Regolamento delegato (UE) 2025/70 della Commissione, del 21 novembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1829 che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi.
(Regolamento (UE) 21/11/2024, n. 2025/70, pubblicato in G.U.U.E. 24 gennaio 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) Sulla base dell’esperienza acquisita durante l’esecuzione dei programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, è emerso chiaramente che gli organismi del settore agroalimentare, investiti dallo Stato membro interessato di un’attribuzione di servizio pubblico chiaramente definita per promuovere i prodotti agricoli e fornire informazioni sugli stessi, sono considerati rappresentativi dei settori oggetto del programma. Pertanto, non è più necessaria la lettera d) dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, che impone agli organismi del settore agroalimentare di dimostrare la rappresentatività dei settori con mezzi diversi dall’attribuzione di servizio pubblico chiaramente definita per promuovere i prodotti agricoli e fornire informazioni sugli stessi, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014.
(2) Le condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare una proposta di programma di informazione e di promozione dei prodotti agricoli dovrebbero incoraggiare un ampio accesso delle organizzazioni proponenti. Tali condizioni dovrebbero inoltre garantire che le organizzazioni proponenti non ricevano sostegno per più di due programmi di informazione e di promozione relativi al medesimo prodotto o regime, svolti su tutto il territorio dello stesso paese obiettivo o su una parte di esso, consecutivamente o contemporaneamente. A tal fine, è opportuno modificare la norma che vieta a un’organizzazione di ricevere sostegno per lo stesso programma di informazione e di promozione svolto nel medesimo mercato geografico per più di due volte consecutive di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
(3) Sulla base dell’esperienza acquisita durante l’esecuzione dei programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, è opportuno rafforzare le condizioni per prevenire i conflitti d’interessi. Le organizzazioni proponenti dovrebbero pertanto avere l’obbligo di garantire l’assenza di conflitti d’interessi durante la preparazione di proposte presentate per la valutazione a norma degli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1144/2014, nonché durante l’esecuzione di un programma.
(4) Inoltre, al fine di rafforzare la prevenzione dei conflitti d’interessi, le condizioni che disciplinano le procedure di gara per la selezione degli organismi di esecuzione dovrebbero imporre alle organizzazioni proponenti di informare gli Stati membri in merito alle misure adottate per rafforzare ulteriormente la selezione imparziale e obiettiva degli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici.
(5) A norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 le sovvenzioni assumono la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dall’organizzazione proponente. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi nella gestione finanziaria dei programmi, è opportuno introdurre in tale articolo un metodo alternativo per il calcolo dei costi ammissibili basato su importi stabiliti a titolo di somme forfettarie.
(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/1829,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/1829 è così modificato:
1) l’articolo 1 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con l’eccezione di programmi svolti al fine di ripristinare condizioni normali di mercato in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici, un’organizzazione proponente non riceve sostegno per più di due programmi di informazione e di promozione relativi al medesimo prodotto o regime, svolti contemporaneamente o consecutivamente sul territorio dello stesso paese obiettivo o su una parte dello stesso. Dopo aver ricevuto il sostegno per due programmi di informazione e di promozione svolti contemporaneamente o consecutivamente e relativi al medesimo prodotto o regime, l’organizzazione proponente può ricevere un sostegno per programmi di informazione e di promozione solo se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
i) l’organizzazione proponente presenta domanda per un nuovo programma dopo la fine dell’esecuzione dei programmi precedenti; e
ii) la data di inizio dell’esecuzione del nuovo programma è successiva di almeno 12 mesi alla fine dell’esecuzione dei programmi precedenti.
Ai fini del primo comma, due programmi di informazione e di promozione sono svolti contemporaneamente quando i periodi di esecuzione si sovrappongono interamente o parzialmente e consecutivamente quando l’esecuzione del secondo programma inizia meno di 12 mesi dopo la fine dell’esecuzione del primo programma.»;
c) è aggiunto il paragrafo 5:
«5. Le organizzazioni proponenti garantiscono l’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi durante la preparazione di una proposta presentata per la valutazione a norma degli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e durante l’esecuzione del programma.»;
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella scelta degli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici le organizzazioni proponenti devono dar prova della massima efficienza e dell’assenza di conflitti d’interessi. A tal fine adottano tutti i provvedimenti necessari, anche durante la preparazione della proposta, per prevenire situazioni in cui l’esecuzione imparziale e obiettiva del programma sia compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
Le organizzazioni proponenti informano gli Stati membri delle misure adottate per dare prova della massima efficienza nella scelta degli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici e dell’assenza di conflitti d’interessi, prima della conclusione dei contratti per l’esecuzione dei programmi semplici.»;
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
«In deroga al primo comma del presente paragrafo, i criteri di cui alle lettere a) e d) di tale comma non si applicano alle somme forfettarie.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i criteri di cui alle lettere b), c), e) e f) di tale comma si applicano alle somme forfettarie ai fini della valutazione delle proposte a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1144/2014.»;
b) sono aggiunti i paragrafi 4 e 5:
«4. Gli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 precisano quali forme delle sovvenzioni sono considerate ammissibili al finanziamento dell’Unione tra quelle seguenti:
a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari per l’esecuzione del programma, ad eccezione di quelli relativi alle relazioni e alle valutazioni finali, nonché del rimborso dei costi indiretti ammissibili di cui al paragrafo 3;
b) somme forfettarie.
5. L’organizzazione proponente stabilisce gli importi della sovvenzione di cui al paragrafo 4, lettera b), secondo una delle modalità seguenti:
a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:
i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
iii) l’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti somme forfettarie applicabili nelle politiche dell’Unione per attività analoghe;
c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti somme forfettarie applicate nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per attività analoghe.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN