Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.
(Regolamento (UE) 30/10/2024, n. 2025/26, pubblicato in G.U.U.E. 15 gennaio 2025, n. L)
Il Regolamento (UE) 30 ottobre 2024, n. 2025/26, in vigore dal 18 gennaio 2025, è riportato nel testo vigente.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 11, l’articolo 22, paragrafo 8, l’articolo 24, paragrafo 11, l’articolo 25, paragrafo 6, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 50, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 4, l’articolo 61, paragrafo 11, l’articolo 65, paragrafo 3, l’articolo 66, paragrafo 4, l’articolo 67, paragrafo 5, l’articolo 70, paragrafo 4 e l’articolo 77, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/1143 istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli: vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. A tal fine, ha modificato i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in tali settori. Nello specifico, il regolamento (UE) 2024/1143 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari.
(2) Il regolamento (UE) 2024/1143 comprende disposizioni esaustive sulle procedure per la registrazione, per la modifica del disciplinare e per la cancellazione delle indicazioni geografiche in tutti i settori agricoli (prodotti agricoli, vini e bevande spiritose) e delle specialità tradizionali garantite, nonché sulla loro protezione e applicazione. Tale regolamento prevede inoltre le norme sui controlli per quanto riguarda le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose e le specialità tradizionali garantite. Contiene inoltre una sezione specifica relativa alle indicazioni geografiche per il settore dei prodotti agricoli, che stabilisce norme sulla definizione delle indicazioni geografiche, sul contenuto del disciplinare e del documento unico e norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime, nonché sulle varietà vegetali e sulle razze animali. Al fine di armonizzare pienamente le norme sulle indicazioni geografiche in tutti i settori agricoli (prodotti agricoli, vini e bevande spiritose), il regolamento (UE) 2024/1143 modifica anche alcune norme sulle indicazioni geografiche nel settore dei vini e delle bevande spiritose, che sono previste rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787. In particolare, tali disposizioni riguardano la definizione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo e la definizione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, il contenuto del disciplinare e del documento unico in entrambi i settori, i controlli nel settore vitivinicolo e altre norme specifiche.
(3) Per garantire il buon funzionamento del mercato delle indicazioni geografiche in tutti i settori agricoli e delle specialità tradizionali garantite e, in particolare, per semplificare e razionalizzare il funzionamento di tali sistemi, alcune norme devono essere adottate mediante un atto di esecuzione mentre le vecchie modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 dovrebbero essere adattate al nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2024/1143.
(4) A fini di chiarezza, coerenza e trasparenza, è opportuno specificare le formalità della domanda di registrazione, nella fase a livello di Unione, per le indicazioni geografiche originarie dell’Unione e dei paesi terzi. Per garantire una procedura di registrazione uniforme ed efficiente, è necessario stabilire contenuti e moduli uniformi per il documento unico. È opportuno fissare un limite alla lunghezza dei documenti unici per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione.
(5) È opportuno istituire un meccanismo di controllo formale preliminare per respingere una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione di una registrazione, concernente un’indicazione geografica, che è chiaramente insufficiente o incompleta, per evitare domande e richieste in mala fede e per facilitare e accelerare l’esame della Commissione.
(6) È opportuno prevedere norme sulla pubblicazione delle informazioni relative ai documenti unici delle indicazioni geografiche che non sono mai stati pubblicati, al fine di consentire alle indicazioni geografiche registrate in passato, per le quali non è stato pubblicato un documento unico, di allinearsi alle norme più recenti che prevedono che un’indicazione geografica sia accompagnata da un documento unico.
(7) La zona geografica dell’indicazione geografica per la quale è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, chiari e affidabili.
(8) Per quanto riguarda le domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di un’indicazione geografica che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti lo stesso nome registrato sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per la registrazione come indicazione geografica siano commercializzati con un nome registrato, è opportuno dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.
(9) In caso di modifiche sostanziali del disciplinare a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro in merito a una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, è opportuno chiarire la procedura per garantire la piena trasparenza con i portatori di interessi nazionali. Se la domanda riguarda un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, la procedura dovrebbe essere chiarita con riferimento ai documenti da comunicare alla Commissione.
(10) Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti per quanto riguarda la presentazione delle opposizioni, delle notifiche dei risultati delle consultazioni a seguito di una procedura di opposizione, delle domande di approvazione delle modifiche dell’Unione del disciplinare, delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee del disciplinare e delle richieste di cancellazione, è necessario stabilire norme uniformi relative al contenuto dei moduli da utilizzare e alle modalità di presentazione. È opportuno fissare un limite alla lunghezza delle domande di modifica dell’Unione per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione. La pubblicazione dei dati personali dovrebbe essere evitata, a meno che non sia necessaria per l’esercizio dei diritti garantiti dalle procedure.
(11) È opportuno stabilire una procedura che consenta a uno Stato membro di avviare la procedura di cancellazione di propria iniziativa per cancellare nomi obsoleti in assenza di gruppi di produttori. La procedura che consente alla Commissione di avviare di propria iniziativa una procedura di cancellazione dovrebbe essere altresì prevista a garanzia dell’efficienza del sistema.
(12) Per garantire la trasparenza e l’uniformità della protezione delle indicazioni geografiche in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle indicazioni geografiche dell’Unione, istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica conservata all’interno di un sistema di informazione ed essere accessibile al pubblico.
(13) È opportuno stabilire le norme e i moduli per quanto riguarda l’attestazione del rispetto del disciplinare di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2024/1143.
(14) Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto per le indicazioni geografiche relative al settore dei prodotti agricoli. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto dovrebbe contenere solo elementi pertinenti, misurabili e verificabili. È opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.
(15) Dovrebbe essere previsto l’obbligo di includere nei disciplinari dei prodotti di origine animale, i cui nomi sono registrati come denominazioni di origine protette, norme dettagliate sull’origine e sulla qualità degli alimenti per animali, al fine di garantire una qualità uniforme del prodotto. È opportuno armonizzare la redazione di tali norme.
(16) Nel disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti agricoli dovrebbero essere incluse le misure adottate per garantire che il prodotto sia originario della zona geografica delimitata. Dette misure dovrebbero essere chiare e dettagliate per consentire la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per animali e di altri elementi provenienti dalla zona geografica delimitata.
(17) A fini di chiarezza, coerenza e trasparenza, è opportuno specificare il contenuto e le formalità, nella fase a livello di Unione, della domanda di registrazione per una specialità tradizionale garantita originaria dell’Unione e dei paesi terzi. Per garantire una procedura di registrazione uniforme ed efficiente, è necessario stabilire contenuti e moduli uniformi per il disciplinare.
(18) È opportuno prevedere un meccanismo di controllo formale preliminare per respingere una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica o una richiesta di cancellazione di una registrazione, concernente una specialità tradizionale garantita, che è chiaramente insufficiente o incompleta, per evitare domande e richieste in mala fede e per facilitare e accelerare l’esame da parte della Commissione.
(19) Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto e sul metodo di produzione per le specialità tradizionali garantite. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto e del metodo di produzione dovrebbe contenere solo elementi pertinenti, misurabili e verificabili. È opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.
(20) Per quanto riguarda le domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica al disciplinare di una specialità tradizionale garantita che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti lo stesso nome registrato sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per la registrazione siano commercializzati con un nome registrato, è opportuno dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.
(21) In caso di modifiche sostanziali del disciplinare a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro in merito a una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, è opportuno chiarire la procedura per garantire la piena trasparenza con i portatori di interessi nazionali. Se la domanda riguarda la registrazione di una specialità tradizionale garantita presentata da un paese terzo, la procedura dovrebbe essere chiarita con riferimento ai documenti da comunicare alla Commissione.
(22) Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti per quanto riguarda la presentazione delle opposizioni, delle notifiche dei risultati delle consultazioni a seguito di una procedura di opposizione, delle domande di approvazione di una modifica del disciplinare e delle richieste di cancellazione, è necessario stabilire norme uniformi relative al contenuto dei moduli da utilizzare e alle modalità di presentazione. È opportuno fissare un limite alla lunghezza delle domande di modifica per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione. La pubblicazione dei dati personali dovrebbe essere evitata, a meno che non sia ritenuta necessaria per l’esercizio dei diritti garantiti dalle procedure.
(23) La procedura che consente alla Commissione di avviare di propria iniziativa una procedura di cancellazione dovrebbe essere altresì prevista a garanzia dell’efficienza del sistema.
(24) Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione, istituito dall’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica conservata all’interno di un sistema di informazione ed essere accessibile al pubblico.
(25) A fini di trasparenza, le richieste di cancellazione di registrazioni di specialità tradizionali garantite da parte dei produttori, di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, dovrebbero essere corredate da una spiegazione dei motivi della cancellazione. La fase nazionale della procedura potrebbe non riunire tutti i produttori del prodotto designato dalla specialità tradizionale garantita per il quale è richiesta la cancellazione. I gruppi di produttori di tale prodotto eventualmente stabiliti o residenti in uno Stato membro diverso da quello da cui proviene la richiesta di cancellazione dovrebbero essere messi in grado di presentare un’opposizione pienamente informata.
(26) È opportuno stabilire norme e redigere moduli per quanto riguarda l’attestazione del rispetto del disciplinare di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) 2024/1143.
(27) È opportuno definire norme sull’uso dei simboli e delle indicazioni figuranti sui prodotti commercializzati come denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette, indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare.
(28) È opportuno chiarire le norme sull’uso dei nomi registrati in associazione con i simboli, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti.
(29) Ai fini di un’efficace gestione amministrativa e tenuto conto dell’esperienza maturata con l’uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione.
(30) La Commissione ha predisposto il sistema di informazione «eAmbrosia» per la gestione delle domande di registrazione e di modifica del disciplinare delle indicazioni geografiche nonché delle domande di registrazione e modifica delle specialità tradizionali garantite. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare questo sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di registrazione, per l’approvazione delle modifiche dell’Unione e per le comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee. Inoltre gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tale sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di registrazione e per l’approvazione delle modifiche delle specialità tradizionali garantite. Tuttavia, dato il rigoroso sistema di accreditamento, eAmbrosia non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni tra la Commissione e gli Stati membri riguardanti le opposizioni e le richieste di cancellazione, sia per le indicazioni geografiche che per le specialità tradizionali garantite, e non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con i paesi terzi. Per le procedure di opposizione e le richieste di cancellazione gli Stati membri, le autorità competenti e i gruppi produttori nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.
(31) È opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni del presente regolamento, che si applica anche al settore vitivinicolo. Altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare quelle sui controlli, dovrebbero essere mantenute o adattate a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/1143 al regolamento (UE) n. 1308/2013.
(32) Poiché il regolamento (UE) 2024/1143 ha spostato le norme relative alla verifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli al regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di attuazione relative alla verifica del disciplinare nel settore vitivinicolo, che sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, non dovrebbero più fare riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013. Il riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere soppresso dal titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
(33) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
(34) È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787, in quanto le loro disposizioni sarebbero in conflitto con le disposizioni del presente regolamento, che si applicano anche ai settori dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose.
(35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda:
a) le procedure per la domanda di registrazione, l’approvazione di modifiche dell’Unione, la comunicazione di modifiche ordinarie, la cancellazione di registrazioni, la gestione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e l’istituzione di un sistema di attestazione del rispetto del disciplinare delle indicazioni geografiche;
b) le procedure per la domanda di registrazione, l’approvazione di modifiche, la cancellazione di registrazioni, la gestione del registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione e l’istituzione di un sistema di attestazione del rispetto del disciplinare delle specialità tradizionali garantite;
c) l’etichettatura e le comunicazioni relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite.
CAPO II
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Articolo 2
Domande di registrazione nella fase a livello di Unione
1. Il documento unico, la documentazione di accompagnamento, la dichiarazione dello Stato membro che attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione, l’eventuale periodo transitorio concesso o proposto dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, le informazioni sulla relativa opposizione ricevibile e il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 sono redatti utilizzando i moduli messi a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento.
Gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
2. Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata al di fuori dell’Unione, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare nel paese terzo sono redatti utilizzando il modulo riportato nell’allegato I per ciascun settore agricolo (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose). Il disciplinare, la documentazione di accompagnamento, la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel paese di origine e la procura, se del caso, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/1143 sono comunicati senza utilizzare un modello specifico. I documenti di cui al presente paragrafo sono trasmessi alla Commissione in un formato che consenta il trattamento testi. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
3. Una domanda di registrazione comune contiene, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, gli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 3
Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione
1. A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di registrazione sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.
2. La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è considerata completa se contiene tutti gli elementi necessari per una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 e se è conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario di un paese terzo è considerata completa se contiene tutti gli elementi necessari per una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 e se è conforme all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. Il documento unico è considerato completo se contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 rispettivamente per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose.
5. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 35 è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Articolo 4
Presentazione del documento unico
1. Il documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose deve essere conciso e non deve superare le 2 500 parole. Le indicazioni geografiche dei vini non devono superare le 5 000 parole. Tali limiti possono essere superati in casi debitamente giustificati. Il documento unico indica la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per tutti i settori.
2. Se il documento unico comprende prescrizioni specifiche in materia di confezionamento ed etichettatura o altre prescrizioni applicabili previste dal disciplinare, le eventuali restrizioni derivanti da tali prescrizioni sono corredate di una sintesi della giustificazione specifica per il prodotto contenuta nel disciplinare corrispondente.
3. Gli Stati membri, le autorità di paesi terzi o i gruppi di produttori stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Qualora dopo la registrazione dell’indicazione geografica si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza.
4. I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel documento unico devono essere pubblicati.
Articolo 5
Pubblicazione di un documento unico a titolo informativo
Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica a titolo informativo un documento unico presentato da tale Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Articolo 6
Definizione della zona geografica
La zona geografica di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143, all’articolo 94, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787 è definita in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi. Alla domanda possono essere aggiunte carte geografiche.
Articolo 7
Descrizione di più prodotti distinti
Se la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.
Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori. Il termine può inoltre fare riferimento a prodotti agricoli oggetto di classificazioni diverse nell’ambito della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio o a vini e bevande spiritose che rientrano nelle diverse categorie elencate rispettivamente nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 8
Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda
1. Se, a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro interessato di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 vengono apportate modifiche al disciplinare, lo Stato membro aggiorna il documento unico e garantisce che il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare rimandi alla sua versione aggiornata.
2. Se lo Stato membro ritiene che le modifiche apportate al disciplinare siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, tali modifiche sono soggette a una procedura nazionale di opposizione supplementare. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione aggiornata del documento unico, adattata sulla base del disciplinare aggiornato, sia comunicata alla Commissione.
3. Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare per una domanda relativa a un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, il richiedente del paese terzo aggiorna il documento unico e il disciplinare e comunica tali modifiche alla Commissione.
Articolo 9
Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni
1. Un’opposizione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 cui si riferisce l’opposizione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c) una dichiarazione che indichi formalmente l’opposizione alla registrazione di tale nome;
d) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
e) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l’opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;
f) l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
g) i motivi fondati che giustificano l’opposizione, compresi i dettagli dei fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell’opposizione;
h) l’autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possono essere contenuti nell’opposizione.
Se del caso, l’opposizione può essere corredata di documenti giustificativi.
L’opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato II.
2. La notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;
b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c) il nome dell’opponente o degli opponenti;
d) il risultato delle consultazioni;
e) l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche;
f) l’indicazione se lo Stato membro richiedente ritenga necessario svolgere una procedura nazionale di opposizione supplementare conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.
In caso di modifica del disciplinare, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare pubblicato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 rimanda al disciplinare aggiornato. Se il riferimento pubblicato a norma di tale articolo non era elettronico, è allegato il disciplinare modificato.
Se il documento unico è stato modificato, il documento unico modificato è accluso alla notifica.
La notifica della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 10
Domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare
1. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 2024/1143 contiene:
a) il nome protetto cui si riferisce la modifica, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica;
c) le voci del disciplinare e del documento unico relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte;
d) la spiegazione del motivo per cui ciascuna delle modifiche proposte rientra nella definizione di modifica dell’Unione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143;
e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
f) l’indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alla modifica dell’Unione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/27;
g) l’indicazione se si tratta di una domanda a seguito della mancata presentazione di una modifica ordinaria comune conformemente all’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
2. Se è presentata da uno Stato membro, la domanda deve essere corredata dei documenti seguenti:
a) la versione consolidata del documento unico pubblicata nella fase nazionale della procedura o, nel caso di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico pubblicato nella fase nazionale della procedura;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143;
c) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata; gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
3. Se la domanda è presentata da un paese terzo o da un gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo, essa è corredata dei documenti seguenti:
a) la versione consolidata del documento unico o, nel caso di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico;
b) la versione consolidata del disciplinare;
c) il riferimento alla pubblicazione della versione consolidata del disciplinare nel paese terzo;
d) la prova che la modifica richiesta è conforme alle norme in materia di protezione delle indicazioni geografiche in vigore in tale paese terzo;
e) la procura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143, se del caso.
4. La Commissione riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda:
a) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori richiedente nella fase a livello di Unione della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare;
b) il nome e i recapiti del gruppo di produttori che ha avviato la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare, indicando se si tratta di un gruppo di produttori a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1143 o di un gruppo di produttori riconosciuto a norma dell’articolo 33 di tale regolamento;
c) la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143, se del caso.
5. Gli Stati membri, i paesi terzi o i gruppi di produttori stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono la coerenza tra la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione e il disciplinare consolidato e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione corrispondono alle modifiche effettivamente apportate al disciplinare. Qualora dopo l’approvazione di una modifica dell’Unione si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza.
6. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione deve essere concisa. La domanda, compreso il documento unico, non deve superare le 5 000 parole per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose e le 7 500 parole per le indicazioni geografiche dei vini, salvo in casi debitamente giustificati.
7. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione relativa al disciplinare di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nel sistema digitale.
8. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare.
Articolo 11
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione
1. A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.
La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, se del caso, e se è conforme all’articolo 10, paragrafo 7.
2. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 35 è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Articolo 12
Comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria
1. La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria a un disciplinare approvata di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27 contiene:
a) il nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica;
c) il nome delle autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che comunica la modifica ordinaria alla Commissione;
d) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143;
e) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico.
I recapiti dei gruppi di produttori e delle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettera c), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali gruppi di produttori e autorità non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
2. Se la comunicazione è presentata da uno Stato membro deve essere corredata dei documenti seguenti:
a) la decisione nazionale di approvazione della modifica ordinaria nella versione pubblicata di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27;
b) una dichiarazione dello Stato membro attestante che l’approvazione e la comunicazione della modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso;
c) se del caso, la versione consolidata del documento unico, nella versione modificata, pubblicata a livello nazionale o, nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico da pubblicare a livello di Unione a titolo informativo;
d) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato a livello nazionale, nella versione modificata. Gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
3. Le comunicazioni di approvazione di una modifica ordinaria relativa a prodotti originari di paesi terzi sono corredate degli elementi seguenti:
a) la decisione di approvazione della modifica ordinaria nel paese terzo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/27;
b) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata, o, nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico;
c) la versione consolidata del disciplinare modificato;
d) la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.
4. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
5. Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato V. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 13
Comunicazione dell’approvazione di una modifica temporanea
1. La comunicazione di una modifica temporanea a un disciplinare approvata di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 contiene:
a) il nome protetto cui si riferisce la modifica temporanea, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica;
c) il nome delle autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che comunica la modifica temporanea alla Commissione;
d) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
I recapiti del gruppo di produttori e delle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettera c), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali gruppi di produttori e autorità non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
2. Se è presentata da uno Stato membro, la comunicazione contiene:
a) la dichiarazione attestante che l’approvazione e la comunicazione della modifica temporanea soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica temporanea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso;
b) la decisione nazionale di approvazione della modifica temporanea pubblicata a livello nazionale;
c) la decisione o l’atto con cui le autorità competenti impongono misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie o riconoscono formalmente lo stato di calamità naturale o le condizioni meteorologiche sfavorevoli o le significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi gli eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime, o il riferimento elettronico corrispondente alla pubblicazione a livello nazionale.
3. Le comunicazioni di approvazione di una modifica temporanea relativa a prodotti originari di paesi terzi sono corredate degli elementi seguenti:
a) la decisione di approvazione della modifica temporanea nel paese terzo;
b) la decisione o l’atto, pubblicati a livello nazionale, con cui le autorità competenti impongono misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie o riconoscono formalmente lo stato di calamità naturale o le condizioni meteorologiche sfavorevoli o le significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi gli eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime;
c) la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.
4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
5. Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VI del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 14
Cancellazione
1. La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a) il nome registrato proposto per la cancellazione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) il nome dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria l’indicazione geografica oggetto della cancellazione;
c) il nome dello Stato membro, del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo che presenta alla Commissione la richiesta di cancellazione;
d) il nome della persona fisica o giuridica che ha chiesto la cancellazione nella fase nazionale della procedura, se del caso;
e) per le domande presentate da paesi terzi, il nome delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
f) una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo delle persone fisiche o giuridiche di cui alle lettere c) e d);
g) la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
h) l’indicazione che la cancellazione è chiesta a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143;
i) spiegazioni e motivi della cancellazione;
j) nel caso di una richiesta di cancellazione presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143.
I recapiti della persona fisica o giuridica o dell’autorità o degli organismi dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali persone, autorità od organismi non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
2. La richiesta di cancellazione di un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato VII del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
3. Gli Stati membri possono avviare di propria iniziativa la fase nazionale della procedura di cancellazione. In tal caso, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere d) e f), possono essere omesse.
4. In caso di cancellazione su iniziativa della Commissione, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione pubblica a fini di opposizione la propria proposta di cancellazione, che contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica su iniziativa dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è presentata da un agente incaricato dai produttori, tranne nel caso di un unico produttore.
6. La richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 presentata alla Commissione contiene:
a) il nome registrato proposto per la cancellazione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) il nome dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria l’indicazione geografica oggetto della cancellazione;
c) l’indicazione che la cancellazione è chiesta a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143;
d) nel caso di una richiesta presentata da uno Stato membro alla Commissione, il nome dello Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143, l’indicazione se la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato o dal gruppo di produttori riconosciuto di tale prodotto e, in quest’ultimo caso, il nome del gruppo di produttori riconosciuto;
e) nel caso di una richiesta presentata da un’autorità di un paese terzo alla Commissione, il nome dell’autorità del paese terzo e l’indicazione che la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto;
f) nel caso di una richiesta presentata direttamente alla Commissione dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato stabiliti o residenti nel paese terzo, il nome dell’agente incaricato dai produttori che presentano la richiesta, la sua procura e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto;
g) la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
I recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori riconosciuto o dell’agente che rappresenta i produttori di cui al primo comma, lettere d), e) e f), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali autorità, gruppi di produttori e agenti non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
7. La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
8. Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1 o 6 del presente articolo.
Articolo 15
Controllo formale delle richieste di cancellazione
1. A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.
Una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 14, paragrafo 1 o 6, e se è conforme all’articolo 14, paragrafo 2 o 7.
2. Una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa l’entità richiedente.
Articolo 16
Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione
1. Il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143 è istituito come soluzione digitale che consente l’archiviazione tecnica e l’accesso del pubblico a tutte le voci relative alle indicazioni geografiche, comprese le domande di registrazione, di modifica dell’Unione e le richiesta di cancellazione, i rigetti, le pubblicazioni a fini di opposizione, le registrazioni, le approvazioni di modifiche dell’Unione, le pubblicazioni di modifiche ordinarie e temporanee e le cancellazioni. La Commissione è titolare di tale registro dell’Unione. La soluzione digitale è gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO»), che la ospita sui suoi server, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione mette i dati pertinenti a disposizione dell’EUIPO. Il registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
2. I dati seguenti sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1, se del caso:
a) il nome registrato o i nomi registrati del prodotto, comprese le trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
b) il settore cui appartiene il prodotto (vino, bevanda spiritosa o prodotto agricolo);
c) la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
d) la data di presentazione della domanda alla Commissione;
e) la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
f) il riferimento elettronico alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
g) la data di registrazione;
h) il riferimento elettronico allo strumento di registrazione del nome nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
i) l’informazione che il nome è registrato come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta (per i vini e i prodotti agricoli) o come indicazione geografica (per le bevande spiritose);
j) l’indicazione del paese o dei paesi di origine;
k) il numero di fascicolo;
l) il nome e l’indirizzo e, se disponibili, eventuali altre informazioni di contatto del gruppo di produttori riconosciuto, se del caso;
m) i nomi e gli indirizzi delle autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.
3. Conformemente al paragrafo 2, lettera f), sono registrati i dati seguenti:
a) per i prodotti agricoli e i vini:
i) se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di uno Stato membro, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare nello Stato membro di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii) se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico al disciplinare di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii) per le indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un riferimento elettronico alla scheda riepilogativa, al documento unico o a un documento equivalente, e al disciplinare o alla scheda tecnica, oppure un riferimento elettronico al disciplinare o alla scheda tecnica, a seconda dei casi;
b) per le bevande spiritose:
i) se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di uno Stato membro, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare nello Stato membro di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii) se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico al disciplinare di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, al disciplinare di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii) per le indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un riferimento elettronico alle specifiche principali della scheda tecnica e alla scheda tecnica, o un riferimento elettronico alla scheda tecnica, a seconda dei casi;
4. Con riferimento al paragrafo 2, lettera h), in assenza di uno specifico strumento di registrazione del nome, sono registrati i dati seguenti:
a) nel caso di vini protetti a norma dell’articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento a tale articolo e il riferimento elettronico alla pubblicazione di tale regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) nel caso di bevande spiritose protette a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2019/787, il riferimento a tale articolo e il riferimento elettronico alla pubblicazione di tale regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5. Se la Commissione approva una modifica dell’Unione a un disciplinare o riceve la comunicazione di una modifica ordinaria approvata o annullata di un disciplinare, i dati relativi alla modifica sono registrati seguendo l’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi, con effetto dalla data in cui la modifica o la sua cancellazione è applicabile nell’Unione. I riferimenti elettronici alla pubblicazione delle comunicazioni di modifiche ordinarie sono registrati. Il riferimento elettronico che rimanda alle comunicazioni di una modifica temporanea è registrato per rendere pubbliche tali comunicazioni.
6. L’estratto del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione include i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e lettere da g) a l).
7. Se la registrazione di un’indicazione geografica è stata cancellata, il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione indica il nome cancellato a decorrere dalla data in cui prende effetto l’atto di esecuzione pertinente. Il registro conserva una traccia di tale cancellazione, compreso il riferimento elettronico alla decisione di cancellazione.
8. Se la Commissione riceve una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione, il nome, il numero di fascicolo, la classificazione del prodotto, il paese di origine, il tipo di domanda, la data e lo stato della domanda o della richiesta ricevuta sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La data di pubblicazione e il riferimento elettronico a tale pubblicazione sono altresì registrati successivamente alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decisione di rigetto delle domande deve essere iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, compreso il riferimento elettronico alla decisione di rigetto.
9. I dati di cui ai paragrafi da 2 a 5, 7 e 8 del presente articolo rimangono nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Spetta agli Stati membri mantenere attivo e funzionante il riferimento elettronico al disciplinare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143 fintanto che l’indicazione geografica rimane protetta. Il riferimento elettronico rimanda direttamente alla versione aggiornata del singolo disciplinare. Non deve rimandare a pagine intermedie o collegamenti ipertestuali.
Articolo 17
Attestazione del rispetto del disciplinare
1. Se uno Stato membro applica un sistema di attestazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, l’attestazione che certifica la conformità al disciplinare di cui a tale articolo può essere in formato elettronico e può essere resa disponibile su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e da cui l’operatore può scaricare l’attestazione. Quest’ultima reca la data di rilascio ed è scritta in caratteri latini o è accompagnata da una trascrizione o traslitterazione in caratteri latini.
Se uno Stato membro applica un sistema di elenchi di operatori approvati di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, l’estratto dell’elenco di cui a tale articolo può essere in formato elettronico e può essere reso disponibile su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e da cui l’operatore può scaricare un estratto ufficiale dell’elenco corrispondente. L’estratto dell’elenco reca la data alla quale è stato stilato. L’estratto dell’elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini.
2. L’attestazione e l’estratto dell’elenco contengono almeno i dati seguenti:
a) il nome dell’indicazione geografica;
b) un numero di identificazione di serie che identifica l’operatore all’interno del sistema;
c) il nome e le informazioni di contatto dell’operatore;
d) il nome e i recapiti dell’organismo delegato o della persona fisica cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali o dell’autorità responsabile dell’estratto dell’elenco;
e) le attività dell’operatore cui si applica l’attestazione o l’estratto dell’elenco, ossia «produzione», «trasformazione», «imbottigliamento (confezionamento)» e/o «altro» (devono essere precisate dall’autorità che rilascia l’attestazione);
f) la data di rilascio dell’attestazione o della redazione dell’estratto dell’elenco;
g) la firma, il sigillo o il marchio dell’organismo delegato o dell’autorità responsabile dell’estratto dell’elenco, che possono essere in formato elettronico;
h) la classificazione del prodotto che figura nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.
3. Al fine di agevolare la libera circolazione nell’Unione, le autorità e gli organismi che rilasciano l’attestazione e redigono l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IX.
4. Per i prodotti ottenuti in paesi terzi, l’operatore il cui prodotto recante l’indicazione geografica registrata è importato nell’Unione mette a disposizione dell’importatore del prodotto nell’Unione, su sua richiesta, una prova della certificazione di un operatore di un prodotto recante detta indicazione geografica fornita dall’autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione di detto paese terzo.
La prova della certificazione di cui al primo comma può consistere in un’attestazione o in un estratto dell’elenco di operatori autorizzati e può essere fornita direttamente da tale autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione. La prova della certificazione può avere forma cartacea o elettronica. Essa è redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, o corredata di una traduzione in una di queste lingue, in caratteri facilmente comprensibili negli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Alla data alla quale è messa a disposizione dell’importatore la prova della certificazione non è scaduta, a norma della legislazione nazionale del paese terzo.
5. Su richiesta, l’importatore mette la prova della certificazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione impegnate nella verifica dell’utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato dell’Unione. L’importatore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali.
CAPO III
NORME SPECIFICHE PER I PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 18
Norme specifiche per la descrizione del prodotto
Il documento unico per la domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1143 identifica il prodotto mediante le definizioni e i criteri comunemente usati per quel tipo di prodotto.
La descrizione si concentra sulle qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1143, recando il nome da registrare, utilizzando unità di misura e termini comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.
Articolo 19
Norme specifiche relative agli alimenti per animali
Il disciplinare di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta contiene norme dettagliate sull’origine e la qualità degli alimenti per animali.
Articolo 20
Prova dell’origine
Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.
Gli operatori devono poter individuare:
a) l fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e di prodotti ricevuti;
b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;
c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).
CAPO IV
SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE
Articolo 21
Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione
1. Quando la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione da uno Stato membro, il disciplinare e la dichiarazione dello Stato membro che attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e informazioni su eventuali opposizioni ricevibili a livello nazionale a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 sono redatti utilizzando il modulo messo a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, di tale regolamento.
La domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è accompagnata dall’indicazione del nome del gruppo di produttori richiedente nella fase nazionale della procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143. Tali dati supplementari sono comunicati utilizzando il modulo messo a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, di detto regolamento.
2. Se la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione da un’autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito o residente in un paese terzo, il disciplinare è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato X del presente regolamento. Se il richiedente è rappresentato da un agente di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, la procura è comunicata senza utilizzare un formato specifico.
La domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è accompagnata dall’indicazione del nome del gruppo di produttori richiedente nel paese terzo, se diverso dal richiedente nella fase a livello di Unione, di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, e dai nomi e dagli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti designati dal paese terzo di cui all’articolo 72, paragrafo 7, di tale regolamento. Tali dati supplementari sono comunicati senza utilizzare un formato specifico. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
3. Una domanda di registrazione comune nella fase a livello di Unione contiene, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, gli elementi di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 22
Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione
1. A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di registrazione sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.
2. La domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita presentata da uno Stato membro è considerata completa se è conforme all’articolo 21, paragrafo 1.
3. La domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita presentata da un paese terzo è considerata completa se è conforme all’articolo 21, paragrafo 2.
4. Il disciplinare è considerato completo se contiene tutte le informazioni richieste dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1143.
5. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 35 è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Articolo 23
Presentazione del disciplinare
1. Se il nome di una specialità tradizionale garantita è accompagnato dall’affermazione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, detta affermazione deve figurare nel disciplinare.
2. I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel disciplinare devono essere pubblicati.
3. Il disciplinare incluso in una domanda di registrazione presentata da un paese terzo deve essere in un formato che consenta il trattamento testi.
Articolo 24
Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione
La descrizione del prodotto per una specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143 riprende esclusivamente le caratteristiche necessarie a identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Nella descrizione non sono ripetuti gli obblighi generali, in particolare i requisiti obbligatori inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo.
La descrizione del metodo di produzione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143 riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permetterne la riproduzione ovunque.
Gli elementi essenziali che comprovano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e consolidati.
Articolo 25
Descrizione di più prodotti distinti
Se la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.
Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.
Articolo 26
Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda
1. Se, a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro interessato di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro ritiene che siano apportate modifiche sostanziali al disciplinare, incidendo in tal modo su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione condotta a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, tali modifiche sono oggetto di un’ulteriore procedura di opposizione. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione modificata del disciplinare sia comunicata alla Commissione.
2. Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare per una domanda presentata da un paese terzo, il richiedente del paese terzo aggiorna il disciplinare e comunica tali modifiche alla Commissione.
Articolo 27
Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni
1. L’opposizione di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento e contiene:
a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 cui si riferisce l’opposizione;
b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c) una dichiarazione che indichi formalmente l’opposizione alla registrazione di tale nome;
d) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
e) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l’opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;
f) l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1143;
g) i motivi fondati che giustificano l’opposizione, compresi i dettagli dei fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell’opposizione;
h) l’autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possono essere contenuti nell’opposizione.
L’opposizione di cui al primo comma può essere corredata di documenti giustificativi, se pertinenti.
2. La notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;
b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c) il nome dell’opponente o degli opponenti;
d) i risultati delle consultazioni;
e) l’indicazione se il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche.
3. Se il disciplinare è stato modificato, la versione modificata è acclusa alla notifica.
4. La notifica della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato XII del presente regolamento.
5. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Articolo 28
Domande di approvazione di modifiche di un disciplinare
1. La domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare di cui all’articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a) il nome protetto cui si riferisce la modifica;
b) le voci del disciplinare relativa alla questione oggetto della modifica;
c) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
d) il disciplinare consolidato, nella versione modificata;
e) nel caso di una domanda presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143.
2. La Commissione riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda:
a) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori richiedente nella fase a livello di Unione della procedura di approvazione di una modifica del disciplinare;
b) il nome e i recapiti del gruppo di produttori che ha avviato la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica del disciplinare;
c) l’eventuale documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 21.
3. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi o i gruppi richiedenti stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono la coerenza tra la domanda di approvazione della modifica e il disciplinare consolidato e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella domanda di approvazione di una modifica corrispondono alle modifiche effettivamente apportate al disciplinare. Qualora dopo l’approvazione di una modifica si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza.
4. La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato XIII del presente regolamento. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nel sistema digitale.
5. Ai fini dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 4, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare.
Articolo 29
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche
1. A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.
2. La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, se del caso, e se è conforme all’articolo 28, paragrafo 4.
3. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 35 è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Articolo 30
Cancellazione
1. La richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a) il nome registrato di cui si propone la cancellazione;
b) il nome dello Stato membro, del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo che presenta alla Commissione la richiesta di cancellazione;
c) il nome della persona fisica o giuridica che ha chiesto la cancellazione nella fase nazionale della procedura, se del caso;
d) per le domande presentate da paesi terzi, il nome delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
e) una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo delle persone fisiche o giuridiche di cui alle lettere b) e c);
f) la classe del prodotto, in conformità dell’allegato XVIII del presente regolamento;
g) l’indicazione che la cancellazione è richiesta a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143;
h) spiegazioni e motivi della cancellazione;
i) nel caso di una richiesta di cancellazione presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143.
I recapiti della persona fisica o giuridica o del gruppo di produttori o dell’autorità o degli organismi dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettere b), c) e d), sono comunicati separatamente. A differenza dei nomi, i recapiti di tali autorità, gruppi di produttori o organismi non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione.
2. La richiesta di cancellazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato XIV del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
3. Gli Stati membri possono avviare di propria iniziativa la fase nazionale della procedura di cancellazione. In tal caso, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), possono essere omesse.
4. In caso di cancellazione su iniziativa della Commissione, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. A norma dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione pubblica a fini di opposizione la propria proposta di cancellazione, che contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. La richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è presentata da un agente incaricato dai produttori.
6. La richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 presentata alla Commissione contiene:
a) il nome registrato di cui si propone la cancellazione;
b) l’indicazione che la cancellazione è richiesta a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143;
c) nel caso di una richiesta presentata da uno Stato membro alla Commissione, il nome dello Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, l’indicazione se la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato;
d) nel caso di una richiesta presentata da un’autorità di un paese terzo alla Commissione, il nome dell’autorità del paese terzo e l’indicazione se la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto;
e) nel caso di una richiesta presentata direttamente alla Commissione dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato stabiliti o residenti nel paese terzo, il nome dell’agente incaricato dai produttori che presentano la richiesta, la procura e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto;
f) la classe del prodotto, in conformità dell’allegato XVIII del presente regolamento;
g) una descrizione dei motivi della cancellazione a scopo informativo.
I recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o dell’agente che rappresenta i produttori di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali autorità o agenti non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
7. La richiesta di cancellazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato XV del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
8. Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1 o 6 del presente articolo.
Articolo 31
Controllo formale delle richieste di cancellazione
1. A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che una richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.
2. Una richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 30, paragrafo 1 o 6, e se è conforme all’articolo 30, paragrafo 2 o 7.
3. Una richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa l’entità richiedente.
Articolo 32
Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione
1. Il registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143 è istituito come soluzione digitale che consente l’archiviazione tecnica e l’accesso del pubblico a tutte le voci relative alle specialità tradizionali garantite, comprese le domande di registrazione, di modifica dell’Unione e le richieste di cancellazione, i rigetti, le pubblicazioni a fini di opposizione, le registrazioni, le approvazioni di modifiche e le cancellazioni. La Commissione è titolare di tale registro. La soluzione digitale è gestita dalla Commissione, che la ospita sui suoi server.
2. I dati seguenti sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1, se del caso:
a) l nome registrato o i nomi registrati del prodotto, nella grafia originale, comprese le trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
b) la classificazione del prodotto di cui all’allegato XVIII;
c) la data di presentazione della domanda alla Commissione;
d) la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
e) il riferimento elettronico alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
f) la data di registrazione;
g) il riferimento elettronico allo strumento di registrazione del nome;
h) l’indicazione del paese o dei paesi di origine della domanda;
i) il numero di fascicolo;
j) i nomi e gli indirizzi delle autorità di controllo nel caso di domande originarie di paesi terzi.
3. Se la Commissione approva una modifica di un disciplinare, i dati relativi alla modifica sono registrati seguendo l’elenco di cui al paragrafo 2, se del caso, con effetto dalla data in cui la modifica è applicabile nell’Unione. Il riferimento elettronico alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei regolamenti che approvano una modifica deve essere registrato.
4. Se la registrazione di una specialità tradizionale garantita è stata cancellata, nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione figura il nome cancellato a decorrere dalla data in cui prende effetto l’atto di esecuzione pertinente. La cancellazione resta iscritta in tale registro, unitamente al riferimento elettronico alla decisione di cancellazione.
5. Se la Commissione riceve una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica o una richiesta di cancellazione, il nome, il numero di fascicolo, la classe di prodotto, il paese di origine, il tipo di domanda, la data e lo stato della domanda o della richiesta ricevuta sono iscritti nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. La data di pubblicazione e il riferimento elettronico a tale pubblicazione sono altresì registrati successivamente alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione deve essere iscritta la decisione di rigetto delle domande, compreso il riferimento elettronico alla decisione di rigetto.
6. I dati di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo rimangono nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.
Articolo 33
Attestazione del rispetto del disciplinare
1. Se uno Stato membro applica un sistema di attestazioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, l’attestazione che certifica il rispetto del disciplinare di cui a tale articolo può essere in formato elettronico. Può essere resa disponibile su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e da cui l’operatore può scaricare l’attestazione. Quest’ultima reca la data di rilascio ed è scritta in caratteri latini o è accompagnata da una trascrizione o traslitterazione in caratteri latini.
Se uno Stato membro applica un sistema di elenchi di operatori approvati di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, l’estratto dell’elenco di cui a tale articolo può essere in formato elettronico e può essere reso disponibile su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e da cui l’operatore può scaricare un estratto ufficiale dell’elenco corrispondente. L’estratto dell’elenco reca la data alla quale è stato stilato. L’estratto dell’elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini.
2. L’attestazione e l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1 contengono almeno i dati seguenti:
a) l nome della specialità tradizionale garantita;
b) un numero di identificazione di serie che identifica l’operatore all’interno del sistema;
c) il nome e le informazioni di contatto dell’operatore;
d) il nome e i recapiti dell’organismo delegato o della persona fisica cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali o dell’autorità responsabile dell’estratto dell’elenco;
e) le attività dell’operatore cui si applica l’attestazione o l’estratto dell’elenco, ossia «produzione», «trasformazione», «imbottigliamento (confezionamento)» e/o «altro» (devono essere precisate dall’autorità che rilascia l’attestazione);
f) la data di rilascio dell’attestazione o della redazione dell’estratto dell’elenco;
g) la firma, il sigillo o il marchio dell’organismo delegato o dell’autorità responsabile dell’estratto dell’elenco, che possono essere in formato elettronico;
h) la classificazione del prodotto di cui al registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.
3. Al fine di agevolare la libera circolazione nell’Unione, le autorità e gli organismi che rilasciano l’attestazione e redigono l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono utilizzare il modulo di cui all’allegato XVI.
4. Per i prodotti ottenuti in paesi terzi, l’operatore il cui prodotto recante la specialità tradizionale garantita registrata è importato nell’Unione mette a disposizione dell’importatore del prodotto nell’Unione, su sua richiesta, una prova della certificazione di un operatore di un prodotto recante detta specialità tradizionale garantita fornita dall’autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione di detto paese terzo.
La prova della certificazione di cui al primo comma può consistere in un’attestazione o in un estratto dell’elenco di operatori autorizzati e può essere fornita direttamente da tale autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione. La prova della certificazione può avere forma cartacea o elettronica. Essa è redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, o corredata di una traduzione in una di queste lingue, in caratteri facilmente comprensibili nello o negli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Alla data alla quale è messa a disposizione dell’importatore la prova della certificazione non è scaduta, a norma della legislazione nazionale del paese terzo.
5. Su richiesta, l’importatore mette la prova della certificazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione impegnate nella verifica dell’utilizzo delle specialità tradizionali garantite sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato dell’Unione. L’importatore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali.
CAPO V
ETICHETTATURA
Articolo 34
Uso dei simboli e delle indicazioni
1. I simboli dell’Unione di cui all’articolo 37, paragrafo 2, e all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 sono riprodotti in conformità dell’allegato XVII del presente regolamento.
2. I simboli dell’Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli articoli 37 e 70 del regolamento (UE) 2024/1143, se figurano sull’etichetta di un prodotto, sono accompagnati dal nome registrato.
3. Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all’interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, quali figurano nell’allegato XVII.
CAPO VI
COMUNICAZIONI
Articolo 35
Comunicazioni con la Commissione
1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione dei capi I, II e III del regolamento (UE) 2024/1143 sono comunicati alla Commissione con le modalità seguenti:
a) per le autorità competenti degli Stati membri, attraverso i sistemi digitali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
b) per le autorità competenti, i gruppi di produttori, le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento.
Il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a). del presente paragrafo.
La Commissione tiene informati gli Stati membri delle modifiche apportate ai sistemi digitali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i documenti seguenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:
a) l’opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1;
b) la notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2 e all’articolo 27, paragrafo 2;
c) la richiesta di cancellazione di cui agli articoli 14 e 30.
3. La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso il sistema digitale pertinente a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a).
La Commissione fornisce informazioni per posta elettronica alle autorità competenti, ai gruppi di produttori, alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 2.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche né informazioni personali.
La Commissione può conservare, archiviare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell’Unione e a tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati dagli Stati membri, attraverso i sistemi digitali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 36
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all’articolo 35 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e dei fascicoli trasmessi tramite il sistema digitale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso tale sistema.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di un’indicazione geografica, domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il numero di fascicolo;
b) il nome del prodotto interessato;
c) la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni di cui al primo comma attraverso il sistema digitale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. La Commissione conferma per posta elettronica il ricevimento di tutte le comunicazioni e di tutti i fascicoli ricevuti per posta elettronica.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di un’indicazione geografica, domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate e richiesta di cancellazione.
La conferma del ricevimento comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il numero di fascicolo;
b) il nome del prodotto interessato;
c) la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione di cui al primo comma tramite posta elettronica.
4. L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e alla trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 37
Lingua
Tutti i documenti e tutte le informazioni inviati alla Commissione in relazione alle procedure oggetto del presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
CAPO VII
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/34
Articolo 38
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 è così modificato:
(1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la registrazione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;
(2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo per quanto riguarda i controlli e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, relativamente agli elementi seguenti:
a) le domande di protezione;
b) la procedura di opposizione;
c) la registrazione,
d) il rispetto della protezione;
e) la modifica;
f) la cancellazione della protezione;
g) le comunicazioni.»;
(3) gli articoli da 2 a 14 sono soppressi;
(4) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione
1. Nell’esecuzione dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità competenti e gli organismi delegati responsabili rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure
b) uno o più organismi di certificazione.
3. Gli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’organismo o gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:
a) norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;
b) norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».
4. Quando l’autorità di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’autorità o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo verificano il rispetto del disciplinare, esse offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
5. Gli Stati membri sono autorizzati a imporre una tariffa agli operatori assoggettati ai controlli, a copertura delle spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.»;
(5) l’articolo 16 è soppresso;
(6) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli estremi dell’autorità competente di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le autorità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, gli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rende pubblici il nome e l’indirizzo della o delle autorità competenti o degli organismi delegati.»;
(7) l’articolo 19 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in:»;
b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti o gli organismi delegati dei diversi Stati membri responsabili dello svolgimento dei controlli relativi a una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta collaborano in particolare per garantire che, per quanto riguarda gli obblighi di condizionamento, gli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione del vino il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta rispettino gli obblighi di controllo previsti dal disciplinare di cui trattasi.»;
c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai vini che beneficiano della protezione nazionale transitoria ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1143.»;
(8) l’articolo 30 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato XII, parte B, per ottenere informazioni sui metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del capo III.»;
(9) l’articolo 31 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;
(10) l’articolo 32 è soppresso;
(11) all’articolo 33, il primo comma è soppresso;
(12) gli allegati da I a VII e l’allegato XII, parte A, sono soppressi.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Abrogazioni
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236 sono abrogati.
Articolo 40
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Per la correzione dell'Allegato XVII vedi la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 marzo 2025, n. L.