Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Valdeorras].
(Comunicazione 28/02/2025, pubblicata in G.U.U.E. 28 febbraio 2025, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Valdeorras»
PDO-ES-A1132-AM04
Data della comunicazione: 4.12.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. INTRODUZIONE DEI VINI ROSATI NELLA CATEGORIA 1
Descrizione
È introdotta la possibilità di produrre, con questa denominazione, vini rosati della categoria 1 in aggiunta ai tradizionali vini bianchi e rossi. A tal fine è inserita la descrizione analitica e organolettica dei vini rosati.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Alla fine del secolo scorso alcune cantine della zona producevano già questo tipo di vino senza denominazione di origine; la produzione, tuttavia, era poi cessata per mancanza di uno sbocco commerciale adeguato. Oggi si osserva invece un rinnovato interesse per i vini rosati, con una crescente domanda di vini più freschi e con titolo alcolometrico inferiore.
2. MODIFICA DI ALCUNI LIMITI ANALITICI
Descrizione
Sono adeguati alcuni parametri analitici dei vini:
— per i vini rossi l'acidità totale minima è ridotta da 4,5 a 4,0 g/l di acido tartarico;
— per i vini bianchi, gli spumanti e i «Tostado» il tenore massimo di anidride solforosa totale è aumentato dagli attuali 160 g/l a 200 g/l;
— per i «Tostado» il titolo alcolometrico effettivo minimo e totale è ridotto da 13 % a 11 % vol.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Le suddette modifiche sono dovute ai cambiamenti climatici già evidenti nella zona. Si osserva pertanto una chiara tendenza a produrre vini con un titolo alcolometrico più elevato, il che comporta la modifica di altri parametri analitici, in particolare l'acidità totale e l'acidità volatile. Occorre inoltre tener conto del fatto che ormai le modalità di produzione dei vini sono cambiate: oggi i vini, anche se giovani, vengono lasciati sempre più a lungo nei contenitori, anche da un'annata all'altra, mentre in precedenza di solito vi restavano per poco tempo. Tutti questi aspetti giustificano l'aumento dell'acidità volatile e la riduzione dell'acidità totale, nonché l'aumento dei valori di anidride solforosa per evitare un'acidità volatile eccessiva.
Per quanto riguarda i «Tostado», l'elevata concentrazione di zuccheri prodotti durante l'appassimento ostacola il raggiungimento del titolo alcolometrico minimo attualmente previsto; si propone quindi di ridurlo.
3. MODIFICHE DELLE DESCRIZIONI ORGANOLETTICHE
Descrizione
La descrizione delle caratteristiche organolettiche delle diverse tipologie di vino è modificata.
La modifica interessa i punti 2 e 7.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
La modifica ha lo scopo di rendere le descrizioni più oggettive e in linea con le caratteristiche reali dei vini protetti dalla denominazione di origine, evitando descrizioni soggettive che ostacolino il mantenimento dell'accreditamento secondo la norma ISO 17065 e il rispetto delle disposizioni approvate con il decreto del 14 novembre 2023 che stabilisce le norme per la verifica dell'idoneità dei vini delle denominazioni di origine protetta galiziane da parte dei rispettivi Consejo Regulador.
4. INCLUSIONE DEI VINI ROSSI E ROSATI TRA I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ
Descrizione
Si prevede la possibilità di produrre anche vini spumanti rossi e rosati utilizzando le diverse uve rosse autorizzate per l'elaborazione dei vini a denominazione di origine, mentre finora era possibile utilizzare solo uve bianche della varietà Godello.
La modifica interessa i punti 2 e 3 del disciplinare di produzione e i punti 4 e 5 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
La modifica è motivata dalla necessità di ampliare la gamma dei prodotti protetti dalla denominazione di origine e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.
5. MODIFICHE DELLE PRATICHE ENOLOGICHE
Descrizione
Per i vini «Tostado» il tempo minimo per l'appassimento delle uve al coperto è ridotto da 90 a 30 giorni.
È eliminato il divieto di utilizzare tecniche di preriscaldamento delle uve o di riscaldamento dei mosti o dei vini in presenza di vinacce.
È inoltre modificato il calcolo della durata dell'invecchiamento del vino in botte, che deve essere conteggiata a partire dalla messa in botte anziché dalla data fissa del 1o dicembre.
La modifica interessa il punto 3 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
In questi ultimi anni, da quando è stata approvata l'inclusione dei «Tostado» tra i vini protetti dalla denominazione, i produttori hanno verificato che 30 giorni erano sufficienti per l'appassimento e che un periodo più lungo poteva determinare concentrazioni troppo elevate di zuccheri e una notevole diminuzione della resa di estrazione del mosto.
Per quanto riguarda le tecniche di preriscaldamento o di riscaldamento, con le moderne tecniche di termovinificazione si possono ottenere vini dal profilo aromatico più pronunciato, la cui domanda è in crescita; è così possibile attrarre i consumatori più giovani.
Poiché le vendemmie sono sempre più precoci, si ritiene tecnicamente più opportuno calcolare la durata dell'invecchiamento in base al tempo effettivo anziché utilizzare una data fissa sempre più lontana dal momento dell'ingresso in cantina delle uve.
6. MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI ETICHETTATURA
Descrizione
È eliminato l'obbligo secondo cui i vini imbottigliati per conto terzi devono recare il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore.
La modifica interessa il punto 8.b.3 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
La modifica si deve all'intenzione del Consejo Regulador di rendere le condizioni di etichettatura più flessibili e di non imporre norme aggiuntive rispetto a quelle strettamente richieste dalla normativa generale applicabile.
7. MIGLIORAMENTI REDAZIONALI
Descrizione
Sono aggiornati diversi riferimenti giuridici che con il tempo erano divenuti obsoleti; sono inoltre apportate alcune piccole modifiche al logo della denominazione di origine per aggiornarne il disegno e sono modificati alcuni dati relativi al Consejo Regulador.
La modifica interessa i punti 2, 8 e 9 e l'allegato II del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Le suddette migliorie al testo sono apportate cogliendo l'occasione della modifica del disciplinare.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Valdeorras
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
15. Vino ottenuto da uve appassite
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. VINI BIANCHI
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: color giallo pallido con tonalità dal verdolino all'ambrato, aspetto limpido e brillante. Odore: aromi primari fruttati intensi. Sapore: fruttato, persistente e di struttura equilibrata.
* I vini recanti l’indicazione «Producción controlada» (per i quali sono richieste rese produttive per parcella più limitate) e i vini «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» (invecchiati in botte per periodi diversi, il che ne modifica leggermente le caratteristiche organolettiche) hanno un titolo alcolometrico minimo di 12,5 % vol.
** Per i vini invecchiati in botti di rovere per più di tre mesi e di età massima di un anno, l’acidità volatile massima è di 0,85 g/l (14,17 meq/l); per i vini di età superiore a un anno e sottoposti a invecchiamento in botti di rovere per almeno tre mesi, l’acidità volatile non supera 0,90 g/l (15 meq/l) fino a 11 % vol e 0,06 g/l (1 meq/l) per ogni grado alcolico al di sopra di 11 % vol.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10,5
— Acidità totale minima: 5 grammi/litro espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 200
2. VINI BIANCHI: «VALDEORRAS GODELLO» E «VALDEORRAS VARIEDADES NOBLES/CASTES NOBRES»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il vino «Valdeorras Godello» è ottenuto esclusivamente con uve della varietà Godello, mentre i vini «Valdeorras variedades nobles» sono ottenuti con almeno l'85 % di uve delle varietà bianche considerate raccomandate.
Aspetto: color giallo pallido con tonalità dal verdolino all'ambrato, aspetto limpido e brillante. Odore: aromi primari fruttati intensi. Sapore: fruttato, persistente e di struttura equilibrata.
* I vini recanti l’indicazione «Producción controlada» (con rese produttive per parcella più limitate) e i vini «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» (invecchiati in botte per periodi diversi, il che ne modifica leggermente le caratteristiche organolettiche) hanno un titolo alcolometrico minimo di 12,5 % vol.
** Per i vini invecchiati in botti di rovere per più di tre mesi e di età massima di un anno, l’acidità volatile massima è di 0,85 g/l (14,17 meq/l); per i vini di età superiore a un anno e sottoposti a invecchiamento in botti di rovere per almeno tre mesi, l’acidità volatile non supera 0,90 g/l (15 meq/l) fino a 11 % vol e 0,06 g/l (1 meq/l) per ogni grado alcolico al di sopra di 11 % vol.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
— Acidità totale minima: 5 grammi/litro espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 200
3. VINI ROSSI
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore dal rosso amarena violaceo al rosso rubino, limpido, brillante e di buona veste. Odore: aromi intensi di frutti rossi. Sapore: aromi di frutti rossi, di struttura equilibrata e persistente.
* I vini recanti l’indicazione «Producción controlada» (per i quali sono richieste rese produttive per parcella più limitate) e i vini «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» (invecchiati in botte per periodi diversi, il che ne modifica leggermente le caratteristiche organolettiche) hanno un titolo alcolometrico minimo di 12,5 % vol.
** Per i vini invecchiati in botti di rovere per più di tre mesi e di età massima di un anno, l’acidità volatile massima è di 0,85 g/l (14,17 meq/l); per i vini di età superiore a un anno e sottoposti a invecchiamento in botti di rovere per almeno tre mesi, l’acidità volatile non supera 0,90 g/l (15 meq/l) fino a 11 % vol e 0,06 g/l (1 meq/l) per ogni grado alcolico al di sopra di 11 % vol.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10,5
— Acidità totale minima: 4,0 grammi per litro espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
4. VINI ROSSI: «VALDEORRAS MENCÍA» E «VALDEORRAS VARIEDADES NOBLES/CASTES NOBRES»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini «Valdeorras Mencía» sono ottenuti con almeno l'85 % di uve della varietà Mencía e i vini «Valdeorras variedades nobles/castes nobres» sono ottenuti con almeno l'85 % di uve delle varietà rosse considerate raccomandate.
Aspetto: colore dal rosso amarena violaceo al rosso rubino, limpido, brillante e di buona veste. Odore: aromi intensi di frutti rossi. Sapore: aromi di frutti rossi, di struttura equilibrata e persistente.
* Quelli che recano l’indicazione «Producción controlada» (con rese per parcella più limitate) e i vini «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» (invecchiati in botte, il che ne modifica leggermente le caratteristiche organolettiche) hanno un titolo alcolometrico minimo di 12,5 % vol.
** Per i vini invecchiati in botti di rovere per più di tre mesi e di età massima di un anno, l’acidità volatile massima è di 0,85 g/l (14,17 meq/l); per i vini di età superiore a un anno e sottoposti a invecchiamento in botti di rovere per almeno tre mesi, l’acidità volatile non supera 0,90 g/l (15 meq/l) fino a 11 % vol e 0,06 g/l (1 meq/l) per ogni grado alcolico al di sopra di 11 % vol.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
— Acidità totale minima: 4,0 grammi per litro espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
5. VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore giallo con tonalità pallide o dorate nei vini bianchi, rosso amarena violaceo nei vini rossi e dal rosa al rosso ciliegia nei vini rosati. Limpidi, brillanti e con una buona integrazione di anidride carbonica. Odore: aromi primari fruttati intensi e caratteristici delle varietà da cui sono ottenuti. Sapore: fruttato, persistente, di struttura equilibrata e con una buona integrazione di anidride carbonica.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11
— Acidità totale minima (in milliequivalenti per litro):
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 200
6. VINO OTTENUTO DA UVE APPASSITE - «TOSTADO»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto (bianchi o rossi): colore giallo e rosso intenso, con riflessi dorati e violacei. Odore: aromi puliti, franchi, intensi, che ricordano la varietà da cui sono ottenuti, molto floreali e con finale mieloso. Sapore: intenso, gradevole e dolce al palato, con persistenza elevata.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11
— Acidità totale minima (in milliequivalenti per litro):
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 40
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 200
7. VINI ROSATI
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colori dal rosato al rosso ciliegia, limpido e brillante. Odore: aromi intensi di frutti rossi caratteristici delle varietà da cui sono ottenuti. Sapore: aromi di frutti rossi, persistenti e di struttura equilibrata.
* I vini recanti l’indicazione «Producción controlada» (per i quali sono richieste rese produttive per parcella più limitate) hanno un titolo alcolometrico minimo di 12,5 % vol.
** Per i vini invecchiati in botti di rovere per più di tre mesi e di età massima di un anno, l’acidità volatile massima è di 0,85 g/l (14,17 meq/l); per i vini di età superiore a un anno e sottoposti a invecchiamento in botti di rovere per almeno tre mesi, l’acidità volatile non supera 0,90 g/l (15 meq/l) fino a 11 % vol e 0,06 g/l (1 meq/l) per ogni grado alcolico al di sopra di 11 % vol.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10,5
— Acidità totale minima: 4,0 grammi per litro espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 190
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
I vini Valdeorras «Godello» sono ottenuti esclusivamente con uve della varietà Godello, mentre i vini «Mencía» sono ottenuti con almeno l'85 % di uve della varietà Mencía. I vini «Castes nobres» sono ottenuti con almeno l'85 % di uve delle varietà raccomandate. I vini spumanti bianchi sono ottenuti con almeno l'85 % di uve della varietà Godello. Per la produzione dei vini «Tostado» sono utilizzate uve rosse delle varietà autorizzate o uve della varietà bianca Godello. La resa massima di estrazione del mosto è del 72 %.
Per la produzione del «Tostado» l'appassimento dura almeno 30 giorni, con una resa massima di 40 l per 100 kg di uve secche.
5.2. Rese massime
1. Varietà raccomandate
12 500 chilogrammi di uve per ettaro
90 ettolitri per ettaro
2. Altre varietà
15 000 chilogrammi di uve per ettaro
108 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione della DOP «Valdeorras» è costituita da terreni adatti alla coltivazione di uve della qualità necessaria per ottenere vini con le caratteristiche specifiche di quelli protetti dalla denominazione di origine. I terreni in questione devono trovarsi nei comuni di O Barco de Valdeorras, A Rúa, Vilamartín de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín e Rubiá, tutti situati nella provincia di Ourense della Comunità autonoma di Galizia.
7. Varietà principale/i di uve da vino
ALBARIÑO
BRANCELLAO
CAÍÑO TINTO
DOÑA BLANCA - DONA BRANCA
ESPADEIRO - TORNEIRO
FERRÓN
GARNACHA TINTORERA
GODELLO
GRAN NEGRO
JUAN GARCÍA - MOURATÓN
LADO
LOUREIRA - LOUREIRO BLANCO
MENCÍA
MERENZAO
PALOMINO
SOUSÓN
TEMPRANILLO
TORRONTÉS
TREIXADURA
8. Descrizione del legame/dei legami
I suoli e il clima mediterraneo oceanico della zona creano un ecosistema selettivo al quale le varietà di vite, in genere autoctone e in particolare la Godello e la Mencía, si sono gradualmente adattate. Le uve sono coltivate su pendii talvolta molto ripidi e terrazzati. È quindi essenziale scegliere l'orientamento ottimale, come hanno fatto i viticoltori nel corso dei secoli. Ne derivano dei vini eccezionali: la varietà Godello dà origine a vini strutturati, con aromi primari puliti e fruttati di media intensità; i vini rossi ottenuti dalla varietà Mencía presentano aromi intensi di frutti rossi maturi e sono caratterizzati da acidità media, struttura equilibrata e persistenza.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
condizionamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
I vini devono essere imbottigliati nella zona delimitata, presso le cantine registrate nella denominazione di origine.
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L'uso delle diciture «Godello», «Mencía», «Variedades nobles/Castes nobres» e «Producción controlada» è subordinato al rispetto dei requisiti del disciplinare; l'uso dei termini «Barrica», «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» è regolato dalla normativa generale.
Le etichette dei vini ottenuti da uve appassite devono recare la dicitura «Tostado».
I vini sono commercializzati con marchi di garanzia e con il logo della denominazione che figura nel disciplinare.
Link al disciplinare del prodotto
https://agacal.xunta.gal/sites/default/files/calidade-alimentaria/vinos/DOP_VALDEORRAS_Pliego_Condiciones_octubre_2024_ES.pdf