzare una consultazione pubblica e una consultazione di esperti. Al contempo per svariate sostanze attive il Comitato Permanente per le Piante, gli Animali, gli Alimenti e i Mangimi necessita di un lasso di tempo congruo a redigere una relazione e un progetto di regolamento di rinnovo dell’approvazione tale che la Commissione possa adottare le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
Preso atto dell’impossibilità ad adottare una decisione in merito al rinnovo delle sostanze attive di seguito riportate prima della scadenza delle rispettive approvazioni, ed essendo i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non imputabili ai rispettivi richiedenti, la Commissione ha di conseguenza deciso di adottare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 che modifica l’allegato al regolamento (UE) n. 540/2012 prorogando al 31 maggio 2026 il periodo di approvazione della sostanza attiva Milbemectin, al 30 giugno 2026 quello della sostanza attiva Pyrimethanil, al 31 luglio 2026 quello della sostanza attiva zolfo (Sulphur), al 30 settembre 2026 quello delle sostanze attive Phenmedipham, Formetanate, al 31 ottobre 2026 quello delle sostanze attive Pirimicarb, Cyprodinil, Fosetyl, Dichlorprop-P e Spinosad, al 15 novembre 2026 quello della sostanza attiva Halosulfuron-methyl, ed al 30 novembre 2026 quello delle sostanze attive Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) strain T11, Trichoderma harzianum Rifai ceppi T-22 e ITEM 908, Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T-25 e TV-1 e Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080.
Il medesimo regolamento dispone, inoltre, la proroga al 31 gennaio 2027 del periodo di approvazione della sostanza attiva Ziram, al 30 giugno 2027 quello delle sostanze attive Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), Pyriofenone e Imazamox, al 31 agosto 2027 il periodo di approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum D747 ed al 30 settembre 2027 il periodo di approvazione delle sostanze attive Benalaxyl-M e Pyroxsulam.
Si rende pertanto necessario prorogare, per lo stesso periodo di tempo, la validità delle autorizzazioni, rilasciate a livello nazionale, dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive. Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono le sostanze attive sopra indicate in combinazione con altre sostanze aventi diverse date di scadenza.
Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme ed ha valore di notifica alle imprese interessate.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga saranno disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
Roma, 28 febbraio 2025
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Ugo Della Marta
Responsabile del procedimento:
dott. Pasquale Cavallaro mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.