Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 03-03-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 03-03-2025

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Almansa].

(Comunicazione 03/03/2025, pubblicata in G.U.U.E. 3 marzo 2025, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Almansa»

PDO-ES-A0044-AM06

Data della comunicazione: 4.12.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ACIDITÀ VOLATILE PER I VINI SECCHI DELLA CATEGORIA 1

Descrizione

Il parametro analitico dell'acidità volatile massima per il vino bianco secco e il vino rosato secco è attualmente di 10 meq/l e per il vino rosso secco di 11,7 meq/l; tale valore è aumentato, rispettivamente, a 11,7 meq/l (0,7 g/l) e 16,7 meq/l (1 g/l).

La modifica interessa il punto 2.1 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

L'aumento dei valori massimi di acidità volatile è dovuto principalmente:

— alle condizioni della varietà più rappresentativa della nostra zona di produzione, la Garnacha Tintorera (utilizzata sul 70 % della superficie vitata totale), che dopo la fermentazione naturale può raggiungere valori più elevati rispetto alle altre varietà a causa della sua alta concentrazione di polifenoli;

— alla tendenza generale a produrre vini utilizzando meno additivi, che impone una riduzione dei livelli di anidride solforosa nei vini immessi sul mercato; col passare del tempo, questi livelli più bassi di anidride solforosa determinano un'acidità volatile più elevata;

— ai livelli di acido acetico che, nella produzione di alcuni vini rossi con invecchiamento ossidativo, tendono ad aumentare naturalmente superando i limiti consentiti dalle nostre attuali norme di produzione, ma continuando a garantire qualità organolettiche perfette per la commercializzazione del vino ottenuto.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Almansa

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini secchi bianchi e rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi sono leggeri, con un titolo alcolometrico medio e di colore dal giallo pallido al giallo dorato. Le note fruttate sono dominanti ma possono essere accompagnate da aromi legnosi e tostati. Buona acidità, freschi e fruttati in bocca. Possibili note leggere e tostate del legno. I vini rosati presentano un colore che va dal rosa fragola al lampone o salmone. Sono freschi, leggeri e di acidità media. In bocca sono allegri e fruttati.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5

— Acidità totale minima: 4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 11,7

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 180

2.   Vini semisecchi, semidolci e dolci, bianchi, rosati e rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Per quanto riguarda l'aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi della stessa varietà. Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati relativamente al titolo alcolometrico, all'acidità e al tenore di zuccheri residui.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

Anidride solforosa totale massima: 180 mg/l, se il tenore totale di zuccheri è superiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio, e limite di legge, se il tenore è inferiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 9

— Acidità totale minima: 3 grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 16,7

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

3.   Vino rosso secco

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Possono presentare una veste intensa o di media intensità e tonalità che variano dal rosso al violaceo, porpora, granata, ciliegia o rubino, con eventuali tonalità rosso mattone. Intensità medio-alta con aromi puliti; sono ammessi anche aromi legnosi e tostati. Sono vini dall'intensità medio-alta, ben strutturati ed equilibrati, con possibili note caratteristiche del legno e sfumature tostate.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12

— Acidità totale minima: 4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 16,7

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150

4.   Vino spumante di qualità

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Bollicine fini e persistenti, con toni da pallidi a dorati e brillanti per i vini bianchi e da rosati ad aranciati per i rosati. Presenta aromi puliti e fruttati; nei vini di riserva, gli aromi sono intensi. In bocca sono equilibrati e leggeri.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10

— Acidità totale minima: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,3

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 185

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Per l'ottenimento del mosto e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia in alcun caso superiore a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uve rosse e a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve bianche.

Per la produzione di vini rossi, il periodo minimo di macerazione deve essere di 48 ore.

Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.

I recipienti in legno utilizzati nei processi di invecchiamento devono essere di rovere e avere una capacità conforme ai limiti di volume previsti dalla normativa in vigore per l'uso di talune menzioni tradizionali.

Invecchiamento in botti.

5.2.   Rese massime

Varietà bianche allevate ad alberello

7 860 chilogrammi di uve per ettaro

55 ettolitri per ettaro

Varietà rosse allevate ad alberello

6 430 chilogrammi di uve per ettaro

47,58 ettolitri per ettaro

Varietà bianche allevate a spalliera

11 430 chilogrammi di uve per ettaro

80 ettolitri per ettaro

Varietà rosse allevate a spalliera

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

74 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Comprende le parcelle e gli appezzamenti vitati ubicati nei seguenti comuni:

— Almansa;

— Alpera;

— Bonete;

— Corral Rubio;

— Higueruela;

— Hoya Gonzalo;

— Pétrola;

— Chinchilla: zona delimitata dalla strada di servizio AB-402 (fra Horna e Venta de Alhama), confinante da una parte con i comuni di Pétrola e di Corral Rubio e dall'altra con i comuni di Bonete, Higueruela e Hoya Gonzalo.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

CABERNET FRANC

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

MACABEO - VIURA

MERLOT

MONASTRELL

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PETIT VERDOT

PINOT NOIR

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

La zona di produzione della denominazione di origine «Almansa» si trova in una regione di transizione. I vigneti sono ubicati su terre pianeggianti caratterizzate da suoli permeabili, ricchi di calcare e poveri di nutrienti. La pluviometria è scarsa e non supera i 250 mm l'anno. La scarsa pluviometria, unita alla permeabilità del suolo e alle basse rese, consente di ottenere vini dall'aroma e dall'intensità di colore molto elevati.

8.2.   Vino spumante di qualità

Le temperature estreme e la ricchezza di calcare del suolo permettono di coltivare le varietà autorizzate che conferiscono ai vini ampiezza ed equilibrio, mentre la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che consente di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. I vini di cui al paragrafo precedente sono utilizzati come vini di base per la vinificazione dei vini spumanti. Di conseguenza, quanto indicato per il loro legame si applica anche ai vini spumanti.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per usufruire dell'indicazione di una varietà di vitigno determinata e unica, è necessario che almeno l'85 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

Per garantire un uso appropriato della DOP, tutti i vini protetti devono essere spediti in contenitori. La produzione dei vini con denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento che, includendo altre pratiche enologiche in grado di influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire il filtraggio, la stabilizzazione e vari tipi di misure correttive, deve essere considerato la fase finale della produzione.

Link al disciplinare del prodotto

https://rec.castillalamancha.es/rec/public/documentacion/listadoDocs.faces#no-back-button