Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 19-12-2000
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 28-05-2001
Numero gazzetta: 122
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all’art. 28, par. 1, reg. n. 1493/99 del Consiglio.

Rettifica G.u. n. 145 del 25 giugno 2001.

Articolo 1.

1. Ai fini del presente decreto definiscono:

a) «autorità di controllo»:

1) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorato all’agricoltura;

2) il ministero delle Politiche agricole e forestali - Uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi;

3) il Comando carabinieri tutela norme comu nitarie e agroalimentari;

b) «documenti di accompagnamento e registri»: i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del reg. n. 2238/93 e del decreto intermin. 19 dicem bre 1994, n. 768.

 

Articolo 2.

1. In conformità dell’art. 28, paragrafi 1 e 2 del rego lamento n. 1493/99, i quantitativi massimi di uve – raccolti da varietà classificate, nel registro nazio nale delle varietà di viti, sia come varietà ad uve da vino che come varietà ad uve da tavola – che possono essere trasformati in vino da tavola, sono cosi determinati:

– 40 quintali per ettaro di uve della varietà «Moscato di Terracina» raccolte nella provincia di Latina;

– 100 quintali per ettaro di uve delle varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» raccolte nella provin cia di Chieti.

2. I quantitativi delle uve delle varietà «Moscato di Terracina» raccolte nella provincia di Latina nonché delle varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» raccolte nélla provincia di Chieti che eccedono quelli massimi stabiliti al comma 1, e che non sono destinati al con sumo umano diretto possono essere trasformati in vino in conformità delle disposizioni comunitarie e di quelle contenute nel presente decreto.

3. Le Regioni e le Province autonome comunicano all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repress ione frodi competente per territorio l’elenco dei pro duttori delle uve di cui al presente articolo e delle rela tive superfici vitate.

 

Articolo 3.

1. Le distillerie, all’atto del ricevimento del vino di cui all’art. 2, comma 2, consegnato dai soggetti obbli gati, devono rilasciare un’attestazione mediante bol letta conforme al modello A, allegato al presente decreto, da copiare a ricalco di cinque copie.

2. Qualora la distillazione venga effettuata dal pro duttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto in conformità della normativa comunitaria l’attesta zione di cui al precedente comma viene rilasciata dal l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente.

3. Le bollette da compilarsi a cura del titolare della distilleria devono essere numerate progressivamente e timbrate dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

 

Articolo 4.

1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appo sitamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i pro dotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino.

2. I quantitativi di uve di cui all’art. 2, comma 2, ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasforma zione delle uve da vino medesime.

3. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a ciò appo sitamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti i quantitativi. di uve di cui all’art. 2, comma 2, nonché i prodotti da esse otte nuti.

4. Per stabilimenti a ciò appositamente destinati e differenti si intendono anche: a) le distillerie;

b) gli stabilimenti confinanti con gli stabilimenti ove si detengono le uve da vino ed i prodotti da esse ottenuti purché, lungo il confine fra i due stabilimenti, sia presente un muro in cemento armato di altezza non inferiore a cinquanta centimetri sormontato da una recinzione metallica di altezza non inferiore a 3,50 metri.

 

Articolo 5.

1. La detenzione e la trasformazione delle uve da tavola e delle uve di cui all’art. 2, comma 2, nonché dei prodotti da esse ottenuti, negli stabilimenti a ciò appo sitamente destinati di cui all’art. 4, è subordinata ad una dichiarazione d’inizio attività – di seguito denomi nata dichiarazione –, da presentarsi alla Regione o alla Provincia autonoma competente per il territorio in cui è situato lo stabilimento, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività ed a mezzo lettera raccomandata a.r.

2. La dichiarazione deve essere presentata singolar mente per ciascuno stabilimento in cui si intendono effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti.

3. Nella dichiarazione deve essere indicato:

a) le generalità del rappresentante legale, la ragione sociale, la sede legale ed amministrativa della società nonché l’indirizzo completo dello stabilimento di trasformazione;

b) la natura delle materie prime da trasformare nello stabilimento, specificandone l’origine e la catego ria;

c) la dettagliata descrizione delle trasformazioni che si intendono effettuare;

d) la natura dei prodotti trasformati che saranno commercializzati, specificandone la categoria e la desti nazione;

e) i quantitativi di materie prime che saranno pre sumibilmente lavorati annualmente.

4. Alla dichiarazione devono essere allegati, costi tuendone parte integrante:

a) planimetria dello stabilimento in cui avver ranno le lavorazioni, con indicazione della capacità e del numero dei recipienti fissi e mobili utilizzabili per le operazioni che si intendono effettuare;

b) una descrizione delle attrezzature disponibili per le operazioni indicate nella dichiarazione;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commer cio, industria, agricoltura ed artigianato;

d) copia conforme dell’autorizzazione sanitaria.

5. L’autorità competente a ricevere la dichiarazione ne trasmette la copia, con i mezzi più rapidi, alle auto rità di controllo elencate all’art. 1.

 

Articolo 6.

1. Qualsiasi variazione tecnico-amministrativa rela tiva a quanto dichiarato, cosi come la cessata attività deve essere comunicata dalla ditta interessata all’auto rità competente a ricevere la dichiarazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla variazione stessa, allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa. Analoga comunicazione è richiesta nel caso che la ditta interessata intenda procedere ad atti vità aggiuntive o diverse da quelle indicate nella dichia razione di inizio attività a suo tempo presentata per lo stesso stabilimento.

2. L’autorità competente a ricevere la dichiarazione trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, con i mezzi più rapidi, all’autorità di controllo.

 

Articolo 7.

1. Le fotocopie dei documenti di accompagnamento nonché delle pagine dei registri inerenti le operazioni di carico, scarico e trasformazione effettuate e com piute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate, distintamente per ogni stabilimento, agli uffici perife rici dell’Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento mede simo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r.

2. L’invio dei documenti di cui al comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni.

 

Articolo 8.

1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti nonché i quantitativi delle uve di cui all’art. 2, comma 2, ed i prodotti da essi ottenuti, una volta introdotti in uno stabilimento ai sensi del presente decreto, non poss ono essere ceduti né tal quali né a seguito di una sem plice miscelazione con uve, mosti o vini di altra natura o provenienza e devono essere direttamente e total mente sottoposti alla trasformazione nei prodotti indi cati, in conformità con quanto prescritto all’art. 5, comma 3, lettera d), nella dichiarazione.

2. In attuazione dell’art. 18, lettera h), del reg. n. 2238/93, ai trasporti dei quantitativi delle uve di cui all’art. 2, comma 2, destinate alla vinific azione negli stabilimenti di cui al presente decreto, non si applica la deroga all’obbligo di emettere il docu mento di accompagnamento, prevista dall’art. 4, punto n. 1), lettera b), del medesimo regolamento.

 

Articolo 9.

1. La vigilanza sull’attività degli stabilimenti di cui al presente decreto è effettuata dall’Ispettorato centrale repressione frodi e dal Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari in qualsiasi momento e, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/86 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/86, dai nuclei antisofisticazione del l’Arma dei carabinieri, in concorso con i nuclei di poli zia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con la Polizia di Stato e con l’Arma dei carabinieri.

2. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola, e sulla destinazione delle uve oggetto delle misure d’intervento di cui al regolamento n. 2200/96 ed al regolamento n. 659/97, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano controlli a campione sui produttori singoli ed associati delle uve da tavola.

3. I controlli di cui al comma 2 possono essere attuati in qualsiasi momento anche dall’Ispettorato centrale repressione frodi e dal Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari nonché, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/86 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/86, dai nuclei antisofisticazione dell’Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo fore stale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l’Arma dei carabinieri.

 

Articolo 10.

I decreti ministeriali del 16 maggio 1997 e del 6 agosto 1997 sono abrogati.

 

MODELLO A

Bolletta di consegna

(omissis)