Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 06-03-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 06-03-2025

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Puisseguin Saint-Emilion].

(Comunicazione 06/03/2025, pubblicata in G.U.U.E. 6 marzo 2025, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Puisseguin Saint-Emilion»

PDO-FR-A0992-AM05

Data della comunicazione: 9.12.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

Per la zona geografica e la zona di prossimità immediata è stato aggiunto il riferimento al codice geografico ufficiale 2022.

La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni della zona geografica.

I punti 6, «Zona geografica delimitata», e 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico sono stati modificati conformemente al disciplinare di produzione.

2.   Conduzione del vigneto

È aggiunto l'obbligo per le aziende agricole di essere certificate come biologiche o di avere una certificazione ambientale almeno di livello 2 in base alla normativa nazionale applicabile.

Il documento unico non è modificato.

3.   Disposizioni agroambientali

Sono aggiunte diverse disposizioni in materia di ambiente:

— è obbligatorio rimuovere i ceppi morti dalle parcelle ed è vietato stoccarli all'interno delle parcelle stesse;

— è vietato il diserbo chimico totale delle parcelle;

— gli operatori calcolano e registrano l'indice di frequenza dei trattamenti.

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente.

Il documento unico non è modificato.

4.   Raccolta

La disposizione relativa alla cernita delle uve vendemmiate è stata soppressa per motivi legati alla controllabilità.

Il documento unico non è modificato.

5.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

6.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

Il documento unico non è modificato.

7.   Registri

Il registro delle degustazioni è soppresso.

Il documento unico non è modificato.

8.   Tabella dei principali punti da controllare

Il punto sul controllo della maturazione delle uve è stato modificato in modo da prevedere solo la verifica dei registri.

Il documento unico non è modificato.

9.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Prodotti principalmente con il vitigno Merlot N, tali vini rossi sono potenti e rotondi, dal colore intenso e caratterizzati da aromi intensi di frutti rossi che sviluppano un bouquet complesso con l'invecchiamento. L'invecchiamento in barrique, praticato di frequente, può apportare note tostate e vanigliate che arricchiscono il ventaglio di aromi e la struttura dei vini. Tali vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 %; un titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % dopo l'arricchimento; un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,30 g/l; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 3 g/l.

Le caratteristiche analitiche rispettano i limiti fissati dalla legislazione dell'UE in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: in milliequivalenti per litro

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,26

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 140

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.

— In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

2.   Modo di coltivazione dei vigneti

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 5 500 ceppi per ettaro.

Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2 metri né una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,50 metri.

La potatura è obbligatoria e va effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).

Le viti sono potate secondo le tecniche seguenti, che favoriscono la distensione e l'aerazione dell'apparato vegetativo su un unico piano di palizzamento limitando al contempo il numero di grappoli:

— potatura a Guyot semplice o doppio;

— potatura a sperone (corta) a cordone di Royat o a ventaglio;

— potatura lunga (tralci).

Ogni ceppo reca al massimo 12 gemme franche.

In ogni caso, è vietata la sovrapposizione dei capi a frutto (tralci).

Irrigazione

Durante il periodo vegetativo della vite l'irrigazione può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente che compromette il corretto sviluppo fisiologico della vite e la buona maturazione dell'uva.

5.2.   Rese massime

1. Vino rosso

65 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo sulla parte del territorio del comune di Puisseguin del dipartimento della Gironda (sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2022) che corrisponde al territorio di tale comune quale definito prima della sua fusione con il comune di Monbadon il 1o gennaio 1989 (decreto prefettizio del 10 novembre 1988).

7.   Varietà di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N - Malbec

Merlot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Puisseguin Saint-Emilion» è limitata a una parte del comune di Puisseguin, corrispondente a tale comune quale definito prima che si fondesse con il comune di Monbadon nel 1989. Questa zona si trova nel nord-est del dipartimento della Gironda, a 48 chilometri a nord-est di Bordeaux e a 10 chilometri a nord-est di Saint-Emilion, nel Libournais.

