Organo: Governo
Categoria: Controlli e sanzioni
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 10-08-2000
Numero provvedimento: 260
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 21-09-2000
Numero gazzetta: 221
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del reg. n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Modificato dalle leggi n. 448 del 28 dicembre 2001, n. 82 del 20 febbraio 2006 e n. 96 del 4 giugno 2010.

Articolo 1.

Violazioni in materia di vinifìcazione e distillazione

1. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 2, e all’allegato I del reg. n. 1493/99 del Con siglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, non osserva i requisiti stabiliti nel citato allegato è soggetto alla sanzione amministra tiva pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.

2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all’interno di stabilimenti destinati alla vinifica zione di uve da vino è soggetto alla sanzione ammini strativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto da due a quattro mesi. Nel caso di reiterazione dell’illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto da sei mesi ad un anno.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell’entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appar tenenti a varietà che non figurano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia in cui tali uve sono state raccolte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecu niaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; nel caso di reiterazione dell’illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformità di quanto disposto dall’articolo 42, paragrafo 5, del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione ammi nistrativa pecuniaria di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila.

5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l’obbligo di conse gna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall’art. 27 del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione ammi nistrativa pecuniaria da lire trentamila a lire centocin quantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato art. 27 è soggetto alla sanzione amministra tiva pecuniaria da lire novantamila a lire quattrocento-cinquantamila per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione dell’illecito la sanzione amministra tiva pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto da tre mesi ad un anno.

6. Chiunque viola l’obbligo di consegna alla distilla zione dei prodotti, previsto dagli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo, del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione ammi nistrativa pecuniaria di lire centomila per ogni ettolitro o frazione dì esso.

7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre pre scrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti nell’articolo 43 e negli allegati IV, V e VI, lettere F, G ed H, del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e all’articolo 45. Se il fatto concerne esclusivamente variazioni non superiori al dieci per cento dei limiti pre visti nei predetti allegati, l’inosservanza di obblighi di presentazione all’autorità competente delle previste dichiarazioni o l’omessa annotazione di operazioni sui registri di cantina o sui documenti commerciali, sì applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.

8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli arti coli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione, denominazione, presentazione e prote zione dei prodotti disciplinati dal suddetto regola mento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall’art. 18 del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecu niaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire sei centomila; la stessa sanzione si applica a chiunque pre senti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti comunitari nonché nel caso di dichiarazioni rife rite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci ton nellate.

10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell’art. 70 del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione ammi nistrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione amministra tiva pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantita tivo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri.

10-bis. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali riguardanti l’aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al reg. n. 1493/99, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione n. 1623/00 della Commissione, del 25 luglio 2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 5.000 Euro.

10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del reg. n. 1493/99, e delle relative disposizioni applicative, nonché della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 Euro a 3.000 Euro.

10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull’elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall’allegato V, sezioni H e I, e dall’allegato VI, sezione K, del reg. n. 1493/99, e dalle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 Euro a 30.000 Euro.

10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull’elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall’allegato V, sezione J, e dall’allegato VI, sezione L, del reg n. 1493/99, e dalle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 Euro a 20.000 Euro.

10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai reg. n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 10.000 Euro.

 

Articolo 2.

Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell’inventano del potenziale produttivo di cui all’arti colo 16 del reg. n. 1493/99 e del relativo aggiornamento da parte delle Regioni, nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la conferenza perma nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione è ridotta a un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell’estensione e della identifica zione della superficie vitata.

2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del reg. n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, pre viste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regola mento medesimo, che disciplinano l’uso di detti diritti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o fra zione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l’estirpazione delle viti entro il termine fis sato dall’autorità regionale, quest’ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del tra sgressore la relativa spesa.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 Euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo reg. n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033 Euro a 6.197 Euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base ai criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;

b) da 2.582 Euro a 12.911 Euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate, in base ai criteri fissati con provvedimento della giunta regionale.

3 bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto nell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

3 ter. Le regioni determinano l’importo a carico del produttore delle spese amministrative per l’iscrizione all’inventario di cui al reg. n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3 bis.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pres ente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del reg. n. 1493/99 e successive modificazioni.

5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realiz zati anteriormente al 1° settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, non si appli cano le sanzioni amministrative previste all’articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460.

 

Articolo 3.

Entrata in vigore

1. (abrogato)

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno success ivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.