Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 20-08-2003
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Produzione di vino frizzante rosato.

In occasione della riunione del comitato di gestione del 25 giugno 2003, la delegazione italiana ha interrogato il presidente sulla possibilità di ottenere il vino frizzante rosato da un taglio di vini da tavola bianchi e rossi.

Con la presente si conferma la risposta fornita in quell’occasione dal rappresentante della Commissione.

In materia di elaborazione di vini frizzanti, per la composizione della cuvée la regolamentazione comunitaria non prevede regole specifiche concernenti i vini di base e il loro colore. In un parere precedente del 1995 in materia di produzione di vini frizzanti, la Commissione aveva indicato che, in assenza di indicazioni più precise degli Stati membri e per quanto riguarda i v.q.p.r.d., nella composizione della cuvée è possibile assemblare vini di base o di mosto di uve di colori diversi. Per analogia, gli stessi criteri si applicano alla composizione della cuvée destinata all’elaborazione di vini frizzanti rosati per la quale è possibile utilizzare vini da tavola bianchi e rossi.

Il parere formulato dai servizi della Commissione non pregiudica un’eventuale decisione della Corte di giustizia.