Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 17-02-2025
Numero provvedimento: 268
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Acquisto in parti uguali e in comunione di un compendio immobiliare che ricomprendeva delle superfici vitate - Contratto di affitto - Procedura esecutiva immobiliare - Domanda di annullamento del provvedimento con cui la Regione Toscana ha iscritto nello schedario viticolo alcune superfici rivendicabili a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili - Richiesto di determinare la valutazione complessiva di ciascun bene, indicando le fonti delle informazioni assunte per la stima - Entrata in vigore della L.R. Toscana n. 68/2012 avente ad oggetto “la gestione ed il controllo dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni, nel rispetto della normativa statale e europea in materia” - Introdotto nell’ordinamento regionale la distinzione tra “superficie vitata”, intesa come un’estensione di terreno coltivato a vigneto, e “superficie rivendicabile”, intesa come un bene immateriale assegnato a livello aziendale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.



ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile, Elisabetta Durante, Federica Barone Bombagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti di:

- Società Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS-e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Borgo Scopeto e Caparzo s.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore e Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento (o dei provvedimenti) con cui la Regione Toscana e/o ARTEA hanno iscritto (nello schedario viticolo) a favore della Borgo Scopeto e Caparzo s.r.l. le superfici rivendicabili (anteriormente iscritte a favore della Società -OMISSIS- di -OMISSIS-e C. s.n.c.) per MQ 23997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e MQ 45118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062, “a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure Esecutive riunite N. 1-OMISSIS- ex Trib. Montepulciano verso l’acquirente Az. Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola – Montalcino. Codice Unico Ute: -OMISSIS-”;

- nonché, per quanto occorrer possa, di tutte le comunicazioni intervenute (ed in particolare quelle datate 28 settembre 2022 e 13 ottobre 2022) tra la Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, Gestione della Programmazione Leader della Regione Toscana, e la -OMISSIS- e depositate nel fascicolo telematico del ricorso incardinato innanzi al T.A.R. Toscana con R.G. n. -OMISSIS-;

- del provvedimento della Regione Toscana del 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Esecuzione Ordinanza TAR n. -OMISSIS- del 26/11/2022”, depositato nel fascicolo telematico del ricorso incardinato innanzi al T.A.R. Toscana con R.G. n. -OMISSIS- in data 24.11.2022;

- della nota della Regione Toscana avente ad oggetto “Reg. U.E. n. 1308/2013 – L.R. 73/2017 Delibera G.R. n. 103/2018. Esecuzione Ordinanza del TAR n. 667/2022. Iscrizione/Cancellazione superficie rivendicabile. AZ BORGO SCOPETO E CAPARZO SRL/ AZ -OMISSIS-”, depositata nel fascicolo telematico del ricorso incardinato innanzi al T.A.R. Toscana con R.G. n. -OMISSIS- in data 24.11.2022;

- del verbale istruttorio di controllo settore viticolo redatto dal tecnico incaricato dell’UTR Siena/Grosseto della Regione Toscana datato 19 agosto 2022, di riscontro positivo alla richiesta di registrazione di superfici rivendicabili in capo alla Società Borgo Scopeto e Caparzo s.r.l. a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11, Procedure esecutive riunite n.-OMISSIS- ex Trib. Montepulciano e relative note specifiche, depositato nel fascicolo telematico del ricorso incardinato innanzi al T.A.R. Toscana con R.G. n. -OMISSIS- in data 24.11.2022;

- del verbale istruttorio di controllo settore viticolo redatto dal tecnico incaricato dell’UTR Siena/Grosseto della Regione Toscana del 30 novembre 2022, con esito positivo della reiscrizione delle superfici rivendicabili alla Società Borgo Scopeto e Caparzo s.r.l., confermata con provvedimento regionale del 24.11.2022 e relative note specifiche, depositato nel fascicolo telematico del ricorso incardinato innanzi al T.A.R. Toscana con R.G. n. -OMISSIS- in data 24.11.2022;

- di tutti gli atti anche presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA. e di Borgo Scopeto e Caparzo s.r.l.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


 

1) Il ricorrente, Sig. -OMISSIS-, unitamente ai Sigg.ri -OMISSIS-, acquistava nel 2003 (in parti uguali e in comunione), un compendio immobiliare sito in Montalcino che ricomprendeva delle superfici vitate (doc. 21 ricorrente).

2) Parte degli immobili, tra cui le superfici vitate, formavano oggetto, nel 2004, di contratto di affitto di quindici anni (tacitamente rinnovabile) tra i quattro suddetti comproprietari e la Società Agricola -OMISSIS- (di -OMISSIS-) – di seguito solo “-OMISSIS-” –, come da contratto in doc. 7 ricorrente.

3) In data 30.12.2010 (durante la vigenza del predetto contratto di locazione), il ricorrente (unitamente a tutti gli altri comproprietari) subiva una procedura esecutiva immobiliare relativa anche ai terreni siti in Montalcino e locati alla -OMISSIS-.

4) Espone il ricorrente che nel pignoramento (v. doc. 8 ricorso) non si faceva riferimento a diritti di impianto o reimpianto né alle “superfici rivendicabili”, che, infatti, all’epoca non erano ancora contemplate dall’ordinamento regionale e che costituiscono nozione diversa dalle “superfici vitate” (come in appresso si illustrerà).

5) In data 22 gennaio 2013, nell’esecuzione immobiliare precitata, veniva nominato il CTU, al quale veniva chiesto, tra le altre cose, di determinare la valutazione complessiva di ciascun bene, indicando le fonti delle informazioni assunte per la stima (v. relazione di stima doc. 9 ricorrente).

6) In data 1° giugno 2013, quindi pochi mesi dopo il giuramento del CTU, entrava in vigore la L.R. Toscana n. 68/2012 avente ad oggetto “la gestione ed il controllo dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni, nel rispetto della normativa statale e europea in materia”.

7) La predetta L.R. ha introdotto nell’ordinamento regionale la distinzione tra “superficie vitata”, intesa come un’estensione di terreno coltivato a vigneto, e “superficie rivendicabile”, intesa come un bene immateriale assegnato a livello aziendale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 67 del 2 gennaio 2024).

8) È stato poi previsto (v. art. 20 del Regolamento di attuazione - D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R) che la superficie rivendicabile dovesse essere assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo, attribuendo tale funzione di registrazione ad ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura).

9) Inoltre, sempre con il relativo regolamento di attuazione (art. 19, comma 3, D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R) la Regione Toscana ha anche disciplinato il trasferimento temporaneo a titolo derivativo delle superfici vitate, prevedendo che “Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall'azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all'azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA”.

10) Il 1° luglio 2013, ARTEA provvedeva ad iscrivere nel proprio schedario l’azienda agricola -OMISSIS-, nella sua qualità di conduttrice delle superfici vitate, con le seguenti iscrizioni di superfici rivendicabili: Docg Brunello mq 45118, Doc Rosso di Montalcino mq 23997 (doc. 10 ricorrente).

11) Successivamente, in data 15 dicembre 2013, il CTU nominato dal G.E. provvedeva a depositare la relazione di stima con l’esatta descrizione dei beni immobili pignorati ai soggetti esecutati, precisando che per i terreni (nel Comune di Montalcino) “coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA (….) alla data del 31/08/2012 sono le seguenti: Brunello di Montalcino: sup. Ha 04.51.18; Rosso di Montalcino: sup. Ha 02.39.97; Sant’Antimo Rosso e Novello: sup. Ha 00.06.33” (doc. 9 ricorrente).

12) Secondo il ricorrente, la ricognizione dei beni pignorati e dei terreni coltivati a vigneto risulta pertanto essere stata effettuata dal CTU sulla base delle iscrizioni risultanti nel registro detenuto da ARTEA in data 31.08.2012 e, dunque, anteriormente all’istituzione ed iscrizione delle superfici rivendicabili nei pubblici registri (avvenuta solo dopo il 1° giugno 2013, data di entrata in vigore della L.R. n.68/2012).

13) In altre parole, sarebbe evidente, secondo il ricorrente, che la relazione di stima non ha tenuto conto delle “superfici rivendicabili” e ciò sarebbe confermato anche dall’avviso di vendita, che riportava i terreni coltivati a vigneto alla data del 31/8/2012.

14) In data 8 giugno 2022 la procedura esecutiva giungeva a conclusione e con decreto del Tribunale di Siena i suddetti terreni coltivati a vigneti venivano trasferiti alla Borgo Scopeto e Caparzo s.r.l. (di seguito solo “Borgo Scopeto e Caparzo”).

15) In data 30 maggio 2024 il ricorrente espone che avrebbe appreso informalmente che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 67 del 2 gennaio 2024, aveva deciso un vasto contenzioso intervenuto tra la Società -OMISSIS-, la Regione Toscana e la Borgo Scopeto e Caparzo, relativo alla titolarità delle “superfici rivendicabili” collegate alle superfici vitate originariamente di proprietà anche del Sig. -OMISSIS-, sancendone l’avvenuto definitivo trasferimento in capo alla Borgo Scopeto e Caparzo unitamente alle superfici vitate pignorate e da quest’ultima acquistate in asta.

16) Sempre a dire del ricorrente, egli apprendeva informalmente che: i) ARTEA, oltre a cancellare l’iscrizione a favore della -OMISSIS- (iscrizione avvenuta in forza del contratto di locazione stipulato con il Sig. -OMISSIS- e gli altri comproprietari), aveva anche provveduto ad iscrivere nello schedario viticolo della Società Borgo Scopeto e Caparzo le “superfici rivendicabili” [per MQ 23997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e MQ 45118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062] a seguito della suddetta procedura immobiliare, ii) ARTEA (e la Regione) avrebbero asserito che il Decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Siena, in quanto provvedimento definitivo, avrebbe imposto all’Amministrazione di provvedere all’iscrizione delle superfici rivendicabili sopradescritte nello schedario viticolo dell’azienda richiedente Borgo Scopeto e Caparzo, iii) la -OMISSIS-, ritenendo di essere titolare di diritti sulle predette “superfici rivendicabili” (in virtù dei pregressi contratti stipulati ante 2012 con i proprietari dei terreni e delle superfici vitate), aveva impugnato tali provvedimenti innanzi al T.A.R. Toscana, rilevando -) da un lato, come il decreto di trasferimento – e più in generale l’intera procedura esecutiva, presupposto dell’intervenuta iscrizione a favore della Borgo Scopeto e Caparzo – avesse avuto ad oggetto esclusivamente i beni immobili di proprietà (e quindi le superfici vitate) appartenenti alle persone fisiche esecutate e non certamente le superfici rivendicabili, beni mobili immateriali del tutto distinti, non espressamente inclusi nel pignoramento, -) dall’altro, che la procedura esecutiva predetta, avendo natura esclusivamente immobiliare, non poteva ricomprendere le superfici rivendicabili, che sono considerate un bene immateriale di pertinenza aziendale.

17) Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. -OMISSIS-, aveva accolto il ricorso n.r.g. -OMISSIS- proposto dalla -OMISSIS-, ritenendo che il decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022 non potesse in alcun modo ritenersi idoneo a trasferire, in assenza di qualsivoglia puntuale indicazione in tal senso, un bene immateriale distinto e scisso dai terreni vitati oggetto di procedura esecutiva, della conseguente vendita giudiziaria e della aggiudicazione dei terreni.

18) Avverso la sentenza del T.A.R. Toscana era insorta la Borgo Scopeto e Caparzo, la quale aveva tempestivamente proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

19) Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. -OMISSIS-, aveva accolto l’appello proposto dalla Borgo Scopeto e Caparzo, accertando così la legittimità dei provvedimenti con cui le Amministrazioni coinvolte avevano provveduto all’iscrizione delle “superfici rivendicabili”.

20) Il Consiglio di Stato aveva ritenuto di poter prescindere dal verificare la reale estensione del pignoramento immobiliare (vale a dire se con il decreto di trasferimento potevano ritenersi trasferite anche le superfici rivendicabili), ritenendo pregiudiziale verificare la inopponibilità alla procedura esecutiva dei contratti di affitto intervenuti tra le persone fisiche proprietarie degli immobili e la -OMISSIS- e ritenendo che la proprietà dei fondi, nel frattempo incardinatasi in capo alla Borgo Scopeto e Caparzo, fosse titolo primario per ottenere la registrazione della superficie rivendicabile.

21) Il ricorrente proponeva quindi opposizione di terzo innanzi al Consiglio di Stato, ritenendo lesiva dei propri diritti e dei propri interessi la statuizione contenuta nella sentenza n. -OMISSIS-, relativa alla legittimità dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni coinvolte che hanno determinato l’iscrizione sui pubblici registri (detenuti da ARTEA) delle “superfici rivendicabili” in oggetto a favore della Borgo Scopeto e Caparzo, sulla base della ritenuta legittimità dell’intervenuto trasferimento della titolarità del medesime superfici per effetto del Decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Siena (v. atto di opposizione, in doc. 15 ricorrente).

22) Il ricorrente, oltre ad avere chiesto ed ottenuto la visibilità dei fascicoli di I e II grado, chiedeva anche alla Regione Toscana di accedere agli atti ed ai provvedimenti che hanno portato all’iscrizione delle “superfici rivendicabili” in oggetto a favore della Borgo Scopeto e Caparzo (doc. 18 ricorrente).

23) Per ciò che attiene l’istanza di accesso, la Regione Toscana in data 10 luglio 2024 trasmetteva al ricorrente il “preavviso di diniego” ex art. 10-bis Legge 241/90, facendo proprie le ragioni opposte dal soggetto controinteressato (v. doc. 19 ricorrente).

24) Quindi, col ricorso in esame, il ricorrente, in qualità di proprietario delle superfici vitate che erano state oggetto dell’affitto in favore della società -OMISSIS- – la quale aveva poi beneficiato della iscrizione delle “superfici rivendicabili” –, si duole dei medesimi atti che da quest’ultima erano stati impugnati con ricorso T.A.R. Toscana n.r.g. -OMISSIS-, definito con la sentenza T.A.R. Toscana n. 448/2023, poi riformata da C.d.S. n. -OMISSIS-.

25) Si tratta, cioè, degli atti con cui si è proceduto all’iscrizione nello schedario viticolo a favore della Borgo Scopeto e Caparzo delle “superfici rivendicabili” (anteriormente iscritte a favore della Società -OMISSIS-) per MQ 23997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e MQ 45118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062 , a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure Esecutive riunite N. 1-OMISSIS- ex Trib. Montepulciano verso l’acquirente Az. Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola – Montalcino. Codice Unico Ute: -OMISSIS-.

26) Col primo motivo di ricorso si deduce che le “superfici rivendicabili” non sono state oggetto di pignoramento e non sono state neppure menzionate nel decreto di trasferimento di beni immobili e delle superfici vitate a favore della Borgo Scopeto e Caparzo.

27) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:

- a) le “superfici rivendicabili” non erano neppure mai state oggetto di corretto pignoramento secondo le norme previste dagli articoli 518 e 521 bis c.p.c. per i beni mobili e per i beni mobili iscritti in Pubblici Registri, con conseguente mancata indicazione del pignoramento nei registri di ARTEA e conseguente intrasferibilità degli stessi in sede di esecuzione;

- b) infatti, essendo le “superfici rivendicabili” qualificabili come beni immateriali diversi e autonomi rispetto ai beni immobili costituiti dalle superfici vitate ed essendo anche iscritti in un pubblico registro, avrebbero dovuto essere oggetto di un autonomo pignoramento mobiliare ai sensi dell’articolo 518 del codice di procedura civile;

- c) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26115/2021, ha infatti chiarito che la corretta modalità di pignoramento dei beni immateriali è quella del pignoramento mobiliare;

- d) se, infatti, la “superficie rivendicabile” è un bene immateriale censito in un pubblico registro, allora allo stesso si applica quanto disposto dall’art. 815 codice civile, secondo cui “i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili”;

- e) l’espropriazione dei beni mobili è disciplinata dagli articoli 518 e seguenti del codice di procedura civile e prevede la redazione di un processo verbale di pignoramento presso il debitore e – per i beni censiti in pubblici registri – la successiva trascrizione del predetto pignoramento presso i registri;

- f) non è quindi in alcun modo ipotizzabile che l’espropriazione della “superficie rivendicabile” possa avvenire nelle forme del pignoramento immobiliare (anche per la circostanza, non secondaria, che presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari non è rintracciabile alcun riferimento alle superfici rivendicabili);

- g) in sintesi, le “superfici rivendicabili” non sarebbero mai state trasferite alla società controinteressata.

28) Il ricorrente ha proposto, nel medesimo gravame, istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’ostensione della documentazione dallo stesso richiesta alla P.A.

29) Si sono costituiti in giudizio la controinteressata società Borgo Scopeto e Caparzo, la Regione Toscana e l’ARTEA.

30) La Regione, con memoria difensiva del 2 settembre 2024, oltre a concludere per l’infondatezza del ricorso, ha preliminarmente eccepito:

- a) l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem perché il ricorrente Sig. -OMISSIS- è anche socio della suddetta società di persone -OMISSIS- e le questioni dedotte nel presente giudizio sono le medesime di quelle oggetto del processo definito con sentenza C.d.S. n. -OMISSIS-;

- a.1) inoltre, il ricorrente, in quanto proprietario dei vigneti de quibus, è anche dante e avente causa della -OMISSIS-, considerato che era stato proprio il Sig. -OMISSIS-, insieme ai fratelli -OMISSIS-, ad aver concesso in affitto nel 2004 i vigneti, unitamente alle relative e inscindibili "denominazione di origine iscritte agli albi DO" (corrispondenti alle attuali “superfici rivendicabili”) alla società -OMISSIS-, ed è nella titolarità (senza tuttavia alcun potere dispositivo per effetto della procedura esecutiva) dello stesso Sig. -OMISSIS- e dei fratelli comproprietari che le “superfici vitate” e le “superfici rivendicabili” sono ritornate, alla cessazione del contratto di affitto così come previsto dall’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 68/2012 e dall’art. 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 103/2018;

- a.2) anche nei confronti dunque del Sig. -OMISSIS-, in qualità di soggetto dante ed avente causa della -OMISSIS-, si estendono gli effetti del giudicato del precedente procedimento iniziato dalla -OMISSIS- e proseguito con l’appello della Borgo Scopeto e Caparzo, così come prevede l’art. 2909 c.c. (considerato che il giudicato spiega efficacia riflessa anche nei confronti dei soggetti estranei al rapporto processuale, quando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione, come è appunto per il proprietario Sig. -OMISSIS- rispetto alla società affittuaria -OMISSIS-);

- b) la litispendenza, considerato che avverso la suddetta sentenza C.d.S. n. -OMISSIS- il ricorrente ha proposto opposizione di terzo (e la stessa -OMISSIS- ha proposto ricorso per revocazione, v. doc. 17 e 18 Regione), deducendo le medesime censure proposte in questa sede, ricorrendo quindi i presupposti per la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.;

- c) l’irricevibilità del ricorso, perché il ricorrente ha già avuto conoscenza, sia in proprio sia in qualità di socio della -OMISSIS-, dei provvedimenti oggi impugnati entro i 60 giorni dalla loro emissione (e comunque dal precedente procedimento giudiziario della -OMISSIS-);

- d) l’improcedibilità della domanda proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a. in quanto riscontrata nel frattempo dalla Regione (v. doc. 19 Regione).

31) Anche la controinteressata Borgo Scopeto e Caparzo (v. memoria difensiva del 2 settembre 2024), oltre a concludere per l’infondatezza del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem (e, in sostanza, per le ragioni già evidenziate dalla Regione).

32) Con memoria difensiva sempre del 2 settembre 2024, ARTEA (difesa sempre dall’Avvocatura Regionale) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo emesso alcuno dei provvedimenti impugnati e rivestendo unicamente il ruolo di soggetto gestore del sistema informativo.

33) Alla camera di consiglio del 5 settembre 2024 (per la trattazione dell’incidente cautelare), il legale del ricorrente dava atto del soddisfacimento dell’istanza di accesso, chiedendo la fissazione a breve dell’udienza pubblica, e il Presidente, previa rinuncia alla domanda cautelare da parte del legale del ricorrente, fissava l’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 (v. verbale).

34) Negli ulteriori scritti difensivi, la società controinteressata Borgo Scopeto e Caparzo, oltre a eccepire la tardività del ricorso (per gli stessi motivi già dedotti dalla Regione), ha anche ripreso l’eccezione di litispendenza già formulata dalla Regione, evidenziando che il ricorso per opposizione di terzo innanzi al C.d.S. reca n.r.g. -OMISSIS-/2024 ed è attualmente pendente (v. memoria difensiva controinteressata del 3 gennaio 2025).

35) All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

36) Osserva il Collegio quanto segue.

37) Dal mero raffronto del gravame in esame con il ricorso per opposizione di terzo innanzi al Consiglio di Stato (v. doc. 15 ricorrente) emerge chiaramente che, sia in questa che in quella sede, il ricorrente fa valere le medesime circostanze di fatto e le stesse censure di diritto.

38) Orbene, il giudizio di opposizione reca n.r.g. C.d.S. -OMISSIS-/2024 e il ricorso è stato depositato il 17 giugno 2024, in data anteriore al deposito del gravame in esame, che è del 1° agosto 2024. Quindi la causa proposta per prima è quella al Consiglio di Stato.

39) Va quindi dichiarata, ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.c. (per effetto del rinvio esterno al c.p.c. di cui all’art. 39 c.p.a.), la litispendenza e va disposta la cancellazione della presente causa dal ruolo, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di cancellazione d’ufficio in quanto imposta dalla legge (ex art. 39 c.p.c.), compatibile col dettato dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che vieta la cancellazione della causa dal ruolo solo quando vi è l’istanza di parte.




P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti comunque citati nel presente provvedimento.



Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

 

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari