Settore vinicolo - Norme sulla sicurezza nei posti di lavoro - Azienda vinicola - Procedimento riguardante un infortunio sul lavoro accaduto all'interno di azienda vinicola durante le operazioni di spostamento di un filtro per l’acqua di grosse dimensioni mediante l’impiego di un transpallet - Mancata informazione sui rischi per il lavoratore - Utilizzo di un mezzo inadeguato rispetto alle dimensioni dell’oggetto trasportato - Diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva - Obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio - Violazione di tale obbligo - Questione della rilevabilità di ufficio della violazione del divieto di riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ragione di un diverso apprezzamento delle prove orali assunte, in difetto di previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
SENTENZA
(Presidente: dott. Francesco Maria Ciampi - Relatore: dott.ssa Gabriella Cappello)
sui ricorsi proposti da:
B.G.A. nato a OMISSIS il OMISSIS;
CASA vinicola M. SRL;
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria e le conclusioni rassegnate dall’avv. Francesca Salvatori per l’INAIL, la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese come da allegata nota;
letta la memoria con la qual l’avv. Maria Pierfelice del foro di Pescara per B.G.A. ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nelle proprie.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila ha riformato, a seguito di appello interposto dalle parti civili C.M. e INAIL, la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. B.G.A. dal reato di cui all’art. 590, cod. pen., contestatole nella qualità di datore di lavoro del citato C., posto in essere in violazione delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, condannandola in via generica e in solido con il responsabile civile Casa vinicola M. s.r.l., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili suindicate.
2. La vicenda che ha dato origine al procedimento riguarda un infortunio sul lavoro accaduto nel 2016 all’Interno della suddetta azienda vinicola, durante le operazioni di spostamento di un filtro per l’acqua di grosse dimensioni mediante l’impiego di un transpallet che, secondo la ricostruzione operata dai giudici d’appello, sarebbe stato effettuato dal suddetto lavoratore, uno stagionale assunto da soli quindici giorni al momento dell’evento, unitamente al collega D.G. (figlio della B.), senza che il primo fosse formato e informato dei relativi rischi, utilizzando un mezzo inadeguato rispetto alle dimensioni dell’oggetto trasportato, avendo il D. impartito direttive al C. di continuare lo spostamento da solo, siccome richiamato ad altra incombenza. A seguito dell’oscillazione del filtro e del tentativo di stabilizzarlo con la sola forza muscolare, il lavoratore era rimasto schiacciato dalla caduta dell’oggetto, riportando le lesioni descritte in rubrica.
Il giudice d’appello, operata una rivalutazione delle prove, soprattutto di natura dichiarativa, ha disatteso, ai soli fini civili, le conclusioni cui era addivenuto il primo giudice (fondate su una ritenuta un’incertezza probatoria circa le mansioni attribuite alla vittima e il nesso di causa anche alla luce del comportamento tenuto dal lavoratore), affermando essere emersa, al contrario, piena prova su entrambi i profili e ritenendo del tutto generica e non preceduta da prove pratiche la formazione ricevuta dal lavoratore infortunato per soli tre giorni, anche tenuto conto della brevità del rapporto lavorativo. Ha, altresì, valutato le prove dichiarative, compresa la testimonianza del lavoratore infortunato e quella del teste di PG, a mente delle quali l’attrezzatura utilizzata per quell’operazione non poteva considerarsi idonea a spostare il filtro, dati il peso, il volume e l’altezza di esso, come confermato dallo stesso manuale d’uso che prevedeva, infatti, che il lavoratore addetto valutasse la necessità di coinvolgere altri lavoratori per il trasporto, valutazione che, nel concreto, il lavoratore non era stato in grado di compiere siccome non adeguatamente formato e informato.
Quanto all’incidenza del comportamento del lavoratore, quand’anche ritenuto imprudente, la Corte ne ha escluso l’idoneità a elidere il nesso etiologico tra la condotta contestata e le lesioni derivate dalla caduta del filtro, rilevando che si era trattato di una condotta perfettamente inserita nell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, non eccentrica rispetto ad essa e neppure imprevedibile, essendosi il lavoratore limitato a eseguire le direttive impartitegli dal D..
3. La difesa della B. ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale sostanziale e/o processuale, con riferimento alla ritenuta ammissibilità degli appelli proposti dalle parti civili, stante il difetto di un interesse conseguente alla formula assolutoria, dubitativa in ordine a uno degli elementi costitutivi dell’oggetto del reato, cioè il nesso di causalità, tale quindi da non compromettere il promovimento dell’azione civile nella sua propria sede. Su tale questione, espressamente devoluta con il gravame, la difesa ha rilevato il silenzio da parte del giudice d’appello.
Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, operata in maniera difforme dal giudice del secondo grado che ha valorizzato alcuni elementi, del tutto omettendo di considerare quelli di segno opposto. La difesa ha osservato che, pur ammettendosi che le dichiarazioni della persona, costituitasi parte civile, possano sorreggere la prova della responsabilità del soggetto accusato, allo stesso tempo il giudice è chiamato a un maggior scrupolo motivazionale. Nella specie, la Corte d’appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni del lavoratore infortunato, senza porle a confronto con quelle di altri dipendenti e, in particolare, con quelle del lavoratore dal quale secondo il C. era promanata la direttiva lavorativa, cioè D.G., a mente delle quali era lui stesso il soggetto deputato a utilizzare il transpallet, il C. essendo ancora nella fase dell’addestramento, avendo costui escluso di aver impartito al predetto l’ordine di continuare il trasporto del filtro senza di lui, essendo pure emerso che il C. non era deputato a quella mansione.
Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che la stessa Corte d’appello aveva evidenziato una contraddittorietà nelle dichiarazioni del C., laddove costui aveva affermato di non aver ricevuto alcuna formazione, dato rimasto documentalmente smentito, quanto alle modalità del trasporto del filtro, poi, essendo stato affermato da altri testi qualificati che l’impiego del transpallet era del tutto regolare anche da parte di un solo lavoratore, la Corte territoriale, di contro, avrebbe valorizzato le dichiarazioni del teste di PG, il quale si era però corretto allorquando aveva affermato che la scelta della modalità lavorativa di trasporto del filtro era rimessa alla discrezionalità e formazione del lavoratore. In definitiva, secondo parte ricorrente, vi sarebbe stato uno stravolgimento del ragionamento causale, senza considerare che l’evento poteva anche essere conseguenza di un semplice fraintendimento tra i due lavoratori, con conseguente violazione del canone dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
Infine, con il terzo motivo, ha dedotto violazione di norme penali sostanziali e processuali, quanto alla condanna solidale della B., assolta in primo grado dall’imputazione penale: secondo la ricorrente, una volta formatosi il giudicato assolutorio, la residuale responsabilità civile andava trattata secondo le regole del diritto civile, a mente delle quali non può configurarsi una responsabilità degli amministratori di una società di capitali (ente dotato di personalità giuridica autonoma) verso i terzi.
4. Anche il responsabile civile, Casa vinicola M. s.r.l., ha proposto ricorso avverso la sentenza con proprio difensore, formulando due motivi che sono sovrapponibili ai primi due formulati nell’interesse della B., ai quali si rinvia per comodità espositiva.
5. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
6. La difesa della parte civile INAIL ha depositato memoria e conclusioni con pari data, confutando gli argomenti di cui ai motivi dei ricorsi e chiedendone il rigetto con condanna dei ricorrenti alle spese come da separata nota.
7. La difesa della B. ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e insistito nelle proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen., risultando fondate, nei termini che si vanno a esporre, le doglianze articolate con il secondo motivo formulato nell’interesse di entrambi i ricorrenti, ritenuta, al contrario, la infondatezza del primo, anch’esso comune e del terzo formulato nell’interesse della B..
2. Orbene, muovendo da tali ultime censure, quanto alla prima, deve rilevarsi l’erroneità delle conclusioni di parte ricorrente in ordine alla ammissibilità dell’appello delle parti civili: può, invero, considerarsi consolidato l’orientamento per il quale il riconoscimento, come operato in termini generali dall’art. 576 codice di rito, alla parte civile del diritto di impugnazione non subisce limiti in correlazione alla formula assolutoria adottata dal giudice penale, in quanto le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall’art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall’inizio (Sez. 5, n. 27318 del 7/3/2019, Marzuoli, Rv. 276640 - 01; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 - 02; Sez. 4, n. 14194 del 18/3/2021, Sisti Maroni, Rv. 281016 - 01, in cui si è precisato che, diversamente opinando, si finirebbe con imporre alla parte di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare ab initio l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali; Sez. 2, n. 11934 del 5/10/2022, dep. 2023, Cuollo, Rv. 284444 - 01; e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 30616 del 7/5/2024, Angrisano, Rv. 286883 - 04).
Pur rilevandosi un silenzio motivazionale sul punto da parte del giudice d’appello, deve osservarsi come l’ammissibilità del gravame deve ritenersi implicitamente delibata alla stregua dei motivi che hanno sostenuto l’accoglimento dell’impugnazione ai soli fini civili, siccome accertamento ad essa preliminare, giovando a tal proposito il semplice rinvio operato dal giudice d’appello alla norma di cui all’art. 576 del codice di rito che riconosce, come detto, il diritto di impugnazione alla parte civile limitatamente ai capi della sentenza inerenti alla azione civile, non condizionandola a precise formule assolutorie.
Pertanto, non può che ribadirsi, anche in questa sede, quanto già chiarito da questa Corte di legittimità: è principio consolidato, infatti, che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermarne la responsabilità, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l’intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3 n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01; Sez. 4, n. 11958 del 13/2/2020, Vianello, in motivazione). La disciplina di cui all’art. 578 cod. proc. pen., infatti, non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell’art. 576 cod. proc. pen. riconosce, come sopra precisato, il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (Sez. 1 n. 26016 del 9/4/2013, Geat, Rv. 255714 - 01), in deroga all’art. 538 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 12255 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275473 - 02). Il principio è stato peraltro calibrato dalle Sezioni Unite di questa Corte anche con riferimento alla sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione o della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ritenuta ammissibile l’impugnazione della parte civile, ove con la stessa si contesti l’erroneità di detta dichiarazione (Sez. U. n. 28911 del 28/3/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, in cui la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l’interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare ex novo il giudizio civile).
3. Il terzo motivo proposto nell’interesse della B. è manifestamente infondato. Va rilevato in premessa che il responsabile civile risponde non direttamente ma per fatto altrui, il principio di "altruità" ricavandosi direttamente dal combinato disposto di cui agli artt. 185, comma 2, cod. pen. e 83, comma 1, cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 4, n. 10701 del 1/2/2012, Baraiolo, Rv. 252674 - 01, in cui si è, per l’appunto, affermato che la responsabilità diretta non si attaglia alla figura del responsabile civile che è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, con conseguente illegittimità della decisione che affermi la responsabilità diretta del responsabile civile e non già per fatto altrui, principio affermato in fattispecie in cui la S.C. ha censurato l’affermazione della responsabilità di un ente locale a titolo di culpa in eligendo e in vigilando, e quindi per fatto proprio, pur rivestendo nel processo la veste di responsabile civile; Sez. 6, n. 41520 del 27/9/2012, Zaccagnini, Rv. 253810 - 01, in cui si è ribadito che non può assumere la veste di responsabile civile ai sensi dell’art. 185 cod. pen. il soggetto che, versando in colpa, abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile).
Corollario di tali principi è che la legittimazione passiva del responsabile civile può sussistere se sia presente nel processo penale un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, a norma dell’art. 185 cod. pen. (Sez. 5, n. 28157 del 3/2/2015, Lande, Rv. 264913 - 01; Sez. 4, n. 42127 del 3/11/2021, Ingino, Rv. 282277 - 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva individuato il responsabile civile nella società di cui era dipendente la persona offesa ed amministratore di fatto l’imputato e, conseguentemente, nelle tre società successivamente sorte all’esito della scissione di essa, operata in epoca successiva all’Infortunio).
Nella specie è certamene esistente il rapporto di immedesimazione organica ritenuto dai giudici di merito, atteso che la B. è stata chiamata a rispondere del fatto illecito produttivo del danno nella qualità di rappresentante legale dell’ente (sul punto, Sez. U. civili n. 1545 del 20/1/2017).
Pertanto, non può condividersi la conclusione che la difesa ha preteso di trarre da tale premessa, affermando che la persona fisica non risponde ai fini civili, siccome legale rappresentante di una società di capitali, avente personalità giuridica: nella specie, infatti, del tutto correttamente si è ritenuta la responsabilità solo indiretta dell’ente per i danni derivati dalla condotta della B. che ha agito in virtù del rapporto di immedesimazione organica sopra richiamato. Del resto, è principio più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che la società, per il principio dell’immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall’organo amministrativo nell’esercizio delle sue funzioni, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto dall’organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell’assemblea, richiedendosi unicamente che l’atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell’attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall’art. 2395 cod. civ. (Sez. 1 civ., n. 25946 del 5/12/2011, Rv. 621020 - 01), atteso che la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l’ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale (Sez. 5 civ., n. 12675 del 23/5/2018, Rv. 649082 - 01).
4. La sentenza, tuttavia, deve essere annullata, con rinvio al giudice civile individuato a norma dell’art. 622, cod. proc. pen., per vizio della stessa quanto al rispetto delle regole processuali proprie del processo penale, essendo intervenuto un ribaltamento della decisione assolutoria (seppur ai soli fini civili).
La riforma della Corte di merito impone, infatti, la verifica dell’osservanza di due principi fondamentali del sistema processuale: il principio della motivazione rinforzata ed il principio della obbligatoria rinnovazione delle prove, in particolare di quelle dichiarative (art. 603, commi 3 e 3-bis, c.p.p.). Tale verifica, peraltro, a fronte di motivi di ricorso che, pur aggredendo l’impianto motivazionale e la valutazione comparativa delle prove sul punto devoluto, non hanno tuttavia posto la questione in maniera esplicita, deve essere condotta ex officio, secondo i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità.
Quanto al primo principio, non servono particolari considerazioni, essendo stato il medesimo ormai da anni recepito ed elaborato, come espressione delle fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., dalle Sezioni unite di questa Corte.
È sufficiente in proposito richiamare il diritto vivente (Sez. U., n. 14426 del 14 gennaio 2019, Pavan) che, rinviando a precedente arresto (Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679 - 01), ha precisato che «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato».
Quanto al secondo principio, invece, con particolare riferimento alle prove dichiarative, va ricordato, sempre in linea con il diritto vivente (Sez. U., n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267489 - 01), che «Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio». In quella sede, la Corte ha osservato, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo in tema di c.d. overturning, come si sia progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione. Si tratta di principio - afferma la Corte in maniera esplicita - fondato sul canone costituzionale del giusto processo «a favore dell’imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica». Le Sezioni unite individuano il referente normativo nel comma 3 dell’art. 603 c.p.p., precisando che «anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio» previsto da tale deposizione.
Il principio in questione non ha subito, peraltro, alcun condizionamento per il fatto che il legislatore, successivamente alla pronuncia, abbia introdotto il comma 3-bis dell’art. 603 e trasformato in disposizione legislativa un altro dei principi affermati da Sez. Unite Dasgupta («il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», Rv. 267487 - 01), individuandone il respiro costituzionale e il parametro interpretativo nella previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU. Il principio, come noto, è stato successivamente ritenuto operante anche ove l’appello sia stato proposto dalla parte civile, essendosi affermato che il giudice di appello che riformi ai soli fini civili la sentenza assolutoria di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787 - 01).
Peraltro, la questione della rilevabilità di ufficio della violazione del divieto di riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ragione di un diverso apprezzamento delle prove orali assunte, in difetto di previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, si è riproposta anche in seguito all’introduzione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la disposizione non contemplando, peraltro, alcuna sanzione processuale nel caso di sua inosservanza. Tuttavia, sul punto, va condiviso l’orientamento, progressivamente consolidatosi, secondo il quale è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l’imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, in motivazione, in cui si opera un richiamo anche a Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 45678 del 21/09/2002, n. m.; Sez. 2, n. 23931 del 4/05/2022, n. m.; Sez. 2, n. 20681 del 10/03/2022, n. m.; Sez. 5, n. 15285 dell’08/02/2022, n. m.; Sez. 1, n. 12011 del 11/01/2022, n. m.).
Nella sentenza n. 37979/2023 cit., peraltro, riprendendosi i temi già sviluppati nel richiamato precedente di quella stessa Sezione n. 14062/2021, si è tanto opportunamente, quanto condivisibilmente, osservato che tale soluzione è preferibile per due ordini di ragioni: da un lato, la disposizione all’esame costituisce espressione di un principio direttamente desumibile dall’art. 6 CEDU, che connota strutturalmente il giusto processo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (sul punto valendo un richiamo a Corte Edu, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; 4 giugno 2013 Kostecki c. Polonia; 28 febbraio 2017, Manoli c. Moldavia; 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; 24 novembre 1986, Unterpertinger c. Austria; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio, in cui i giudici di Strasburgo hanno ritenuto la violazione del parametro convenzionale qualora la sentenza di appello conduca ad una radicale modifica peggiorativa della decisione di primo grado, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria dovendo il giudice operare una valutazione diretta delle prove); dall’altro, è lo stesso diritto vivente, come sopra richiamato, ad avere affermato che è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito del giudizio di primo grado, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, così imponendo in appello, a fronte di una sentenza liberatoria di primo grado, il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l’apprezzamento degli apporti dichiarativi, la regola processuale essendo espressione del canone di giudizio dell’ «oltre ogni ragionevole dubbio». E, in tale prospettiva, dunque, la regola processuale in argomento finisce per rappresentare una delle garanzie fondamentali del processo penale, al pari del principio di presunzione di innocenza dell’imputato, di quello dell’onere della prova a carico esclusivo dell’accusa e, ancora, dell’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie. Conclude il giudice di legittimità affermando che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha codificato, in definitiva, un principio immanente nel nostro sistema processuale penale, cosicché le altre regole in materia di impugnazione devono cedere di fronte ad un parametro che fonda l’esercizio stesso della giurisdizione penale, posto che la mancata osservanza di quel principio finisce per qualificare la relativa sentenza di condanna come una pronuncia adottata al di fuori dei casi consentiti dalla legge, assimilabile, per certi versi, ad una sentenza che abbia applicato una pena illegale (operando un rinvio a decisioni, pur riferibili ad altre materie, quali Sez. 4, n. 2147 del 13/01/2021, Macellaro, Rv. 280482 - 02; Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565 - 02).
Peraltro, conclusivamente, mette conto considerare che è lo stesso giudice delle leggi ad avere affermato che «Le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata (sentenza n. 49 del 2015)» (Corte cost. n. 43 del 2018). Ne deriva che il giudice italiano ha l’obbligo di interpretare le norme dell’ordinamento nazionale - compresa, dunque, quella "strumentale" dettata dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., concernente la rilevabilità d’ufficio di questioni nel giudizio di legittimità - in maniera conforme alle disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali e al significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU: disposizioni che, costituendo altrettante norme interposte rispetto al principio costituzionale dettato dall’art. 117 Cost., comma 1, diventano parametro di riferimento anche per una esegesi delle norme interne che risulti costituzionalmente orientata (Sez. 6, n. 37979/2023, cit., in motivazione).
Tali principi, peraltro, sono stati espressi anche in altre pronunce, nelle quali si è operato un rinvio anche a Sez. U. Cremonini del 2021 (Sez. 4, n. 37956 del 05/10/2021, ANAS, Rv. 282343 - 01).
5. Operata tale premessa in diritto, deve rilevarsi quanto al caso all’esame, che la decisione con la quale i giudici della Corte d’appello hanno inteso a ribaltare, sia pure ai soli fini civili, quella di primo grado, integralmente favorevole agli odierni ricorrenti si basa esattamente sulla rivalutazione delle prove, prevalentemente di natura dichiarativa, rappresentate soprattutto dal riferito della persona offesa e del teste di polizia giudiziaria, CIANCIARUSO, proprio in relazione a fatti strettamente rilevanti ai fini della valutazione di responsabilità, avuto riguardo alla circostanza delle disposizioni impartite al lavoratore dal figlio della B. e alla effettività della formazione ricevuta. Sussisteva, dunque, per quel giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di tali prove, siccome decisive, ha fondato la riforma della sentenza assolutoria, l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, la decisività di esse derivando dalle stesse argomentazioni della Corte d’appello, che sulle stesse ha fondato la conclusione secondo la quale, nell’occorso, era stato proprio il D. a impartire al C. l’ordine di continuare lo spostamento del filtro in sua assenza.
6. Pertanto, come già anticipato, la sentenza deve essere annullata con rinvio e tale rinvio va disposto al giudice civile competente individuato a norma dell’art. 622, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01, in cui si è affermato il principio per il quale, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello), al quale va rimessa anche la regolamentazione tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2024