Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 21-01-2025
Numero provvedimento: 405
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Annullamento del provvedimento adottato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con cui è stata respinta la domanda di contributo ai sensi dell’art. 1, comma 123, L. n. 160/2019 e del D.M. 30 luglio 2021 - Equiparazione tra imprenditore agricolo e coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni per investimenti innovativi - Nozione di "impresa agricola" da ritenersi comprensiva sia degli imprenditori agricoli che dei coltivatori diretti, entrambi iscritti nella medesima sezione speciale del Registro delle imprese - Interpretazione estensiva fondata sulla ratio della norma volta ad incentivare gli investimenti nel settore agricolo e sull'assenza di una distinzione normativa tra le due figure, accomunate dall'esercizio di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. - Ammissibilità degli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli, inclusi quelli destinati alla realizzazione di strutture funzionali a tale attività.



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3910 del 2024, proposto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

il signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “RODARO PAOLO”, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Mussato, Domenico Dodaro e Serena Cianciullo, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;


per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 marzo 2024 n. 95, resa tra le parti.


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “RODARO PAOLO” nonché i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie depositate e gli altri documenti prodotti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 5 dicembre 2024 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellata, l’avvocato Mauro Dodaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

 

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 3910/2024 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 marzo 2024 n. 95, con la quale il TAR ha accolto il ricorso (n. R.g. 233/2023) proposto in primo grado dal signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “RODARO PAOLO”, ai fini dell’annullamento del provvedimento adottato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, prot.mimit.AOO_IAI.REGISTROUFFICIALE. U.0210338. del 22 maggio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di contributo (FIA_00000038) ai sensi dell’art. 1, comma 123, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 e del d.m. 30 luglio 2021 presentata dal signor Paolo Rodaro.

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- il signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “RODARO PAOLO”, in data 22 maggio 2022, presentava al competente Ministero domanda per ottenere la concessione delle agevolazioni per gli investimenti innovativi delle imprese agricole ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021, adottato in applicazione della l. 160/2019;

- in particolare i beni strumentali previsti nell'investimento erano indicati alla pagina 7 della suddetta domanda, per un importo complessivo pari ad € 53.979,50;

- avviato il procedimento il Ministero trasmetteva all’interessato, in data 26 settembre 2022, un atto di preavviso di diniego (ai sensi dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241) al fine di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto: a)“l’impresa non risulta essere iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. b) del citato decreto 30 luglio 2021”; b) “i beni oggetto dell’investimento, sulla base di quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda, ossia “a) M.AB-MORALI ABETE MC 7,808; b) T.AB3 – TAVOLE ABETE MC 4,83; c) VARIE FERRAMENTA; d) PANNELLI PER COIBENTAZIONE; e) PORTA PER MAGAZZINO COIBENTATO; f) MACCHINA CONDIZIONAMENTO, IMPIANTO IDROTERMICO E IMPIANTO ELETTRICO; g) CASSA MOD. L”, non trovano alcuna coerenza con il codice ATECO indicato nella medesima sezione 5 del modulo di domanda cui è finalizzato l’investimento stesso (01.21) in quanto detto codice si riferisce alla coltivazione e produzione di uva”;

- in riscontro a detta nota il signor Rodaro, quale rappresentante dell’omonima ditta individuale richiedente, in data 3 ottobre 2022 presentava una comunicazione recante le motivate opposizioni al preavviso di diniego;

- il Ministero procedente, con provvedimento del 22 maggio 2023, denegava la richiesta concessione confermando i motivi ostativi già in precedenza segnalati all’interessato (e cioè che “i beni oggetto dell’investimento non trovano alcuna coerenza con il codice ATECO (01.21 - coltivazione di uva) indicato nella sezione 5 del modulo di domanda. In particolare, si rileva che i seguenti beni a) M. AB-MORALI ABETE MC 7,808; b) T.AB3 – TAVOLE ABETE MC 4,83; c) VARIE FERRAMENTA; d) PANNELLI PER COIBENTAZIONE; e) PORTA PER MAGAZZINO COIBENTATO; f) MACCHINA CONDIZIONAMENTO, IMPIANTO IDROTERMICO E IMPIANTO ELETTRICO; g) CASSA MOD. L commercializzazione di prodotti agricoli, secondo il disposto all’articolo 7, comma 3, lett. a) del decreto 30 luglio 2021; l’impresa non risulta iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, come previsto all’art. 5, comma 2, lett. b), del DM 30 luglio 2021. In particolare, da visura camerale del 27/05/2022 n. T 477333617 si rileva che codesta impresa risulta iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore, sezione speciale – Coltivatore Diretto”);

3. - Il signor Paolo Rodaro, ritenendo illegittimo sotto diversi profili detto provvedimento di diniego ne chiedeva il giudiziale annullamento impugnandolo dinanzi al TAR per il Friuli Venezia Giulia e segnalando in particolare che: a) l'impresa interessata al contributo risulta regolarmente iscritta dall’8 gennaio 2010 quale coltivatore diretto nella sezione speciale delle imprese agricole (come è dimostrato dalla visura della Camera di Commercio prodotta in atti); b) l'art. 5, comma 2, lett. b), D.M. 30 luglio 2021 prevede, quale requisito per la concessione del contributo, che l'impresa sia regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente; c) va rammentato che la persona fisica che esercita attività agricola deve iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando nella domanda d'iscrizione se trattasi di “coltivatore diretto”, qualora l'imprenditore operi in prevalenza con il lavoro proprio e dei familiari ovvero di “imprenditore agricolo”, qualora l'imprenditore non rientri nella definizione di cui sopra; d) il coltivatore diretto, quindi, è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., dal momento che quella di coltivatore diretto è una qualifica che viene riconosciuta all’imprenditore agricolo che coltiva direttamente il fondo per un determinato numero di giornate lavorative all'anno in modo prevalente e continuativo e trae da tale attività il sostentamento per sé stesso e per la propria famiglia, sicché la differenza tra le due figure è puramente dimensionale e non ha alcun impatto sull’iscrizione nella relativa sezione speciale delle imprese agricole della Camera di commercio territorialmente competente; d) sotto altro versante, i beni oggetto dell'investimento sono destinati all’attività di trasformazione dell'uva in vino, quindi rientrano a buon diritto tra quelli per i quali può concedersi il contributo richiesto, atteso che ai sensi del D.M. 30 luglio 2021 il presupposto per la concessione del vantaggio economico è costituito dalla circostanza che l'investimento sia effettuato per beni inerenti, alternativamente (o cumulativamente): A) alla trasformazione di prodotti agricoli; B) alla commercializzazione di prodotti agricoli.

Il TAR adito, con la sentenza 13 marzo 2024 n. 95, ha accolto il ricorso proposto dal signor Rodaro annullando il provvedimento di diniego impugnato, ritenendo fondate le censure dedotte nell’atto di impugnazione.

4. – Il Ministero delle imprese e del Made in Italy propone, ora, appello nei confronti della sentenza di primo grado, n. 95/2024, tracciando le seguenti due, complesse, traiettorie contestative:

I) Violazione e falsa applicazione nonché erronea interpretazione degli artt. 1, lett. d) e 5, comma 2, lett. b) del D.M. 30 luglio 2021 in relazione all’art 1, comma 123 della legge 160/2019 e all’art 2135 c.c. Travisamento dei fatti ed errata lettura dei documenti prodotti. Errato apprezzamento delle visure camerali. Sostiene la difesa erariale, con riferimento all’accoglimento da parte del TAR della contestazione proposta dal signor Paolo Rodaro avente ad oggetto il primo motivo di diniego contenuto nel provvedimento principalmente impugnato (recante il diniego della richiesta concessione delle agevolazioni per gli investimenti innovativi delle imprese agricole ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021, adottato in applicazione della l. 160/2019), vale a dire l’accertata ragione di inammissibilità della domanda di agevolazioni presentata per la mancata iscrizione nella sezione speciale-imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, che il giudice di prime cure è caduto in errore nell’affermare di non poter condividere l’impostazione interpretativa “suggerita dalla non cospicua formulazione del d.m. del 30 luglio 2021”, secondo la quale, deve ritenersi che esistano due “autonome sezioni speciali del registro quella degli imprenditori agricoli, da un lato, e quella dei coltivatori diretti, dall’altro (…), traendo l’errata conclusione della non ammissione al beneficio dei coltivatori diretti”. Ad avviso dell’amministrazione appellante, invece, la interpretazione delle disposizioni recate dal D.M. 31 luglio 2021 accolta nel provvedimento di diniego è corretta, ciò in quanto gli artt. 1 e 5 del citato decreto ministeriale individuano, in attuazione e in specificazione della previsione normativa fissata nell’art. 1, comma 123 della l. 160/2019, i soggetti potenziali beneficiari delle risorse stanziate nelle sole imprese iscritte nella sezione speciale in qualità di “imprese agricole”. In particolare, dalla lettura necessariamente “combinata” delle due norme “emerge la chiara intenzione dell’Amministrazione di circoscrivere il bacino dei potenziali beneficiari alle sole imprese iscritte nella sezione speciale in qualità di “imprese agricole”, con esclusione dall’accesso alla misura agevolativa dei soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese con la distinta qualifica di “piccolo imprenditore” ovvero “coltivatore diretto” (…)”, anche facendo applicazione dei “criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” e ciò “anche tenuto anche conto delle limitate risorse finanziarie stanziate per la misura di che trattasi (5 milioni di euro)” (così, testualmente, alle pagg. 5 e 6 dell’atto di appello). Conclude sul punto il Ministero appellante, ad ulteriore conferma della bontà dell’interpretazione fatta propria dall’ufficio procedente che ha condotto al diniego della richiesta, ricordando come detta conferma “si ricava dalla disciplina del Registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole, di cui all’articolo 2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, in base al quale “1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. (…)” (così ancora, testualmente, alle pagg. 5 e 6 dell’atto di appello);