Alla confluenza di due fiumi, l'Isle e la Dordogna, i grandi suoli viticoli delle particelle delimitate della denominazione di origine controllata sono soprattutto calcarei e argillo-calcarei.

Il clima, come in generale nella Gironda, affacciata sull'Oceano Atlantico, è di tipo temperato oceanico, con escursioni termiche moderate che favoriscono la coltivazione della vite. La posizione della zona geografica, nel nord-est della Gironda, conferisce a questo clima tratti continentali, percettibili sotto forma di temperature più elevate in estate e in autunno, che favoriscono la maturazione delle uve. Il clima oceanico, imprevedibile e accompagnato in alcuni anni da qualche depressione autunnale piovosa o, al contrario, da stagioni autunnali calde e molto soleggiate, è all'origine di un marcato effetto sulle annate.

Il vitigno Merlot N ha trovato in questi luoghi il proprio terreno d'elezione. Apprezza in particolare la freschezza e l'umidità del suolo caratterizzato da tessitura argillosa in cui matura bene.

Gli altri vitigni sono coltivati sui suoli con tessitura un po' più calda, sabbio-ghiaiosa o sabbio-argillosa, e ai suoli argillo-calcarei con una buona esposizione.

Il clima oceanico a tendenza continentale (estati calde, autunni miti e lunghi, inverni miti e generalmente secchi) favorisce una lenta maturazione delle uve.

La superficie parcellare delimitata comprende le particelle che, grazie alla tessitura del suolo o alla loro posizione topografica (dorso o pendio), sono caratterizzate da un buon drenaggio. Sono escluse le particelle con suoli prevalentemente idromorfi o con suoli sviluppati su argille e limi che presentano uno strato impermeabile a una profondità ridotta. Sono altresì escluse le particelle poste nei fondivalle con suoli che presentano segni di idromorfia ed esposti ai rischi del gelo primaverile.

Queste particelle, delimitate con precisione, consentono l'espressione ottimale dei vitigni locali, selezionati nel corso della storia per le loro capacità di conservazione e invecchiamento, a causa della necessità di trasportare i prodotti su lunghe distanze.

Al fine di assicurare un raccolto sufficiente, senza sovraccaricare i ceppi su suoli di cui è noto il potenziale produttivo, garantendo così la maturazione e la concentrazione ottimale dei frutti, la densità di impianto è elevata. L'utilizzo generalizzato del palizzamento, associato a un metodo di potatura rigoroso e al divieto di sovrapporre i capi a frutto, permette di assicurare una buona distribuzione delle uve vendemmiate e una superficie fogliare sufficiente alla fotosintesi per una migliore maturazione.

Le uve vendemmiate devono essere sane e la cernita è quindi obbligatoria al fine di eliminare le parti avariate, malate o non sufficientemente mature.

I vini sono invecchiati almeno fino alla primavera dell'anno successivo a quello della vendemmia, in quanto tale periodo è necessario a stabilizzarli, ad affinarli e a consentirne la migliore espressione prima della commercializzazione al consumatore.

I vini della denominazione «Puisseguin Saint-Emilion» sono vini rossi prodotti prevalentemente con il vitigno Merlot N, potenti e rotondi, dal colore intenso e caratterizzati da aromi intensi di frutti rossi che sviluppano un bouquet complesso con l'invecchiamento.

Negli assemblaggi i vitigni Cabernet franc N e Cabernet-Sauvignon N apportano freschezza e struttura, aumentando di conseguenza il potenziale di invecchiamento dei vini e la loro complessità aromatica.

L'invecchiamento in barrique, praticato di frequente, può apportare note tostate e vanigliate che arricchiscono il ventaglio di aromi e la struttura dei vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Unità geografica più ampia

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux». Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2022: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, la parte del comune di Puisseguin corrispondente al territorio dell'ex comune di Monbadon prima della fusione con quest'ultimo il 1o gennaio 1989 e Libourne, per la parte del suo territorio delimitata a sud del torrente La Capelle e dal suo prolungamento fino alla strada comunale n. 28, da tale strada fino alla Dordogna e dai binari della linea Bordeaux–Bergerac.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-efa8534a-caf8-468e-b0e9-0fd61c7c119c