Settore vinicolo - Progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili - Divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole - Domanda per l'annullamento della determinazione dirigenziale con cui è stata respinta l’istanza presentata per il rilascio del PAUR ai fini della realizzazione e dell’esercizio di un impianto agrovoltaico - Giudizio di compatibilità ambientale del progetto - Descrizione dell’impianto che conferma, da un lato, la distonia dello stesso rispetto all’ambiente circostante (caratterizzato dalla presenza di olivi anche centenari, vigneti di uva da vino, fruttiferi e ampi seminativi coltivati ad cereali, e dall’altro, la assoluta genericità della descrizione dello sfruttamento colturale del territorio - Area individuata costituente zona agricola vocata a produzioni di qualità per cui la realizzazione dell’impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola - Intervento che andrebbe a ricadere in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità quali (quali vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, ecc.).
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2022, proposto da
Hepv25 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Quarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta 2;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio.
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo.
per l'annullamento e/o disapplicazione,
previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione dirigenziale n. 81 del 14.7.2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che respinge l’istanza presentata dalla Società ricorrente l’8.01.2021, ex art. 27 bis Decreto Legislativo n. 152/2006, e non autorizza il rilascio del P.A.U.R. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 3,7 MW, ricadente nel Comune di Brindisi, denominato “Impianto 11”;
- della nota del Comune di Brindisi prot. n. 34572 del 27.10.2021;
- delle note di A.R.P.A. Puglia D.A.P. Brindisi prot. n. 34297 del 26.10.2021 e prot. n. 17209 del 31.5.2022;
- delle note della Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia prot. 33769 del 21.10.2021 e prot. n. 18356 del 9.6.2022;
- della nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 245050 del 21.7.2021;
- del verbale della Conferenza di servizi del 10.6.2022 nota prot. n. 19402 del 16.6.2022;
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 21810 del 6.7.2022, con la quale, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sono stati comunicati alla società proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza autorizzativa inerente il prefato impianto agrovoltaico;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti;
- dell’elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, alla voce “Obiettivi”, nella parte in cui dispone che “Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”;
- dell’elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l’incremento di impianti fotovoltaici in area agricola;
- della Sezione della Scheda d’Ambito C2 “Campagna Brindisina” del P.P.T.R., con riguardo ai limiti di installazione di impianti fotovoltaici, nell’ipotesi in cui gli Indirizzi e le Direttive ivi riportate siano ex se sufficienti a giustificare il diniego alla realizzazione dell’impianto agrovoltaico denominato “Impianto 11”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi, della Regione Puglia, di A.R.P.A. Puglia, del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. R. Gubello, in sostituzione dell'Avv. L. Patruno per la parte ricorrente, Avv. M. Quarato per la Provincia di Brindisi, Avv. R. P. Bellomo per la Regione Puglia, Avvocato dello Stato G. Marzo per le Amministrazioni statali resistenti, Avv. A. Micolani, in sostituzione dell'Avv. M.L. Chiapperini, per l'ARPA Puglia.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
In data 8.01.2021 ha presentato istanza di P.A.U.R., ex art. 27 bis Decreto Legislativo n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 3,7 MW, e potenza moduli pari a 4.457,04 kWp, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito in Brindisi (BR) al Fg.179 part. n. 3-4-5-6-7-70-71-72 - “IMPIANTO 11” ricadente nel Comune di Brindisi.
In data 19.1.2021, con nota prot. n. 457, la Provincia di Brindisi ha dato avvio al relativo procedimento autorizzatorio, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con richiesta agli Enti interessati di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza, in riscontro della quale pervenivano i pareri sfavorevoli del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e di A.R.P.A. Puglia; non perveniva invece il parere della Soprintendenza.
Dopo le integrazioni e i chiarimenti forniti dalla Società ricorrente, la Provincia, con nota prot. n. 16110 del 20.5.2022, ha convocato la seduta finale della Conferenza di servizi decisoria, avente quale ordine del giorno l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l’acquisizione dei pareri, nullaosta, concessioni, autorizzazioni e quant’altro necessario per la realizzazione e gestione dell’impianto ai fini del rilascio del P.A.U.R., nell’ambito della quale venivano confermati i pareri sfavorevoli di A.R.P.A. Puglia, della Sezione Paesaggio della Regione, del Comune di Brindisi e del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.
In data 6.7.2022, con nota prot. 21810, la Provincia di Brindisi ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, le ragioni ostative al rilascio del P.A.U.R. e, il 14.7.2022, ha notificato alla Società ricorrente la determinazione finale n. 81 del 14.7.2022 del Dirigente Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che “NON autorizza il rilascio del PAUR per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 3,7 MW, ricadente nel Comune di denominato “Impianto 11”.
1.1. Avverso la suddetta determinazione dirigenziale dirigenziale e gli altri atti indicati in epigrafe, oltre a quelli a questa presupposti, connessi e consequenziali, è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.
I. Il parere mai pervenuto della Soprintendenza - Silenzio-assenso - Difetto istruttorio - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Costituzione - Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 - Istruttoria erronea e deficitaria - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti.
III. Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia - il P.P.T.R. come atto pianificatorio di indirizzo generale e non come imposizione di un autonomo ed escludente vincolo.
IV. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione Violazione dell’art. 97 Costituzione -Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R.R.
V. Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione della Direttiva UE 2018/2001 - Violazione del Regolamento UE 2020/842 - Violazione del Regolamento UE 2021/241 Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall’applicazione illegittima di norme anticomunitarie del P.P.T.R. Puglia - Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell’ambito del PAUR e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica - Violazione dei principio di precauzione e prevenzione - Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili -Incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R.
VI. Violazione della normativa comunitaria - Eccesso di potere - Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all’obiettivo vincolante della neutralità climatica - Carenza istruttoria e motivazionale - Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia.
VII. Violazione della normativa comunitaria - Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida P.P.T.R. 4.4 e 4.4.1 in relazione alle limitazioni riguardanti l’installazione di impianti fotovoltaici - I presupposti
eurounitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del “danno significativo” - Violazione dell’art. 3, par. 3, Trattato dell’Unione Europea - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006.
VIII. Erronea e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122 e della D.D. n. 162/2014 - Sugli impatti cumulativi.
1.2. Costituitisi in giudizio la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, l’A.R.P.A. Puglia, il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione Ecologica hanno contestato l’ex adverso dedotto eccependo, con articolate memorie, l’inammissibilità (stante l’ampia discrezionalità delle compiute scelte discrezionali e valutative delle Amministrazioni resistenti) e l’infondatezza del ricorso nel merito, chiedendone pertanto il rigetto.
1.3. All’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2023 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare incidentalmente proposta, sicchè il Presidente di questa Sezione, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti impugnati, assumendo che gli stessi non avrebbero considerato che l’assenza del parere della Soprintendenza avrebbe dovuto essere considerata dall’Autorità procedente quale un vero e proprio silenzio-assenso.
Il motivo è infondato e, comunque irrilevante, avuto riguardo alle plurime motivazioni espresse dalla Provincia di Brindisi e dagli altri Enti intervenuti nel procedimento i quali con valutazioni autonomamente espresse (e singolarmente sufficienti a reggere la legittimità del provvedimento finale impugnato) hanno rilevato (e ampiamente motivato) in ordine ai rilevanti e molteplici impatti che la realizzazione dell’impianto agrovoltaico di che trattasi provocherebbe sull'ambiente, sul paesaggio rurale circostante e sulle tradizioni agroalimentari locali, sicchè il mancato parere della Soprintendenza (pur ove fosse da qualificarsi in termini di silenzio-assenso) ai fini che qui interessano, non può costituire elemento di per sé sufficiente a incidere sulla legittimità della determinazione dirigenziale finale impugnata.
2.2. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure con le quali la Società istante lamenta l’introduzione per la prima volta nella gravata determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi, rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, di due nuove motivazioni, non esposte nel preavviso di rigetto.
Osserva, in proposito, il Tribunale che le due fonti normative citate dalla Provincia, ossia il D. Lgs. n. 199/2021 e Legge Regionale Puglia n. 51/2021, costituiscono mere specificazioni del costrutto argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell’art.10 bis della L. n. 241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ribadendo la necessità della funzionalità e pertinenza dell’impianto con l’assetto agricolo preesistente.
Del pari, il riferimento all’art.65 comma 1 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 («L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale”) costituisce una mera specificazione di quanto già rilevato in sede istruttoria circa l’impatto negativo sulla giacitura della maglia agricola per la sussistenza di aree interessate da produzioni agricole di particolare qualità.
2.2.1. Quanto alla contestazione, nel merito, dei suddetti motivi ostativi, osserva, anzitutto, il Collegio che il comma 7 dell’art. 20 (“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”) del D. Lgs. n. 199/2021 recita che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”, mentre l’art. 37 (“Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere”) Legge Regionale Puglia n. 51/2021 prevede che “1. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche”.
Ciò premesso, non sussiste, nella specie, la dedotta violazione della normativa sopra richiamata, in quanto le aree di che trattasi - non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - sono state ritenute non adeguate nel provvedimento finale impugnato, per le ragioni di incompatibilità urbanistica, paesaggistica e ambientale analiticamente evidenziate nel provvedimento medesimo in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell’impianto agrovoltaico de quo.
Osserva, infatti, il Tribunale che la gravata determinazione dirigenziale finale della Provincia di Brindisi, unitamente ai contestati pareri sfavorevoli espressi nella Conferenza dei servizi, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l’inidoneità “tout court” delle aree (agricole) oggetto dell’intervento de quo, ha invece espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato ( neppure sufficientemente ed analiticamente contestate), esplicitando i diversi impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione.
In particolare, nel gravato provvedimento finale, la Provincia di Brindisi ha rilevato che “gli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti: - la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento … omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”;- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della N.T.A. del P.P.T.R. e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati;- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate;- il parco agro-voltaico comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità”.
Peraltro, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con nota prot. n 5017 del 09/06/2022, ha espressamente considerato “lo stato attuale dei luoghi” alla luce del quale ha rilevato “l'intervento progettato comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della "Campagna Brindisina" nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati per le motivazioni di seguito sommariamente riportate: Il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l’impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina"; l’intervento sia in contrasto con la Normativa d’uso e con gli Obiettivi di qualità della relativa Scheda d’Ambito. In relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; in riferimento alle Componenti idrogeomorfologiche si rappresenta che l’invariante strutturale del “sistema idrografico costituito dal reticolo densamente ramificato della piana di Brindisi, per lo più irreggimentato in canali di bonifica, che si sviluppa sul substrato impermeabile (…)” costituisce la principale rete di deflusso delle acque e dei sedimenti dell’altopiano e della piana verso le falde acquifere del sottosuolo e il mare, e la principale rete di connessione ecologica all’interno della figura; pertanto, la realizzazione dell’impianto agrovoltaico in un contesto caratterizzato dalla presenza del Bene Paesaggistico “Fiume Grande” e Reticoli di connessione, contrasta con la regola di riproducibilità dell’invariante che prevede la “salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso”. Inoltre, si evidenzia che l'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative e contribuisce a pregiudicare la conservazione e l’incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l’implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d’acqua; con riferimento alle Componenti ecosistemiche e ambientali e, in particolare, all’invariante strutturale del “sistema agro-ambientale costituito (…) dalle zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi”, si rappresenta che l’impianto agrovoltaico è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di formazioni arbustive in evoluzione; la realizzazione dell’impianto in un’area che, già compromessa dalla presenza di impianti fotovoltaici realizzati nel recente passato, è caratterizzata dalla presenza di formazioni boschive (formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico), contribuirebbe a pregiudicare la conservazione e l’incremento degli elementi di naturalità, contrastando con normativa d’uso di cui alla Sezione C2 della scheda d’ambito che prevede di “elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi” e “tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali”, prevedendo misure atte a “tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti”; con specifico riferimento alle Componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria; l’impianto fotovoltaico è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale stimata intorno ai 30 anni. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico contribuirebbe a pregiudicarne la conservazione, contrastando con la normativa d’uso che prevede invece di “migliorare la qualità ambientale del territorio” e “contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi”, evitando tra l’altro trasformazioni che possano compromettere la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità e valorizzando i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali; con riferimento alle Componenti visivo percettive si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto, considerata la sua estensione, altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale d’ambito interessata. La recinzione del campo fotovoltaico comporta un elemento di frammentazione dello spazio aperto circostante; gli interventi di mitigazione proposti tendono a nascondere l’impianto, non a migliorarne l’inserimento, anzi rappresentano un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio; l’impianto con la sua estensione comporta una trasformazione del territorio e costituisce una trasformazione dell’area agricola naturale ad area infrastrutturata, non permettendone la fruizione anche visiva dei territori interessati; la previsione di realizzare un impianto “agrovoltaico” piuttosto che “fotovoltaico” non consente automaticamente di poterlo ritenere perfettamente integrato con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare il nodo della compatibilità paesaggistica dell’intervento. Tale assunzione non considera opportunamente che l’impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l’impianto agronomico, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR”.
Il Servizio Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot. n. 41290 del 21/07/2021, ha inoltre rappresentato che “l’area in questione costituisce zona agricola vocata a produzioni di qualità; la realizzazione dell’impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola”.
I citati pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego provinciale impugnato, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell’impianto agri-voltaico in zona agricola, esprimono (con argomentazioni autonomamente espresse, ciascuna di esse sufficiente a reggere la legittimità della impugnata determinazione dirigenziale) logicamente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell’ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell’attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).
Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.
2.3. Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell’avviso meditato che l’Amministrazione procedente, nell’ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell’intervento di che trattasi - impianto agrovoltaico - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall’altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all’art. 8 della Direttiva UE 2019/944.
Basti in proposito ricordare che, secondo l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., “l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza”, sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall’unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimate, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi “sensibili” - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi” (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell’11 maggio 2021).
2.4. Risulta, peraltro, del tutto inconferente e fuorviante il richiamo della sentenza del T.A.R. Lecce Sezione II n. 248/2022 con la quale si era rilevata, in quella controversia, “la fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono)”.
L’odierna determinazione dirigenziale provinciale (n. 81/2022) impugnata, invece, prende analiticamente in esame la tipologia dell’impianto F.E.R. di tipo agri-voltaico proposto dalla Società ricorrente, rilevando a seguito di una compiuta istruttoria e con una ampia motivazione, tutte le ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto.
In particolare, gli atti impugnati, hanno correttamente valutato la tipologia dell’impianto agrivoltaico proposto da parte ricorrente rilevando che “la previsione di realizzare un impianto “agrovoltaico” piuttosto che “fotovoltaico” non consente automaticamente di poterlo ritenere perfettamente integrato con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare il nodo della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
2.4.1. Con riferimento all’asserito non contrasto dell’impianto con il punto 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell’impianto - di tipo agrivoltaico - il Collegio ritiene, meditatamente (richiamando i principi già espressi con la sentenza n. 1376/2022 di questa Sezione), di non aderire ai principi affermati dalla II^ Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n..586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola.
Osserva, invece, questa Sezione che l’art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) titolato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” dispone quanto segue:
“1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”
La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agrovoltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”).
Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola.
Da tale premessa discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, vieppiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall’agri-voltaico, si preoccupa solo dell’aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale.
Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.
In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell’agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all’approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell’ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l’assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.
La circostanza che l’installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinchè l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire l’implementazione (o, comunque, almeno, la continuazione) dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)”.
In effetti, le recenti Linee Guida del M.I.T.E , pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico, si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che “un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi P.N.R.R., sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”, stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la “Superficie minima coltivata”, il “rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola”, la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell’attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell’indirizzo produttivo.
Le suddette indicazioni, sia pur successive alla adozione dei provvedimenti impugnati, sono un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all’interno del procedimento di P.A.U.R..
2.4.2. Orbene, nel caso in esame, come risulta dalla “Relazione Pedoagronomica” prodotta dalla stessa parte ricorrente emerge che “Il paesaggio circostante il futuro sito d'impianto è costituito principalmente da coltivazioni di olivi, vigneti di uva da vino, qualche fruttifero sparso ed ampi seminativi coltivati ad cereali od ortaggi. Per quanto concerne gli oliveti si sono rilevati varie tipologie di impianto dal tipo tradizionale, con sesti che vanno dal “12 mt x 12 mt”, al semi-intensivo “6 mt x 6 mt” per gli impianti più giovani, in ogni modo vi è presenza di impianti di nuova realizzazione tradizionali, fino ad impianti con una età che può aggirarsi a poco più dei 100 anni. In alcune circostanze gli olivi rappresentano solo dei filari singoli disposti sul confine particella o sul confine strada e per quanto riguarda lo stato fitosanitario di queste coltivazioni alcune si presentano ben coltivate in altri in uno stato di semi abbandono Al contrario per i vigneti che risultano essere tutti impianti di nuova costituzione od al massimo possono raggiungere i quindici anni di età, risultano essere tutti ben coltivati ed in buono stato fitosanitario. Sono costituiti da uve da vino a bacca nera delle varietà, Negroamaro, Primitivo, Lambrusco, Susumaniello e Merlot, con sesti s'impianto a spalliera meccanizzabile con distanza tra le file dai 200 cm ai 220 cm ed una distanza sulla fila dai 95 cm ai 110 cm, tipici della zona. I frutteti presenti sono sparsi non risultano essere impianti per produzioni, ma appaiono non produttivi oppure sono principalmente dei frutteti misti ad uso familiare. L’areale di riferimento descritto dal Censimento Agricoltura 2010…. Dopo la realizzazione dell’impianto ci si è orientati pertanto verso colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate (considerata anche l’estensione dell’area) quali: a) Copertura con manto erboso b) Colture da foraggio c) Colture aromatiche e officinali d) Colture arboree intensive (fascia perimetrale) e) Cereali e leguminose da granelle …L’area complessiva è circa 18 ettari (tutti ricadenti in agro di brindisi), e sarà interessata da un progetto di agricoltura moderna, con impianto di un erbaio permanente in tutta l’area interna alla recinzione, che consentirà l’allevamento di ovini da carne e l’installazione di arnie, oltre ad un oliveto biologico intensivo sulla fascia perimetrale, al fine di valorizzare al massimo le potenzialità agricole del parco agro-fotovoltaico”.
Sempre nella relazione pedoagronomica emerge che le macchine trattrici, di larghezza pari a circa 2,5 m, potranno essere utilizzate solo nelle interfile.
2.4.3. Ritiene il Collegio, pertanto, che la descrizione dell’impianto formulata dalla stessa ricorrente nel corso del procedimento, conferma, da un lato, la distonia dello stesso rispetto all’ambiente circostante (caratterizzato dalla presenza di olivi (anche centenari), vigneti di uva da vino, fruttiferi e ampi seminativi coltivati ad cereali, e dall’altro, la assoluta genericità della descrizione dello sfruttamento colturale del territorio (genericamente indicato come “colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate considerata anche l’estensione dell’area quali: copertura con manto erboso; colture da foraggio; colture aromatiche e officinali; colture arboree intensive; cereali e leguminose da granelle”).
In ogni caso, lo sfruttamento colturale previsto, avuto riguardo alla rilevata massiccia presenza di impianti fotovoltaici, agri-voltaici o pseudo - agrivoltaici nel territorio brindisino, obiettivamente realizza una rilevante artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive, una rilevante perdita di suolo agricolo identitario, il depauperamento dei paesaggi rurali storici e la trama agraria caratterizzata dall’alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi.
2.4.4. Ritiene, inoltre il Tribunale non condivisibile quanto affermato dalla ricorrente circa l’irrilevanza della obiezione di “consumo di suolo” dato che, proprio la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, produrrebbe una inevitabile artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive.
2.4.5. Peraltro, a giudizio del Collegio, l’assunto secondo cui gli impianti agrivoltaici sono un soluzione moderna per combinarsi con agricoltura deve essere valutato in concreto e non già in astratto o sulla base della semplice definizione dell’impianto come agrivoltaico, anziché fotovoltaico.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, laddove dovesse intendersi (per assurdo) che gli impianti agrivoltaici, in virtù del favor legislativo, possano beneficiare di una disciplina derogatoria e di compatibilità assoluta e in via generale con i valori territoriali, ambientali, paesaggistici e agricoli, spetta comunque (e a ben vedere: a maggior ragione) al proponente dimostrarne l’effettiva natura agrivoltaica.
Ritiene, infatti, il Tribunale che spetta al soggetto proponente descrivere dettagliatamente gli elementi caratterizzanti il progetto mediante la declinazione analitica, ove lo stesso sia di tipo agrivoltaico, di ogni aspetto incidente sulla sostenibilità e continuità agricola o colturale.
Né potrebbe assumersi - a contrario - che l’Amministrazione procedente debba assumere gravosi oneri procedimentali e istruttori del tutto sproporzionati e farraginosi.
Invero, come già affermato da questa Sezione in precedenti analoghi (fra le tante: sentenza n. 1376/2022), la circostanza che l’installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi, nella specie, presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie”; condizione quest’ultima non assolutamente garantita dall’odierno ricorrente col progetto in questione, che infatti prevede la coltivazione di piante officinali piuttosto che colture identitarie.
Nella specie, come evidenziato al punto sub 2.4.2 e come emergente dalla stessa relazione pedoagronomica proposta dalla parte ricorrente, non risulta dimostrata la perfetta coniugazione dell’impianto con il tessuto agricolo interessato.
Invero, nel parere del servizio regionale Agricoltura prot. 10021 del 1/7/2021 oggi impugnato, si legge a pag. 3 che “l’intervento ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità quali (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP,DOP “Terra d’Otranto”e pertanto non idonee all’installazione”.
Inoltre, come eccepito dalla difesa regionale, nel fascicolo aziendale AG.E.A. risulta che a seguito di istruttoria effettuata sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gli uffici regionali hanno potuto facilmente verificare che la totalità delle particelle interessate risultavano, all’epoca della valutazione del progetto, oggetto di adesione al Bando 2016 della ”Misura 11 - Agricoltura Biologica - Sottomisure 11.1 e 11.2 - Pagamenti per la conversione e per il mantenimento dei metodi e pratiche di agricoltura biologica “ in attuazione delle Misure Agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale dei Programmi Comunitari “PSR 2014- 2022”. Nel dettaglio le p.lle 3-4-5-6-7-70-71 e 72 del Fg. 179 in agro di Brindisi risultavano inserite nella Domanda di Sostegno n. 64240536207 con scadenza dell’impegno fissata al 14/05/2023.
Tali circostanze non risultano affatto prese in considerazione nel progetto in questione.
In definitiva, non risulta affatto dimostrata quell’interazione sostenibile fra produzione agricola e produzione energetica con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell’indirizzo produttivo; peraltro, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli di soli 50 cm. dal suolo) e il rispetto della coltura identitaria e di qualità dell’area circostante, elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, che il Tribunale ritiene che nella specie sia stata correttamente esercitata.
2.5. Tali considerazioni consentono di respingere anche il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente contesta il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati, i quali del tutto illegittimamente avrebbero richiesto la prova (a suo dire diabolica) della connessione tra le due attività (energetica e agricola).
Ritiene il Tribunale che spetti al proponente descrivere dettagliatamente gli elementi caratterizzanti il progetto mediante la declinazione analitica, ove lo stesso sia di tipo agrivoltaico, di ogni aspetto incidente sulla sostenibilità agricola o colturale.
Né potrebbe ritenersi sufficiente configurare solo astrattamente la qualificazione agrivoltaica di un impianto F.E.R., per superare gli impatti, che tale opera comunque di carattere industriale, comporta dal punto di vista identitario, paesaggistico, colturale ed anche economico.
Nella specie, come risulta dalle note di A.R.P.A Puglia in merito al rapporto fra le pratiche colturali e la presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione), risultano esservi diverse criticità.
In particolare, dal contenuto delle suddette note risulta che, in merito all’interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione), le pratiche colturali (sia per la presenza di apparecchiature ed attrezzature), il proponente non ha sufficientemente relazionato sugli aspetti critici (interferenze) derivanti da tali attività; in merito all’approvvigionamento idrico con lo scopo di permettere lo svolgimento di attività agricole, il proponente non ha relazionato e controdedotto in proposito; per quanto riguarda gli Impatti Cumulativi il proponente non ha ottemperato a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 e Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162), in quanto:
a) “L’elaborazione del “criterio A” porta ad una “valutazione sfavorevole” in quanto, nel contesto considerato, l’occupazione di suolo è superiore al 3%, , cioè IPC= 8,35 >3;b) Il criterio di valutazione B non è pienamente soddisfatto poiché gli aereogeneratori più vicini dei due impianti eolici in istruttoria si trovano rispettivamente ad una distanza di inferiore a 2 Km dagli aerogeneratori”.
2.6. Inoltre, quanto al rapporto con le Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma della Costituzione), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).
In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019).
In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.
La Regione deve compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale".
All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003.
Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome "conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)" (paragrafo 17.2).
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto (con condivisibile orientamento) che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello"", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016).
2.6.1.Osserva, altresì, il Tribunale che l’Allegato 3 del R.R. n. 24/2010, nell’elencare le aree potenzialmente non idonee all’installazione di impianti F.E.R. inserisce “le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo” ossia le aree anche solo potenzialmente capaci di essere utilizzate per produzioni agricolo alimentari di qualità.
Nella specie, al di là della attuale destinazione colturale dell’area, risulta per tabulas - proprio alla luce della stessa descrizione dell’area contenuta nella relazione pedoagronomica prodotta dalla parte ricorrente che “il paesaggio circostante il futuro sito d'impianto è costituito principalmente da coltivazioni di olivi, vigneti di uva da vino, qualche fruttifero sparso ed ampi seminativi coltivati ad cereali od ortaggi. Per quanto concerne gli oliveti si sono rilevati varie tipologie di impianto dal tipo tradizionale, con sesti che vanno dal “12 mt x 12 mt”, al semi-intensivo “6 mt x 6 mt” per gli impianti più giovani, in ogni modo vi è presenza di impianti di nuova realizzazione tradizionali, fino ad impianti con una età che può aggirarsi a poco più dei 100 anni. Inoltre, quanto alle aree interessata dall’impianto le stesse sono “regolarmente coltivate a seminativo” (pag.6 della relazione pedoagronomica).
In ogni caso, il R.R. n.24/2010 citato si pone, pertanto, a giudizio del Tribunale, in linea con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".
Nella specie, come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, “a ben vedere già dalla mera consultazione delle sezioni su riportate (ma trasmesse dal Ricorrente) emerge, di tutta evidenza che l’impianto proposto, con l’altezza da terra del pannello pari a 0,50 m, inferiore ai 2,10 m indicati dalle “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, rientra, quindi, nella tipologia 2, ossia tra gli impianti con “altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici” nei quali i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura e non si prevede alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.
Inoltre, ribadisce il Collegio, lo stesso proponente riporta che le aree sono “regolarmente” coltivate a seminativo (pag.6 della relazione pedoagronomica), coltura tipica della campagna brindisina con le sue vaste superfici destinate a seminativo e oliveti.
Non si tratta quindi di aree “abbandonate” o incolte, come per nei casi di cui alle pronunce giurisdizionali citate dalla ricorrente.
Il parere negativo regionale impugnato risulta, pertanto, aver perfettamente valutato e preso in esame l’impatto paesaggistico e colturale dell’impianto (agri-voltaico) in questione, ritenendolo, con valutazioni discrezionali scevre da profili di illogicità irrazionalità o errore manifesti, non coerente con le tradizioni e il patrimonio agroalimentare locale.
2.6.2. In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori colturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalle Amministrazioni intervenute nel corso del procedimento sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.
Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) “se l’interessato non assolve all’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché “si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione”.
2.7. Assume, altresì, parte ricorrente, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è “un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici e che, mentre nella “vecchia” formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 si fa riferimento alla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di opere di impianti da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi sono opere che diventano tali dopo l’autorizzazione, viceversa nella “nuova formulazione” dell’art. 7 bis comma 2 bis del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati.
L’assunto non è condivisibile.
Ritiene, comunque, il Tribunale che anche la nuova formulazione dell’art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica ‘di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti’ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione unica.
La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia sede di Bari n. 672 del 14 maggio 2020).
2.7.1.Inoltre, la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all’agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all’agricoltura, dato che l’implementazione di “sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte […]”, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l’Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.
Del resto, proprio la delibera della G.R. Pugliese n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), ha previsto un “utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi”.
Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza (“P.N.R.R.”) e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.).
2.8. Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame con i quali parte ricorrente assume che i provvedimenti impugnati andrebbero disapplicati in quanto comunque contrastanti con la normativa comunitaria di settore.
Rileva, il Collegio, che il sistema delineato nell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti F.E.R. (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).
