Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 13-12-2024
Numero provvedimento: 405
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-02-2025

Regolamento delegato (UE) 2025/405 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche.

(Regolamento (UE) 13/12/2024, n. 2025/405, pubblicato in G.U.U.E. 26 febbraio 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel contesto di tale modifica il vino dealcolizzato è stato aggiunto ai prodotti del settore vitivinicolo elencati nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e una nuova sezione E relativa ai processi di dealcolizzazione è stata aggiunta alle pratiche enologiche di cui all’allegato VIII, parte I, dello stesso regolamento.

(2) Poiché il vino dealcolizzato è diventato un prodotto del settore vitivinicolo, le norme di produzione specifiche del settore vitivinicolo previste dall’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero applicarsi alla produzione di vino dealcolizzato biologico.

(3) A norma del regolamento (UE) 2018/848 il vino dealcolizzato non può essere prodotto con metodi biologici. Conformemente all’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848, nessuno dei processi di dealcolizzazione elencati per il settore vitivinicolo nell’allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è autorizzato nella produzione biologica. L’allegato II, parte VI, punto 3.4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che eventuali modifiche per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dall’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del medesimo regolamento.

(4) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 uno Stato membro ha trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione un fascicolo relativo all’uso della distillazione sotto vuoto per produrre vini dealcolizzati biologici al fine di ottenerne l’autorizzazione e l’inserimento nell’allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848. Il fascicolo è stato esaminato dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(5) L’EGTOP ha raccomandato di modificare l’allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848 inserendo le tecniche mediante evaporazione sotto vuoto tra le pratiche consentite, esclusivamente per la produzione di vino biologico totalmente dealcolizzato, purché siano rispettati i limiti relativi a temperatura (75 °C) e pori di filtrazione (non inferiori a 0,2 micrometri).

(6) Tali tecniche mediante evaporazione sotto vuoto corrispondono ai processi di dealcolizzazione «parziale evaporazione sotto vuoto» e «distillazione», utilizzati singolarmente o congiuntamente, di cui all’allegato VIII, parte I, sezione E, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7) Alla luce di quanto precede è opportuno aggiungere l’uso della parziale evaporazione sotto vuoto e della distillazione nell’allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848 al fine di autorizzarne l’utilizzo nella produzione di vino dealcolizzato biologico, a condizione che il vino prodotto abbia un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura non superi i 75 °C, che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri e che la distillazione sia eseguita sotto vuoto.

(8) L’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione. Tali regolamenti sono stati abrogati, rispettivamente, dai regolamenti delegati (UE) 2019/934 e (UE) 2019/33 della Commissione. A fini di chiarezza è opportuno aggiornare i riferimenti giuridici a tali atti.

(9) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti delegati (UE) 2019/934 e (UE) 2019/33 della Commissione.»;

2) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/934, in particolare dall’allegato I, parte A, di quest’ultimo.»;

3) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 della presente parte e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall’articolo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 13 del regolamento delegato (UE) 2019/934 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.»;

4) al punto 3.2., le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«b) eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

d) correzione del tenore alcolico dei vini ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 12, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

e) trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934.»;

5) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3. L’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:

a) trattamenti termici ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;

b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;

c) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;

d) distillazione ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.»;

6) il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«3.4. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del presente regolamento.».