Settore vinicolo - Iscrizione di vigneto nello schedario viticolo - Abusività del nuovo vigneto per mancanza di autorizzazione - Non eseguita l'esatta procedura di autorizzazione del c.d. “reimpianto anticipato” del nuovo vigneto con estirpo del vecchio vigneto - Non tempestività da parte della società nell'impugnare il verbale di accertamento e nel contestare la sanzione amministrativa applicata che ha accertato l'abusività del nuovo vigneto per mancanza di autorizzazione - Consolidato il provvedimento amministrativo adottato - Confermato l'obbligo di estirpare il vigneto non potendo essere contestato con azioni atipiche.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2024, proposto dalla Società Agricola San Lorenzo di Zanchetta Efrem Erasmo e Ongaro Assunta s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel e Francesco Foltran, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
- della non abusività del vigneto messo in opera dalla ricorrente sui terreni siti nel Comune di Codroipo, al foglio di mappa n. 66, particella n. 56, varietà Pinot Grigio;
- dell’utilizzabilità delle uve da esso ottenute nel corso delle vendemmie degli anni 2022, 2023 e 2024;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione
a iscrivere il vigneto medesimo nello schedario viticolo di cui all’art. 145 del Reg.Ue n. 1308/2013 in sostituzione del vigneto precedentemente esistente ed espiantato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2024 e depositato il giorno stesso la società ricorrente ha domandato l’accertamento della non abusività del vigneto dalla stessa messo in opera sui terreni siti nel Comune di Codroipo, al foglio di mappa n. 66, particella n. 56, varietà Pinot Grigio.
Ha conseguentemente chiesto che questo T.A.R. dichiarasse l’utilizzabilità delle uve ottenute nel corso delle vendemmie degli anni 2022, 2023 e 2024 e condannasse l’Amministrazione a iscrivere il vigneto medesimo nello schedario viticolo di cui all’art. 145 del Reg.Ue n. 1308/2013, in sostituzione del vigneto precedentemente esistente ed espiantato.
Le azioni proposte si fondano sul rilievo che, benché non sia stata esattamente seguita la procedura astratta di autorizzazione del c.d. “reimpianto anticipato”, il nuovo vigneto, realizzato nel 2019 con estirpo del vecchio vigneto nel 2022, non può ritenersi in realtà abusivo perché realizzato in sostanziale conformità al modello delineato dall’art. 66, par. 2, del Reg.Ue cit. (“Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti”).
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la causa è passata in decisione, previo rilievo ex art. 73, comma 3, cod.proc.amm. di possibili profili di inammissibilità del ricorso e avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Col verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa n. 28 del 24 maggio 2024 (prot. n. 343), la Regione ha contestato, anche all’odierna ricorrente, la violazione dell’art. 2 del d.m. del 15 dicembre 2015 (vigente ratione temporis) sull’espresso rilievo dell’accertamento che l’impianto del (nuovo) vigneto è stato effettuato in carenza di autorizzazione.
La ricorrente, come rilevato anche all’odierna discussione, non ha impugnato il predetto verbale (nemmeno lo ha fatto nel parallelo procedimento n. R.G. 443/2024).
Il verbale si è quindi consolidato, sia per quel che concerne l’accertamento effettuato circa l’abusività del nuovo vigneto (realizzato in assenza della preventiva autorizzazione), sia per quanto riguarda le conseguenze pregiudizievoli immediatamente connesse a tale contestazione e consistenti nell’obbligo del produttore di estirpare il vigneto ai sensi dell’art. 11, comma 2, della l.r. n. 20/2007.
4.2. L’immediata lesività del verbale si apprezza con evidenza dall’esplicito e inequivoco avviso in esso contenuto che “ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20/2007 il produttore è tenuto entro centoventi giorni dalla data di notifica del presente verbale all’estirpo del vigneto, realizzato in assenza di autorizzazione”.
Con l’ulteriore precisazione che il procedimento sarebbe proseguito (con l’eventuale presentazione, nel termine di 60 giorni, di scritti difensivi o della richiesta di audizione) soltanto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tra l’altro, da quantificarsi proprio in relazione ai tempi dell’esecuzione dell’estirpo da parte del ricorrente.
Restava quindi fermo, sin dalla notifica del verbale, l’obbligo del ricorrente di estirpare il (nuovo) vigneto, con la conseguenza dell’evidente immediata lesività dell’atto.
4.3. Infatti, il rilievo che nella specie l’Amministrazione abbia svolto un’attività di mero accertamento di una situazione di fatto (circa la natura abusiva del vigneto), e che l’effetto di far sorgere l’obbligo d’estirpo consegua direttamente dalla legge (e non sia oggetto di un ordine esplicito, ma all’evidenza dipenda direttamente degli esiti di tale accertamento), vale solo a dimostrare che nella specie trattasi di attività vincolata, ma non certo a escludere che si tratti di un vero e proprio procedimento amministrativo (cfr. Cons. di Stato, n. 11513/2022), esitato nel verbale di contestazione di cui s’è detto.
4.4. Allora, una volta riconosciuta la natura di interesse legittimo della posizione giuridica del ricorrente, fondante la generale giurisdizione di legittimità di questo T.A.R., il verbale andava, quindi, impugnato nei termini dell’art. 29 cod.proc.amm..
4.5. D’altra parte, se è vero che l’ammissibilità di un’azione di accertamento atipica è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa anche in materia di interessi legittimi, “ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate” (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 15/2011), è altresì vero che la stessa è stata “però configurata quale strumento residuale, da attivare solo nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere ad alcun rimedio tipizzato” (in questo senso l’invocata pronuncia di questo T.A.R. n. 327/2020).
Nel caso di specie - diversamente da quanto avvenuto nel peculiare caso esaminato da questo T.A.R. nella pronuncia n. 327/2020 - era ben possibile l’esercizio dell’azione di annullamento del verbale del 24 maggio 2024, proprio per contestare l’accertamento della Regione circa l’abusività del nuovo vigneto e/o la sussistenza dei presupposti per il suo estirpo, trasfuso in un formale provvedimento espresso.
4.6. Il tentativo della ricorrente di proporre, a distanza di alcuni mesi dalla notifica del verbale di accertamento, domande atipiche proprio per contestare la ritenuta abusività del vigneto – già accertata e trasfusa in un provvedimento amministrativo ormai consolidato - e l’obbligo di estirparlo si traduce in un escamotage per aggirare i termini perentori di impugnazione del predetto provvedimento.
Infatti l’interesse all’iscrizione nello schedario viticolo di cui all’art. 145 del Reg.Ue n. 1308/2013, agitato dalla ricorrente a situazione giuridica soggettiva non suscettibile di tutela tipica e, in tesi, fondante le azioni di accertamento atipiche indicate in epigrafe, è puramente e semplicemente consequenziale alla contestazione della natura abusiva del vigneto che, però, si ripete, poteva essere effettuata con l’impugnazione del verbale.
Visto da un diverso angolo prospettico, il felice esperimento delle azioni oggi all’esame non sarebbe comunque utile al ricorrente, perché l’accertamento del verbale del 24 maggio 2024 e le sue conseguenze, ormai consolidate, non potrebbero essere comunque rimossi in evidente mancanza dell’attivazione dei rimedi tipici.
5. Dalle considerazioni che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
L'ESTENSORE
Daniele Busico
IL PRESIDENTE
Carlo Modica de Mohac di Grisi'