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, lett. a) del decreto D.M. 30 luglio 2021. Sulla non coerenza dei beni dell’investimento con il codice ATECO ((01.21 - coltivazione di uva) indicato nella sezione 5 del modulo di domanda. Un secondo versante contestativo rispetto alla sentenza di primo grado muove dalla considerazione che l’opera realizzata e per la quale si chiede l’ammissione all’agevolazione economica, consistente in una cella coibentata e refrigerata destinata alla trasformazione ed affinamento di vino spumantizzato con metodo classico in bottiglie di vetro, non rientra nelle finalità proprie della ridetta agevolazione economica, previste nel bando e comunque non è coerente col codice ATECO indicato nella domanda presentata dalla parte di interessata. D’altronde l’attenta istruttoria affidata dal Ministero ad Invitalia (come è consueto per questo tipo di procedure) ha dimostrato l’incompatibilità tra il tipo di destinazione dei beni oggetto della richiesta di agevolazione “siano riconducibili (rectius ciascuno di essi) al codice ATECO e, in ogni caso, siano inerenti all’attività di trasformazione o commercializzazione i prodotti agricoli” (così, testualmente, a pag. 11 dell’atto di appello). Peraltro il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la corrispondente censura proposta dal signor Rodaro valorizzando una perizia stragiudiziale e la sua mancata contestazione da parte dell’amministrazione, tralasciando di considerare che tale atto e le conclusioni in esso contenute “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (così, testualmente, a pag. 10 dell’atto di appello).

Da qui la richiesta di riforma della sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 95/4014 e la conferma della legittimità del provvedimento di diniego del 22 maggio 2023.

5. – Il signor Rodaro, nel costituirsi in giudizio nel grado di appello anche in qualità di rappresentante legale dell’omonima ditta individuale, controdeduce opponendosi decisamente alla impostazione giuridica sviluppata dalla difesa erariale e contestando analiticamente le avverse prospettazioni.

In particolare l’appellato conferma la condivisibilità e fondatezza della interpretazione delle norme applicabili alla procedura di concessione delle agevolazioni a suo tempo attivata con la domanda proposta al competente Ministero in data 22 maggio 2022 così come operata dal giudice di primo grado, emergendo inequivocabilmente dalla lettura delle disposizioni in esse contenute la legittimazione del “coltivatore diretto” ad ottenere il richiesto contributo.

Quanto poi alla riferibilità dei beni in questione alle categorie alle quali è rivolta la previsione delle agevolazioni economiche, nel caso di specie “i beni oggetto dell'investimento sono destinati all’attività di trasformazione dell'uva in vino alla categoria (e, quindi, di produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria che è compresa all'interno del concetto di trasformazione, tanto che nell'ambito della classificazione riportata non c'è un codice ATECO specifico per la trasformazione) nonché, in ultima istanza, di commercializzazione di prodotti agricoli” (così, testualmente, a pag. 5 della memoria depositata dalla parte appellata).

Consegue a quanto sopra la infondatezza delle censure dedotte dal Ministero appellante e la inevitabile reiezione del mezzo di gravame da esso proposto.

6. – Ai fini di una compiuta disamina degli elementi normativi (sotto)posti dalle parti all’attenzione di questo Consiglio, pare utile riprodurne i contenuti sinteticamente principiando dalla fonte primaria e quindi esaminando la fonte secondaria applicativa delle disposizioni di legge qui rilevanti.

L’art. 1, comma 123, l. 160/2019 (rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), così dispone: “Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma”.

Nella Relazione illustrativa della sopra riproposta norma si legge quanto segue (limitandoci alla porzione della Relazione che è di stretto interesse per l’oggetto della controversia qui in esame): “Il comma 123 istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.

La disposizione si applica:

- alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). La richiamata disposizione stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (co. 1). Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (co. 2). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (co. 3). Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

- ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) (…).

Il comma in esame demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle modalità attuative delle risorse del Fondo”.

Il suddetto decreto, quale fonte secondaria attuativa della previsione di fonte primaria contenuta nell’art. 1, comma 123, l. 160/2019 (sopra riprodotto), è costituito dal D.M. 30 luglio 2021. Il citato decreto (sempre per quanto è qui di stretto interesse), tra l’altro, così dispone:

- “art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: (…) d) “imprese agricole”: le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…)”;

- “art. 5 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER; b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente; (…)”;

- “art. 7. (Investimento e spese ammissibili) 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all’articolo 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di: a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell’allegato n. 1 del presente decreto; b) beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del presente decreto. 2. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono: a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione di cui all’articolo 10, comma 6; b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa; c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura. 3. L’investimento relativo all’acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve: a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli; b) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8. (…)”.

Orbene dalla lettura delle sopra riportate disposizioni normative contenute in fonti di primo e di secondo livello nonché dalla relazione illustrativa si evince, per tutta evidenza, che le agevolazioni sono concesse:

- alle “imprese agricole”, vale a dire alle “imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”:

- alle “imprese agricole” che siano “attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli”. A tal proposito l’art. 1 del decreto, tra le definizioni, inserisce anche quella relativa alla “commercializzazione di prodotti agricoli”, declinando tale attività come segue: “la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita (…)”;

- ai suddetti soggetti che propongano un investimento relativo all’acquisizione dei beni ammessi all’agevolazione economica che sia “inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli”. A tal proposito, sempre nelle “definizioni” recate dall’art. 1 del decreto, si legge che per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende: “qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita”.

8. – Come è noto l’art. 2135 del codice civile individua l'imprenditore agricolo come colui che svolge attività agricola, tra cui la coltivazione del terreno, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. All'interno di questa categoria generale, il coltivatore diretto costituisce una figura più specifica, che si distingue per alcune caratteristiche particolari, tra cui, principalmente, il coinvolgimento diretto nel lavoro manuale. Il coltivatore diretto, dunque, altro non è che una particolare forma di imprenditore agricolo, ma con requisiti più stringenti legati al coinvolgimento personale nell'attività agricola.

Tenuto conto di quanto sopra, non può ignorarsi che il Registro delle imprese sia suddiviso in una "sezione ordinaria" - che raccoglie le imprese commerciali, artigiane, industriali, di servizi e altre imprese che operano secondo le normative generali previste per le attività economiche - e più "sezioni speciali", dedicate a specifiche tipologie di imprese. In un'unica e omnicomprensiva "sezione speciale" sono inserite le imprese che operano nel settore agricolo, che include sia gli imprenditori agricoli, sia i coltivatori diretti, con la sola differenza di una specifica annotazione per questi ultimi, legata alla peculiarità dell'attività svolta, ma senza creare una distinzione formale tra le due categorie.

Sicché, il presupposto, di carattere formale, dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, si lega con la nozione sostanziale di imprenditore agricolo che, ai sensi dell'art. 1, comma 123, della l.n. 160/2019, costituisce il beneficiario dell'agevolazione.

Ne consegue che quando l’art. 1, comma 123, l. 160/2019 individua, quali soggetti destinatari delle agevolazioni, le “imprese agricole” non può che fare riferimento anche a quelle imprese iscritte nella “sezione speciale” che operano nel settore agricolo, senza specificare (anche perché una siffatta specificazione non avrebbe reso costituzionalmente plausibile la scelta del legislatore) se ci si riferisce a imprese agricole che impiegano personale ovvero ad imprese agricole nelle quale opera il solo coltivatore. E il decreto ministeriale ha replicato tale indistinzione, non potendo “tradire” la volontà del legislatore. Da qui la (solo apparente) non puntuale definizione di imprenditore agricolo ammesso al beneficio, stante la non distintività della definizione nella iscrizione al Registro delle imprese, distinguibile al solo interno per “annotazioni” che non valgono a “separare” funzionalmente e divisivamente le diverse modalità di esercizio dell’impresa agricola (ricomprendendovi, a buon diritto e nel quadro generale di imprenditore agricolo, anche il piccolo coltivatore e il coltivatore diretto).

D’altronde, come è noto, per il codice civile:

- è imprenditore agricolo (ai sensi del vigente art. 2135 c.c. art. 2135 c.c. e come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 22) chi esercita una o più delle seguenti attività: a) coltivazione del fondo; b) selvicoltura; c) allevamento di animali; d) attività connesse (es. produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.). Si intendono “connesse” le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto: prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità;

- sono piccoli imprenditori (ai sensi dell’art. 2083 c.c.): a) i coltivatori diretti del fondo; b) gli artigiani; c) i piccoli commercianti; d) coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

E’ ben vero che questa seconda figura, pur richiamata espressamente dal codice aveva perso via via d’importanza per la sostanziale indeterminatezza della legislazione al riguardo, che rendeva – e rende tuttora – difficile identificare con precisione quando un imprenditore è “piccolo”. E’ per tale ragione che alla figura è stata attribuita maggiore rilevanza nel 1993 con l’istituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di commercio, che prevede una Sezione speciale per l’iscrizione dei piccoli imprenditori, nondimeno tale Sezione speciale di annotazione, non ha potuto né poteva incidere (per come si è già illustrato) sulla portata della distinta denominazione indicata dal Codice civile senza introdurre alcun nesso distintivo funzionale idoneo a distinguere all’interno dell’unica famiglia riconosciuta di “imprenditore agricolo”, volta a distinguerla da quella riferita agli “imprenditori commerciali” (art. 2195 c.c.).

9. – Pertanto può confermarsi che la principale differenza tra le due figure (imprenditore agricolo e piccolo imprenditore o coltivatore diretto) risiede nel fatto che il coltivatore diretto svolge il lavoro direttamente o con l’aiuto della propria famiglia, mentre l’imprenditore agricolo può avvalersi di manodopera esterna. Entrambe le figure godono di agevolazioni fiscali e creditizie, ma rappresentano modi diversi di gestire e lavorare la terra.

Ne consegue che quando l’art. 1, comma 123, l. 160/2019, si riferisce alla erogazione del beneficio in favore della “imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, secondo una interpretazione letterale del testo ai sensi degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e pur sempre costituzionalmente orientata, appare evidente che il legislatore si riferisca in senso ampio alla nozione di “imprenditore agricolo” non escludendo dal novero dei soggetti legittimati a chiedere l’applicazione del beneficio (e come meglio sopra si è riferito) anche i piccoli imprenditori agricoli” e i “coltivatori diretti” (per un recente richiamo alla indistinguibilità, tra di loro, delle figure appena richiamate al fine di ottenere benefici riconducibili all’attività agricola svolta, con espressi richiami al raggio di applicazione dell’art. 32 d.P.R. 917/1982, cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. trib,. 26 novembre 2024, nn. 30943, 30941 e 30456).

Pertanto, negare l'accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 123, l. 169/2019 al “coltivatore diretto” o al “piccolo imprenditore”, in disparte l’assenza di una specifica previsione normativa in tale senso (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus), sarebbe contraddittorio rispetto alla stessa logica del sistema normativo che ha inteso introdurre il beneficio in questione al fine di agevolare investimenti nel “settore agricolo”, prima ancora che rispetto al chiaro significato del (sopra declinato) dettato normativo.

Il primo motivo di appello è dunque non fondato.

10. – Passando allo scrutinio secondo motivo di gravame proposto dal Ministero appellante, anch’esso non conduce a risultati favorevoli per l’amministrazione.

Quest’ultima sostiene, nel respingere la richiesta di ammissione alle agevolazioni proposta dal signor Rodaro, che le opere che quest’ultimo chiedeva che venissero ammesse all’agevolazione, vale a dire una cella coibentata e refrigerata destinata alla trasformazione ed affinamento di vino spumantizzato con metodo classico in bottiglie di vetro, non rientrerebbe pienamente nelle finalità proprie del bando ed è non sarebbe coerente con il codice ATECO indicato in domanda.

Come si è più sopra ricordato, l’art. 7, comma 3, D.M. 30 luglio 2021 stabilisce che “L’investimento relativo all’acquisizione dei beni di cui al comma 11 deve: essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli; (…)”.

Si è già rammentato che ai sensi dell’art. 2135 c.c. (nel testo oggi vigente) l’imprenditore agricolo è colui che (anche nella forma di coltivatore diretto o di piccolo imprenditore, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza) esercita una o più delle seguenti attività: a) coltivazione del fondo; b) selvicoltura; c) allevamento di animali; d) attività connesse (es. produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.). Si intendono “connesse” le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto: prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

La precisazione del secondo comma dell’art. 2135 c.c. ben si attaglia al caso in esame, dal momento che l’attività di trasformazione del prodotto agricolo, in questo caso l’uva per sottoporla al processo di spumantizzazione con il “metodo classico” non può che ricondursi alle attività “connesse” e funzionali rispetto alle attività di coltivazione e di utilizzazione del prodotto. Ecco dunque che i locali in cui tale fase della filiera produttiva avviene sono funzionalmente collegati all’attività agricola svolta. Ne deriva che il codice ATECO (01.21 - coltivazione di uva) indicato nella sezione 5 del modulo di domanda dal signor Rodaro è correttamente richiamato.

Infatti, nell’illustrare l’investimento proposto, nella sezione 5 del modulo recante la domanda di concessione delle agevolazioni, l’interessato così lo descrive: “L'investimento ha lo scopo di coibentare e dotare di impianti di condizionamento, elettrico e idrotermico un locale di proprietà dell'azienda al fine di destinarlo a magazzino di stoccaggio per spumante metodo classico in elaborazione. Le casse mod. L4 saranno destinate alla raccolta dell'uva per la conseguente surmaturazione e appassimento”.

Al Collegio pare evidente che i beni oggetto dell’investimento sono obiettivamente funzionali allo svolgimento di una fase della filiera dell’attività dell’imprenditore agricolo, nella specie della trasformazione del prodotto coltivato in “spumante metodo classico” per la sua commercializzazione successiva. Tale evidenza confligge frontalmente con l’interpretazione dell’amministrazione che, nel provvedimento di diniego impugnato, ritiene che i singoli beni atti a costituire (e a costruire) l’ambiente idoneo all’effettuazione dell’attività di trasformazione del prodotto agricolo non siano funzionali allo sviluppo della filiera della trasformazione, arrivando (quasi apoditticamente e senza alcuna puntuale indicazione delle ragioni che sosterrebbero tale conclusione) ad affermare che “è mancante la prova che i beni “M.AB-MORALI ABETE MC 7,808; b) T.AB3 – TAVOLE ABETE MC 4,83; c) VARIE FERRAMENTA; d) PANNELLI PER COIBENTAZIONE; e) PORTA PER MAGAZZINO COIBENTATO; f) MACCHINA CONDIZIONAMENTO, IMPIANTO IDROTERMICO E IMPIANTO ELETTRICO; g) CASSA MOD. L”,” siano riconducibili (rectius ciascuno di essi) al codice ATECO e, in ogni caso, siano inerenti all’attività di trasformazione o commercializzazione i prodotti agricoli” (così a pag. 11 dell’atto di appello, nel quale viene testualmente riprodotta una parte della motivazione del provvedimento di diniego impugnato)

Peraltro l’art. 7, comma 3, lett. a), del D.M. 30 luglio 2021 prevede espressamente che “L'investimento relativo all'acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve: a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli”.

Ne consegue che, seguendo la scia interpretativa offerta dal secondo comma dell’art. 2135 c.c. (nel testo oggi vigente), visto che tra le attività dell’imprenditore agricolo (nella nozione estsa già sopra rappresentata e ricomprendente, per quanto si è detto, anche la posizione dell’odierna parte appellata) vi sono quelle “connesse” (per quanto è qui di stretto rilievo) alla “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione” di “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” e “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, non si comprende come tale connessione non sia stata colta sia dal soggetto delegato a svolgere l’istruttoria (Invitalia) sia dall’amministrazione procedente.

Tutto ciò anche senza tenere conto della relazione illustrativa depositata in primo grado dall’odierna parte appellata (di talché la censura dedotta dall’amministrazione appellante con riferimento alla valorizzazione del contenuto della ridetta perizia di parte non assume rilievo in questa sede).

11. - In ragione di quanto si è sopra illustrato i motivi di appello debbono ritenersi non fondati, di talché il mezzo di gravame proposto va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado oggetto di appello.

Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché il Ministero delle imprese e del Made in Italy va condannato a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore del signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “RODARO PAOLO”, che possono liquidarsi nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. n. 3910/2024), come indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese del grado di appello in favore del signor Paolo Rodaro, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “RODARO PAOLO”, che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere