Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Cornas].
(Comunicazione 15/01/2025, pubblicata in G.U.U.E. 15 gennaio 2025, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Cornas»
PDO-FR-A0697-AM02
Data della comunicazione: 16.10.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Pratiche colturali
Il capitolo I del disciplinare di produzione della denominazione «Cornas» è integrato alla sezione VI, «Conduzione del vigneto», con una disposizione agroambientale volta a preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico del terroir:
— «- È vietato il diserbo, ad eccezione di quello meccanico, delle capezzagne e dei pendii.».
La disposizione è inserita nel documento unico al punto «Pratiche di vinificazione».
2. Norme di palizzamento
Il capitolo I del disciplinare della denominazione «Cornas» è modificato, alla sezione XI, «Misure transitorie», per cancellare la disposizione transitoria ormai obsoleta che prevedeva l'applicazione delle norme di palizzamento, di altezza del fogliame e di altezza dei pali alle parcelle di vigne esistenti alla data del 31 luglio 2009 a decorrere dalla vendemmia del 2016.
Questa modifica non incide sul documento unico.
3. Etichettatura
Il capitolo I del disciplinare della denominazione «Cornas» è completato al punto 2), «Disposizioni specifiche», sezione XII, «Norme in materia di presentazione ed etichettatura», con l'inclusione delle norme di etichettatura relative al riferimento all'unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati. Questa menzione deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell'unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.
Questa modifica è riportata al punto «Ulteriori condizioni essenziali - Etichettatura» del documento unico.
4. Obblighi di dichiarazione
Il capitolo II del disciplinare della denominazione «Cornas» viene aggiornato per rendere conformi al piano di controllo della denominazione gli obblighi di dichiarazione degli operatori all'organismo di tutela e di gestione.
Questo aggiornamento non incide sul documento unico.
5. Riferimento alla struttura di controllo
Il capitolo III del disciplinare, sezione II, «Riferimenti relativi alla struttura di controllo», viene aggiornato onde precisare che il controllo del rispetto del disciplinare è effettuato sulla base di un piano di controllo approvato e da parte di un organismo terzo, delegato dall'INAO, che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.
Questo aggiornamento non incide sul documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Cornas
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
La denominazione di origine «Cornas» è riservata ai vini rossi fermi.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
In fase di confezionamento i vini hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.
Nella fase di confezionamento i vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio):
— inferiore o uguale a 3 grammi per litro, per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale a 13,5 %;
— inferiore o uguale a 4 grammi per litro, per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore a 13,5 %.
Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.
I tenori di acidità totale, acidità volatile non precisata e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini sono esclusivamente rossi in quanto, tra tutte le denominazioni «Côtes du Rhône septentrionales», «Cornas» è l'unica denominazione di origine controllata in cui il vino è prodotto unicamente con uve di varietà Syrah N.
I vini presentano un colore caratteristico, sempre molto scuro, rosso granato o quasi nero, che con l'invecchiamento evolve verso tonalità ambrate. Sono potenti e strutturati e si esprimono al meglio dopo un lungo invecchiamento; proprio per questa struttura sono spesso definiti «virili».
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: —
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica colturale
— La densità minima di impianto delle vigne è di 4 400 ceppi per ettaro.
— Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,30 m2; questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.
— Le viti presentano una distanza interfilare inferiore o uguale a 2,50 metri.
Le viti sono potate con un massimo di 8 gemme franche per pianta in base alle seguenti tecniche di potatura:
— corta a sperone (alberello, cordone di Royat a uno o due bracci);
— Guyot semplice o doppia.
L'altezza massima del cordone è di 0,60 metri; quest'altezza è misurata da terra fino alla parte inferiore dei bracci della struttura della vite.
— I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente. I grappoli d'uva sono trasportati interi fino al luogo di vinificazione.
A decorrere dal 1o gennaio 2020, le operazioni di impianto e sostituzione della vite sono effettuate con materiale vegetale sottoposto a trattamento con acqua calda o a qualsiasi altro trattamento riconosciuto dal ministero dell'Agricoltura per contrastare la flavescenza dorata.
— Il controllo della vegetazione spontanea viene effettuato, dal 1o settembre al 1o febbraio, con la lavorazione del terreno o con materiali che garantiscano un'azione localizzata dei prodotti per il trattamento.
— È vietata la pacciamatura con film plastico delle viti.
— È vietato il diserbo, ad eccezione di quello meccanico, delle capezzagne e dei pendii.
2. Pratica enologica specifica
— Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature superiori a 40 °C.
— È vietato l'uso di scaglie di legno.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.
5.2. Rese massime
1. 46 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini sono effettuati nel territorio del comune di Cornas, nel dipartimento dell'Ardèche, sulla base del codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2019.
7. Varietà di uve da vino
Syrah N - Shiraz
8. Descrizione del legame/dei legami
Nell'ambito dell'organizzazione delle denominazioni di origine controllata della Valle del Rodano, la denominazione di origine controllata «Cornas» rientra tra le denominazioni «Crus des Côtes du Rhône».
Registrata nella parte settentrionale della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône», la DOC «Cornas» è la più meridionale per la produzione di vini rossi.
I vigneti si trovano infatti sulla riva destra del Rodano, di fronte alla città di Valenza, tra le zone geografiche delle denominazioni di origine controllata «Saint-Péray» e «Saint-Joseph».
La zona geografica è limitata al solo comune di Cornas, nel dipartimento dell'Ardèche.
La zona geografica della denominazione «Cornas» delimita un anfiteatro essenzialmente granitico, ben esposto, caldo e protetto dai venti, con colline occupate da terrazzamenti sostenuti da muretti, che la comunità vitivinicola ha realizzato con pazienza e che continua a proteggere, desiderosa di preservare tanto il potenziale produttivo quanto il paesaggio.
Mantenendo la tradizione della raccolta manuale dell'uva, i viticoltori di «Cornas» contribuiscono a salvaguardare l'originalità e le caratteristiche di questi vigneti collinari.
Il mesoclima è forse l'elemento emblematico del nome del comune della denominazione di origine controllata, in quanto in celtico «Cornas» significa «terra bruciata». Il clima mite garantisce una maturazione precoce delle uve, il che spiega perché a «Cornas» la raccolta inizi spesso una settimana prima, pur essendo a soli 12 chilometri a sud del territorio della denominazione di origine controllata «Hermitage».
Tutte queste condizioni naturali hanno permesso ai viticoltori di impiantare su queste terre il vitigno Syrah N: vitigno che, pur essendosi adattato anche ad altre regioni, resta emblematico di questo territorio. Le uve provenienti da parcelle accuratamente delimitate si distinguono per una maturazione precoce e danno vini virili caratterizzati da colore nero, tannini abbondanti ma setosi, aromi potenti, una struttura che garantisce vini da invecchiamento e una qualità unanimemente riconosciuta in tutto il mondo ed elogiata nei secoli, come dimostrano numerose testimonianze d'archivio.
La denominazione di origine controllata «Cornas» ha costruito la sua reputazione esclusivamente sul vino rosso, parallelamente alla vicina denominazione di origine controllata «Saint-Péray» che riconosce solo il vino bianco.
Oltre alle caratteristiche organolettiche, alle ridotte dimensioni dei vigneti e al clima, «Cornas» deve la sua originalità e identità alla sua unicità (un solo comune, un unico vitigno e terreni essenzialmente granitici).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
b) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône» o «Vignobles de la Vallée du Rhône». Le condizioni d’uso dell’unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône» sono precisate nella convenzione sottoscritta tra i diversi organismi di tutela e di gestione interessati. Questa menzione deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell’unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2019:
— dipartimento Ardèche: Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion;
— dipartimento Drôme: Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol-Veaunes, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, Triors, Valence.
Zona di prossimità immediata (continuazione)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
— dipartimento Isère: Chonas-l'Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;
— dipartimento Loire: Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin;
— dipartimento Rhône: Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe, Tupin-et-Semons.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-82bbd754-fa64-4042-a458-948a4465737b