Organo: Parlamento
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 12-01-2003
Numero provvedimento: 26
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 21-02-2004
Numero gazzetta: 43
Data aggiornamento: 01-01-1970

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

(L. 15/01/2003, n. 26, pubblicata in G.U. 21 febbraio 2003, n. 43 - S.O. n. 28)  


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;      


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                           


Promulga

la seguente legge:

 

ART. 1. 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.                               

 

ART. 2.    

1.  Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.                               

 

ART. 3.    

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                               

 

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003


CIAMPI


Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Agreement establishing the International Organisation of Vine and Wine


TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO
 

Preambolo

Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune raccordo di creare un Ufficio internazionale del Vino.  

Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio è stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e  del  Vino.  Tale  organizzazione intergovernativa comprende,  alla   data  del  3  aprile  2001, quarantacinque Stati membri.  

Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adottare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonchè, se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale.  

In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui è stata indirizzate una richiesta in al senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si è tenuta e Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001.  

Di conseguenza gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni: 


Capitolo I - Obiettivi e competenze


Articolo 1

1. Le Parti decidono di creare l'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa è sottoposta alle norme del presente Accordo.  

2. L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.                             

 

Articolo 2

1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti: 

a) indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto  delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri   operatori della trafila vitivinicola;

b) assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative  e non-governative, in particolare quelle che perseguono attività   normative;

c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme  esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme   internazionali, al fine  di  migliorare  le  condizioni  di   elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli,   ed in considerazione degli interessi dei consumatori.   

Al fine di conseguire questi obiettivi l'O.I.V. esercita le seguenti competenze: 

a) promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioniscientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati:

b) elaborare, formulare e seguirne l'applicazione in collegamentocon i suoi membri, in particolare nei seguenti settori:   

(i) Le condizioni di produzione viticola;

(ii) Le prassi enologiche;   

(iii) La  definizione  e/o  la  descrizione  dei  prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing;   

(iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;

c) sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente:  

(i) la garanzia di autenticità dei prodotti della vigna in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura;  

(ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprietà intellettuale;  

(iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;

d) contribuire all'armonizzazione  ed  all'adattamento  delleregolamentazioni di parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolarne la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze;

e) garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che nefanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti;

f) provvedere ad un monitoraggio che consenta di  valutarel'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;

g) partecipare alla protezione della salute dei consumatori econtribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti:  

(i) mediante una vigilanza scientifica specializzata che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna;  

(ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificità nutrizionali e sanitarie appropriate;  

(iii) applicando, al di là dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;

h) favorire la cooperazione fra i membri mediante:  

(i) la collaborazione amministrativa;

(ii) lo scambio d'informazioni specifiche;

(iii) lo scambio di esperti;   

(iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni;

i) tenere conto nelle sue attività,  delle specificità diciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;

j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti alsettore della vigna e dei prodotti della vigna;

k) contribuire alla conoscenza, o al riconoscimento del patrimoniovitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;

l) sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cuioggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;

m) mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, undialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;

n) raccogliere  e  trattare  le  informazioni  maggiormenteappropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle:   

(i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori;  

(ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative;  

(iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola;   

(iv) agli altri paesi interessati;  

(v) ai mass-media e in modo piu' ampio, al pubblico in generale.

Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e  di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi  membri,  ai  potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli.

o) Provvedere, con regolare periodicità, a nuove valutazionisull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento. 


Capitolo II - Organizzazione


Articolo 3

1. Gli organi dell'O.I.V. sono:

a) l'Assemblea generale;

b) il Presidente;

c) i Vicepresidenti;

d) il Direttore Generale;

e) il Comitato esecutivo;

f) il Comitato scientifico e tecnico;

g) l'Ufficio di Presidenza;

h) le Commissioni, le sotto-commissioni ed i gruppi di esperti;

i) il Segretariato.    

2. Ciascun membro dell'O.I.V. è rappresentato da delegati di sua scelta. L'Assemblea Generale, composta da delegati designati dai suoi membri è l'organo plenario dell'O.I.V. Essa puo' delegare alcune delle sue competenze al Comitato esecutivo, quest'ultimo essendo composto di un delegato per ciascun membro. Il Comitato esecutivo puo', sotto la sua autorità affidare alcune delle sue competenze amministrative all'Ufficio dell'O.I.V. composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dell'O.I.V., nonchè dai Presidenti delle commissioni e delle sotto-commissioni. Il presidente, il Primo vicepresidente, i Presidenti di commissioni hanno nazionalità differenti.  

3. L'attività scientifica dell'O.I.V. si sviluppa nell'ambito di un gruppo di esperti, di sotto-commissioni e di commissioni le quali sono coordinate da un Comitato scientifico e tecnico nel quadro di un piano strategico approvato dall'Assemblea generale.   

4. Il Direttore generale è responsabile dell'amministrazione interna dell'O.I.V., del reclutamento e della gestione del personale. Le modalità di reclutamento del personale devono salvaguardare per quanto possibile il carattere internazionale dell'Organizzazione.   

5. L'O.I.V. puo' altresi' includere osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo che essi hanno accettato per  iscritto  le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva.   

6. La sede dell'Organizzazione è a Digione (Francia).


Capitolo III - Diritti di voto


Articolo 4

Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un numero di voti addizionali calcolato sulla base di criteri obiettivi determinanti la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, secondo le condizioni definite agli allegati no 1 e 2o che fanno parte integrante del presente Accordo. Il totale di questi due numeri costituisce il numero di voti ponderati. Si procede periodicamente, in  conformità   alle   disposizioni   dell'allegato   no   1, all'aggiornamento del coefficiente che determina la situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo.


Capitolo IV - Modalità di funzionamento, processi decisionali


Articolo 5

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonchè le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonchè per la creazione o la soppressione di commissioni e di sotto-commissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V. puo' stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere  convocate  sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V.  

2. Ai fini della validità delle deliberazioni, è richiesta l'effettiva presenza, alle Sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la metà dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro puo' essere affidata alla delegazione di un altra membro, tuttavia una delegazione puo' esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria.  

3.a)  Il  consenso  è  la  normale  modalità  decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche,  tecniche, economiche, giuridiche, nonchè per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato  esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore. 

b) Il consenso non  si  applica  all'elezione  del  Presidente  dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e   del Direttore generale, nonchè alla votazione del bilancio   preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si   applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle   stabilite dal regolamento interno.

c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad  un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto   di risoluzione e di decisione, il Presidente  prende  ogni   iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le   opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il   seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire   ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente puo'   far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i   due terzi piu' uno dei membri presenti, o rappresentati, sulla   base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i   suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la   votazione puo' essere posposta di un anno. Se tale posizione è   successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari   Esteri o da qualsiasi altra Autorità politica competente del   membro interessato, non si procede alla votazione.   

4.a) L'elezione dei Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea  Generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi. Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione è (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilità. 

b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V. dei Presidenti   delle commissioni e delle sottocommissioni è di tre anni. La   durata del mandato del Direttore generale è di cinque anni; egli   è rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse   condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea   generale puo' in qualsiasi momento revocare il Direttore generale   nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto   alla sua elezione.   

5. La votazione del bilancio preventivo e  dei  contributi finanziari dei membri si effettua  a  maggioranza  qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.I.V., con parere favorevole del Comitato esecutivo.  

6. Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo.

Il loro finanziamento è determinato all'allegato 2o del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea  generale  puo'  adattarlo  come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3a. Su richiesta di uno o piu' membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalità di finanziamento,  in  particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il  loro  nuovo  contributo  finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di là di  un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta è sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione.  

2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. funzionano in modi aperto e trasparente.


Capitolo V - Finanziamento dell'O.I.V.


 Articolo 6

1. Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo  finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare è stabilito in applicazione delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri è stabilito dall'Assemblea generale, sulla base delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo.   

2. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. comprendono la  quota contributiva annuale obbligatoria di ciascuno dei membri e degli osservatori, nonchè i risultati delle  proprie  attività.  I contributi obbligatori sono versati dell'O.I.V. nel corso dell'anno civile rilevante. Dopo, essi sono considerati versati con ritardo.   

3. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. possono altresi' comprendere contributi volontari dei membri, doni, indennità,  sussidi  o finanziamenti di qualsiasi natura  emananti  da  organizzazioni internazionali e nazionali a prescindere che esse siano di natura pubblica, parastatale o privata, purchè detti finanziamenti siano conformi ai principi generali istituiti dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, che saranno inclusi nel Regolamento interno.      

                      

Articolo 7

1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento,  saranno automaticamente sospesi.  Il  Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare le loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo.  

2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non è regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i  membri  o  gli  osservatori  interessati  sono automaticamente esclusi. 


Capitolo VI - Partecipazione delle organizzazioni internazionali inter-governative


Articolo 8

Un'organizzazione internazionale puo' partecipare  ai  lavori dell'O.I.V. o esserne membro e  contribuire  al  finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.


Capitolo VII - Emendamento e revisione dell'Accordo


Articolo 9

1. Ciascun membro puo' proporre emendamenti al presente Accordo.

La proposta deve essere fatta per iscritto al Direttore generale, il quale la sottopone alla conoscenza di tutti gli altri membri dell'Organizzazione. Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione, la metà di piu' uno dei membri è favorevole alla proposta, il Direttore generale la sottopone per decisione alla prima Assemblea generale che ha luogo alla fine di questo termine. La decisione è adottata con il consenso dei membri presenti e rappresentati.  Dopo  la  sua  adozione  da  parte dell'Assemblea generale, gli emendamenti sono  sottoposti  alle procedure interne di accettazione, di approvazione o di ratifica, previste nella legislazione nazionale dei membri. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, di approvazione di ratifica o di adesione, in modo da ottenere  un  totale  di  due  terzi  piu'  uno  dei  membri dell'Organizzazione.  

2. La revisione del presente Accordo è istituita per diritto se due terzi piu' uno dei membri ne approvano la richiesta. In questo caso, una Conferenza dei membri è convocata a cura del Governo francese entro un termine di sei mesi. Il programma e le proposte di revisione sono comunicate ai membri almeno due mesi prima della riunione della Conferenza. La Conferenza cosi' riunita determina essa stessa la sua procedura. Il Direttore generale dell'O.I.V. fa funzione di Segretario generale.  

3. Prima dell'entrate in vigore di  un  accordo  riveduto, l'Assemblea generale dell'Organizzazione definisce alle condizioni stabilite dal presente Accordo e dal Regolamento interno di cui all'articolo 10, in quale misura gli Stati Parte al presente Accordo, i quali non abbiano depositato strumenti di accettazione,  di approvazione, di ratifica o di adesione potranno partecipare alle attività dell'O.I.V., successivamente alla sua data di entrata in vigore.

 

Capitolo VIII - Regolamento interno


Articolo 10

L'Assemblea generale adotta il Regolamento dell'O.I.V. il quale precisa, ove necessario, le modalità di applicazione del presente Accordo. Fino a questa adozione, il  Regolamento  dell'Ufficio internazione della Vigna e del Vino rimane in  vigore.   Esso stabilisce, in particolare, le competenze, le regole di funzionamento degli organi di cui negli articoli precedenti, le condizioni di partecipazione degli osservatori, nonchè le modalità di esame delle proposte di riserve che possono essere formulate rispetto al presente accordo, e le disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell'O.I.V.- Esso precisa inoltre le condizioni in base alle quali i documenti necessari ai membri dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo saranno comunicati agli stessi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, prima  dell'adozione  di qualsiasi decisione in materia.

 

Capitolo IX - Clausole finali


Articolo 11

L'O.I.V. avrà personalità giuridica e si vedrà concedere da ciascuno dei membri la capacità giuridica che potrà  essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze.

 

Articolo 12

Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo.

Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a. 

 

Articolo 13

Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino fino al 31 luglio 2001. Esso è soggetto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione. 

 

Articolo 14

Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo puo' chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia al Governo della Repubblica francese, che procede a notificare agli Stati firmatari o alle parte del presente Accordo. L'O.I.V. informa i suoi membri riguardo alle richieste presentate ed a ciascuna  osservazione  eventualmente formulata. Essi dispongono di un termine di sei mesi per far conoscere il loro parere all'O.I.V. Alla scadenza del termine semestrale, l'adesione è acquisita se una maggioranza di membri non vi si è opposta. Il depositario notificherà allo Stato il seguito dato alla sua domanda. Se essa è accettata, lo Stato interessato disporrà di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all'articolo 13, che non ha firmato il presente accordo nei termini prescritti, puo' aderirvi in qualsiasi momento. 

 

Articolo 15

Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese che provvede a notificarli agli Stati firmatari o parti del presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

 

Articolo 16

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito del trentunesimo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.  

2. Per ciascuno degli Stati che accetta, approva o ratifica il presente Accordo, o vi aderisce dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo si applica il trentesimo giorno dopo il deposito da pare di detto Stato del suo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.  

3. L'Assemblea generale dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino definisce, alle condizioni stabilite dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato e dal Regolamento interno che ne deriva, in quale misura gli Stati Parte di detto Accordo che non hanno depositato uno strumento di accettazione, di approvazione,  di ratifica o di  adesione  possono  partecipare   alle  attività dell'O.I.V., dopo la sua data di entrata in vigore.

 

Articolo 17

1. L'Accordo del 29 novembre 1994 modificato puo' cessare mediante una decisione unanime della prima Assemblea generale successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che tutti gli Stati parti del suddetto Accordo abbiano stabilito in modo unanime, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, le condizioni per la cessazione degli effetti dell'Accordo in questione.  

2. "L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" succede all'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino in tutti i diritti e gli obblighi di quest'ultimo. 

 

Articolo 18

Ogni membro parte del presente Accordo puo' denunciarlo in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di  sei  mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V. ed al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore puo' decidere di ritirarsi dell'Organizzazione in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V. 

 

Articolo 19

Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.  

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro governo, hanno apposto la loro firma al presente Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino." (O.I.V.)


Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.

 

Allegato n° 1 di cui agli articoli 4 e 6 del presente Accordo.

Modalità di determinazione della situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo   

1. Criteri obiettivi che determinano la relativa collocazione, di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo: 

a) Media della produzione di vini, vini speciali, mosti, alcolici di  origine vitivinicola (espressi in equivalente vini) nell'ultimo   periodo quinquennale noto, dopo aver eliminato i due valori   estremi (P);

b) Media della superficie totale di vigneto negli ultimi tre anninoti (S);

c) Media del consumo apparente di vini ed equivalente vini, negli  ultimi tre anni noti (C) = (P) produzione - (E) esportazioni + (I)   importazioni.    2. Formula di applicazione per la determinazione del coefficiente di ciascuno Stato membro: 

        P (Stato membro) S (Stato membro) C (Stato membro)

X%= (0,60 ------------- +0,20 ------------- +0,20 -------------) 100

        P (Totale O.I.V) S (Totale O.I.V) C (Totale O.I.V)

3. Aggiornamento del coefficiente di ciascuno Stato membro, effettuato: 

a) all'inizio dell'esercizio budgetario successivo all'adesione di unnuovo membro;

b) ogni tre anni, sulla base degli ultimi dati statistici noti.    4. Nuove adesioni:

I nuovi membri che aderiranno all'O.I.V. nei prossimi anni, dovranno  versare  un   contributo   finanziario   obbligatorio, integralmente calcolato sulla base della formula di applicazione definita nel presente allegato, a cui si aggiunge la loro quota di partecipazione per il finanziamento specifico delle lingue, alle condizioni stabilite all'allegato no 2.

 

Allegato n° 2 di cui agli articolo 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Determinazione dei diritti di voto, dei contributi  finanziari obbligatori degli Stati membri e delle modalità di finanziamento                            delle lingue.

1. Voto di base:

Ciascuno Stato membro dispone di un numero di voti di basi pari a due.

2. Voti addizionali:

Il numero totale di voti addizionali è pari alla metà del totale dei voti di base. Nei limiti di quest'ultimo, possono essere attribuiti voti addizionali, oltre ai voti di base, a taluni Stati membri, in funzione della loro relativa collocazione nel settore vitivinicolo, come risulta dall'applicazione della formula definita all'allegato no1. 

3. Voti ponderati:

Il numero di voti ponderati per ciascuno Stato membro è pari alla somma dei voti di base e dei voti addizionali di cui eventualmente dispone.

4. Ripartizione dei contributi obbligatori:

L'ammontare totale dei contributi obbligatori da richiedere agli Stati membri è calcolato sulla base del bilancio preventivo adottato dall'Assemblea generale.   Un terzo dell'ammontare totale dei contributi obbligatori è distribuito fra i voti di base.   Due terzi dell'importo totale dei contributi obbligatori sono distribuiti in proporzione ai voti addizionali.   Per facilitarne la transizione fra il precedente Accordo e quello presente, il contributo finanziario che corrisponde ai due voti di base in possesso di ciascuno Stato membro non puo' essere inferiore all'ammontare dell'"unità contributiva"  richiesta  al  momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, per il primo esercizio budgetario. Se del caso, gli importi dei contributi finanziari a titolo di voti addizionali sono conguagliati in modo tale da ottenere l'ammontare totale dei contributi obbligatori derivanti dal bilancio preventivo adottato. 4. Finanziamento delle lingue:

Si provvede al finanziamento delle lingue nella sua totalità, mediante un'imputazione sul bilancio preventivo generale dell'O.I.V., senza specifico contributo da parte di ogni gruppo linguistico composto da membri e da osservatori utenti.   Le modalità di attuazione delle lingue saranno oggetto di particolari disposizioni stabilite nel Regolamento interno.   Copia certificata conforme dell'unico esemplare originale in lingua francese, inglese e spagnola, depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

 

 Parigi, l'11 settembre 2001.

Il Direttore degli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese,

Yvon ROE d'Albert

 

Atto finale della Conferenza degli Stati  membri  dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino

1. Dopo le tre sessioni della Conferenza degli Stati membri dell'"Ufficio Internazionale del Vigna e del Vino" svoltesi il 14, 15 e 22 giugno 2000 a Parigi, i paesi membri dell'Ufficio si sono nuovamente riuniti in una 4o sessione della Conferenza, il 3 aprile 2001, nei locali della Societè Nationale d'Horticulture de France (Società Nazionale di Orticoltura francese) 84, rue de Grenelle - 7 5007 Parigi, per adottare il testo finale del progetto di Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (O.I.V.)".   2. Erano rappresentati i Governi dai seguenti paesi: Repubblica dell'Africa del Sud, Repubblica Algerina Democratica e popolare; Repubblica Argentina, Australia, Repubblica di Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Cile, Repubblica di Cipro,  Regno di Danimarca, Repubblica Ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Francese, Repubblica  Italiana,  Repubblica Libanese, Granducato di Lussemburgo, Regno del Marocco, Stati Uniti Messicani, Regno di Norvegia, Nuova Zelanda, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica del Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna, Federazione di Russia, Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Elvetica, Repubblica, Tunisina, Repubblica di Turchia, Ucraina, Repubblica di Ungheria, Repubblica Orientale dell'Uruguay;

3. Erano rappresentati da osservatori i seguenti paesi: Canada, Repubblica Popolare di Cina, Repubblica di Croazia, Irlanda;  

4. All'esito della sua terza sessione, la Conferenza ha creato un gruppo di lavoro giuridico e linguistico composto dal Sig. Spyrou (Australia), Sig. Collard (Francia) e Sig. Jurè (Uruguay) al fine di finalizzare il progetto d'Accordo nei sui aspetti giuridici e linguistici;  

5. La quarta sessione della Conferenza è stata ufficialmente aperta dal Sig. Felix Roberto Aguinaga (Argentina), Presidente dell'"Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino";  

6. La 4o sessione della Conferenza ha riconfermato il Sig. Alain Pierret (Francia) come residente ed ha designato la Sig.ra Alexandra Busnengo (Italia), il Sig. Craig Burns (Australia), il Sig. Josè Ramon Lopez Pardo (Spagna) ed il Sig. Fernando Bianchi de Aguiar (Portogallo) come Vicepresidenti. Il Sig. Felix Roberto Aguinaga  era peraltro Vicepresidente per diritto;  

7. La Conferenza disponeva, in quanto proposta di base per le discussioni, del documento intitolato "Progetto di accordo istitutivo dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" in data 2 aprile 2001, che è una versione riveduta dell'Accordo del 29 novembre 1924 modificato;  

8. All'esito della sua quarta sessione, la Conferenza ha adottato il 3 aprile 2001, in conformità alle disposizioni  del  suo regolamento interno, l'Atto finale della Conferenza al quale è allegato l'Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.), entrambi aperti alla firma nei locali della Societè Nationale d'Horticulture de France (Società Nazionale di Orticoltura francese) 84, rue de Grenelle - 7 5007 Parigi, il 3 aprile 2001 e successivamente  presso  la  sede dell'O.I.V., 18 ruye d'Aguessau - 75008 Parigi dal 4 aprile al 31 luglio 2001. L'Accordo istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.), è inoltre  sottoposto  ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione da parte degli Stati interessati;  

9. Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.   

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro governo hanno apposto la loro firma al presente Atto finale della Conferenza degli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, istitutivo dell'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.)

 

 Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.