Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 09-09-1998
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia

A seguito di alcune perplessità rappresentate da più parti, in ordine alle modalità di applicazione delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, la scrivente ha chiesto alla Commissione Ue di sapere se nel caso siano previste limitazioni provinciali per l’aumento della gradazione alcolica, le stesse limitazioni si debbano riferire esclusivamente alla provincia ove le uve sono state prodotte, oppure, qualora l’operazione venga effettuata in una provincia diversa, si debbono tenere presenti i limiti stabiliti per quest’ultima.

In proposito i servizi della Commissione Ue hanno fatto presente che, per chiarire quanto prospettato, occorre tenere presente quanto stabilito dall’articolo 23 del regolamento n. 822/87, secondo cui le operazioni di arricchimento sono autorizzate soltanto se effettuate nella zona viticola nella quale le uve sono state raccolte.

È stato precisato che nel caso in cui lo Stato membro, «con norme interne, ha fissato limiti all’arricchimento su base provinciale, il rispetto del principio stabilito dall’articolo 23 del regolamento n. 822/87 induce a ritenere che il limite di cui tener conto sia quello della provincia d’origine dell’uva fresca».

Pertanto, nel caso in cui il decreto ministeriale, tenuto conto di quanto richiesto, autorizzi livelli differenti per le singole province della Regione, per l’aumento del titolo si dovrà necessariamente tener presente di quanto previsto per la singola provincia ove le uve sono state prodotte.