Relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune.
Articolo 1.
1. I seguenti gruppi sono costituiti presso la Commissione:
a) i gruppi consultivi elencati nell’allegato I;
b) i gruppi di lavoro previsti all’articolo 4, paragrafo 1.
2. I gruppi consultivi possono essere consultati dalla Commissione in merito a tutte le questioni relative alla politica agricola comune e alla politica di sviluppo rurale, nonché alla loro attuazione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni comuni dei mercati e le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito.
Articolo 2.
1. I gruppi di cui all’articolo 1 rappresentano le seguenti categorie socioeconomiche alle condizioni specificate nell’articolo 3:
– produttori agricoli e loro cooperative,
– industrie agricole e alimentari,
– commercio di prodotti agricoli e alimentari,
– lavoratori del settore agricolo ed alimentare, consumatori e ambientalisti.
In casi particolari possono essere rappresentati anche altri gruppi d’interesse.
2. La composizione dei gruppi consultivi, in termini di seggi attribuiti a ciascuna categoria socioeconomica, è indicata nell’allegato II.
Articolo 3.
1. La Commissione invita le organizzazioni socioeconomiche costituite a livello della Comunità e iscritte nel registro dei gruppi d’interesse presso la Commissione (in appresso denominate «le organizzazioni socioeconomiche») a designare degli esperti. Le organizzazioni socioeconomiche devono essere le più rappresentative degli interessi delle categorie menzionate all’articolo 2, paragrafo 1, comprese le parti sociali, e le loro attività devono essere in rapporto con la politica agricola comune e lo sviluppo rurale.
2. Gli esperti designati dalle organizzazioni socioeconomiche saranno scelti in modo da rispecchiare il più possibile i vari interessi delle rispettive categorie.
3. La Commissione ha facoltà di rifiutare l’esperto designato da un’organizzazione socioeconomica quando ritenga inopportuna la designazione in questione, segnatamente in caso di conflitto di interessi. In tal caso, la Commissione ne informa senza indugio l’organizzazione socioeconomica, la quale provvede a designare un altro esperto.
Articolo 4.
1. Su richiesta di un gruppo consultivo e d’intesa con la Commissione, possono essere costituiti uno o più gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche. Detti gruppi sono composti di esperti nella materia trattata, designati dalle organizzazioni socioeconomiche. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3.
2. Qualora lo giudichi opportuno, la Commissione designa i propri esperti e li invita a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione presiede le riunioni dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1.
Articolo 5.
1. Ciascun gruppo consultivo, in occasione della sua prima riunione successiva alla data di applicazione della presente decisione e in occasione della prima riunione successiva alla scadenza del mandato biennale di cui al paragrafo 3, dopo aver consultato la Commissione, elegge un presidente tra i propri membri secondo le modalità seguenti:
a) a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio;
b) a maggioranza semplice dei membri presenti nei successivi scrutini; in caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.
2. Ciascun gruppo consultivo in occasione della sua prima riunione elegge due vicepresidenti secondo la procedura di cui al paragrafo 1. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti di categorie socioeconomiche diverse da quella a cui appartiene il presidente, salvo deroghe disposte dalla Commissione.
3. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti per due anni; il mandato è rinnovabile. Il presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
4. Il nuovo presidente sarà scelto per quanto possibile nell’ambito di una categoria socioeconomica diversa da quella del suo predecessore.
5. Il presidente redige una relazione contenente il resoconto dettagliato di ogni riunione del gruppo.
La Commissione può modificare il progetto di relazione del presidente prima che venga distribuito ai membri del gruppo per approvazione.
Articolo 6.
1. La partecipazione alle riunioni dei gruppi figuranti nell’allegato I è limitata agli esperti designati dalle organizzazioni socioeconomiche conformemente all’articolo 3, nel limite dei seggi assegnati a ciascuna organizzazione come indicato nell’allegato II. Sono inoltre ammessi a partecipare i rappresentanti della Commissione e le persone invitate ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Il presidente e i due vicepresidenti partecipano d’ufficio alle riunioni.
2. Le organizzazioni socioeconomiche comunicano alla Commissione la designazione dei loro esperti almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.
3. Su richiesta di un’organizzazione cui sono attribuiti uno o più seggi in un gruppo, il presidente del gruppo può, con l’assenso della Commissione, invitare il segretario generale dell’organizzazione in questione ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo.
In caso di impedimento, il segretario generale di un’organizzazione può delegare il proprio seggio di osservatore ad una persona da lui designata.
4. Gli osservatori non hanno diritto di parola nelle riunioni. Essi possono tuttavia essere invitati ad esprimersi dal presidente, d’intesa con la Commissione.
5. Qualora i temi all’ordine del giorno siano di natura altamente tecnica, il presidente di un gruppo, su richiesta di un’organizzazione cui sono attribuiti uno o più seggi e con il consenso della Commissione, può invitare uno o più esperti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1, a partecipare ai lavori del gruppo.
La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all’ordine del giorno.
Gli esperti invitati ai sensi del presente paragrafo partecipano unicamente ai lavori concernenti il tema per il quale sono stati invitati.
6. Le spese di viaggio sostenute dagli esperti per la loro partecipazione alle riunioni del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità con la regolamentazione vigente. La Commissione si riserva il diritto di derogare a questa regola. I servizi prestati dagli esperti e dagli osservatori non sono retribuiti.
Articolo 7.
1. I gruppi si riuniscono in generale presso la sede della Commissione, su convocazione di quest’ultima.
2. La Commissione provvede alle mansioni di segreteria dei gruppi.
Articolo 8.
Il presidente, di concerto con la Commissione e in consultazione con le altre categorie rappresentate nel gruppo, stabilisce gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno di ciascun gruppo consultivo almeno 25 giorni lavorativi prima della riunione del gruppo. La Commissione trasmette l’ordine del giorno alle organizzazioni socioeconomiche di norma 20 giorni lavorativi prima della riunione, preferibilmente per via elettronica.
Il presidente di un gruppo può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle categorie socioeconomiche rappresentate nello stesso, proporre alla Commissione di consultare il gruppo su una questione che rientri nella competenza di quest’ultimo.
Articolo 9.
I gruppi consultivi deliberano sulle questioni in merito alle quali la Commissione ha richiesto un parere. Nella richiesta di parere rivolta ad un gruppo consultivo, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere deve essere formulato.
Le deliberazioni dei gruppi consultivi non sono seguite da votazione. Qualora il parere richiesto sia espresso all’unanimità, il gruppo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.
I risultati delle deliberazioni del gruppo vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio su proposta del gruppo.
Articolo 10.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, i partecipanti alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo in questione, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguardano un argomento di carattere riservato.
Articolo 11.
La decisione 235/98 è abrogata.
Articolo 12.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
ALLEGATO I
(omissis)
ALLEGATO II
(omissis)
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19. GRUPPO CONSULTIVO «VITIVINICOLO» |
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CATEGORIE SOCIOECONOMICHE RAPPRESENTATE (articolo 2, paragrafo 1) |
Seggi (articolo 2, paragrafo 2) |
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Agricoltori e cooperative agricole |
20 |
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Commercianti |
7 |
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Industria |
6 |
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Lavoratori |
1 |
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Consumatori |
1 |
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Altri |
1 |
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20. GRUPPO CONSULTIVO «BEVANDE SPIRITOSE» |
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CATEGORIE SOCIOECONOMICHE RAPPRESENTATE (articolo 2, paragrafo 1) |
Seggi (articolo 2, paragrafo 2) |
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Agricoltori e cooperative agricole |
6 |
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Commercianti |
3 |
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Industria |
8 |
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Lavoratori |
1 |
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Consumatori |
1 |
(omissis)