Organo: AdE - Agenzia delle Entrate
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Risposte ai quesiti
Data provvedimento: 14-02-2025
Numero provvedimento: 34
Tipo gazzetta: Nessuna

Esportazione di vini verso gli USA - Disciplina IVA delle c.d. esportazioni "franco valuta" - Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente


 

QUESITO

 

ALFA Società Agricola a r.l. (di seguito, ''Istante'' o ''Società'') rappresenta di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati di notevole pregio, poi commercializzati direttamente dall’azienda anche all’estero.

Al fine di rendere più celere ed economica l'esportazione dei propri vini verso gli Stati Uniti, l'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all’importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA''). Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all’importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.

Secondo quanto riferito dall’Istante, si tratta di un’''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:

1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all’ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;

2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica;

3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all’importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;

4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall’importatore che restituisce all’Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;

5. il trasferimento della merce all’acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;

6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall’importatore che fa riferimento alla società di logistica;

7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;

8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell’anno solare.

Poiché esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina fiscale del comportamento sopra esposto, la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all’esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 

L'Istante ritiene corretta la descritta operazione.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
 

Il presente parere è reso in risposta al quesito IVA, l'unico di competenza dell’Agenzia delle entrate, considerando solo le pertinenti informazioni fornite dall’Istante, qui assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità. Su queste e su qualunque altra valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentati dalla Società e riscontrabili nell'eventuale sede di accertamento, resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.

Quella descritta dalla Società sembra essere un’operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un’operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall’Italia verso uno Stato extra­UE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all’esportazione'' nei termini descritti dall’articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).

Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA: l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA ­ come sopra accennato ­ assume rilevanza la ''cessione all’esportazione'' che avviene quando, unitamente all’uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.

Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all’esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock (o di contratti ad esso assimilabili), oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013, unitamente alla prassi ivi richiamata: in tale sede questa Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all’esportazione quando ''avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall’inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento''.

Se dunque un’impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972'' (in tale senso anche risposta n. 273/E del 25 agosto 2020).

Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all’Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all’estero non assume rilevanza ai fini dell’IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato (cfr. articolo 7-­bis, comma 1, del Decreto IVA e circolare n. 156/E del 15 luglio 1999).

Tale operazione, non costituendo ''cessione all’esportazione'' ai sensi dell’articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.

Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall’Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell’Istante.

Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA. Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.

A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.

In conclusione, si ritiene che l'operazione descritta dall’Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all’esportazione nel senso prima chiarito. all’atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale aisensi degli articoli 7-­bis e 21, comma 6-­bis, lettera b) del Decreto IVA.



Il Direttore Centrale