Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-01-2025
Numero provvedimento: 49
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Eventi metereologici avversi verificatisi in Sardegna - Delibera della giunta regionale - Accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale per l’erogazione di aiuti economici finalizzati ad indennizzare i danni alle coltivazioni - Tabella allegata alle delibera che indicava per ciascuna provincia della Regione i comuni interessati dai fenomeni metereologici avversi e la tipologia di colture danneggiate e indennizzabili - Individuata la coltura dei vigneti per il Comune di Nuoro - Rigettata la domanda di concessione indennizzo per danni causati dalle gelate.



SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 946 del 2024, proposto da
“Società Semplice Agricola 3 P”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (Laore), in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elisabetta Corona e Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione autonoma della Sardegna e Comune di Nuoro, non costituiti in giudizio;


per l’annullamento

- della nota Laore prot. n. 51431/24 del 9 agosto 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di concessione indennizzo per danni causati dalle gelate dal 7 al 9 aprile 2021;

- di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo e, in particolare, del bando approvato con determina del Commissario straordinario Laore del 6 settembre 2021 n. 874, della delibera della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna del 21 luglio 2021 n. 29/3, del preavviso di rigetto di cui alla nota Laore 15 maggio 2024 n. 32981; della nota Laore dell’8 giugno 2021 prot. n. 32802; del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 agosto 2021 (in G.U. 31.8.2021 n. 208);

- “ove occorra” degli atti istruttori del Comune di Nuoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia Laore Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

1. A seguito di eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi in Sardegna dal 7 al 12 aprile 2021, la Regione, con delibera della giunta n. 29/3 del 21 luglio 2021, approvava la declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale per l’erogazione di aiuti economici finalizzati ad indennizzare i danni alle coltivazioni, indicate in modo schematico in una tabella allegata alla delibera stessa.

1.1. La predetta tabella indicava, per ciascuna provincia della Regione, i comuni interessati dai fenomeni metereologici avversi e la tipologia di colture danneggiate e, quindi, indennizzabili.

Per il Comune di Nuoro la coltura danneggiata era costituita da vigneti.

2. Con decreto ministeriale 9 agosto 2021 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiarava il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici avversi nei territori individuati dalla Regione con delibera 29/3.

3. Il 6 settembre 2021, con determinazione n. 874, Laore avviava il procedimento amministrativo per “compensare i danni alle colture aziendali, subiti dalle imprese agricole, causati dalle gelate verificatesi dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021, ricadenti nelle aree delimitate con la D.G.R. n. 29/3 del 21.07.2021 e approvate con Decreto del 9 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 208 del 31.08.2021” (p. 4 della determinazione 864/21).

3.1 Il bando per la presentazione delle domande, allegato alla determinazione 874/21, prevedeva, all’art. 4, che “gli aiuti sono destinati alle sole aziende ubicate nei territori dei Comuni interessati dall’evento delimitati con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021, come da accertamenti in campo svolti dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna”.

4. Alla predetta procedura partecipava, tra gli altri, la “Società Semplice Agricola 3 P”, con sede in Nuoro, che, in data 14 ottobre 2022, presentava domanda di ammissione alle provvidenze fino ad un massimo di Euro 83.914,68, dichiarando “che la coltura danneggiata è compresa tra quelle elencate quali danneggiate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/3 del 21,7.2021”.

La stessa società tuttavia, nella tabella di calcolo dell’indennizzo allegata alla domanda, affermava che le colture danneggiate erano “orticole”.

5. Con nota prot. 32981 del 15 maggio 2024 l’amministrazione comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/1990, il preavviso di rigetto, in quanto la coltura danneggiata (“orticola”) non era compresa tra quelle elencate nella delimitazione allegata alla deliberazione della giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021 (che, come detto, per il Comune di Nuoro riguardava solo i vigneti).

6. Malgrado la presentazione, in data 22 maggio 2024, di tempestive controdeduzioni, il procedimento si concludeva con l’adozione dell’impugnata determinazione prot. 51431 del 9 agosto 2024.

7. Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento negativo adottato nei suoi confronti e degli atti presupposti e consequenziali per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 71, c. 1, d.l. n. 73/2021, dell’art. 5, c. 1, d.lgs. n. 102/2004 e dell’art. 25, regolamento UE 25 giugno 2014 n. 702;

2) eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illegittima disparità di trattamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione: violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990;

3) illegittimità conseguenziale del d.m. 6 agosto 2021 e del bando Laore;

4) illegittimità conseguenziale della nota Laore del 9 agosto 2024 prot. 51431. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

8. Di qui la richiesta di annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

9. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ne ha chiesto il rigetto vinte le spese, e l’agenzia Laore. Quest’ultima, ha eccepito la tardività nella proposizione del ricorso con conseguente dichiarazione di irricevibilità e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito, vinte le spese.

10. Nella camera di consiglio del 21 novembre 2024, con l’accordo delle parti, la richiesta cautelare è stata riunita al merito.

11. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle proprie conclusioni.

12. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.




DIRITTO

 

1. Il ricorso è irricevibile ai sensi dell’art. 35, c.1, lett. a), c.p.a., in quanto i provvedimenti immediatamente lesivi, costituiti dalla delibera della giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021 e dal bando allegato alla determinazione Laore 874/21 del 6 settembre 2021 (entrambi atti amministrativi generali), sono stati tardivamente impugnati con ricorso notificato il giorno 28 ottobre 2024.

2. Premesso che alla delibera della giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021 deve senz’altro riconoscersi natura di atto amministrativo generale, in base ai principi ermeneutici affermatisi in materia, ai fini della verifica della necessità della sua immediata impugnazione, occorre valutare, caso per caso, la natura delle prescrizioni in essa contenute: se esse contengono prescrizioni puntuali che producono una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dei destinatari, questi ultimi hanno l’onere della loro immediata impugnazione nei termini perentori previsti dall’ordinamento; se invece esse contengono prescrizioni generali e astratte suscettibili di successiva attuazione, si impugnano unitamente all’atto applicativo.

Si tratta di consolidati principi giurisprudenziali elaborati soprattutto con riferimento a determinate tipologie di atti, quali, ad esempio, i bandi di gara e di concorso (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 aprile 2013, n. 8; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4), ma estendibili - evidentemente - a tutti gli atti amministrativi generali.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la delibera della giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021 contenga prescrizioni immediatamente lesive della situazione giuridica della parte ricorrente, laddove approva “la delimitazione territoriale effettuata dall’Agenzia regionale Laore Sardegna, riportata nell’allegato alla presente deliberazione, che identifica i territori interessati dai danni alle produzioni” (p. 4 della delibera).

Nel citato allegato, si specifica – infatti - che le colture danneggiate nell’area del comune di Nuoro sono costituite da vigneti (p. 4 dell’allegato alla delibera) e non da colture orticole, comportando sostanzialmente per l’interessato l’impossibilità di accedere ai ristori economici previsti per le gelate verificatesi dal 7 al 9 aprile 2021.

Anche il bando allegato alla determinazione Laore 874/21 del 6 settembre 2021 contiene clausole immediatamente lesive, poiché l’art. 4 richiama espressamente la delibera 29/3 e la delimitazione territoriale in essa contenuta. Inoltre, la stessa domanda di ammissione ai benefici postula la dichiarazione, da parte del beneficiario, che la coltura danneggiata sia compresa tra quelle elencate quali danneggiate dalla delibera 29/3.

Pertanto, la nota Laore prot. n. 51431/24 del 9 agosto 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di concessione indennizzo per danni causati dalle gelate dal 7 al 9 aprile 2021, ha un mero valore ricognitivo e dichiarativo di un effetto e di una lesione già prodottisi nei confronti della parte ricorrente, che avrebbe dovuto impugnare la delibera della giunta regionale n. 29/3 del 21 luglio 2021 e il bando allegato alla determinazione Laore 874/21 del 6 settembre 2021 – laddove non prevedevano il ristoro per i danni sofferti dalle colture orticole - entro 60 giorni dalla loro pubblicazione ai sensi dell’art. 29, c.p.a..

4. Per quanto sopra, quindi, il ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione.



Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Silvio Esposito, Referendario, Estensore