La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l’art. 16 della Direttiva 2004/35 (rubricato “ relazioni con il diritto nazionale”) prevede che la stessa Direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, compresa l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e riparazione previsti dalla stessa direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili e, peraltro, l'art. 6, n. 1, della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tale procedura di valutazione mira ad obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, ed è inoltre volta a verificare che le norme applicabili a questo tipo di impianti siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie.
Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi. La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatoria nella quale l’obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l’iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Costituzionale sentenza n. 267 del 2016).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio.
2.8.1.Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l’allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall’art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. "Disposizioni normative" a chiarire che : "le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme”.
Del resto, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) in Italia, “la Puglia è la prima produttrice di energia da fonti alternative, pari a 3621,5 Gw/h, il 50% di ciò che viene consumato nella regione. Complessivamente, calcolando anche le produzioni fossili, la Puglia produce il 70% in più del fabbisogno e il surplus è ceduto a Campania e Basilicata in cambio dell’acqua necessaria alla Puglia. In particolare, restando alle energie alternative, sono in esercizio 174 impianti, di cui 79 di fonte eolica, 87 da fonte fotovoltaica, 6 per la produzione di biomasse e 2 per l’energia da fonte cogenerativa. Sono in corso di realizzazione
83 impianti, di cui 60 di energia eolica, mentre in fase autorizzativa da parte della Regione sono 148 gli impianti eolici e 322 quelli fotovoltaici”.
Peraltro, ai sensi dell’art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Cultural e del Paesaggio) “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> …”.
Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che “A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all' articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.
Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all’art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9).
Coerentemente con le previsioni statali, ribadisce il Collegio, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“tout court”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.
In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e colturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2.8.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art.3 quater del D. Lgs. n.152/2006 (art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile -1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione…), come chiaramente declinato dalla normativa suindicata, il principio dello sviluppo sostenibile lungi dall’essere letto nel senso della prevalenza (a tutti i costi) delle attività produttive o dell’iniziativa economica privata impone la coniugazione dello stesso con il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela della flora e della fauna, nelle forme e nei modi definiti con legge statale come sancito dalla recente Legge Costituzionale n. 1 del 2022.
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, ritiene il Tribunale che la Provincia di Brindisi, unitamente alle Amministrazioni intervenute all’interno del procedimento sfociato nel diniego di P.A.U.R. impugnato, abbiano effettuato (nell’ambito dell’ampia discrezionalità alle stesse spettante in subiecta materia) un corretto, proporzionato e adeguato bilanciamento dei diversi interessi posti in comparazione.
2.9. Infine, è infondato anche il motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della determinazione dirigenziale provinciale finale impugnata, (e degli atti a questa presupposti e collegati) in ordine ai rilevati impatti cumulativi, stante la presenza di “altri campi fotovoltaici a breve distanza dal sito di intervento”.
Osserva, il Collegio che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest’ultimo rileva (con altra motivazione autonoma e sufficiente a reggere la legittimità del diniego impugnato) che “il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un’estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell’impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)”.
Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l’orientamento espresso dalla II^ Sezione di questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^, sentenza n. 248/2022) secondo la quale il c.d. I.P.C. trova applicazione solo tra impianti della stessa tipologia: “mancando il presupposto dell’analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico “classico”.
Il Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso ai punti sub 2.4.1., dovendo l’analogia tra gli impianti avere riguardo al “genus” fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l’agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale “Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale…….Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi. Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle funzioni di valutazione d’impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull’ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto…le valutazione dovrà essere svolta nell’area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall’allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto”.
Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: “ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica)”.
Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all’introduzione dell’agri-voltaico, ribadisce il Tribunale, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.
Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all’ambiente, al paesaggio e all’agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).
Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. ( in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).
Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la delibera della G.R. Pugliese n. 2122/2012, avente ad oggetto “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l’impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l’Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell’impianto (anche se agri - voltaico) rispetto all’incremento dell’Indice di Pressione Cumulativa (“I.P.C.”), posto che l’installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.
Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW ) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l’ impatto ambientale “l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come “insieme complesso di sistemi umani e naturali”, tanto più che non è neppure in discussione l’assoggettamento dell’impianto a tale procedura.
Peraltro, oltre all’impatto dell’impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l’impatto di tutte le opere di connessione.
3. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (fra cui la peculiarità, novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario