Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 08-01-2025
Numero provvedimento: 171
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Differenziazione tra attività agrituristica e alberghiera - Azienda agricola che svolge attività circoscritte alla coltivazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alla somministrazione e alla degusazione di vini DOP e IGP prodotti dall’azienda medesima - Attività agrituristica connessa all'impresa agricola e finalizzata alla valorizzazione del territorio rurale, non equiparabile all'attività alberghiera ai fini dell'applicazione della TARI - Distinzione normativa tra le due attività, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale che delle finalità, che si riflette nella loro diversa capacità contributiva e impone l'applicazione di tariffe differenziate - Illegittima la delibera comunale che assimila gli agriturismi agli alberghi nella classificazione delle categorie di attività per l'applicazione della TARI.



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 5143 del 2021, proposto da
Gennaro Oliviero, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Capotorto, Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento,

della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Ercolano nr. 33/21 del 30/6/21, pubblicata sull'albo pretorio on line del predetto Ente per quindici giorni a far data dal 27/7/21, avente ad oggetto “Regolamento per applicazione TARI ai sensi art. 1 commi 641-666 l. 147/2013”, sub 8 viene illegittimamente equiparata l'attività degli agriturismi a quella degli alberghi;

della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Ercolano nr. 35/21 del 30/6/21, pubblicata sull'albo pretorio on line del predetto Ente per quindici giorni a far data dal 27/7/21, avente ad oggetto “Piano tariffario TARI anno 2021 e previsione di assegnazione di agevolazioni, ex art. 1, comma 660 L. 147/2013, in favore delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis) i.e.”;


nonché in via presupposta:

della delibera di Giunta Comunale del Comune di Ercolano 122/21 del 24/6/21, pubblicata sull'albo pretorio on line del predetto Ente per quindici giorni a far data dal 25/6/21, avente ad oggetto “Approvazione del piano tariffario Tari 2021 e previsione di assegnazione di agevolazioni ex art. 1 co. 660 l. 147/2013, in favore delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegno bis) - Proposta al Consiglio I.E.”;

della delibera di Giunta Comunale del Comune di Ercolano 117/21 del 18/6/21, avente ad oggetto “Piano Economico Finanziario” predisposto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e smi - Rettifica Pec anno 2020 - Approvazione PEF 2021 - Proposta al Consiglio Comunale - Provvedimenti i.e.”;

della delibera di Giunta Comunale del Comune di Ercolano 116/21 del 17/6/21, avente ad oggetto “Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 commi 661-666 della L. 147/2013 i.e.”;

di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

Il sig. Gennaro Oliviero, quale titolare dell’“Azienda Agricola Fuocomuorto di Oliviero Gennaro” ha provveduto ad impugnare, tra gli altri, la delibera n. 33/2021 del 30 giugno 2021, con la quale il Comune di Ercolano ha approvato il Regolamento per l’applicazione della TARI ex lege n. 147/2013 e, ciò, nei limiti in cui gli atti impugnati sanciscono un’equiparazione tra le attività di agriturismo ed attività alberghiera.

Si sostiene che il Comune di Ercolano avrebbe violato l’art.1, commi 639 e 651 della L n. 147/2013, avendo operato un’equiparazione inesistente nella disciplina vigente e sancendo un’equivalenza di condizioni soggettive a fronte di norme che invece differenziano le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale che delle finalità dell’attività svolte.

Si è costituito il Comune di Ercolano che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, risultando decorso il termine di impugnazione della delibera consiliare comunale n. 33/2021.

Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.

A parere del Comune la categoria degli agriturismi sarebbe assimilabile all’attività para-alberghiera, circostanza quest’ultima che consentirebbe di ritenere legittima la delibera comunale sopra citata nella parte in cui ha disposto l’assimilazione, sotto il profilo della elencazione di categorie di attività commerciali recanti un’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, degli agriturismi rispetto agli esercizi alberghieri.

All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 12 dicembre 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

 

1. In primo luogo è necessario chiarire come sia infondata l’eccezione di tardività, argomentata com’è in relazione alla circostanza che il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 30 ottobre 2021, mentre il ricorrente avrebbe proceduto alla notifica del presente ricorso solo il 2 novembre 2021.

1.1 In realtà è dirimente constatare che il 30 ottobre 2021, pur risultando effettivamente l’ultimo giorno utile per notificare il ricorso, cadeva di sabato e il primo giorno feriale successivo utile era proprio il 2 novembre 2021 e, ciò, considerando che il 31 ottobre 2021 era domenica e che lunedì 1° novembre 2021 risultava corrispondere ugualmente ad un giorno festivo.

1.2 Sul punto risulta allora applicabile l’art. 52 c.p.a., rubricato “Termini e forme speciali di notificazione”, nella parte in cui dispone ai commi 3 e 5 che “se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo” e, ancora, che “la proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato”.

1.3 Tale principio è stato esteso peraltro al computo dei termini del procedimento amministrativo, sul presupposto della sua pacifica applicazione a quelli processuali (Tar Lazio Roma III sez. quater 8791/24 del 3/5/24).

1.4 Ciò premesso e risultando infondata la relativa eccezione preliminare, è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come sia fondata l’unica censura proposta.

1.5 A tal fine è necessario premettere che l'esercizio dell’attività agrituristica ha ricevuto un primo riconoscimento normativo con la L. 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) che, all'art. 2, definiva tali "esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ., singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis cod. civ., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali".

La stessa disciplina precisava che "rientrano fra tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; ..." (art. 2, comma 3, lett. a), ed inoltre che potevano "essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso" (art. 3).

1.6 Successivamente l'attività di agriturismo è stata disciplinata dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, emanato in attuazione della delega "per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura" disposta con la L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 7 che, all'art. 1 comma 1, ha modificato l'art. 2135 c.c., includendo espressamente tra le "attività connesse" a quelle di agricole in senso stretto, anche le attività esercitate dall'imprenditore agricolo e dirette "alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse della azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata...ivi comprese le attività......di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Si è quindi previsto all'art. 3, comma 1, che la nozione di "attività agrituristica" doveva essere riferita all’"organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della L. 27 luglio 1999, n. 268".

1.7 In seguito, l'attività agrituristica ha ricevuto una nuova puntuale disciplina con la L. 20 febbraio 2006, n. 96 (che ha abrogato e sostituito la precedente L. n. 730 del 1985), confermando la stressa connessione con l’imprenditore agricolo e le attività svolte da quest’ultimo.

1.8 Si consideri, infatti, che l'art. 2 comma 1 della disciplina sopra citata, individua il contenuto tipico dell’attività agrituristica nelle "attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali", precisando al comma 2 che "Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori".

A sua volta l'art. 3 della legge, nel disciplinare le modalità organizzative di tale servizio, prevede che "possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti sul fondo" (comma 1), chiarendo inoltre che "i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali” (comma 3).

1.9 In questo senso sono anche precedenti pronunce che hanno evidenziato le differenze tra l’attività alberghiera e quella agrituristica e sono giunte a ritenere (seppur in una fattispecie analoga) che "all'attività agrituristica, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per la tariffa alberghiera” (Cass. sez. Trib. 4938/24 del 23/2/24).

2. Altre pronunce hanno avuto modo di precisare che la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa riferita all’anno solare e che, ancora, la formazione della stessa tariffa si basa su fasi di individuazione e classificazione dei costi del servizio, di suddivisione dei costi tra costi fissi e costi variabili, di ripartizione di questi variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche e del calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, per singole categorie di utenza, in base a formule e a coefficienti.

Tutto ciò deve avvenire entro i termini naturali dell’uso proporzionato, ragionevole e adeguato della discrezionalità tecnico-amministrativa, il cui superamento per consolidata giurisprudenza è sindacabile dal Giudice Amministrativo.

Come si avuto modo di anticipare l’ordinamento ha espressamente distinto le attività alberghiere e quelle proprio di un agriturismo, risultando illegittima una qualunque forma di assimilazione tra le due fattispecie che, in quanto tale, sarebbe suscettibile di implicare una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo (in questo senso si veda Consiglio di Stato V sez. 1162/19 del 19/2/19).

La stessa pronuncia ha poi precisato, con specifico riferimento alle aziende agrituristiche ed al rapporto con le attività di tipo alberghiero che “la differenziazione di condizione amministrativa e fiscale rispecchia una differenziazione economica e funzionale, un’attività alberghiera non essendo di suo finalizzata al precipuo recupero di un patrimonio abitativo rurale, condizione essenziale per svolgere quest’altra attività e che in sé comporta oneri aggiuntivi e particolari. Un tale elemento, che l’ordinamento consolida in dette differenziazioni, si riflette nella commisurazione della capacità contributiva. La menzionata previsione di chiusura di rinvio al settore agricolo conferma dunque anche dal punto di vista tributario l’estraneità all’attività alberghiera, cioè commerciale”.

2.1 Il ricorrente ha, peraltro, dimostrato come l’attività svolta sia proprio quella tipica di un agriturismo, non avendo i presupposti per poter essere assimilata ad un’attività alberghiera.

Il sig. Oliviero Gennaro, in qualità di imprenditore agricolo ex art. 2135, è titolare di un’azienda agricola e vinicola con annesso attività di ricettività, con sette posti letto e con la possibilità di servire solo pasti freddi, con esclusione quindi di qualsiasi attività di cucina.

2.2 Nel caso di specie non si è quindi in presenza né di un ristorante in campagna, né di un agriturismo con un numero elevato di posti a tavola, risultando esistente solo un’attività di somministrazione per pochi clienti e circoscritta per la quasi totalità legata alla degustazione dei vini DOP e IGP prodotti dall’azienda Fuocomuorto, abbinati a pasti freddi.

2.3 È allora evidente come la finalità ricettiva sia del tutto accessoria, occasionale e di supporto all’azienda agricola e alla commercializzazione dei prodotti di quest’ultima.

2.4 Dette circostanze sono state confermate dalla perizia tecnica di parte, laddove si è avuto modo di chiarire che le attività svolte nell'azienda agricola Fuocomuorto sono circoscritte alla coltivazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alla somministrazione e all’assaggio di vini.

2.5 È allora possibile chiarire che l’attività di ricettività e di somministrazione in base alle norme sopra citate che definiscono l’attività agrituristica, va inserita in un ambito agricolo e, ciò, tutte le volte che (come nel caso di specie) l’attività di agriturismo sia un’attività “sussidiaria e complementare” all’attività agricola pura e semplice, da cui proviene il maggior reddito attraverso la vendita dei beni agricoli prodotti in azienda.

2.6 Sulla base di dette argomentazioni il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di cui alla parte motiva, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.



PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui alla parte motiva.

Condanna il Comune di Ercolano e nei confronti del ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario



L'ESTENSORE

Giovanni Ricchiuto


IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli