Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 07-01-2025
Numero provvedimento: 26
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Impresa individuale avente come attività prevalente la coltivazione di vitigni - Riduzione della superficie boscata presente su terreni di proprietà dell'impresa senza la prescritta autorizzazione finalizzata all’impianto di un vigneto specializzato - Domanda per l'annullamento dell'ordinanza di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica in area boscata e del provvedimento di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica - Prevista nelle n.t.a. del P.A.T. l’eliminazione degli elementi vegetazionali a seguito dell’accertamento del carattere di non boscosità - Decreto del servizio forestale che deve intervenire in un momento anteriore all’eliminazione degli elementi vegetazionali.



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luca Boschetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.O. Forestale - Uff. Verona - Direz. Difesa del Suolo - Area Tutela e Sicurezza del Territorio, non costituito in giudizio;


nei confronti

M.I.B.A.C.T. - Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituita in giudizio;
Comune di Negrar di Valpolicella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Emanuela Cona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

- dell’ordinanza di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica in area boscata emessa in data 01.07.2021, al n. 1 del 15.06.2021, comunicata in data 20.07.2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente inclusi: le comunicazioni di avvio del procedimento prot. nn. 233368 del 15.06.2020 e 245822 del 23.06.2020; le controdeduzioni ex art. 10-bis legge 241/1990 prot. n. 482414 del 12.11.2020; la disciplina applicativa in materia forestale (D.R.G.V. n. 1319/2013 e Regolamento Regionale n. 2/2020), nonché il vigente P.T.R.C. della Regione Veneto approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020;

per quanto riguarda i motivi aggiunti,

- del provvedimento di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica emesso in data 16.03.2022, prot. n. 7690;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi: la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza tramessa in data 11.02.2022, prot. n. 4253; il Piano di Riordino Forestale del Comune di Negrar di Valpolicella, nonché i relativi P.A.T. e P.I., nella parte in cui riconoscono la natura boschiva dell’area per cui è causa; la disciplina applicativa in materia forestale, nonché il vigente P.T.R.C. della Regione Veneto approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Comune di Negrar di Valpolicella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

1. A seguito di sopralluogo ispettivo, la Regione Veneto comunicava al sig. Boschetti l’avvio di un procedimento sanzionatorio con la nota prot. n. 233368 del 15 giugno 2020, integrata con nota prot. n. 245822 del 23 giugno 2020, sostenendo che dall’esame dei luoghi, nonché dalla consultazione di ortofoto e foto satellitari eseguite in vari anni e di ulteriore documentazione era emerso che egli, in qualità di titolare di impresa individuale avente quale attività prevalente la coltivazione di vitigni, aveva effettuato nel periodo compreso fra gli anni 2017 e 2018, in assenza della prescritta autorizzazione, una riduzione della superficie boscata presente su terreni di sua proprietà censiti al foglio n. 33 del comune di Negrar di Valpolicella, mappali n. 162, 163, 164 e 220, riduzione finalizzata all’impianto di un vigneto specializzato per una superficie di circa mq 1800.

Il sig. Boschetti presentava osservazioni procedimentali nelle quali contestava l’incompetenza dell’autorità regionale all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, affermava la non necessità di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale e di ripristino delle attività agricole in aree rurali invase da vegetazione arbustiva o arborea, ed evidenziava come le caratteristiche dell’area fossero analoghe a quelle di altre aree adiacenti, sempre di sua proprietà, per le quali era stato emesso decreto di accertamento del carattere di non boscosità.

L’autorità regionale, dopo avere confutato con nota prot. n. 482414 del 12 novembre 2020 le predette osservazioni procedimentali, emanava l’ordinanza n. 1 del 15 giugno 202, con la quale ingiungeva al sig. Boschetti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con eliminazione della coltura e rimboschimento dell’area con le specie arboree indicate nel provvedimento.

2. Il sig. Boschetti presentava tempestivo ricorso con cui impugnava, chiedendone l’annullamento, la descritta ordinanza, le comunicazioni di avvio del procedimento, le controdeduzioni dell’autorità regionale, la disciplina applicativa in materia forestale nonché il piano territoriale regionale di coordinamento (di seguito, breviter, P.T.R.C.) della Regione Veneto.

Nel dettaglio, il ricorrente con il primo motivo eccepiva l’incompetenza dell’autorità regionale per l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dagli artt. 167 e 168 d.lgs. n. 42 del 2004 sul rilievo che, essendo il Comune di Negrar inserito nel cd. «Elenco degli enti idonei» di cui all’art. 45-quater l.r. Veneto n. 11 del 2004, al Comune stesso compete l’adozione dei predetti provvedimenti, secondo quanto previsto dall’art. 45-bis, comma 2, lett. c), della stessa legge regionale.

Con il secondo motivo il ricorrente censurava la mancata acquisizione del parere della commissione tecnica regionale decentrata, prescritto dall’art. 36, comma 3, del regolamento regionale n. 2 del 2020.

Con il terzo motivo il ricorrente contestava la riconducibilità della predetta area alla definizione di bosco in quanto tutti i terreni di sua proprietà sono classificati come prato arborato, ovvero come pascolo, e contestava un difetto di istruttoria in quanto l’autorità regionale aveva citato indifferentemente le definizioni di bosco contenute nel d.lgs. n. 34 del 2018 e nel d.lgs. n. 227 del 2001, normative che recano una definizione di superficie boscata ancorata a specifici parametri dimensionali e di densità.

Con il quarto motivo il ricorrente sosteneva che l’art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004 non richiede autorizzazioni per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie, e richiamava il punto A19 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, secondo il quale, fra gli interventi indicati nel ricordato art. 149, figurano quelli di ripristino delle attività agricole nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva od arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo.

Con il quinto motivo il ricorrente deduceva la violazione del principio di proporzionalità sostenendo che, secondo l’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 31 del 2017, in caso di violazione degli obblighi ivi previsti si applica l’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, il cui comma 4 prevede la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito.

3. In seguito il ricorrente presentava al Comune di Negrar una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito.

L’amministrazione comunale, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, rigettava l’istanza con provvedimento prot. n. 7690 del 16 marzo 2022. Il diniego era motivato sul fatto che l’area oggetto della predetta istanza ricadeva in «Area boscata - neoformazione» ed in «zona a vincolo di destinazione forestale», disciplinata dall’art. 7.2 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto territoriale (di seguito, breviter, n.t.a. e P.A.T.), che per tali aree consente la riduzione della superficie boscata solamente previa emanazione del decreto di non boscosità da parte del servizio forestale della regione Veneto, non rilasciato dalla ricordata autorità.

4. Il ricorrente presentava ricorso per motivi aggiunti con cui impugnava, chiedendone l’annullamento, il citato provvedimento di diniego, nonché il preavviso di rigetto, il piano di riordino forestale del Comune di Negrar unitamente al P.A.T. ed al piano degli interventi (di seguito, breviter, P.I.) del medesimo ente, nella parte in cui riconoscono la natura boschiva dell’area, la disciplina applicativa in materia forestale nonché il P.T.R.C. della Regione Veneto.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di diniego in quanto emesso senza la previa acquisizione del parere richiesto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004.

Con il secondo motivo il ricorrente, sviluppando la tesi di cui al punto precedente e richiamando la norma da ultimo citata nonché gli artt. 45-bis e 45-quater l.r. Veneto n. 11 del 2004, sosteneva che il Comune prima di emanare il provvedimento impugnato avrebbe dovuto richiedere il parere della competente Soprintendenza. Inoltre, posto che il provvedimento di diniego richiamava l’art. 7.2 delle n.t.a. del P.A.T. richiedendo la previa acquisizione del decreto di non boscosità, il ricorrente sosteneva che la norma pianificatoria in realtà indicherebbe che per le aree individuate come formazioni boscate recenti risulterebbe sempre possibile accertare il carattere di non boscosità mediante rilascio di apposito decreto da parte del servizio forestale per poi procedere all’eliminazione della vegetazione, e precisava che la stessa norma prevede per i casi dubbi che l’estensione dell’area boscata di nuova formazione venga accertata dai tecnici del servizio forestale il cui verbale di accertamento, riportante il reale stato dei luoghi, in caso di discordanza prevale sulle tavole del P.A.T..

Con il terzo motivo il ricorrente sosteneva che, anche volendo aderire all’interpretazione del Comune, occorreva acquisire il parere della competente soprintendenza prima di denegare l’istanza.

Con il quarto motivo il ricorrente deduceva che la cartografia del P.A.T. non avrebbe natura vincolante considerato che l’art. 7.2 n.t.a. del P.A.T. ne prevede il superamento mediante un semplice sopralluogo senza necessità di disporre una variante dello strumento urbanistico.

Con il quinto motivo il ricorrente censurava l’ulteriore motivo di diniego fondato sulla precedente ordinanza regionale di rimessione in pristino, sostenendo che l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 consentirebbe di chiedere la legittimazione anche in via postuma e che gli esiti del pregresso procedimento sanzionatorio sarebbero irrilevanti nel procedimento di sanatoria.

5. In vista della pubblica udienza tutte le parti depositavano memorie difensive e di replica.

La Regione, eccepita preliminarmente l’inammissibilità delle censure inerenti il P.T.R.C. in quanto generiche, evidenziava che l’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 prescrive la rimessione in pristino in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dai precedenti artt. 131 - 159 ed inoltre precisava che, secondo il combinato disposto dei commi 4 e 5 del ricordato art. 167, i casi in cui è consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria sono tassativi e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati, per cui non possono essere ricompresi gli interventi di alterazione di territori coperti da boschi e, in caso di eliminazione abusiva di un’area boscata, la rimessione in pristino costituisce un atto dovuto. Inoltre, relativamente all’assenza del parere della Soprintendenza, la Regione ne sosteneva la non necessità posto che la riduzione di superficie boscata non rientra fra le fattispecie sanabili, precisando che secondo la D.G.R.V. n. 1319/2013 non era possibile emanare il decreto di non boscosità successivamente all’eliminazione di un bosco di neoformazione.

Il Comune evidenziava che, nel caso di aree qualificate boscate, la non boscosità delle stesse non si configura automaticamente per effetto di modifiche naturali dello stato dei luoghi, ma richiede un’apposita dichiarazione, che deve precedere l’attività che il privato intende realizzare, e che l’estensione dell’area boscata di nuova formazione non poteva essere accertata mediante un sopralluogo e un successivo verbale da parte del Servizio forestale, attesa l’intervenuta alterazione dello stato dei luoghi.

6. All’esito dell’udienza pubblica del 20 marzo 2024 questo Tribunale, con l’ordinanza del 2 aprile 2024, n. 625, disponeva lo svolgimento di una verificazione finalizzata ad appurare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti - ortofoto, documentazione fotografica, planimetrie - se l’area de qua fosse qualificabile come bosco nel momento dell’intervento eseguito dal ricorrente.

In particolare, il Tribunale formulava i seguenti quesiti:

- se in relazione ai parametri contenuti negli artt. 3 e seguenti d.lgs. n. 34 del 2018 nonché 14 e seguenti l.r. Veneto n. 52 del 1978 e nel regolamento regionale n. 2/2020 l’area o sue parti fosse da considerare «bosco» alla data dell’ultimazione delle opere in contestazione da parte del ricorrente;

- più precisamente se, oltre alla sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa che precede, all’atto dell’impianto del vigneto, sui terreni fosse presente la specifica qualità e la quantità di vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, integrante i valori minimi di larghezza ed estensione necessari affinché l’area potesse essere considerata coperta da bosco o da foresta, in particolare con riguardo alle tipologie vegetali indicate dalla Regione nell’ordinanza impugnata;

- in caso di positivo riscontro della presenza di un bosco, se le prescrizioni recate dall’ordinanza impugnata sono coerenti, relativamente al numero ed alla tipologia di piante, con lo stato dell’area in contestazione, o sue parti, alla data dell’estirpo del bosco da parte del ricorrente ed alla sua probabile evoluzione tenuto conto del tempo trascorso dalla data dell’estirpo a quella di esecuzione della verificazione.

Con la predetta ordinanza veniva affidato lo svolgimento della disposta verificazione al direttore del Dipartimento di scienze agrarie (rectius: Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali ed animali) dell’Università degli Studi di Udine, che avvalendosi della facoltà di delega riconosciutagli designava il prof. Giorgio Alberti, docente dello stesso Dipartimento.

7. Il verificatore, sulla base della documentazione esaminata e delle immagini visionate, premetteva che nel 1981 l’area oggetto dei provvedimenti impugnati risultava utilizzata a scopi agricoli ed era fiancheggiata da un bosco sul lato orientale (dal quale era verosimilmente partita la ricolonizzazione), mentre nel 1996 presentava una copertura boscata estesa per il 96% della superficie, segno dell’abbandono delle pratiche agricole negli anni precedenti, copertura boscata che raggiungeva il 100% della superficie fra il 2003 ed il 2015, per poi ridursi allo 0,74% nel 2018.

Quindi il verificatore, in risposta al quesito n. 1, osservava che dopo l’abbandono delle colture l’espansione naturale della vegetazione arborea proveniente dagli spazi vicini aveva trasformato l’area in un bosco, ancorché di neoformazione, e rilevava che la medesima area - essendo inserita all’interno del paesaggio rurale delle colline terrazzate - avrebbe potuto astrattamente essere esclusa dalla definizione di bosco ai fini del ripristino delle attività agricole, ma a ciò ostava la mancanza della preventiva autorizzazione.

In risposta al quesito n. 2 il verificatore, pur premettendo che dall’esame delle immagini aeree non era possibile ricostruire con certezza le specie forestali che erano presenti in loco, riteneva probabile che la composizione fosse simile a quella presente sui suoli adiacenti.

In risposta al quesito n. 3 il verificatore affermava che le specie arboree indicate nell’impugnata ordinanza e da utilizzare per il reimpianto apparivano essere coerenti con la vegetazione potenziale del sito.

8. In vista della nuova pubblica udienza di discussione del merito le parti dimettevano memorie, in cui ripercorrevano la vicenda ed esponevano le rispettive tesi difensive.

9. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024 la causa passava in decisione.



DIRITTO

 

1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati.

2. Il ricorso principale ha ad oggetto l’ordinanza regionale di rimessione in pristino, emessa in quanto il ricorrente ha effettuato su terreni di sua proprietà una riduzione della superficie boscata in assenza della prescritta autorizzazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio spetterebbe al Comune di Negrar, e non alla Regione Veneto, in quanto, secondo la previsione dell’art. 45-quater l.r. Veneto n. 11 del 2004 per le opere o lavori non compresi nell’elencazione di cui al precedente art. 45-ter, comma 2, le funzioni di cui all’art. 45-bis, comma 2, della medesima legge - ivi compresa l’adozione dei provvedimenti sanzionatori per gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione - sono delegate a comuni riconosciuti idonei ed inseriti in un apposito elenco, fra i quali rientra, per l’appunto, quello di Negrar.

La censura non coglie nel segno in quanto l’art. 45-ter, comma 2, lett. c), riserva alla competenza della giunta regionale le funzioni amministrative di cui al precedente art. 45-bis, comma 2 - e quindi anche l’adozione di provvedimenti sanzionatori – nel caso di opere e lavori in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato, qual è il Servizio forestale, tenuto ad esprimersi per l’accertamento del carattere di non boscosità mediante rilascio di apposito decreto. Pertanto, la delega di funzioni amministrative in favore di determinati comuni, disposta dall’art. 45-quater, non è operante, attesa l’espressa attribuzione di competenza disposta in favore degli organi regionali.

2.2. É infondato anche il secondo motivo, con cui l’impugnata ordinanza è censurata in ragione dell’asserita mancanza del parere della Commissione tecnica regionale decentrata.

Difatti l’art. 36 del regolamento regionale n. 2 del 2020 richiede l’acquisizione di detto parere a seguito della domanda di autorizzazione per la riduzione di superficie boscata, mentre il provvedimento impugnato sanziona la riduzione della superficie boscata in assenza della preventiva autorizzazione.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente nega che l’area fosse riconducibile alla definizione di bosco e lamenta un difetto di istruttoria, ritenendo necessario per la definizione di bosco il ricorrere di specifici parametri dimensionali e di densità.

Occorre partire dalla considerazione che l’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 227 del 2001 definiva come “bosco”, fra l’altro, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a vegetazione arbustiva di origine naturale o artificiale. La previsione, non più vigente, è attualmente sostituita dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34 del 2018, che detta un’analoga definizione di bosco, introducendo in aggiunta indicazioni relative alla sua dimensione. A detta più recente disposizione rinvia l’art. 14 l.r. Veneto n. 52 del 1978 per la definizione di bosco.

Inoltre, l’art. 5 d.lgs. n. 34 del 2018, dopo avere disposto al comma 2 che per le materie di competenza esclusiva dello Stato non sono considerati bosco, ai soli fini del ripristino delle attività agricole, le formazioni di specie arboree - associate o meno a specie arbustive - originate da processi naturali od artificiali insediate anche a seguito di abbandono di precedenti attività agro-silvo-pastorali, al successivo comma 3 precisava che le suddette formazioni di specie arboree continuano ad essere considerate bosco sino all’avvio degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole, interventi che devono essere stati autorizzati dalle strutture competenti.

Tanto premesso, la verificazione espletata in corso di giudizio ha evidenziato che l’area de qua, a seguito dell’abbandono delle colture, è stata trasformata dall’espansione naturale della vegetazione proveniente dagli spazi boscosi vicini in ciò che va definito un bosco a tutti gli effetti, seppure di nuova formazione.

Trattandosi di un bosco, trova applicazione l’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004 (rubricato «Aree tutelate per legge»), in base al quale sono di interesse paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi. Per le aree definite di interesse paesaggistico il successivo art. 146 del medesimo testo normativo dispone, al comma 1, che i proprietari delle aree stesse non possono distruggerle e non possono apportarvi modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, precisando al comma 2 che i proprietari che intendano eseguire interventi devono chiedere la preventiva autorizzazione e non possono effettuare alcun lavoro prima di averla ottenuta.

L’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 dispone che per l’ipotesi di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal decreto è sempre disposta la rimessione in pristino.

Sulla base delle riportate coordinate normative, essendo l’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 collocato nel titolo I della parte terza del testo normativo (artt. 131 - 159), la violazione di quanto ivi previsto impone l’adozione dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

L’impugnata ordinanza si sottrae quindi alle censure mosse dal ricorrente, avendo l’Amministrazione disposto la rimessione in pristino di un’area boscata alterata in assenza di preventiva autorizzazione.

Da ultimo, risulta infondato anche l’assunto di ondivago richiamo delle definizioni contenute nel d.lgs. n. 34 del 2018 e nel d.lgs. n. 227 del 2001. Infatti, rilevato che il disboscamento dell’area era intervenuto in un momento non precisamente individuabile fra gli anni 2017 - 2018, l’autorità regionale ha richiamato entrambe le fonti normative, succedutesi nel corso del 2018, le cui concrete disposizioni risultano di fatto coincidenti in tema di definizione di area boscata.

2.4. Parimenti infondato è il quarto motivo, con cui il ricorrente esclude la necessità di una previa autorizzazione trattandosi di intervento agro-silvo-pastorale, secondo quanto disposto dall’art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004.

Come affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, l’esenzione dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica trova applicazione per gli interventi che non interessino aree aventi uno specifico valore espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico, come sono boschi e foreste (T.A.R. Veneto, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 93). Non può quindi essere utilmente invocata la ricordata norma, con conseguente necessità di munirsi di un preventivo titolo autorizzatorio per interventi comportanti l’eliminazione di un’area boscata.

Parimenti non coglie nel segno il richiamo al punto A19 dell’allegato 1 al d.P.R. n. 31 del 2017, che esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di ripristino dell’attività agricola in aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea. Tale decreto costituisce il regolamento di attuazione dell’art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004 e non rappresenta un regolamento di delegificazione, per cui non può liberalizzare interventi che la norma di carattere primario assoggetta ad autorizzazione paesaggistica come già affermato da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, sez. II, 13 novembre 2017, n. 1007).

Osta poi all’applicazione del ricordato punto A19 anche il fatto che la disposizione richiede il concorso di due presupposti, rappresentati dal previo accertamento del preesistente uso agricolo da parte della preposta autorità e dall’individuazione delle aree nel piano paesaggistico regionale. Al riguardo, l’utilizzo del termine “previo” da parte del legislatore comporta che l’accertamento del preesistente uso agricolo dev’essere richiesto e compiuto antecedentemente all’esecuzione dell’intervento, mentre il ricorrente ha eliminato il bosco formatosi sull’area in assenza di richiesta di accertamento del preesistente utilizzo agricolo della stessa. Pertanto, trattandosi di presupposti concorrenti, il difetto anche di uno solo di essi rende inoperante la disposizione.

2.5. Da ultimo è inondato anche il quinto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità deducendo , in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, d.P.R. n. 31 del 2017 e 167, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, la riduzione in pristino può essere disposta soltanto se non risulti possibile la compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Infatti, dal contenuto del comma 4 dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 emerge che la compatibilità paesaggistica in esso prevista concerne esclusivamente gli interventi edilizi, per cui non trova applicazione per l’intervento eseguito dal ricorrente, consistito nell’impianto di vitigni.

3. Come anticipato, è infondato anche il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento prot. n. 7690 del 16 marzo 2022 con cui il Comune di Negrar di Valpolicella ha rigettato la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento de quo, nonché degli ulteriori atti in esso menzionati ed impugnati.

3.1. É infondato il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, essendo stato emesso detto provvedimento in assenza del parere vincolante della soprintendenza, tenuta ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Posto che il procedimento disciplinato dalla predetta disposizione si applica nei casi contemplati dal precedente comma 4, che come già evidenziato concerne esclusivamente gli interventi edilizi, è ovvio che l’amministrazione comunale non era tenuta a richiedere il parere della soprintendenza.

L’omissione della richiesta risulta peraltro coerente con il divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall’art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990.

3.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Nello specifico, risulta già esaminata la prima censura, concernente l’asserito difetto del parere della soprintendenza.

Inoltre il ricorrente, premesso che l’impugnato provvedimento di diniego richiama l’art. 7.2 delle n.t.a. del P.A.T., deduce che la norma pianificatoria consente sempre, per le aree interessate da formazioni boscate recenti, l’accertamento del carattere di non boscosità da parte del servizio forestale mediante emanazione di apposito decreto.

La tesi non coglie nel segno in quanto dal testo del citato art. 7.2 delle n.t.a. del P.A.T., che consente l’eliminazione degli elementi vegetazionali a seguito dell’accertamento del carattere di non boscosità, si evince chiaramente che il decreto del servizio forestale deve intervenire in un momento anteriore all’eliminazione degli elementi vegetazionali. Milita a favore di tale interpretazione il fatto che la norma prevede, in caso di dubbio, l’effettuazione di un sopralluogo da parte del servizio forestale, sopralluogo che per poter descrivere e valutare il reale stato dei luoghi deve logicamente svolgersi prima che intervenga una qualsiasi modifica degli stessi. Inoltre, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. n. 1319/2013 il rilascio del decreto di non boscosità avviene a seguito di specifica domanda che l’interessato deve presentare prima di dare corso agli interventi di eliminazione del bosco. Pertanto, considerato che il ricorrente aveva già rimosso la vegetazione boscosa modificando lo stato dell’area oggetto di causa, non risultava possibile procedere a posteriori ad alcun accertamento del carattere di non boscosità.

3.3. Per le ragioni innanzi esposte è infondato anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente ribadisce la necessità del parere della soprintendenza prima di procedere al diniego dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

3.4. Ugualmente infondato è il quarto motivo - con cui il ricorrente assume il carattere non vincolante della cartografia del P.A.T. in quanto superabile mediante il sopralluogo indicato nell’art. 7.2 delle n.t.a. del P.A.T. - attesa l’inapplicabilità della norma per le indicate ragioni.

3.5. Infine è infondato anche il quinto motivo, con il quale il ricorrente censura il provvedimento di diniego nella parte in cui richiama la precedente ordinanza di rimessione in pristino, sul rilievo che l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 consente di chiedere la legittimazione in via postuma dell’intervento. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già esposto in ordine al fatto che la riduzione di superficie boscata non rientra fra le fattispecie sanabili di cui al precedente comma 4 della norma.

4. In conclusione, l’ordinanza regionale n. 1 del 15 giugno 2021 ed il successivo provvedimento del Comune di Negrar prot. n. 7690 del 16 marzo 2022 resistono a tutte le censure mosse dal ricorrente.

5. Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

6. Da ultimo, avuto riguardo alla richiesta presentata dal verificatore in data 10 giugno 2024 per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. con l’art.168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).

7. Pertanto il Collegio:

- rilevato che il verificatore ha richiesto, quale compenso per l’espletamento dell’incarico conferitogli, l’importo di € 1.491,20 (oltre la ritenuta d’acconto di € 298,24);

- ritenuto congruo l’importo richiesto dal verificatore, oltre accessori di legge se dovuti, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 115 del 2002 ed in considerazione della qualità e quantità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, del tempo verosimilmente impiegato e della complessità dei quesiti;

- rilevato, a tale riguardo, che il verificatore ha dichiarato nella richiesta di liquidazione del compenso che lo stesso non è soggetto ad i.v.a. in quanto l’attività ha carattere occasionale;

- rilevato altresì che la ritenuta d’acconto va operata e versata dalla parte a carico della quale è posto l’obbligo di pagamento, qualora si tratti di sostituto di imposta, mentre non va operata qualora la parte a carico della quale è posto l’obbligo di pagamento non sia sostituto di imposta;

liquida al verificatore a titolo di compenso per l’attività svolta l’importo di € 1.491,20, oltre accessori di legge se dovuti, importo che pone definitivamente a carico di parte ricorrente in coerenza con il principio della soccombenza, con la precisazione che dovrà tenersi conto dell’eventuale corresponsione dell’anticipo di € 1.500,00 liquidato a favore del verificatore con l’ordinanza di questo Tribunale n. 625 del 2 aprile 2024 e posto provvisoriamente a carico del ricorrente.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Regione Veneto, che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, nonché in favore del comune di Negrar di Valpolicella, che si liquidano in € 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Liquida in favore del verificatore, prof. Giorgio Alberti, quale compenso per l’attività svolta, l’importo complessivo di € 1.491,20 oltre accessori di legge se dovuti, da porre a carico del ricorrente.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:


Carlo Polidori, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario

Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore