Regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di vigneti.
(Regolamento (UE) 19/02/2025, n. 2025/340, pubblicato in G.U.U.E. 20 febbraio 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 70,
considerando quanto segue:
(1) Il mercato vitivinicolo dell'Unione risente da anni di un calo strutturale dei consumi. A ciò si aggiungono le notevoli sfide che il settore vitivinicolo dell'Unione ha dovuto affrontare negli ultimi anni. La perdita di vendite dovuta alla chiusura del settore Horeca durante la pandemia di COVID-19 non è stata interamente compensata da un aumento dei consumi domestici. Dopo la pandemia, la crisi del costo della vita e l'instabilità della situazione internazionale hanno inciso sulla domanda di vino, sia nel mercato dell'Unione che nei maggiori mercati di esportazione.
(2) Inoltre sembra esservi uno spostamento della domanda dei consumatori a livello mondiale verso vini più leggeri, in particolare vini bianchi, rosati e spumanti, a scapito dei vini rossi tradizionali. La combinazione delle tendenze strutturali e dell'evoluzione della domanda di vino, unitamente alla congiuntura sfavorevole degli ultimi anni, ha causato un ricorrente squilibrio del mercato e una crescente incertezza per i viticoltori per quanto riguarda le loro decisioni di investimento e la scelta delle varietà di vite.
(3) Anche le condizioni climatiche avverse, più frequenti e gravi, le condizioni meteorologiche più estreme e l'aumento dei costi dei fattori di produzione incidono pesantemente sui viticoltori, rendendo più difficile individuare il momento giusto per realizzare l'impianto e assicurarsi gli investimenti, ritardando spesso la decisione di presentare la domanda.
(4) In tale contesto molti viticoltori devono effettuare un'analisi approfondita delle varietà di vite più resistenti alla siccità e alle malattie o più adatte all'evoluzione della domanda dei consumatori per migliorare la propria competitività e decidere il momento migliore per reimpiantare i vigneti dopo l'estirpazione.
(5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione i viticoltori possono presentare la domanda di reimpianto in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazione per reimpianti possano essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.
(6) I viticoltori che estirpano i vigneti dovrebbero disporre di più tempo per analizzare la situazione prima di dover decidere se intendono sostituire i vecchi vigneti e, se scelgono di farlo, quale varietà di vite e metodo di coltivazione siano più adatti ai cambiamenti climatici e all'evoluzione della domanda dei consumatori.
(7) Per consentire ai viticoltori di decidere con cognizione di causa, è necessario estendere di 3 anni il periodo di tempo che gli Stati membri possono concedere tra l'estirpazione di un vigneto e la presentazione di una domanda di autorizzazione per reimpianti.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
(9) La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274
All'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare un termine per le domande di autorizzazione per reimpianti che non superi la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.".
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN