Settore vinicolo - Agevolazioni - Conseguimento di un'agevolazione in conto capitale per la realizzazione di un impianto produttivo destinato alla vinificazione e imbottigliamento di vini da uve biologiche - Verifiche di conformità delle opere finanziate - Controllo sulla regolarità dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente - Rilievi critici - Rideterminazione del contributo concesso - Poteri dell'Amministrazione di rideterminazione dell’importo complessivo del contributo dovuto all’esito dei controlli previsti dalla disciplina dei Patti Territoriali, con possibilità, a fronte di stralci operati sul progetto agevolato, di fare applicazione della disciplina generale sull’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ..
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2022, proposto da
Corradina Maria Assunta Speranza, nella qualità di unico erede di Giuseppe Squasi e di titolare della ditta individuale “Eredi Squasi Giuseppe di Speranza Corradina Maria Assunta”, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Comune di Rosolini, Europrogetti e Finanza S.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1288 dell’11 maggio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia – Catania l’ing. Giuseppe Squasi ha esposto:
a) di avere ottenuto, in conformità alle previsioni del Patto Territoriale “Eloro Vendicari” concluso ai sensi dell’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed approvato con D.M. 9 ottobre 2001 n.2576, un’agevolazione in conto capitale per la realizzazione di un impianto produttivo destinato alla vinificazione e imbottigliamento di vini da uve biologiche (originariamente in Contrada Pinetti/Cozzi, Comune di Pachino, poi) in Contrada Sichilli, Comune di Noto, con assegnazione, a titolo provvisorio, della somma di € 1.046.599,91 a fronte di un programma di investimenti complessivamente ammontante ad € 1.395.466,54;
b) una volta ultimati i lavori, la Europrogetti & Finanza S.p.a. in liquidazione, ossia la società incaricata di procedere alle verifiche di conformità delle opere finanziate, verificava la regolarità dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente, formulando taluni rilievi critici per le seguenti ragioni: “dal momento che è stata considerata completamente non ammissibile la superficie per uffici al primo piano essendo già stata finanziata una postazione di mq 25 per il titolare nell’altro progetto rendicontato relativo allo stabilimento dell’olio e facente parte del medesimo complesso produttivo e non essendo stato assunto alcun impiegato neanche per l’anno a regime, è stata effettuata una riduzione di Euro 129.634,29 per la realizzazione dell’intero primo piano di mq 363 di uffici in esubero corrispondente al 15% della superficie totale, riduzione applicata a tutte le fatture rendicontate nel capitolo Opere Murarie”;
c) la Commissione ministeriale incaricata, a sua volta, così si esprimeva: “la Commissione dalla spesa rendicontata ha stralciato Euro 25.000,00 relativi alle fatture 7-10-13-14/2004 di SIDIA srl in quanto il titolare dell’azienda non ha esibito gli originali, come già sopra precisato. Inoltre conferma lo stralcio della banca relativamente alla superficie degli uffici, in quanto dal libro unico non risultano dipendenti con qualifica di impiegati. Ritiene altresì di stralciare le superfici destinate ad alloggio custode, segreteria, e disimpegno per complessivi mq 241, in quanto dal libro unico risultano assunti solo operai a tempo determinato, tutti con la qualifica di bracciante agricolo. (…) Pertanto analogamente al criterio utilizzato dalla Banca, la Commissione propone di stralciare in quota parte tutte le fatture rendicontate sul capitolo Opere Murarie in misura pari alla percentuale sopra richiamata del 23,07% corrispondente ad Euro 193.610,04. Poiché le spese riconosciute, al netto delle fatture stralciate in quanto non esibite in originale ammontano a Euro 839.228,61, la Commissione propone di ammettere alle agevolazioni l’importo di Euro 645.618,57”;
e) all’esito del contraddittorio procedimentale, nell’ambito del quale il ricorrente proponeva specifiche controdeduzioni, il valore complessivo del programma di investimenti (originariamente di € 1.395.466,54) veniva rideterminato in € 1.307.771,17, conseguentemente riducendosi il valore del contributo ammesso (pari al 75%) da € 1.046.599,91 ad € 980.828,37;
e) inoltre, poiché al ricorrente era stato erogato, a titolo provvisorio, un contributo pari ad € 941.939,91, il responsabile quantificava in € 38.888,47 la differenza da erogare a saldo; tuttavia, poiché in forza della detta rideterminazione risultava che la prima quota in acconto era stata erogata nel 2003 in misura superiore al dovuto, sulla differenza di € 196.357,16 ( € 523.299,95 – € 326.942,79 ) sono stati calcolati gli interessi, a decorrere dalla data di erogazione e fino al 31.07.2008 (data di erogazione della seconda quota), nella misura di € 25.674,37, da detrarre dalla differenza a saldo, così che la somma da erogare effettivamente al ricorrente risultava essere, in definitiva, complessivamente pari a € 10.560,31.
2. Ritenendo illegittimo il predetto provvedimento di rideterminazione del contributo, con il medesimo mezzo il ricorrente ha quindi impugnato per l’annullamento detto provvedimento, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione art. 21 nonies della L. 241/90 – Violazione art. 97 Cost. e principi di buon andamento dell’azione amministrativa e del legittimo affidamento: la rideterminazione del contributo concesso sarebbe intervenuta a distanza di 16 anni dalla sua ammissione, avvenuta con D.M. 9 ottobre 2001, con conseguente lesione dell’affidamento legittimamente riposto dal ricorrente sulla stabilità del finanziamento concessogli;
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e delle evidenze documentali, illogicità e non proporzionalità dei criteri di calcolo adottati, violazione art. 3 L. 241/1990 – Violazione L. 662/96, art. 2, commi 230 e ss, violazione art. 7, lett. a) e c), D.l. 320/2000 – Violazione art. 29 del DL n. 83/2012 - Violazione Circolare 900315 del 14-7-2000 all’allegato 7, lettera e) e v) – Violazione D.M. del 27-7-2012: né la superficie destinata ad alloggio del custode, né quella destinata ad uffici avrebbero potuto stralciarsi; quanto alla prima perché risulta assunto un operaio agricolo al quale sono state assegnate le mansioni di custode, e il custode è effettivamente alloggiato presso gli ambienti destinati a tale utilizzo, e quanto alla superficie destinata ad uffici, in quanto tali spazi sono stati utilizzati per l’appassimento delle uve, sicché non si tratta di locali non utilizzati, bensì di spazi strettamente funzionali all’iniziativa agevolata.
In ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 29 del decreto legge n. 83/2012, che non consente la revoca delle agevolazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali, mentre in relazione al profilo relativo al finanziamento, nell’altro progetto relativo all’oleificio, della postazione di mq 25 per il titolare, trattandosi di due progetti (quello relativo alla cantina e quello relativo all’oleificio) distinti tra di loro, la superficie relativa agli uffici avrebbe dovuto essere valutata in riferimento al progetto oggetto di causa.
Lo stralcio avrebbe comunque potuto riguardare i costi esposti in seno al computo metrico finale e non invece, come avvenuto, essere calcolato in misura percentuale sulle opere murarie (il 23,07% sul totale dei mq. della struttura), tenuto conto che i locali stralciati poggiano sulla superficie del solaio, che ha una fondamentale funzione statica per tutto l’edificio;
III) Violazione art. 18-bis d.l. 29/11/2008, n. 185 e art. 12, comma 4, del d.l. 320/2000 – Intervenuta prescrizione dei ratei di interesse applicati. Violazione art. 21-nonies della L. 241/90 – Violazione art. 97 Cost. e principio di buon andamento dell’azione amministrativa e principio del legittimo affidamento: l’eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante non avrebbe potuto implicare il recupero degli importi già erogati e regolarmente rendicontati, ed in subordine, i pretesi interessi non sarebbero più esigibili per maturata prescrizione.
3. Con la sentenza n. 1288 dell’11 maggio 2022 il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
4. Con l’atto di gravame in epigrafe, Corradina Maria Assunta Speranza, nella qualità di unico erede dell’ing. Giuseppe Squasi e di titolare della ditta individuale “Eredi Squasi Giuseppe di Speranza Corradina Maria Assunta”, ha impugnato, per la integrale riforma, la sentenza di prime cure, articolando le doglianze così rubricate:
I) In ordine allo stralcio della superficie destinata ad uffici, alloggio custode e al travisamento del numero di impiegati inseriti nei progetti ammessi ai benefici: Errore in iudicando – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e delle evidenze documentali – illogicità e non proporzionalità dei criteri di calcolo adottati – difetto assoluto di motivazione – Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990 – Violazione della l. n. 662 del 1996, art. 2, commi 230 e ss. – Violazione art. 7, lett. a) e c), d.l. n. 320 del 2000 – Violazione art. 29 d.l. n. 83 del 2012 – Violazione Circolare 900315 del 14.07.2000 all’allegato 7, lett. e) e v) – Violazione D.M. 27.07.2012;
II) In ordine al difetto di istruttoria ed alla illogicità dei criteri adottati: Errore in iudicando – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e delle evidenze documentali – illogicità e non proporzionalità dei criteri di calcolo adottati – difetto assoluto di motivazione – Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990 – Violazione della l. n. 662 del 1996, art. 2, commi 230 e ss. – Violazione art. 7, lett. a) e c), d.l. n. 320 del 2000 – Violazione art. 29 d.l. n. 83 del 2012 – Violazione Circolare 900315 del 14.07.2000 all’allegato 7, lett. e) e v) – Violazione D.M. 27.07.2012;
III) Errore in iudicando – Violazione art. 18-bis d.l. 29.11.2008, n. 185. Violazione art. 12, comma 4, d.l. n. 320 del 2000 – Intervenuta prescrizione dei ratei di interesse applicati. Violazione art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 – Violazione art. 97 Cost. e principi di buon andamento dell’azione amministrativa e principio del legittimo affidamento;
IV) In ordine all’affidamento maturato in capo al ricorrente: Errore in iudicando – Violazione art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 – Violazione art. 97 Cost. e principi di buon andamento dell’azione amministrativa e principio del legittimo affidamento.
Parte appellante ha inoltre censurato la decisione di prime cure nella parte in cui ha omesso di disporre apposita consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a verificare in seno alla rendicontazione i costi riferibili alle tramezzature del piano primo ovvero relativi alle superfici in contestazione per accertarne il loro reale ammontare. Ha quindi concluso affinché – in via istruttoria - venga disposta, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a., apposita CTU in grado di appello; nel merito, affinché, in riforma della sentenza appellata, siano annullati i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.
5. Per resistere all’atto di gravame, con atto di mera forma depositato in data 12 gennaio 2023, si è costituito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6. In prossimità dell’udienza pubblica di trattazione del gravame, entrambe le parti costituite hanno presentato memorie: il Ministero in data 9 novembre 2024, con cui ha controdedotto a tutti i motivi di appello; parte appellante in data 19 novembre 2024, con cui ha replicato alle tesi avversarie.
7. Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è integralmente infondato.
9. Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza del quarto e ultimo motivo di appello che, avendo natura assorbente, va scrutinato, di seguito, con priorità.
Con esso, parte appellante ha dedotto anche in questo grado di giudizio la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e del legittimo affidamento, poiché la rideterminazione del contributo è avvenuta da parte dell’Amministrazione dopo 17 anni dalla domanda (presentata il 5 aprile 2000) e dopo 16 anni dal provvedimento di ammissione (D.M. 9 ottobre 2001).
9.1. Il motivo si palesa privo di pregio.
9.2. Per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7064) e di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 28 agosto 2023, n. 541), la mera concessione provvisoria di un contributo economico non può fondare un affidamento legittimo della parte privata sulla conservazione dell'utilità ricevuta, a prescindere dal futuro svolgimento del rapporto amministrativo, occorrendo a tali fini che l'operatore economico rispetti il programma di investimenti approvato dall'Amministrazione, sottoponendosi al successivo controllo amministrativo ai fini della determinazione, nell'an e nel quantum, del contributo allo stesso spettante in via definitiva. Da tali affermazioni discende - anche nel caso che occupa - che l'istante, dunque, "non può ritenersi titolare di un legittimo affidamento alla conservazione dell'utilità economica provvisoriamente concessa - che potrà sorgere soltanto all'esito del completamento della fattispecie (a formazione progressiva) concessoria, con l'adozione del provvedimento di concessione in via definitiva del contributo, una volta verificato il corretto adempimento del programma di investimenti" (così, Cons. Stato, n. 7064 del 2021).
Pronunciando su controversia analoga, in materia di Patti Territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti, della l. n. 662 del 1996, il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 6659 del 23 novembre 2018) ha chiarito che - a fronte della concessione in via provvisoria del contributo e della successiva sua rideterminazione in via definitiva in seguito ai controlli aventi ad oggetto l’esecuzione del progetto ammesso alla agevolazione – non vi è luogo all’applicazione della disciplina in materia di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e “non può parlarsi fondatamente di una ingiustificata compromissione e pretermissione di un affidamento legittimo del privato sulla stabilità del beneficio assentito, in ragione del lunghissimo periodo di tempo trascorso”, in quanto in tali casi ricorre “l’esercizio di un potere vincolato di revoca sanzionatoria, o decadenziale, o decadenza sanzionatoria, correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti per far venire meno il beneficio assentito, anche alla luce del rilievo preminente da attribuire all’esigenza di recuperare erogazioni indebite di pubblico denaro senza, perciò, che occorra una motivazione specifica in ordine a eventuali ragioni di interesse pubblico a sostegno della <<revoca>>, emergendo un interesse pubblico <<in re ipsa>> alla adozione dell’atto sfavorevole in presenza, come detto, di un esborso indebito di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato”.
9.3. Le suesposte coordinate giurisprudenziali impongono il rigetto del motivo, non potendo l’odierna parte appellante nel caso controverso rivendicare alcun affidamento alla conservazione del contributo nella misura solo provvisoriamente determinata, né fondatamente dedurre la violazione dei principi in materia di autotutela, nella specie non applicabili.
10. Si palesa del pari privo di pregio il primo motivo di appello, con il quale parte appellante censura il capo di sentenza gravata concernente la rideterminazione in riduzione del contributo in relazione alle superfici destinate a uffici, ad alloggio del custode e, più in generale, al numero di impiegati inseriti nei progetti ammessi al beneficio.
10.1. Con esso parte appellante deduce che l’art. 29, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 non permette la “revoca delle agevolazioni” in caso di mancato raggiungimento degli “obiettivi occupazionali previsti per l’esercizio a regime”, né in caso “di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti”.
Quanto all’alloggio del custode, deduce che esso è stato utilizzato assumendo un operaio agricolo al quale sono state assegnate le mansioni di custode, il quale alloggia nel relativo ambiente.
Quanto ai locali destinati ad uffici - superficie ritenuta non ammissibile in quanto già finanziata in altro progetto relativo allo stabilimento dell’olio una postazione di 25 mq. per il titolare, facente parte del medesimo complesso produttivo – deduce che la postazione realizzata nel distinto progetto dell’oleificio non ha usufruito di agevolazioni di sorta, essendo stata realizzata con risorse proprie.
10.2. I suesposti profili di censura non persuadono.
10.3. In primo luogo, l’art. 29, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non costituisce ostacolo alla rideterminazione del contributo contestato da parte appellante.
Ed invero, la disposizione - inserita all’interno di un articolo il cui incipit (comma 1), “In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo”, elimina l’obbligo per le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 1, del d.l. n. 415 del 1992 e di cui alla l. n. 215 del 1992 di rispettare gli “obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie” – riguarda univocamente il “mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali per l’esercizio a regime” nonché il “mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti”.
Nel caso controverso, la rideterminazione del contributo ha fatto seguito all’accertamento né del mancato raggiungimento di obiettivi occupazionali, né del mancato rispetto di indicatori eventualmente utilizzati per la formazione delle graduatorie, bensì in virtù della mancata, sebbene parziale, attuazione del progetto originariamente ammesso all’agevolazione, con specifico riferimento a superfici non effettivamente destinate agli scopi previsti.
Come condivisibilmente ricordato dal primo giudice, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 243 febbraio 2022, n. 1293), pronunciando sulle agevolazioni relative ai cc.dd. Patti Territoriali, ha chiarito che il predetto beneficio pubblico presuppone sempre “il mantenimento della globalità degli impegni assunti per l’intero periodo richiesto; infatti, i progetti sono ammessi in quanto tali, sulla scorta di una valutazione specifica, che la parte beneficiaria si impegna a mantenere”.
10.4. In secondo luogo, con specifico riferimento all’alloggio del custode, la legittimità dello stralcio della predetta superfice agevolata per mq. 241 non è incisa dalla critica di parte appellante, in quanto è pacifico in atti che non esisteva, al momento dell’accertamento, un addetto con tali mansioni. Né persuasiva si palesa la deduzione di parte appellante in ordine allo svolgimento delle mansioni di custode da parte di un bracciante agricolo, giacché gli elementi non decisivi allegati all’atto di gravame ad avviso del Collegio risultano inidonei a vincere la conclusione della Commissione secondo cui “… dal libro unico risultano assunti solo operai a tempo determinato, tutti con la qualifica di bracciante agricolo”.
10.5. In terzo luogo, in ordine allo stralcio dei locali destinati ad uffici, nessuna valenza decisiva può essere attribuita – come deduce parte appellante – alla consulenza tecnica d’ufficio formata in altro giudizio, in quanto l'acquisizione di tale consulenza non è altro che la produzione di un documento, il cui contenuto è liberamente apprezzabile da questo Giudice secondo gli ordinari criteri di giudizio sui mezzi di prova (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2017, n. 4760).
Ciò che massimamente rileva ai fini dello scrutinio negativo del profilo di censura è che – come già evidenziato – nessun dipendente con mansioni amministrative risultava essere stato assunto al momento dell’accertamento, oltre al fatto che un locale della superficie di 25 mq. era presente in altro progetto (i.e. relativo all’oleificio) agevolato, nell’ambito della unitaria struttura edilizia produttiva.
E ciò è sufficiente perché il relativo capo di sentenza sfugga alla proposta doglianza.
11. Si palesa del pari infondato il secondo motivo di appello.
11.1. Con esso parte appellante ripropone le censure di difetto di istruttoria e di non proporzionalità del criterio adottato dall’Amministrazione per rideterminare il contributo, il quale – consistendo in una percentuale applicata alle superfici complessive dell’intervento agevolato - non avrebbe considerato le singole voci di costo risultanti dal computo metrico finale. Deduce, in particolare, che il primo giudice ha erroneamente omesso di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, come richiesto dal ricorrente, al fine di pervenire all’esatto accertamento dei costi delle singole lavorazioni, come risultanti dal computo metrico a consuntivo prodotto agli atti del giudizio.
11.2. Come dedotto negli scritti difensivi dell’Amministrazione appellata e risultante dagli atti di causa, la rideterminazione del contributo è stata nella specie operata detraendo dalla superficie complessiva dell’intervento realizzato ammesso ad agevolazione (mq. 2.617), quella degli ambienti stralciati (uffici e alloggio custode: 604 mq.). Tenuto conto che in percentuale la superficie stralciata rappresenta il 23,07% di quella totale realizzata, l’Amministrazione ha detratto dall’importo complessivo rendicontato e giudicato congruo dalla Banca per le opere murarie (€ 864.228,61), l’importo pari alla citata percentuale (23,07% di 864.228,61) di € 199.377,54.
Tale metodo appare conforme alle previsioni pro-tempore vigenti in materia di Patti Territoriali, oltre che ispirato a principi di logicità e ragionevolezza, di talché sfugge alle dedotte doglianze.
12. Si palesa, infine, infondato anche il terzo motivo di appello, con il quale parte appellante torna a contestare anche in questo grado di giudizio la somma pretesa dall’Amministrazione a titolo di interessi pari a € 25.674,37 (calcolata al tasso del 2,50% sull’importo di € 196.357,17, pari alla differenza tra quanto erogato di € 523.299,95 e quanto si sarebbe dovuto erogare: € 326.942,79), denunciando la violazione dell’art. 18-bis del d. l. n. 185 del 2008.
12.1. Osserva sul punto il Collegio che la disposizione normativa richiama a sostegno del motivo di appello non si rivela nella specie dirimente, in quanto essa costituisce una norma transitoria riguardante esclusivamente le “iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, per le quali stabilisce che “il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un’autocertificazione attestante la percentuale di un investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali”. Il perimetro applicativo del secondo periodo della norma, alla quale si richiama l’appellante, deve necessariamente essere tracciato in funzione del primo periodo: ne consegue che la previsione in base alla quale “L’eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati” opera esclusivamente nei casi si applica il primo periodo e, fuori da questi confini, non ha alcuna efficacia abrogante di altre previsioni normative previgenti.
12.2. Con il corollario che, non solo l’Amministrazione mantiene intatti i poteri di rideterminazione dell’importo complessivo del contributo dovuto all’esito dei controlli previsti dalla disciplina dei Patti Territoriali, ma che essa, a fronte di stralci operati sul progetto agevolato, può certamente fare applicazione della disciplina generale sull’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c, come condivisibilmente riconosciuto dal giudice di prime cure.
E nel caso di specie, in virtù delle specifiche ragioni che hanno giustificato la legittima riduzione del contributo in virtù dei controlli operati dall’Amministrazione sull’intervento come nei fatti eseguito dal beneficiario, non emergono con la necessaria certezza i profili di “buona fede” richiamati dalla norma codicistica, i quali soltanto possono giustificare il più vantaggioso regime di decorrenza degli interessi dalla domanda di ripetizione invocato da parte appellante.
13. In conclusione, l’accertata infondatezza di tutti i motivi di doglianza, impone la integrale reiezione dell’appello.
14. La peculiarità delle questioni esaminate e la specialità della res controversa giustificano comunque la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Antimo Prosperi, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
L'ESTENSORE
Giuseppe Chinè
IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO