Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-02-2025
Numero provvedimento: 195
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Domanda per l'annullamento della determinazione dirigenziale che autorizza la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Coltivazione di uva per la produzione di Malvasia nella zona dell'impianto - Distanze per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti - Limiti previsti negli strumenti urbanistici comunali - Divieto di realizzazione di impianti di gestione rifiuti in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (DOP, IGP) previsto dal Piano Rregionale di gestione dei rifiuti non applicabile all'intera area geografica caratterizzata da tali produzioni, ma solo alle specifiche aree agricole in cui si intende realizzare un nuovo impianto - Divieto non operante per le modifiche o integrazioni di impianti già esistenti.

 

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2020, proposto dal Consorzio Volontario per la Tutela dei vini A D.O.C. della Malvasia di Bosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Raimondo Zarelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lai, Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Provincia di Oristano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Macciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tresnuraghes, Arpa Sardegna, Azienda per la Tutela della Salute, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Comitato per l'Ambiente della Planargia, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Oristano, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Nuoro, non costituiti in giudizio;
Comune di Magomadas, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

Geco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale del Settore ambiente e attività produttive della Provincia di Oristano n. 394 del 10 aprile 2020, recante “Conferenza di Servizi istruttoria del 21/02/2020 convocata dalla Provincia di Oristano con nota prot. 1408 del 30/01/2020, per la valutazione dei presupposti ex art. 21-octies [novies] L. 241/1990, per l’eventuale annullamento d'ufficio dell’autorizzazione, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata a GECO s.r.l. con determinazione n. 1283 del 24/10/2018. Atto di chiusura della conferenza di servizi”;

- del verbale della conferenza di servizi del 21 febbraio 2020 e, per quanto occorrer possa, dei pareri istruttori e delle comunicazioni rese in tale sede dalle amministrazioni partecipanti o comunque acquisite, e tra queste, ove mai occorra, delle note n. 310 del 6 marzo 2020 del Comune di Magomadas e n. 1099 del 6 marzo 2020 del Comune di Tresnuraghes, non conosciute;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresa la determinazione della Provincia di Oristano n. 1283 del 24 ottobre 2018 di rilascio dell’autorizzazione ex art. 208, del verbale della relativa conferenza di servizi e degli atti istruttori.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Oristano, della Geco S.r.l., della Regione Autonoma della Sardegna, e del Comune di Magomadas;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 20 febbraio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



 

1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione n. 1283/2018 di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in loc. San Pietro, Z.I. del Comune di Magomadas emessa in favore di Geco S.r.L., nonché la determinazione provinciale n. 394/2020 che, all’esito di conferenza dei servizi istruttoria, ha definito il procedimento di annullamento d’ufficio pronunciandosi sulle singole ipotesi di illegittimità sollevate in ordine alla determina n. 1283/2018 e ritenendo non sussistendo profili di illegittimità di quest’ultima. In particolare, la determinazione dirigenziale del settore ambiente e attività produttive della Provincia di Oristano n. 394 del 10/04/2020, recante “Conferenza di Servizi istruttoria del 21/02/2020 convocata dalla Provincia di Oristano con nota prot. 1408 del 30/01/2020, per la valutazione dei presupposti ex art. 21-octies [novies] L. 241/1990, per l’eventuale annullamento d'ufficio dell’autorizzazione, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata a GECO s.r.l. con determinazione n. 1283 del 24/10/2018. Atto di chiusura della conferenza di servizi”, ha precisato in premessa i motivi della sua indizione: “la presente conferenza di servizi non è, peraltro, volta al rilascio di un provvedimento autorizzativo, in quanto la Determinazione n. 1283 del 24/10/2018 è già stata adottata a seguito di regolare conferenza di servizi svoltasi ai sensi del comma 3 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, conclusasi in data 03.08.2018, senza – peraltro – che all’esito di tale conferenza siano stati contestati profili di illegittimità del provvedimento emanato; la presente conferenza, al contrario, è stata convocata, in un’ottica di massima trasparenza e tutela degli interessi coinvolti, essendo stata ritenuta la sede migliore per affrontare i diversi temi indicati in sede di convocazione, così da consentire a questa Provincia di valutare tutti i profili di legittimità dell’autorizzazione rilasciata e se necessario (o meno) intervenire d’ufficio sull’autorizzazione rilasciata a Geco s.r.l., ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90”. La conferenza dei servizi si è conclusa ritenendo che «non sussistono i presupposti di illegittimità, di violazione di legge, di eccesso di potere o di incompetenza ai sensi dell’art. 21-octies, L. 241/1990 della Determinazione n. 1283 del 24/10/2018 per poterne così disporne l’annullamento d’ufficio».

I ricorrenti, prospettando di coltivare l’uva per la produzione di Malvasia nel territorio di localizzazione del citato impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, hanno lamentato i seguenti vizi: I- Violazione e falsa applicazione art. 21-nonies L. 241/1990, violazione e falsa applicazione DGR 65/15 del 23/12/2016 (Piano regionale gestione rifiuti urbani) e della DGR 50/17 del 21.12.2012 (Piano regionale gestione rifiuti speciali) – Errore di fatto e sui presupposti – Travisamento dei fatti – Manifesta irragionevolezza; II- Violazione e falsa applicazione art. 21- nonies L. 241/1990, della DGR 32/71 del 15/9/2010 (Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura). Errore di fatto e sui presupposti – Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del L.Lgs. 75/2010 e del D.M. 5/2/1998. III- Violazione e falsa applicazione DGR 65/15 del 23/12/2016 (Piano regionale gestione rifiuti speciali). Violazione e falsa applicazione art. 21 D.Lgs. 228/2001. Difetto di istruttoria e motivazione.

Si è costituito il Comune di Magomadas per resistere al ricorso.

Si è costituita l’amministrazione intimata Provincia di Oristano, sostenendo che il ricorso sia irricevibile, inammissibile e nel merito destituito di fondamento.

Si è costituita la Regione Sardegna per resistere al ricorso.

Si è costituita la controinteressata Geco S.r.L., deducendo l’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Non si sono costituiti il Comune di Tresnuraghes, l'ARPA Sardegna, l'Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Comitato per l'Ambiente della Planargia, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Oristano-Cagliari, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Nuoro.

Con ordinanza n. 258 del 26 giugno 2020 il Collegio ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Ritenuto: - che per quanto proposta avverso la determinazione della Provincia di Oristano n. 1283 del 24 ottobre 2018, di rilascio alla GECO S.r.l. dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/06, di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località San Pietro, Z.I. del Comune di Magomadas, l’impugnazione in esame appare tardiva, come eccepito dalle parti resistenti, potendosi ragionevolmente ritenere, per quanto illustrato nello stesso atto introduttivo del giudizio, che i ricorrenti fossero consapevoli della lesività delle attività della Geco almeno dall’estate del 2019; - che, in ragione della persistente efficacia di tale provvedimento autorizzatorio, non risulta favorevolmente valutabile in sede cautelare l’interesse dei ricorrenti alla sospensione del provvedimento oggi impugnato in via principale (la determinazione della Provincia di Oristano n. 394 del 10 aprile 2020, con la quale quest’ultima ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’adozione dell’ipotizzato annullamento d’ufficio dell’originaria autorizzazione ambientale rilasciata alla Geco nel 2018); - che in ogni caso, resta affidata alle valutazioni delle autorità preposte alla salvaguardia dei preminenti interessi della salute pubblica e della salubrità ambientale la possibilità di adottare in ogni tempo immediati provvedimenti, anche in autotutela, per la protezione di tali interessi pubblici, ove ritengano che ne sussistano i presupposti; (…) PQM respinge l’istanza cautelare».

Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 20 febbraio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione in camera di consiglio.

2. In via preliminare è fondato il rilievo di irricevibilità del ricorso formulato dal Comune di Magomadas, dalla Provincia di Oristano e da Geco S.r.L. con riferimento alla impugnazione della determinazione della Provincia di Oristano n. 1283 del 24 ottobre 2018 di rilascio alla GECO S.r.l. dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/06, di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località San Pietro, Z.I. del Comune di Magomadas. Premesso che il ricorso è stato notificato in data 20-21 maggio 2020, dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso, nonché dalle circostanze indicate dalla Provincia di Oristano e dalla controinteressata, emerge con ragionevole certezza che i ricorrenti erano consapevoli della lesività delle attività della società Geco almeno dall’estate del 2019, avendo i ricorrenti affermano che subito dopo l’inizio delle lavorazioni risalenti a luglio 2019 erano già evidenti gli effetti pregiudizievoli provenienti dall’impianto della società Geco, e addirittura il ricorrente Zarelli ha affermato che, a causa degli insetti e delle emissioni provenienti dall’impianto, ha dovuto rinunciare alla vendemmia dell’anno 2019.

La parte controinteressata ha evidenziato che, anche se non si ritenga che il dies a quo del termine di impugnazione risalga al mese di luglio 2019, il ricorso sarebbe ugualmente irricevibile prendendo in considerazione la circostanza che il giorno 13 gennaio 2020 presso l’aula consiliare del Comune di Magomadas si era svolta una riunione per discutere della problematica dell’impianto, con la partecipazione, tra gli altri, anche del Consorzio ricorrente nella persona del suo Presidente Dott. Giovanni Porcu, il quale in tale occasione dichiarò che il Consorzio aveva dato mandato a legali di propria fiducia di verificare la legalità dell’impianto Geco.

Peraltro la determinazione n. 1283/2018 è stata oggetto di tempestiva pubblicazione nell’Albo Pretorio della Provincia.

Quindi il ricorso è irricevibile nella parte in cui è impugnata la determinazione n. 1283/2018, mentre è ricevibile nella parte in cui è impugnata la determinazione provinciale n. 394/2020 emessa all’esito di conferenza dei servizi istruttoria.

3. Ancora in via preliminare, sono state sollevate varie eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Il Comune di Magomadas ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che non sono impugnati propri atti, ed ha altresì eccepito il carattere non provvedimentale della determinazione n. 394/2020 la quale integrerebbe una mera conferma della determinazione n. 1283/2018, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.

Il Comune di Magomadas ha inoltre eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sotto il profilo della mancata dimostrazione dell’effettiva coltivazione di fondi contigui all’impianto per cui è causa, e la Provincia di Oristano ha eccepito il difetto della qualità di imprenditore agricolo in capo al ricorrente Zarelli con conseguente ulteriore motivo di difetto di interesse ad agire. Analogamente la controinteressata ha eccepito la mancata dimostrazione della lesione patita dai ricorrenti tale da radicare l’interesse ad agire.

La Provincia di Oristano ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire, quantomeno relativamente ai primi due motivi di diritto indicati nel ricorso, anche perché le doglianze riguarderebbero profili di distanze dai centri abitati afferenti, piuttosto, alla salute pubblica degli abitanti dei Comuni limitrofi, e non alle produzioni D.O.C. come invece ritenuto dai ricorrenti.

Il Collegio ritiene di prescindere da tutti i sollevati profili di inammissibilità del ricorso, in quanto nel merito le censure formulate nei confronti della determinazione n. 394/2020 sono infondate.

4. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della determinazione n. 394/2020 per la localizzazione dell’impianto di trattamento fanghi a una distanza inferiore a 300 metri dal centro abitato del Comune di Magomadas.

La censura è priva di fondamento.

Con congrua motivazione, nel provvedimento impugnato è evidenziato quanto segue: «quanto all’asserita collocazione a distanza inferiore a 300 metri dal centro abitato del Comune di Magomadas, la storicità dello stabilimento della Geco s.r.l. attivo dal 2003 (prima, fra l’altro, della delimitazione del centro abitato da parte del Comune di Magomadas, intervenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2015) e la sua peculiare collocazione urbanistica in area D “Industriale, artigianale e commerciale”, specificamente vocata agli insediamenti produttivi; che il Comune di Magomadas, fin dall’anno 2003, si è più volte interfacciato con la realtà industriale in questione, senza mai sollevare rilievi di sorta quanto alla sua collocazione; il deliberato della Regione Sardegna DGR 20 Giugno 2000, n. 26/6 nella parte in cui distingue le aree di Fase I; Fase II; Fase III, e gli adeguamenti di cui alla DGR 69/15 del 23.12.2016 che ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, applicabile anche ai rifiuti speciali».

Con il contestato provvedimento l’amministrazione non ha autorizzato l’apertura di un nuovo impianto, ma solo la realizzazione di una linea di recupero fanghi (rifiuti speciali non pericolosi) per la produzione di Ammendante Compostato con Fanghi; l’impianto, nella localizzazione attuale, esisteva già nel 2003 mentre il perimetro del centro abitato del Comune di Magomadas è stato istituito solo dodici anni dopo con Deliberazione di Giunta n. 6 del 23 gennaio 2015, per cui parte ricorrente non può contestare solo ora, con il ricorso per cui è causa, la localizzazione ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro del Centro abitato di Magomadas; peraltro va ad abundantiam osservato che la Provincia di Oristano ha anche eccepito l’illegittimità di tale Delibera di Giunta n. 6 del 2015, rilevando che essa non è stata pubblicata per il tempo necessario affinché potesse perfezionarsi, e che è assente il parere degli Enti interessati (ANAS e Provincia resistente) nonché il nulla osta tecnico alla dichiarata perimetrazione, difettando altresì l’emanazione della Deliberazione della Giunta municipale conclusiva del procedimento e quindi la formale adozione dell’atto in esame.

Non essendo stato autorizzato un nuovo impianto, consegue che non è invocabile il capitolo 13 del “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016 (specificamente, la tabella 13.3, in base a cui «Si escludono all’interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 300 m dall’intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada”), trovando esso applicazione per i nuovi impianti; la disposizione discorre di “strumenti urbanistici”, ricavandosi che la disposizione ha un ambito applicativo delimitato sia sotto il profilo oggettivo, riguardando lo “strumento urbanistico vigente” per cui la individuazione concreta del limite deve trovare collocazione dentro un PUC vigente, sia sotto il profilo soggettivo del destinatario della limitazione, individuato nel titolare del potere di programmazione urbanistica del territorio, il quale nel momento in cui adotta tali strumenti deve introdurre tali specifiche limitazioni, mentre destinatario della previsione non può essere l’interessato che chieda l’autorizzazione né l’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione, in quanto, altrimenti, il limite in esame sarebbe immediatamente applicabile a prescindere dal suo recepimento nello strumento urbanistico comunale. Orbene, il Comune di Magomadas, nel cui strumento urbanistico dovrebbe essere in ipotesi inserito il limite in esame, ha espresso parere favorevole alla localizzazione dell’impianto. Peraltro, la controinteressata ha rappresentato che le note a piè pagina della citata tabella dispongono che «le distanze sopra riportate potranno essere ridotte in sede autorizzativa, in funzione delle caratteristiche sito-specifiche, in occasione della realizzazione di stazioni di trasferimento, piattaforme di prima valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata, impianti di compost verde».

Si aggiunga che nella conferenza di servizi del 21 febbraio 2020 il Servizio di Tutela del Territorio-Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha sostenuto che “l’impianto di recupero dei rifiuti [della Geco] risponde a un fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali non soddisfatto, sulla base del vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali”.

Non è secondario rilevare che il Comune di Magomadas non ha espresso opposizioni in sede procedimentale alla realizzazione della linea di recupero dei fanghi, in quanto:

- dopo la domanda di autorizzazione alla lottizzazione dell’area formulata da Geco S.r.L. ai sensi dell’art. 14, comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al PUC, in data 4 novembre 2015 (cioè dopo la descritta delimitazione del centro abitato da parte della Giunta comunale) è stata sottoscritta tra il Comune di Magomadas e la Geco S.r.L. una convenzione di lottizzazione dell’area, confermando la conformità della lottizzazione alla pianificazione urbanistica comunale;

- l’area in cui è situato l’impianto è stata collocata dal nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 26 novembre 2011, in zona D “Industriale, artigianale e commerciale”;

- in occasione del rilascio della determinazione n. 1283/2018, il Comune di Magomadas aveva espresso “parere favorevole” (nota prot. n. 969 del 25 luglio 2018).

Occorre inoltre evidenziare che i ricorrenti non hanno dimostrato che la collocazione della nuova linea di fanghi all’interno dell’impianto comporti significativi impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della determinazione n. 394/2020 per la localizzazione dell’impianto di trattamento fanghi a meno di 3.000 metri dai centri abitati dei Comuni limitrofi di Tresnuraghes, Flussio, Tinnura, Modolo.

Con congrua motivazione nella determinazione n. 394/2020 è rappresentato quanto segue: «quanto all’asserita collocazione a meno di 3.000 metri dai centri abitati dei Comuni limitrofi di Tresnuraghes, Flussio, Tinnura, Modolo, l’inapplicabilità di tale criterio (riferito ai soli impianti che trattano fanghi di depurazione destinati al diretto riutilizzo in agricoltura) alla tipologia di impianto di Geco s.r.l., come precisato anche dallo stesso Servizio di Tutela del Territorio- Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna nella conferenza di servizi del 21/02/2020».

Osserva il Collegio che la distanza di 3.000 metri dai centri abitati non è prevista dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ma dalle “Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/71 del 15 settembre 2010. Tuttavia occorrono sul punto due dirimenti precisazioni: in primo luogo, tale Delibera non è imperativa, prevedendo semplicemente che “Al fine di limitare i trasporti e l’impatto nei confronti di altre attività produttive e delle comunità, le aree di stoccaggio dei fanghi di depurazione devono essere localizzate preferibilmente in prossimità di zone agricole, distanti almeno 3 km dai centri abitati, previo eventuale cambio di destinazione d’uso da concordarsi con il consenso del Comune espresso in sede di conferenza di servizi”, dovendosi evidenziare che significativamente la previsione contiene l’avverbio “preferibilmente”; in secondo luogo tale previsione trova applicazione solo per impianti che trattano fanghi di depurazione destinati al diretto riutilizzo in agricoltura ai sensi del d.lgs. n. 99/1992, e quindi non si applica gli impianti di recupero di rifiuti come quello per cui è causa, i quali sono regolati dal D. Lgs. n. 152/2006, per cui in modo con condivisibile i ricorrenti hanno invocato il procedimento autorizzativo dello spandimento dei fanghi in agricoltura normato dal D. Lgs. n. 99/92, in luogo di quello dell’attività di recupero rifiuti, normato dal D. Lgs. n. 152/2006.

Risultano infondati i rilievi dei ricorrenti anche con riguardo al tipo di autorizzazione necessaria. I procedimenti autorizzatori nel settore in esame sono distinti in ragione della tipologia dell’impianto, della natura e della quantità dei rifiuti gestiti: A) attività da autorizzarsi ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (Autorizzazioni Integrate Ambientali); B) attività da autorizzarsi in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006; C) attività in procedura semplificata ex artt. 214-216 del d.lgs. n. 152/2006. Orbene, l’autorizzazione rilasciata alla Geco S.r.L. consiste nella procedura ordinaria di cui sopra al punto B); ne consegue che il procedimento autorizzatorio, contrariamente alle argomentazioni dei ricorrenti, non è regolato dal D.M. del 5 febbraio 1998, che invece riguarda l’“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e quindi le attività di gestione rifiuti di cui al precedente punto C) e non a quelle in procedura ordinaria come nella fattispecie concreta in esame.

In ordine poi al rispetto dei parametri e limiti di legge in ordine al tipo di lavorazione e al prodotto finito, la Provincia di Oristano, anche con il supporto della relazione tecnica richiamata nelle sue difese, ha congruamente illustrato il rispetto delle soglie di legge, evidenziando che il prodotto finito è stato sottoposto ad analisi al fine di verificare l’effettivo rispetto dei parametri posti di cui al D. Lgs n. 75/2010 e il rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale. La Provincia di Oristano e la Geco S.r.L. hanno convincentemente illustrato che il processo produttivo di Geco S.r.L. è idoneo a produrre l’ammendante compostato con fanghi, nel rispetto delle soglie ambientali previste dalla legge.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della determinazione n. 394/2020 per la localizzazione dell’impianto in area geografica vocata alla produzione del vino Malvasia di Bosa (il quale ha ottenuto il riconoscimento DOC in data 21/07/1972), lamentandosi che l’impianto «è stato realizzato dove in tempi niente affatto lontani esisteva una coltivazione a vite malvasia».

Il motivo è infondato.

Con congrua motivazione nella determinazione n. 394/2020 è rappresentato quanto segue: «quanto all’asserita collocazione in area vocata alla produzione del vino Malvasia di Bosa, il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la storicità dello stabilimento della Geco s.r.l., l’interpretazione delle previsioni del Piano (sostenuta dallo stesso Servizio di Tutela del Territorio-Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna nella conferenza di servizi del 21/02/2020) nel senso di evitare che coltivazioni storiche siano eliminate per far posto ad un impianto di gestione di rifiuti e, inoltre, l’inserimento dello stabilimento (al pari di diversi vigneti di Malvasia ad esso circostanti) in zona D “Industriale, artigianale, commerciale” da parte del Piano Urbanistico Comunale (“PUC”) di Magomadas. Così che non appaiono condivisibili le osservazioni del Consorzio di tutela, con la richiesta protezione di terreni non prevista né dal Piano Regionale di Gestione de Rifiuti né dal PUC comunale; vista la conformità di cui alla certificazione di destinazione urbanistica espressa dal comune competente nonché il parere favorevole dal punto di vista urbanistico espresso dallo stesso Comune di Magomadas in sede di conferenza 21.02.2020».

Osserva il Collegio che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (a p. 455), con riguardo ai territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, stabilisce il “divieto di realizzazione di impianti di gestione rifiuti”; tuttavia nella fattispecie concreta in esame non vi è stata alcuna realizzazione di impianto di gestione dei rifiuti, dato che l’impianto esiste almeno dal 2003, ma con la determina n. 1283/2018 è stata semplicemente autorizzata una nuova linea di recupero fanghi nell’impianto già esistente. Inoltre nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (p. 455) è previsto che tale divieto “si applica alle aree caratterizzate da prodotti agricoli alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), ... (DOCG), ... (DOP), ... (IGP)...”, derivando che il divieto non riguarda tutta l’area geografica caratterizzata da produzioni DOC, ma solo le aree agricole in cui si vuole realizzare un nuovo impianto.

In ordine al rilievo secondo cui l’impianto si troverebbe in zona di produzione della malvasia, va osservato che l’impianto della società Geco si trova in zona D “Industriale, artigianale e commerciale”, oggetto nel 2015 di una convenzione di lottizzazione fra la Geco e il Comune di Magomadas, il quale ha assentito l’edificabilità dell’area.

7. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è irricevibile nella parte in cui è impugnata la determinazione n. 1283/2018, ed è respinto nella parte in cui è impugnata la determinazione n. 394/2020.

8. In ragione della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.



PER QUESTI MOTIVI

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nella parte in cui è impugnata la determinazione n. 1283/2018, e lo respinge nella parte in cui è impugnata la determinazione n. 394/2020, e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:


Tito Aru, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore