Regolamento (UE) 2021/2115 - Applicazione della normativa unionale recante disposizioni sull’attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo - Chiarimenti.
(Circolare 19/12/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA
PIUE V
A seguito delle varie richieste di chiarimenti in merito all’attuazione dei programmi operativi, sollecitate dalla filiera e dalle Regioni e Provincie autonome in indirizzo, si rende necessario fornire talune precisazioni sulle disposizioni di seguito specificate.
L’obiettivo è quello di acquisire un’interpretazione conforme al diritto unionale, per consentire alle Regioni l’applicazione uniforme delle disposizioni recanti l’attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo e per agevolare gli operatori all’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Piano Strategico della PAC.
1. Chiarimenti in merito a talune casistiche in relazioni alle quali è possibile derogare all’obbligo di presentazione dei tre preventivi (allegato 1, capitolo 15, del DM n. 525633 del 27.9.2023 in materia di “Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d’anno”).
Si conferma in linea generale la necessità di acquisire, per la fornitura di beni materiali e servizi, almeno tre preventivi tra loro comparabili, secondo le specifiche già indicate. Tuttavia, è possibile presentare un’unica offerta qualora, a titolo esemplificativo, ricorrano le seguenti casistiche:
• per un prodotto brevettato, la OP/AOP potrà presentare un solo preventivo che dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di unicità del fornitore;
• nel caso di affitto di spazi fieristici;
• nel caso di manifestazioni sportive (incluse le sponsorizzazioni) pur sempre se giustificate da un progetto promozionale che identifichi i possibili benefici per la OP/AOP;
• nell’ambito della realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazione coordinati da un istituto universitario e da centri di ricerca pubblici; il progetto comprensivo dei costi a carico dei soggetti coinvolti, firmato dal Direttore/Responsabile del Dipartimento/Centro di Ricerca pubblico costituirà, l’unico documento di spesa da presentare.
In ogni caso l’OP/AOP dovrà presentare una relazione tecnica in cui si illustrano e si documentano i motivi per cui non è possibile presentare i tre preventivi, ossia in tutti i casi di dichiarata unicità del fornitore. Tale relazione non è necessaria nella casistica illustrata all’ultimo punto dell’elenco precedente, ovvero laddove il progetto viene presentato e firmato da Università e/o Enti di Ricerca pubblici.
Per quanto concerne, invece, le spese legate alla divulgazione, trattandosi per lo più di spese per conferenze, convegni, meeting e pubblicazioni, queste rientrano nella regola generale dei tre preventivi.
Inoltre, si chiarisce che per le tipologie di spesa per le quali sono stati determinati a livello di circolare dipartimentale i valori massimi e gli importi forfettari, nonché le unità di costo standard (UCS), non è richiesta la presentazione di preventivi.
2. Chiarimenti in merito alla presentazione di preventivi da parte di una ditta che è partecipata dalla OP/AOP o da uno o più componenti direttivi della OP/AOP.
In generale, si ribadisce che la OP/AOP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e indipendenti tra loro e senza legami o potenziali conflitti di interessi con i membri direttivi dell’OP. Se una ditta fornitrice è direttamente partecipata dalla OP/AOP è possibile privilegiare quest’ultima offerta nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 17, comma 8, lett. a) del DM nr. 0525633 del 27/9/2023.
Resta ferma la possibilità per l’OP o AOP interessata, una volta che la Regione ha individuato il congruo prezzo di mercato della prestazione attraverso l’esame dei preventivi ad essa sottoposti, di rivolgersi anche a fornitori diversi da quelli interpellati, nella misura in cui tale scelta ricada su una prestazione avente le stesse caratteristiche e lo stesso prezzo di quello di cui al preventivo più basso, o comunque abbia uno scostamento da quest’ultimo adeguatamente giustificato e supportato dalla relazione tecnico/economica richiesta dalla normativa richiamata.
Qualora invece il prezzo della prestazione presenti uno scostamento rispetto a quello più basso, si richiama comunque la necessità che la scelta ricada su un soggetto che garantisca l’assenza di un conflitto di interessi, che configuri l’interessa personale di uno o più membri direttivi della Organizzazione.
3. Voci di sommario “a.A.9.22 Pali in legno per limoneti su terrazzamenti” e “f.A.10.4 Strutture di protezione con pali in legno per pergolati su limoneti su terrazzamenti”.
In assenza di valori standard (UCS o prezzari) a cui riferirsi, segnatamente alle voci di sommario “a.A.9.22
Pali in legno per limoneti su terrazzamenti” e “f.A.10.4 Strutture di protezione con pali in legno per pergolati su limoneti su terrazzamenti”, la congruità della spesa si determina secondo le specifiche già indicate, acquisendo per la fornitura di beni materiali e servizi, almeno tre preventivi tra loro comparabili.
4. Chiarimenti in merito a costi amministrativi ammissibili tra i quali si possono annoverare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il personale amministrativo della OP / AOP;
• un software per la gestione amministrativa degli interventi e per il monitoraggio dell’andamento del Programma operativo che rispondono all’esigenza di monitoraggio della programmazione pluriennale
Ai sensi del DM n. 525633 del 27.9.2023 sono ammissibili i costi amministrativi sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (2) del regolamento delegato (UE) 2022/126). Di conseguenza, il costo del personale amministrativo è ammissibile nella misura in cui è strettamente collegato alla realizzazione di uno specifico intervento e comunque nei limiti del 4% della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento stesso. L’ammissibilità di tali costi è subordinata alla dimostrazione della loro pertinenza e del loro sostenimento.
Diversamente, i costi amministrativi legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo sono ritenuti ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (3) del regolamento delegato (UE) 2022/126.
Per tali ragioni, le spese per l’acquisto di un software per la gestione amministrativa degli interventi e per il monitoraggio dell’andamento del Programma operativo non sono ammissibili in quanto il richiamato art. 23 le classifica nel paragrafo 3 (spese generali) con una copertura forfettaria pari al 2%. Analogamente i costi di personale se legati alla gestione ordinaria del Programma operativo.
5. Chiarimenti relativi all’acquisizione di: carrelli elevatori, transpallet elettrici, sistemi di sollevamento, cassoni/box di trasporto e più in generale di sistemi robotizzati definiti come autonomous Mobile Robot (AMR Robot) e autonomous mobile robots (AGV Robot) così come anche i satelliti per il trasporto all’interno di scaffalature e magazzini semiautomatizzati e se possono essere ricompresi nella definizione di intervento di cui all’obiettivo g): “g.A.2 acquisizione o miglioramento di impianti di lavorazione, trasformazione e confezionamento”.
L’acquisizione di veicoli a guida automatizzata e la progettazione di soluzioni più avanzate per la movimentazione dei materiali nei processi di intralogistica e logistica di magazzino, segnatamente industriali, si ritiene pertinente con l’obiettivo g). Infatti, gli “interventi” programmabili si muovono anche nell’ottica dell’innovazione dei processi di gestione del prodotto. A tal fine sono funzionali l’organizzazione e la razionalizzazione delle attività sia nella fase di concentrazione dell'offerta, con la progettazione e con la razionalizzazione delle fasi della filiera produttiva, che nel monitoraggio della gestione dei flussi delle merci.
Nelle more dell’individuazione di una classificazione degli interventi più specifica, si ritiene possibile che dette acquisizioni possano essere ascritte nell’ambito dell’intervento “g.A.2” ed abbiano valenza di soluzione innovativa.
6. Chiarimenti in ordine all’innalzamento del limite di cui al paragrafo 1 dell’art. 52 del Reg. (UE) 2021/2115 dal 50 % all’80 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f), se tale spesa copre almeno il 20 % della spesa nell’ambito del programma operativo.
Secondo tale disposizione, una OP/AOP soddisfa le condizioni per beneficiare di un’intensità di aiuto pari all'80% se le spese collegate agli obiettivi e) e f) coprono almeno il 20% delle spese nell'ambito del programma operativo pluriennale. La norma europea non specifica la ripartizione percentuale della spesa tra l’obiettivo e) e l’obiettivo f) e neanche una soglia percentuale minima. Di conseguenza, per beneficiare dell'aumento dell’intensità dell’aiuto all'80%, le spese relative all'attuazione degli interventi devono essere collegate a entrambi gli obiettivi, vale a dire all’obiettivo "agroambientale" e all’obiettivo "climatico".
Al riguardo si precisa che solo il tasso di aiuto degli interventi collegati agli obiettivi e) e f) può essere elevato all'80%.
L’aumento dell’intensità dell’aiuto all'80% può essere concesso a condizione che la previsione pluriennale soddisfi le condizioni sopra dette. Ciò è possibile, quindi, sin dal primo anno del programma operativo.
L’art. 27, comma 5 del DM nr. 0525633 del 27/9/2023 stabilisce che qualora, a conclusione del PO, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all’art. 50, comma 7, lettere a), b) e c) del regolamento di base, l’aiuto dell’ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.
Di conseguenza, nel caso in cui al termine dell’ultimo anno di programma operativo, le condizioni non risultassero soddisfatte si applica una sanzione proporzionale alla quota di spesa non realizzata.
Gli stessi principi e le stesse regole si applicheranno anche in relazione agli interventi legati all’obiettivo ricerca e sviluppo, obiettivo d).
In linea generale si evidenzia che ai sensi dell’art. 50, par. 7, lett. a) e b) del Reg. UE 2021/2115 il programma operativo deve garantire che almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f) e che il programma operativo comprenda almeno tre interventi connessi ai medesimi obiettivi.
Si precisa che il soddisfacimento delle condizioni sopra richiamate deve avvenire nell’arco temporale di realizzazione dell’intera durata del programma operativo, quindi su base pluriennale. Pertanto, la verifica del soddisfacimento di tali condizioni avverrà alla fine del programma operativo, comportando, se del caso, a norma dell’articolo 27, comma 5, del decreto ministeriale, una riduzione dell’aiuto dell’ultimo anno del programma operativo proporzionale alla mancata realizzazione di una o di entrambe le condizioni.
Altresì, in presenza di azioni ambientali che prevedono che una superficie minima venga mantenuta per un certo periodo minimo, si precisa che detta superficie è quella riscontrata nella rendicontazione del primo anno di impegno, ovvero quella ammessa.
Si evidenzia che, di anno in anno, la superficie minima può derivare da parcelle, produttori e colture diverse, purché riconducibili agli impegni da assumere per i corrispondenti interventi, con l’unica limitazione sulle parcelle in relazione alle quali viene praticata l’agricoltura biologica.
Inoltre, La medesima superficie può essere oggetto di realizzazione di più interventi, in tal caso conterà come se fossero superfici separate.
Rispetto al mantenimento degli impegni per i quali è prevista una durata e una superficie minima, valgono le seguenti condizioni applicative:
- qualora l’impegno temporale previsto dall’intervento venga interrotto prima del periodo minimo previsto, l’intervento si considera non realizzato e gli aiuti erogati negli anni precedenti per l’intervento medesimo vengono recuperati. Questa condizione impatterà sulla verifica dell’ultimo anno del programma operativo per la definizione dell’eventuale sanzione. La mancata realizzazione di uno degli interventi produce una decurtazione dell’aiuto dell’ultimo anno pari al 33% nel caso di 1 intervento non realizzato sui 3 obbligatori (1/3=33%), e così via.
L’azione non si considera interrotta nel caso in cui ci sia un passaggio dall’intervento produzione integrata a quello dedicato alla produzione biologica o viceversa, purché tale passaggio sia per una uguale superficie, interessi le medesime particelle e venga garantita l’attività di controllo per verificare il soddisfacimento dell’impegno fuori dal regime degli interventi settoriali.
- Nel caso in cui l’impegno a mantenere una superficie minima non venga rispettato, purché la superficie non si azzeri nel periodo minimo e, quindi, si configuri una situazione similare al precedente trattino, si considera l’intervento realizzato parzialmente. La parziale realizzazione impatterà sugli aiuti già erogati negli anni precedenti per il medesimo intervento e sulla verifica effettuata nell’ultimo anno del programma operativo per la definizione dell’eventuale sanzione.
Nel caso in cui l’intervento sia interrotto o parzialmente realizzato per cause di forza maggiore certificate dagli organi competenti, non si applicano le sanzioni previste.
7. Distinzione tra il rappresentante legale di una OP/AOP e il rappresentante legale della filiale
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del DM nr. 0525633 del 27/9/2023 la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale, costituisce requisito necessario per il riconoscimento della filiale. Il divieto di cumulo delle cariche è finalizzato ad evitare che possano prevalere gli interessi della filiale rispetto a quelli della OP/AOP o dei soci che ne detengono le quote segnatamente agli aspetti legati alla democraticità delle decisioni. L’assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale è un principio da salvaguardare. Tuttavia, è previsto che la filiale negli organi gestionali garantisca comunque la presenza di una rappresentanza della OP.
8. Chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno nella valutazione dei PO del confronto dei preventivi tra OP.
Si ribadisce quanto già specificato nelle “Linee guida sulle attività istruttorie per le approvazioni dei programmi operativi” di cui alla circolare dipartimentale del 29 marzo 2024, prot. n. 149769 ricordando che il confronto delle offerte afferenti a diverse Organizzazioni è un’opportunità e non un obbligo. Pertanto, la Regione competente può decidere se effettuare il confronto o meno, ferma restando la necessità di garantire il prezzo più congruo a parità di condizioni.
9. Anno di riferimento a cui si riferisce la soglia del 20% nei casi di delega alla fatturazione. (articolo 7 del DM del 27 settembre 2023, prot. n. 525633).
Ai sensi del comma 1, della norma in esame, nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta a consentire l’emissione delle fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell’anno considerato.
Al riguardo il successivo comma 3 precisa, inoltre, che le Organizzazioni che intendono avvalersi della delega per la fatturazione devono presentare la richiesta “contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l’annualità successiva”.
Di conseguenza, il periodo di riferimento contabile precedente citato dalla disposizione coincide necessariamente con il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio dell’anno considerato.
10. Rateizzazione investimenti - Art. 11 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
La disposizione unionale stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, possa essere finanziato in un unico importo o in rate approvate, se del caso, nel programma operativo o così come specificato dagli Stati membri negli interventi pertinenti.
Pertanto, non sussistono impedimenti riguardo all’opportunità di rateizzare gli investimenti.
Ogni Regione e Provincia autonoma può stabilire, ove necessario, ulteriori restrizioni per esempio attraverso l’introduzione di una soglia finanziaria al di sopra della quale è consentita la rateizzazione o di una durata del piano di rateizzazione inferiore ai cinque anni, in funzione dell’entità dell’investimento o del programma operativo.
In ogni caso, l’Amministrazione deve essere in grado di controllare agevolmente la regolarità e la correttezza di tale operazione. In tal senso, pertanto, la rateizzazione è consentita salvo diversa decisione assunta dalla Regione o Provincia autonoma competente, a condizione che quest’ultima approvi un piano di rateizzazione della durata massima di cinque anni che non potrà essere soggetto ad alcuna modifica nel corso della sua intera durata né in relazione all’entità della rata né al numero delle rate. Non sarà quindi possibile sospendere la rateizzazione e recuperare successivamente i ratei non rendicontati. Lo stesso investimento non può essere oggetto di due o più piani di rateizzazione anche se distinti temporalmente.
Per consentire un agevole controllo anche nella fase di rendicontazione le Regioni e Provincie autonome competenti dovranno garantire la presenza dei piani di rateizzazione all’interno dei provvedimenti di approvazione.
Sono fatte salve le rateizzazioni inserite nei programmi già approvati alla data del 20 gennaio 2025.
11. Controventature verticali nella parte terminale di ogni campata nell’ambito della definizione di intervento di cui all’obiettivo a) “a.A.3.8 - Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale”.
In relazione alla possibilità di installare delle controventature verticali nella parte terminale di ogni
campata, e, in particolare, all’eventualità di includere detto miglioramento nella definizione di intervento di cui all’Obiettivo in esame, considerato che il rafforzamento delle strutture serricole esistenti permetterebbe alle OP interessate di ampliare le opportunità di sottoscrivere polizze assicurative sulle calamità naturali, nelle more dell’individuazione di una classificazione degli interventi più specifica, si ritiene che dette acquisizioni possano essere ascritte nell’ambito dell’intervento “a.A.3.8”.
12. In relazione agli indicatori di risultato e alle informazioni a essi correlate, che dovranno essere parte integrante dei programmi operativi delle Organizzazioni a partire dai programmi operativi 2026, si fa riferimento all’Allegato I.
Si specifica che i chiarimenti forniti ai punti 1., 2., 4., 5., 8., 10., e gli esempi di cui all’allegato 1, punto 1, sono riferibili anche all’attuazione dei programmi operativi del settore delle patate di cui al DM n. 0525708 del 27.9.2023.
La presente Circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
IL DIRETTORE GENERALE
Damiano Li Vecchi
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.