Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 22-02-1999
Numero provvedimento: 58
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesiti. Trasporto delle uve diraspate. Obbligo di indicare sui vasi vinari la natura merceologica dei prodotti in essi contenuti.

Si fa riferimento alla nota di codesto Ispettorato concernente i quesiti indicati in oggetto.

Al riguardo, nel concordare in linea generale, con il parere espresso da codesto ispettorato, per quanto di competenza su taluni specifici punti, si fa presente quanto segue:

– punto 2), per quanto concerne la menzione da utilizzare nella compilazione del documento di accompaganmento relativo al trasporto delle uve diraspate e/o pigiate, nel concordare sulla specificazione proposta da codesto ispettorato, si precisa che nel parere espresso dalla Commissione della Ue viene indicato che il peso dalle uve pigiate e/o diraspate deve comprendere il peso dei raspi e, pertanto, anche ai fini della dichiarazione vitivinicola dovrà essere indicato il peso complessivo dell’uva intera.

– punto 3, per quanto riguarda l’obbligo di indicare sui vasi vinai la natura merceologica e la tipologia dei prodotti, l’articolo 37 del reg. n. 2392/89 stabilisce che i recipienti contenenti vino ed altri prodotti vitivinicoli devono essere contrassegnati in caratteri indelebili in modo tale che l’organismo di controllo possa procedere all’identificazione del prodotto contenuto, dal confronto con i registri previsti.

Pertanto, a parere della scrivente la natura merceologica del prodotto in questione non deve necessariamente essere specificata sui recipienti in causa in quanto potrà essere accertata attraverso un riscontro con i registri di cantina.