Modalità di applicazione del regolamento n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
Modificato dal D.m. 8 febbraio 2006 e D.m. 8 agosto 2008.
Articolo 1.
Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dal titolo V del reg. del Consiglio n. 1493/99, di seguito denominato «regolamento», dagli allegati IV, V e dall’allegato VI per quanto attiene ai v.q.p.r.d. e dal regolamento della Commissione n. 1622/00, con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative della citata normativa comunitaria.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Ai sensi del presente decreto si intende per:
– «ministero» il ministero per le Politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
– Ispettorato centrale repressione frodi, la divisione II dell’Ispettorato centrale repressione frodi - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
– «organismo competente» l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi territoriale competente; – «responsabile» uno dei soggetti indicati all’art. 4 del presente decreto.
Le pratiche ed i trattamenti enologici sono effettuate secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e del presente decreto.
Articolo 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano la sussistenza delle condizioni climatiche sfavorevoli di cui all’allegato V, sez. E, paragrafo 6 del «regolamento» e conservano la relativa documentazione presso i propri uffici ai fini di eventuali controlli da parte degli organi preposti.
2. Sulla base degli accertamenti effettuati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano chiedono l’autorizzazione ad effettuare l’acidificazione dei prodotti vitivinicoli della zona Clb, presentando richiesta al «ministero», che autorizza le operazioni di acidificazione con decreto da emanare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 contiene:
a) la dichiarazione attestante che nel territorio si sono verificate condizioni atmosferiche tali da giustificare il ricorso all’acidificazione;
b) i territori della provincia nei quali si sono verificate le condizioni di cui al paragrafo a);
c) i prodotti per i quali viene chiesta l’acidificazione.
Articolo 3.
1. Le dichiarazioni e le comunicazioni agli «organismi competenti» previste negli allegati al presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.
2. Coloro che presentano le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna pratica e per campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l’ora di ricezione presso l’organismo competente, mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l’ora di spedizione risultante delle ricevute, qualora l’organismo medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell’allegato 3 del presente decreto, coloro che hanno presentato all’organismo competente le dichiarazioni e le comunicazioni preventive ed intendano variarne uno o più elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalità specificamente previsti per ciascuna pratica e trattamento enologico. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi più operazioni sono indicate le eventuali operazioni già effettuate.
5. A decorrere dalla campagna 2005/2006 coloro che hanno presentato all’Organismo competente la dichiarazione di arricchimento ed intendano variare la quantità del prodotto che sarà sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione. La comunicazione di variazione è considerata un’integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati gli estremi identificativi.
Articolo 4.
Le pratiche ed i trattamenti enologici previste agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del reg. n. 1622/00 sono effettuati sotto la responsabilità di un enologo di cui alla legge n. 129/91 o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l’effettuazione di tali pratiche enologiche.
Articolo 5.
1) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare prove sperimentali prevista all’art. 41 del reg. n. 1622/00, i soggetti interessati presentano una domanda contenente:
– la relazione tecnica con la descrizione della pratica o del trattamento enologico che si intende effettuare;
– le finalità per le quali si intende procedere alle prove sperimentali oggetto della domanda;
– i prodotti per i quali viene richiesta l’autorizzazione;
– la quantità di prodotto da sottoporre alla sperimentazione;
– il o i protocolli sperimentali contenenti le modalità pratiche di realizzazione della sperimentazione ivi compresi i requisiti di purezza dei prodotti utilizzati che dovranno essere certificati. Il protocollo sperimentale sarà controfirmato dal «responsabile» che segue l’esecuzione della sperimentazione;
– l’elenco dei soggetti che partecipano alla sperimentazione, con l’indicazione:
a) del nome o della ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale di ciascun soggetto; b) della sede legale;
c) della sede dello stabilimento ove sarà effettuata la sperimentazione;
d) dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso e dei carichi pendenti.
2) La domanda è presentata al «ministero» che, sentito l’Ispettorato centrale repressione frodi, rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.
3) L’autorizzazione ad effettuare prove sperimentali riguarda tutte le tipologie di vino ed i prodotti a monte del vino. Per quanto attiene ai v.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. ed ai prodotti atti a diventare v.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.sq.p.r.d., l’autorizzazione può essere concessa per un quantitativo massimo di 250 ettolitri per anno e per ciascuna richiesta.
4) I soggetti autorizzati comunicano, dieci giorni lavorativi prima l’inizio della sperimentazione: a) il periodo di svolgimento della pratica;
b) la data e l’ora in cui sarà dato inizio alla stessa;
c) il tipo e la qualità di prodotto da sottoporre al trattamento in ciascuno stabilimento e l’individuazione dei contenitori dei prodotti sottoposti alla sperimentazione.
5) La comunicazione è inviata all’«organismo competente» in relazione alla sede dello stabilimento, all’Ispettorato centrale repressione frodi e per conoscenza al «ministero».
6) I soggetti autorizzati ad effettuare le prove sperimentali possono, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, chiedere di variare, annualmente e comunque entro e non oltre il 30 giorno, l’elenco dei soggetti di cui al paragrafo 1) sesto trattino. 7) L’«organismo competente» effettuerà controlli, anche procedendo, se del caso, al prelevamento di campioni ed al suggellamento dei recipienti, presso i soggetti di cui al paragrafo 1) sesto trattino per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e delle altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti e comunicherà al «ministero», per il tramite dell’Ispettorato centrale repressione frodi, eventuali inadempienze ai fini della revoca dell’autorizzazione concessa.
8) I soggetti autorizzati trasmettono al «ministero»:
– al termine di ciascun anno di sperimentazione, una relazione contenente la descrizione delle prove effettuate, dei risultati conseguiti nonché la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti di idoneità al consumo umano dei prodotti ottenuti, rilasciata da laboratori ufficiali;
– al termine della sperimentazione la relazione finale delle prove sperimentali effettuate.
9) Su ogni vaso vinario contenente un prodotto vitivinicolo in corso di sperimentazione ovvero che ha formato oggetto di una sperimentazione è apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello sul quale è riportata, oltre alla designazione del prodotto, l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione alla sperimentazione.
10) Ai sensi dell’art. 17 del reg. n. 884/01, per ciascun prodotto vitivinicolo oggetto di sperimentazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente articolo, è tenuto un conto distinto sui registri di carico e scarico.
11) L’intestazione del conto di cui al paragrafo 10 riporta, oltre alla designazione del prodotto, l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione alla sperimentazione.
12) Nel registro in cui sono indicate le operazioni d’imbottigliamento del prodotto oggetto di sperimentazione, tenuto conformemente all’art. 14, paragrafo 1, 6 trattino, del reg. n. 884/01 viene riportata, ai sensi dell’art. 17 del regolamento stesso, l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione alla sperimentazione, del vaso vinario di cui al paragrafo 9 e del numero di lotto.
13) I prodotti vitivinicoli che hanno formato oggetto di sperimentazione ai sensi del presente articolo non possono essere miscelati con altre partite di prodotti vitivinicoli.
14) Chiunque pone in circolazione prodotti vitivinicoli confezionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, che hanno formato oggetto di sperimentazione autorizzate ai sensi del presente articolo, riporta sul documento di accompagnamento gli estremi dell’attestazione, di cui al paragrafo 9, relativa al mantenimento dei requisiti di idoneità al consumo umano dei prodotti ottenuti, il codice «9» seguito dagli estremi dell’autorizzazione alla sperimentazione e dal tipo di manipolazioni effettuate nonché, nella casella 10, le diciture «vietata la miscelazione con altri prodotti vitivinicoli» e «vietata la spedizione verso Paesi della Comunità europea e verso Paesi terzi».
15) I prodotti atti a diventare v.q.p.r.d. oggetto di sperimentazione potranno essere immessi al consumo utilizzando nella designazione la denominazione d’origine se, terminata la sperimentazione ed a seguito di esami chimico-fisici ed organolettici effettuati da competenti commissioni camerali, risponderanno ai requisiti minimi previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Nel caso in cui la sperimentazione sia effettuata prima dell’immissione al consumo e prima della commercializzazione di un vino già certificato idoneo ad essere designato con una denominazione d’origine, per l’utilizzo di tale denominazione d’origine è obbligatoria la ripetizione degli esami chimico-fisici ed organolettici presso la competente commissione camerale.
Articolo 6.
1. L’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle regioni e province autonome.
2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al paragrafo 1 e comunicano al «ministero» l’elenco dei soggetti riconosciuti.
3. I riconoscimenti concessi precedentemente sono validi fino al 31 luglio 2004.
Articolo 7.
Sono abrogati i decreti ministeriali 5 settembre 1967, 28 novembre 1980 e 14 luglio 2003.
Allegato 1
Disposizioni amministrative relative alla dolcificazione
1. La dolcificazione di un v.q.p.r.d. è consentita, salvo i casi in cui sia vietata dal relativo disciplinare di produzione.
2. Qualora un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione può presentare un’unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all’organismo competente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la prima operazione di dolcificazione.
3. La presentazione dell’unica dichiarazione è subordinata, ai sensi dell’art. 17 paragrafo 1, del reg. n. 884/01, alla tenuta di un registro sul quale - per ogni singola operazione di dolcificazione - le indicazioni prescritte dall’art. 14, paragrafo 2, del regolamento stesso nonché dall’art. 31, paragrafo 3, del reg. n. 1622/00, sono annotate immediatamente dopo e, comunque, entro lo stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione.
Dolcificazione dei vini importati.
1. La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli che, destinati al consumo umano diretto, sono designati da un’indicazione geografica, è soggetta anch’essa alle disposizioni del presente allegato.
Allegato 2
Disposizioni relative al controllo dell’utilizzazione del fitato di calcio in enologia Comunicazioni preventive.
1. Ogni singolo trattamento con fitato di calcio è soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per il trattamento all’organismo competente in relazione alla sede dello stabilimento.
2 La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale, l’esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento nonché le generalità del titolare dello stabilimento; b) la data e l’ora d’inizio del trattamento;
c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento ed il relativo quantitativo;
d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento così come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65; e) le generalità del «responsabile» che effettuerà il trattamento della partita;
f) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che pratica il trattamento.
3. Qualora un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento può presentare un’unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all’organismo competente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere a), e) ed f) del paragrafo 2.
4. Qualsiasi variazione degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all’organismo competente.
Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento dei vini rossi con fitato di calcio, accerta la quantità di fitato di calcio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile.
2. Nel caso di interruzione del trattamento, prima del suo completamento, il «responsabile» da immediata comunicazione all’organismo competente, tenendo il prodotto a disposizione di detto organismo che potrà autorizzare il completamento di detto trattamento o disporre la distruzione del vino, sotto il controllo di funzionari dell’«organismo competente», qualora il prodotto non sia recuperabile.
3. Il «responsabile», a trattamento ultimato:
a) verifica analiticamente, attraverso la metodica ufficiale, che il vino rosso oggetto di trattamento con fitato di calcio, contenga tracce di ferro;
b) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il vino, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto al trattamento con fitato di calcio risponde ai requisiti stabiliti.
Obblighi connessi con la circolazione del vino sottoposto a trattamento.
1. Chiunque commercializza vino rosso trattato con fitato di calcio in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con fitato di calcio».
2. Il paragrafo 1. si applica anche nel caso che il vino rosso sia ottenuto:
– dalla miscelazione di una o più partite di prodotto non trattato con una o più partite di prodotto trattato con fitato di calcio; – dalla miscelazione di due o più partite di prodotto trattato con fitato di calcio.
Allegato 3
Disposizioni amministrative relative all’arrichimento
(abrogato)
Allegato 4
Disposizioni relative al controllo dell’utilizzazione del ferrocianuro di potassio in enologia
Comunicazioni preventive.
1. Ogni singolo trattamento è soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per l’operazione stessa all’organismo competente e all’Azienda sanitaria locale, competenti per territorio.
2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale, l’esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento nonché le generalità del titolare dello stabilimento; b) la data e l’ora d’inizio del trattamento;
c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento ed il relativo quantitativo;
d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento così come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65;
e) il numero progressivo con il quale il trattamento sarà annotato sul registro previsto dall’art. 14, paragrafo 1, undicesimo trattino del reg. n. 884/01 ovvero sul registro previsto dal presente decreto ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
f) le generalità del responsabile che effettuerà il trattamento della partita;
g) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che accetta di praticare il trattamento.
3. Qualora un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento può presentare un’unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all’organismo competente e alla Azienda sanitaria locale competente per territorio, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere a), f) e g) del paragrafo 2.
4. Qualsiasi variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 3 è immediatamente comunicata all’organismo competente e all’Azienda sanitaria competente per territorio.
Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento:
a) preleva un campione da ciascuna partita di vino o di mosto di uve parzialmente fermentato da trattare, destinato come tale al consumo umano diretto, ripartendolo in tre bottiglie contenenti ognuna almeno cl 75 di prodotto;
b) chiude e sigilla le bottiglie con il timbro personale ed appone un etichetta che indica la qualità e la quantità del vino o del mosto di uve parzialmente fermentato da trattare, destinato come tale al consumo umano diretto, il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;
c) tiene due dei campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno sei mesi, a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta;
d) accerta la quantità di ferrocianuro di potassio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile;
e) a norma dell’art. 14, paragrafo 2, e dell’art. 17, paragrafo 1, del reg. n. 884/01, annota i singoli trattamenti nonché i movimenti del ferrocianuro di potassio nel momento stesso in cui vengono compiuti, riportando su un apposito registro costituito da fogli, suddivisi nelle sezioni «carico» e «scarico» progressivamente numerati, vidimato dall’organismo competente, da conservarsi a disposizione degli addetti alla vigilanza presso la cantina o lo stabilimento in cui viene effettuato il trattamento. Annota inoltre: nella sezione «carico»:
– il numero d’ordine dell’operazione;
– la data dell’operazione di carico;
– il numero della partita del prodotto da demetallizzare;
– la categoria ed il quantitativo del prodotto da demetallizzare;
– il numero del recipiente che contiene il prodotto da demetallizzare;
– il quantitativo di ferrocianuro di potassio introdotto e gli estremi del documento d’introduzione;
– il nominativo e l’indirizzo del fornitore del ferrocianuro di potassio;nella sezione «scarico»:
– il numero d’ordine dell’operazione;
– la data d’inizio trattamento;
– il quantitativo di ferrocianuro di potassio impiegato;
– la rimanenza di ferrocianuro di potassio;
– il numero della partita del prodotto sottoposto a demetallizzazione;
– la categoria ed il quantitativo del prodotto sottoposto a demetallizzazione;– il numero del recipiente che contiene il prodotto sottoposto a demetallizzazione; – la data e l’ora di fine trattamento e la firma del «responsabile».
2. I vasi vinari, contenenti vino o mosto di uve parzialmente fermentato destinato come tale al consumo umano diretto in corso di trattamento, sono chiusi con sigilli personali del «responsabile» applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.
3. Nel caso di interruzione del trattamento, prima del suo completamento, oppure nel caso di trattamento imperfetto, il «responsabile» chiude e sigilla nuovamente i recipienti contenenti il prodotto in questione e ne da comunicazione immediata all’organismo competente ed alla A.S.L., tenendo il prodotto a disposizione di detto organismo che potrà autorizzare il completamento del trattamento o, qualora non sia recuperabile, disporre la distruzione del prodotto, sotto il controllo di funzionari del medesimo organismo.
4. Il «responsabile» ultimato il trattamento:
a) preleva, in presenza del titolare della cantina o dello stabilimento, un campione del prodotto trattato da ripartirsi in tre bottiglie, contenenti ognuna non meno di cl 75 di prodotto, da chiudere e sigillare con il suo timbro personale. Su tali bottiglie è apposta un’etichetta con le indicazioni atte a individuare la partita di prodotto trattato. Un campione è consegnato al titolare della cantina o stabilimento ed i due campioni rimanenti sono conservati, dallo stesso titolare della cantina o stabilimento, per almeno un anno a disposizione degli addetti alla vigilanza;
b) verifica analiticamente attraverso la metodica ufficiale, che il prodotto oggetto di trattamento contenga tracce di ferro e che sia privo di residui di ferrocianuro, sia solubili che insolubili, ovvero di acido cianidrico libero o combinato; c) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il prodotto trattato, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il prodotto stesso risponde ai requisiti stabiliti.
Individuazione dei vasi vinari e smaltimento dei depositi fecciosi.
1. Su ogni vaso vinario, contenente vino o mosto di uve parzialmente fermentato in corso di trattamento ovvero trattato con ferrocianuro di potassio, è apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello che riporta lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento, usando rispettivamente le sigle «C D» e «D», nonché il numero della partita, secondo le annotazioni riportate nel registro in cui è annotato il trattamento.
2. Il titolare della cantina o dello stabilimento elimina e distrugge i residui fecciosi risultanti dal trattamento con ferrocianuro di potassio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Obblighi connessi con la circolazione del vino sottoposto a trattamento.
1. Nel registro in cui sono indicate le operazioni d’imbottigliamento del prodotto sottoposto a demetallizzazione, tenuto conformemente all’art. 14, paragrafo 1, 6° trattino, del reg. n. 884/01, vengono riportati, ai sensi dell’art. 17 del regolamento stesso, l’indicazione dei numeri delle partite trattate, della data in cui il trattamento delle partite stesse è stato ultimato e del numero di lotto.
2. Chiunque pone in circolazione mosti parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto, vini bianchi, rosati e rossi trattati con ferrocianuro di potassio in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con ferrocianuro di potassio» nonché dal numero della partita che ha subito il trattamento e dalla data in cui il trattamento stesso è stato ultimato.
3. Il paragrafo 1. si applica anche ai mosti parzialmente fermentati o ai vini ottenuti:
a) dalla miscelazione di una o più partite di prodotto non trattato con una o più partite di prodotto trattato con ferrocianuro di potassio;
b) dalla miscelazione di due o più partite di prodotto trattato con ferrocianuro di potassio.
Allegato 5
Condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni per l’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato
Comunicazioni preventive.
1. L’elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato è soggetta ad apposita comunicazione che perviene all’«organismo competente», almeno dieci giorni prima dell’inizio del trattamento di ciascuna partita.
2. Nella predetta comunicazione sono indicati:
a) la ragione sociale nonché l’esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare l’elaborazione in questione;
b) le generalità del titolare dello stabilimento;
c) le generalità del responsabile che effettua il trattamento della partita destinata all’elaborazione del mosto concentrato rettificato;
d) la quantità e la qualità del mosto da trattare ed il numero di riferimento della partita;
e) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che effettua il trattamento.
Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento del mosto con resine a scambio ionico:
a) accerta, ad ogni sostituzione delle resine a scambio ionico, che le stesse siano in confezioni originali, chiuse e riportanti, in caratteri ben leggibili e indelebili, in lingua italiana: la denominazione chimica del prodotto; – l’indicazione «per uso enologico»;
– il nome e la sede della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione;
– le istruzioni per l’uso;
b) accerta, prima di iniziare ogni trattamento del mosto con le resine a scambio ionico, che le stesse rispondano ai requisiti prescritti della direttiva 109/89 del Consiglio del 21 dicembre 1988 nonché la loro idoneità secondo le modalità indicate nell’art. 12 par. 1 del reg. n. 1622/00; i dati relativi ai risultati di detto controllo nonché quelli relativi alla ditta produttrice o confezionatrice delle resine sono comunicati, con lettera raccomandata o fax, all’«organismo competente»;
c) preleva un campione di prodotto da ciascuna partita di mosto da trattare, ripartendolo in tre bottiglie da litri 0,75 cadauna;
d) chiude e sigilla le bottiglie con il suo timbro personale e appone un’etichetta che indica in caratteri leggibili e indelebili, la qualità e la quantità del mosto da trattare, il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;
e) tiene due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno un anno a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta.
3. Il «responsabile», ultimato il trattamento, preleva un campione di mosto trattato e lo ripartisce in tre bottiglie da litri 0,750 cadauna, chiuse e sigillate con il suo timbro personale. Sulle bottiglie è apposta un’etichetta che riporta in caratteri leggibili ed indelebili le indicazioni atte a individuare la partita del mosto trattato.
4. Due campioni sono tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione della ditta.
Allegato 6
Disposizioni relative al controllo dell’utilizzazione dell’acido DL-tartarico in enologia
Comunicazioni preventive.
1. Ogni singolo trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) è soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per il trattamento all’«organismo competente» in relazione alla sede dello stabilimento.
2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale, l’esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento e le generalità del titolare dello stabilimento;
b) la data e l’ora d’inizio del trattamento;
c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento e la quantità;
d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento così come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65;
e) le generalità del «responsabile» che effettua il trattamento della partita;
f) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che pratica il trattamento.
3. Qualora un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento può presentare una dichiarazione preventiva, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nei trenta giorni successivi al primo trattamento. La dichiarazione perviene all’«organismo competente» almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere a), e) ed f) del paragrafo 2.
4. Qualsiasi variazione degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dovrà esserne immediatamente comunicata per iscritto all’«organismo competente».
Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio), accerta la quantità di acido DL-tartarico necessaria ad insolubilizzare il calcio in eccedenza.
2. Il «responsabile» comunica immediatamente all’«organismo competente» l’interruzione del trattamento, prima del suo completamento, tenendo il prodotto a disposizione di detto organismo che potrà autorizzare il completamento del trattamento o, qualora il vino non sia recuperabile, disporne la distruzione, sotto il controllo di funzionari dell’«organismo competente».
3. Il «responsabile», ultimato il trattamento:
a) verifica analiticamente, attraverso la metodica ufficiale, il quantitativo di calcio presente nel prodotto sottoposto a trattamento;
b) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il vino, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il prodotto sottoposto al trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) risponde ai requisiti stabiliti.
Obblighi connessi con la circolazione del prodotto sottoposto a trattamento.
1. Chiunque commercializzi vino rosso trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con acido DL-tartarico» o «trattato con DL-tartrato neutro di potassio».
2. Il paragrafo 1. si applica anche quando il prodotto è ottenuto:
– dalla miscelazione di una o più partite di prodotto non trattato con una o più partite di prodotto trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio);
– dalla miscelazione di due o più partite di prodotto trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio