Regolamento di esecuzione (UE) 2025/341 della Commissione, del 20 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.
(Regolamento (UE) 20/02/2025, n. 2025/341, pubblicato in G.U.U.E. 21 febbraio 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, in particolare l’articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 ha introdotto una nuova misura che fornisce un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all’impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione del FEASR 2014-2020, prorogato da tale regolamento.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, ed è pertanto da applicare alla nuova misura. È tuttavia necessario stabilire alcune norme supplementari per garantire che la nuova misura sia attuata in modo uniforme nell’ambito del quadro giuridico applicabile.
(3) Ai fini dell’attuazione di controlli e dell’applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
(4) Vista la situazione di urgenza derivante dall’impatto delle calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l’urgenza di affrontarne e attenuarne l’impatto sul settore agroalimentare e forestale dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di iniziare ad attuare la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non appena entreranno in vigore le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini dell’attuazione di controlli e dell’applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN