Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 29/01/2025, n. 2025/158, pubblicato in G.U.U.E. 30 gennaio 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza attiva acetamiprid sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) In linea con l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di fornire una dichiarazione sulle proprietà tossicologiche e sugli LMR per quanto riguarda l’acetamiprid e i suoi metaboliti.
(3) Nella sua dichiarazione l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile («DGA») e una dose acuta di riferimento («DAR») inferiori per l’acetamiprid e ha incluso il metabolita IM-2-1 nella definizione del residuo per la valutazione dei rischi dell’acetamiprid nelle colture frutticole e di ortaggi a foglie.
(4) L’Autorità ha riscontrato un superamento della DAR in relazione agli LMR per ribes a grappoli, banane, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci e bietole da foglia e da costa. L’Autorità ha consultato gli Stati membri e li ha invitati a segnalare potenziali buone pratiche agricole («BPA») alternative, autorizzate negli Stati membri o in paesi terzi e già valutate a livello di Stati membri, che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Non sono state segnalate BPA alternative. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione («LD») pertinente.
(5) L’Autorità ha inoltre individuato un superamento della DAR in relazione agli LMR per nespole, ciliegie, pesche, uve da tavola e da vino, more di rovo, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina/grossularia, bacche di sambuco, olive da tavola, pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, senape juncea, asparagi, fegato bovino e altre frattaglie commestibili di bovini. L’Autorità ha consultato gli Stati membri e li ha invitati a segnalare potenziali BPA alternative, autorizzate negli Stati membri o in paesi terzi e già valutate a livello di Stati membri, che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Per tali prodotti sono state segnalate BPA alternative che permettono di non superare la DAR. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai valori proposti dall’Autorità.
(6) L’Autorità ha inoltre individuato un superamento della DAR in relazione agli LMR per mele, pere, cotogne, albicocche, peperoni, cetrioli e zucchine. L’Autorità ha consultato gli Stati membri e li ha invitati a segnalare potenziali BPA alternative, autorizzate negli Stati membri o in paesi terzi e già valutate a livello di Stati membri, che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Per tali prodotti sono state segnalate BPA alternative che permettono di non superare la DAR. Tuttavia, dato che alcune informazioni non erano disponibili, è stato richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Pertanto, sebbene gli LMR per tali prodotti siano ritenuti sicuri, essi saranno riesaminati. Il riesame terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno abbassare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai valori proposti dall’Autorità.
(7) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN