Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-02-2025
Numero provvedimento: 311
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 17-02-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/311 della Commissione, del 14 febbraio 2025, relativo a misure per eradicare le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione.

(Regolamento (UE) 14/02/2025, n. 2025/311, pubblicato in G.U.U.E. 17 febbraio 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e i),

considerando quanto segue:

(1) Le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) («organismi nocivi specificati») sono elencate nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

(2) Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) sono elencati anche come organismi nocivi prioritari nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione.

(3) Gli organismi nocivi specificati sono frequentemente rilevati nelle partite inviate nell’Unione da paesi terzi. Dal 2019 gli organismi nocivi specificati sono stati rilevati in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Cipro e Austria. Gli Stati membri interessati hanno adottato misure (quali la cattura intensiva, la rimozione dei frutti infestati e di quelli fatti cadere dal vento, il divieto di spostare frutti infestati) e in tali Stati membri gli organismi nocivi specificati sono stati per il momento eradicati o sono in fase di eradicazione.

(4) Al fine di garantire un approccio uniforme ed efficiente atto a prevenire l’insediamento e la diffusione degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione, è opportuno adottare misure armonizzate riguardanti le indagini relative agli organismi nocivi specificati, i piani di emergenza, la demarcazione delle aree, come pure l’eradicazione degli organismi nocivi specificati e la prevenzione del loro insediamento e della loro diffusione al di fuori delle aree delimitate.

(5) È necessario stabilire un elenco delle piante ospiti degli organismi nocivi specificati coltivate nel territorio dell’Unione («piante ospiti») al fine di effettuare indagini sugli organismi nocivi specificati, eradicarli e prevenirne l’insediamento e la diffusione. Per lo stesso motivo è opportuno adottare misure adeguate per quanto riguarda i frutti di tali piante («frutti specificati»).

(6) Gli organismi nocivi specificati possono entrare nel territorio dell’Unione attraverso partite commerciali o i bagagli dei passeggeri e possono diffondersi attivamente. Le norme relative alle indagini riguardano pertanto anche le tecniche per rilevare l’infestazione dei frutti specificati sulle piante ospiti, le indagini nelle aree in cui i frutti specificati sono importati e commercializzati, la cattura degli organismi nocivi specificati e il campionamento dei frutti eventualmente infestati, al fine di consentire alle autorità competenti di adattare tali indagini alla biologia degli organismi nocivi in questione.

(7) Alle autorità competenti dovrebbe essere consentito di non definire un’area delimitata in determinati casi, quando, a causa della particolare biologia dell’organismo nocivo specificato o delle caratteristiche del sito, si giunge alla conclusione che l’organismo nocivo può essere eliminato immediatamente. Ciò avviene quando vi sono prove che gli organismi nocivi specificati sono stati introdotti nell’area con i frutti sui quali sono stati rilevati, che tali frutti sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e che l’organismo nocivo specificato non può insediarsi all’interno di tale area, oppure se l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in un sito di produzione isolato fisicamente o in un sito di coltivazione protetta e non può insediarsi al di fuori di tale sito. Le autorità competenti dovrebbero in particolare essere in grado di tenere conto delle situazioni in cui non si prevede che l’organismo nocivo specificato sopravviva a causa di condizioni invernali sfavorevoli.

(8) I protocolli di cattura utilizzati nelle indagini effettuate nelle aree delimitate dovrebbero essere specificamente adattati alla biologia degli organismi nocivi specificati. Ciò è necessario per garantire un controllo adeguato della presenza dell’organismo nocivo specificato e del processo di eradicazione.

(9) Le misure di eradicazione dovrebbero tenere conto della biologia degli organismi nocivi specificati come mosche della frutta e prevedere pertanto metodi quali trattamenti di annientamento maschile, tecniche di applicazione di esche, raccolta e smaltimento sicuro dei frutti fatti cadere dal vento e dei frutti specificati raccolti (precocemente), trattamento del suolo (ad esempio trattamento meccanico, chimico o microbiologico) nelle aree di produzione delle piante specificate e attorno alle stesse per la distruzione dell’organismo nocivo specificato nelle fasi del ciclo vitale legate al suolo, o l’uso della tecnica dell’insetto sterile.

(10) È opportuno adottare misure per prevenire la diffusione degli organismi nocivi specificati al di fuori delle aree delimitate. Tali misure dovrebbero riguardare gli spostamenti delle piante ospiti da impianto, dei frutti specificati e della terra dalla zona infestata al resto del territorio dell’Unione. Tenendo presente che rappresentano le più probabili vie di diffusione degli organismi nocivi specificati, è opportuno adottare misure per garantire che tali piante ospiti e tale terra siano indenni dagli organismi nocivi specificati in qualsiasi fase del ciclo vitale di questi ultimi.

(11) È opportuno concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali tempo sufficiente per adeguarsi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2025.

(12) Alle autorità competenti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo supplementare per predisporre la progettazione di ciascuna indagine e assegnare risorse sufficienti per il suo svolgimento secondo la metodologia di campionamento statistico. La rispettiva disposizione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per eradicare Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) «organismi nocivi specificati»: le mosche della frutta appartenenti alle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) o Bactrocera zonata (Saunders);

(2) «piante ospiti»: le piante appartenenti alle specie elencate nell’allegato I;

(3) «frutti specificati»: i frutti delle piante ospiti.

 

Articolo 3

Indagini sul territorio dell’Unione sugli organismi nocivi specificati

1. La progettazione e lo schema di campionamento delle indagini basate sul rischio relative agli organismi nocivi specificati consentono di rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati.

Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante e sulle informazioni scientifiche e tecniche di cui alle schede di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità sull’organismo nocivo specificato («scheda di sorveglianza fitosanitaria»).

2. Le indagini sono svolte in particolare:

a) sulle parti fruttifere delle piante ospiti, utilizzando tecniche in grado di rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

b) negli aeroporti e nei porti e attorno agli stessi, nelle strutture adibite alla vendita all’asta e al commercio al dettaglio dei frutti specificati e attorno alle stesse, nelle aree in cui i frutti specificati sono imballati, trasformati o scaricati, nelle aree in cui i frutti specificati sono prodotti e in altri siti pertinenti, se del caso;

c) mediante cattura con trappole adeguate, come specificato nella norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 26; e

d) nel caso in cui si sospetti la presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati, mediante la raccolta di campioni di frutti specificati e l’identificazione dell’organismo nocivo.

 

Articolo 4

Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

Nell’elaborare i loro piani di emergenza per Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata gli Stati membri vi includono procedure volte a:

a) identificare i proprietari di proprietà private nelle aree in cui devono essere applicate le misure previste dal presente regolamento; e

b) garantire l’accesso delle autorità competenti alle proprietà di cui alla lettera a).

Gli Stati membri rivedono annualmente e, se del caso, aggiornano i loro piani di emergenza.

 

Articolo 5

Definizione di aree delimitate

1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, le autorità competenti definiscono senza indugio un’area delimitata.

2. L’area delimitata è costituita dalle seguenti zone:

a) una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di un organismo nocivo specificato, con un raggio di almeno 500 m attorno al luogo o ai luoghi in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; e

b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 7 km oltre i confini della zona infestata.

3. La delimitazione esatta dell’area delimitata tiene conto della biologia degli organismi nocivi specificati, del livello di infestazione, delle caratteristiche dell’attrattivo e della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata.

4. Nel caso in cui sia rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori della zona infestata, l’area delimitata definita conformemente al presente articolo è adeguata di conseguenza.

5. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate e di eventuali restrizioni relative allo spostamento dei frutti specificati.

 

Articolo 6

Deroghe alla definizione di aree delimitate

1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

a) tali autorità sono giunte alla conclusione che l’organismo nocivo specificato non può insediarsi all’interno della zona in cui è stato osservato;

b) vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con la partita in cui è stato rilevato, che i frutti specificati di tale partita sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e che non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato dopo tale introduzione;

c) la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito di produzione isolato fisicamente dall’ambiente circostante, il che impedisce all’organismo nocivo specificato di diffondersi al di fuori di tale sito;

d) la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito di produzione protetto in modo tale da evitare l’ulteriore presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante ospiti e sui frutti specificati e le autorità competenti sono giunte alla conclusione che gli organismi nocivi specificati non possono insediarsi al di fuori di tale sito di produzione a causa di condizioni invernali sfavorevoli.

2. Qualora si avvalga di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità competente:

a) adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere qualsiasi possibilità che esso si diffonda;

b) effettua un’indagine intensiva in una zona con un raggio di almeno 500 m attorno al luogo o ai luoghi in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; e

c) se del caso, e in particolare nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), applica misure efficaci per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato attraverso i frutti specificati o le piante ospiti al di fuori del sito di produzione.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), se le autorità competenti giungono alla conclusione che l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, il periodo per l’indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali.

 

Articolo 7

Indagini nelle aree delimitate

1. Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2. Il numero di trappole utilizzate per km2 in tale indagine aumenta gradualmente dal confine al centro della zona sottoposta a indagine. Nel determinare il numero di trappole, il tipo di trappole, la progettazione delle trappole e gli eventuali attrattivi da utilizzare con le trappole, gli Stati membri tengono conto delle informazioni stabilite negli orientamenti internazionali, in particolare nella norma ISPM n. 26, come pure della scheda di sorveglianza fitosanitaria.

3. È preso in considerazione il campionamento dei frutti specificati che crescono nella zona sottoposta a indagine. Nel determinare i protocolli di campionamento le autorità competenti applicano la scheda di sorveglianza fitosanitaria e i principi stabiliti nei protocolli riconosciuti a livello internazionale per il controllo ufficiale dell’organismo nocivo specificato. Sono utilizzati una progettazione dell’indagine e schemi di campionamento che consentano di individuare, con un grado di affidabilità almeno del 95 %, un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato pari all’1 %.

4. I risultati delle indagini effettuate nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II.

 

Articolo 8

Abolizione delle aree delimitate

L’area delimitata di cui all’articolo 5 può essere abolita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) l’organismo nocivo specificato, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, non è rilevato nell’area delimitata per un periodo di almeno 120 giorni; oppure

b) le autorità competenti sono giunte alla conclusione che l’organismo nocivo specificato è stato esposto a un periodo di temperature sufficientemente basse.

 

Articolo 9

Misure di eradicazione

Le autorità competenti applicano, se del caso, una o più delle misure seguenti ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati nella zona infestata:

a) uso di trattamenti di annientamento maschile e/o di tecniche di applicazione di esche, utilizzando attrattivi adeguati;

b) raccolta e smaltimento sicuro dei frutti fatti cadere dal vento e dei frutti specificati raccolti in una fase precoce di maturazione, come pure trattamento del suolo, compreso il trattamento meccanico, chimico o microbiologico, nelle aree di produzione delle piante specificate e attorno alle stesse, in modo da distruggere l’organismo nocivo specificato nelle fasi del ciclo vitale legate al suolo;

c) uso della tecnica dell’insetto sterile;

d) uso di prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) se disponibile, cattura massale degli organismi nocivi specificati con un numero sufficiente di trappole, comprese le trappole utilizzate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.

 

Articolo 10

Misure per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato

1. I frutti specificati coltivati o immagazzinati nella zona infestata possono essere spostati da tale zona alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata solo se sono trattati efficacemente contro l’organismo nocivo specificato.

I trattamenti di cui al primo comma comprendono l’uso di prodotti fitosanitari adeguati e sufficientemente efficienti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o l’uso di metodi alternativi conformi alle norme fitosanitarie riconosciute a livello internazionale, in particolare alla norma ISPM n. 28, quali il trattamento termico, il trattamento a freddo o l’irradiazione.

I frutti specificati possono anche essere spostati dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata:

a) ai fini di un trattamento adeguato, se sono adottate misure efficaci per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante il trasporto e il transito nell’impianto di trattamento;

b) se provengono dall’esterno dell’area delimitata, sono spostati solo attraverso la zona infestata e sono adottate misure efficaci per prevenirne l’infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato; oppure

c) se i frutti specificati sono stati raccolti in una stagione dell’anno, quale definita dalle autorità competenti, in cui non si prevede che in tali frutti vi siano fasi del ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato in ragione della sua biologia riproduttiva.

2. Le piante ospiti destinate all’impianto e spostate dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata non devono avere frutti e, in caso vi aderisca terra o altro substrato colturale, tale terra è indenne dagli organismi nocivi specificati.

Le piante ospiti con i frutti possono tuttavia essere spostate al di fuori della zona infestata o attraverso di essa se provengono da zone al di fuori dell’area delimitata e sono adottate misure efficaci per prevenire l’infestazione delle piante da parte degli organismi nocivi specificati.

3. I 10 cm superiori dello strato superficiale del suolo dei siti di produzione in cui sono stati coltivati i frutti specificati possono essere spostati dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata solo se:

a) sono stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato; oppure

b) sono interrati in discarica con almeno 50 cm di materiale di copertura, sotto la supervisione delle autorità competenti.

Il trasporto di tale suolo verso il luogo di trattamento o di interramento avviene in condizioni volte a prevenire efficacemente la diffusione dell’organismo nocivo specificato.

4. I residui dei frutti specificati sono smaltiti in modo sicuro in maniera da prevenire lo sviluppo e la diffusione dell’organismo nocivo specificato.

 

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2025.

Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

Elenco degli ospiti per ciascuna specie dell’organismo nocivo specificato


Bactrocera dorsalis:

Abelmoschus spp.

Annona cherimola

Annona montana

Annona muricata

Annona reticulata

Annona senegalensis

Annona squamosa

Averrhoa carambola

Capparis spp.

Capsicum annuum

Capsicum frutescens

Carica papaya

Citrofortunella floridana

Citrofortunella macrocarpa

Citrullus colocynthis

Citrullus lanatus

Citrus amblycarpa

Citrus aurantifolia

Citrus aurantium

Citrus depressa

Citrus jambhiri

Citrus latifolia

Citrus limon

Citrus maxima

Citrus meyerii

Citrus natsudaidai

Citrus nobilis

Citrus paradisi

Citrus reticulata

Citrus sinensis

Citrus swinglei

Citrus unshiu

Coccinia grandis

Cucumis ficifolius

Cucumis melo

Cucumis prophetarum

Cucumis sativus

Cucurbita spp.

Cydonia oblonga

Diospyros dasyphylla

Diospyros decandra

Diospyros ebenaster

Diospyros lotus

Diospyros mespiliformis

Diospyros montana

Eriobotrya spp.

Ficus spp.

Fortunella spp

Fragaria chiloensis

Fragaria vesca

Juglans nigra

Juglans regia

Lagenaria siceraria

Malus domestica

Malus sylvestris

Mangifera indica

Momordica balsamina

Momordica charantia

Momordica cochinchinensis

Morus alba

Morus nigra

Passiflora edulis

Persea americana

Physalis minima

Physalis peruviana

Prunus armeniaca

Prunus avium

Prunus bokhariensis

Prunus cerasoides

Prunus domestica

Prunus persica

Psidium cattleianum

Psidium guajava

Punica granatum

Pyrus communis

Pyrus pashia

Pyrus pyrifoli

Sambucus spp.

Solanum aculeatissimum

Solanum aethiopicum

Solanum americanum

Solanum anguivi

Solanum betaceum

Solanum capsicoides

Solanum donianum

Solanum erianthum

Solanum granuloso-leprosum

Solanum incanum

Solanum lasiocarpum

Solanum linnaeanum

Solanum lycopersicum

Solanum mauritianum

Solanum melongena

Solanum nigrum

Solanum pimpinellifolium

Solanum pseudocapsicum

Solanum seaforthianum

Solanum sessiliflorum

Solanum sodomeum

Solanum stramoniifolium

Solanum torvum

Solanum trilobatum

Vaccinium reticulatum

Vitis vinifera (including hybrids)

Ziziphus mauritiana

Ziziphus mucronata


Bactrocera latifrons:

Capsicum annuum

Capsicum baccatum

Capsicum chinense

Capsicum frutescens

Citrullus lanatus

Citrus aurantifolia

Cucumis dipsaceus

Cucumis melo

Cucumis sativus

Cucurbita spp.

Lagenaria siceraria

Momordica charantia

Momordica trifoliolata

Passiflora foetida

Persea americana

Physalis alkekengi

Physalis angulate

Physalis peruviana

Psidium guajava

Punica granatum

Solanum aculeatissimum

Solanum aethiopicum

Solanum americanum

Solanum anguivi

Solanum capsicoides

Solanum donianum

Solanum erianthum

Solanum granuloso-leprosum

Solanum incanum

Solanum indicum

Solanum lanceifolium

Solanum lasiocarpum

Solanum linnaeanum

Solanum lycopersicum

Solanum macrocarpon

Solanum mammosum

Solanum melongena

Solanum muricatum

Solanum nigrescens

Solanum nigrum

Solanum pimpinellifolium

Solanum pseudocapsicum

Solanum scabrum

Solanum seaforthianum

Solanum sisymbriifolium

Solanum stramoniifolium

Solanum torvum

Solanum trilobatum

Solanum viarum

Solanum violaceum

Solanum virginianum

Ziziphus jujuba

Ziziphus mauritiana

Ziziphus nummularia


Bactrocera zonata:

Annona reticulata

Annona squamosa

Citrullus lanatus

Citrus aurantium

Citrus limon

Citrus paradisi

Citrus reticulata

Citrus sinensis

Cucumis sativus

Cucurbita spp.

Cydonia oblonga

Diospyros kaki

Eriobotrya japonica

Ficus spp.

Lagenaria siceraria

Malus domestica

Malus sylvestris

Mangifera indica

Momordica charantia

Persea americana

Prunus armeniaca

Prunus domestica

Prunus persica

Psidium cattleianum

Psidium guajava

Punica granatum

Pyrus communis

Pyrus pyrifolia

Pyrus ussuriensis

Ziziphus mauritiana

 

ALLEGATO II

Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 7