Organo: Commissione europea
Categoria: Pratiche enologiche
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 28-10-1998
Numero provvedimento: 40923
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nota interpretativa in merito all’articolo 21, paragrafo 3, del reg. n. 822/87 (ora reg. 1234/07).

Sulla stampa sono apparsi numerosi articoli nei quali si denuncia il ricorso, da parte di alcuni produttori di Bourgogne, all’arricchimento e all’acidificazione per l’elaborazione di uno stesso vino: a richiesta delle autorità competenti francesi, i servizi della Commissione desiderano fornire un’interpretazione più precisa della disposizione in oggetto.

L’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento n. 822/87 prevede che: «L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda».

Tale disposizione esclude la possibilità di sottoporre uno stesso prodotto vitivinicolo sia all’arricchimento che all’acidificazione.

ora reg. 1234/07 allegato XV bis lettera C, punto 7 Tuttavia, dal disposto all’articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento, risulta che le uve fresche, i mosti d’uva e i vini sono prodotti diversi. L’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma precisa che le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione sono prodotti «diversi dal vino». È quindi lecito, alla luce del disposto dell’articolo 21, paragrafo 3, praticare l’arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all’articolo 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alle condizioni previste dall’articolo 21.

Qualora si desideri procedere all’acidificazione prevista all’articolo 21, paragrafo 1, di un mosto arricchito conformemente al disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, resta in tal caso necessaria una deroga esplicita, come previsto all’articolo 21, paragrafo 3.