Regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
(Regolamento (UE) 30/10/2024, n. 2025/28, pubblicato in G.U.U.E. 15 gennaio 2025, n. L)
Il Regolamento (UE) 30 ottobre 2024, n. 2025/28, in vigore dal 18 gennaio 2025, è riportato nel testo vigente.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 109,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, tale regolamento modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.
(2) Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. È quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, tra le altre cose, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione. Nel nuovo quadro dell’Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2019/33 sono sostituite in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con le norme riguardanti, tra l’altro, le procedure di opposizione, le modifiche dell’Unione e l’approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo è pertanto opportuno che alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 siano soppresse in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2025/27, che si applicano anche al settore vitivinicolo.
(4) È tuttavia opportuno che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 relative alla lingua del nome registrato, alla motivazione per cui il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica, alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata e alle deroghe all’obbligo di utilizzare il termine «denominazione di origine protetta» nell’etichettatura, comprese rispettivamente nell’articolo 2, paragrafo 1, nell’articolo 4, paragrafo 2, nell’articolo 5 e nell’articolo 23 di tale regolamento delegato, siano mantenute in quanto essenziali per il sistema; esse non sono state incluse nel regolamento (UE) 2024/1143 né possono far parte del regolamento delegato (UE) 2025/27, adottato sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) 2024/1143.
(5) È altresì opportuno mantenere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 che non riguardano le indicazioni geografiche.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione e l’etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nonché l’etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo»;
2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
« Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono:
a) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo:
i) il nome di cui è chiesta la protezione;
ii) i requisiti supplementari relativi al disciplinare;
iii) le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata;
iv) le deroghe all’obbligo di utilizzare «indicazioni» sulle etichette;
b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:
i) le domande di protezione;
ii) la procedura di opposizione;
iii) le modifiche;
iv) la cancellazione;
c) per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.»;
3) l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 sono soppressi;
4) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:
« Articolo 59
Lingua della procedura
I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione alle materie oggetto del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN