Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 20-12-2024
Numero provvedimento: 672800
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 13-02-2025
Numero gazzetta: 36

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 4, deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2024/2025.

(D.M. 20/12/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 13 febbraio 2025, n. 36)


Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e ss.mm. e ii. recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;

VISTO il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Ministri, in particolare, l’on Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 203, n. 285, recante “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale “sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi    fermentazione     o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1  bar  e dei vini  con  la  menzione tradizionale «vivace»,  quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi  compresi  i vini passiti e i vini senza  IG purché individuati,  con  riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate”;

VISTO l’articolo 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni “Passito”, “Vino passito” sono attribuite alle categorie dei vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica tranquilli;

CONSIDERATO che i disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;

RITENUTO di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2024/2025;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;


 

DECRETA



Articolo 1

(Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni)

1. Per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2025.

2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2025.

3. Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2025.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

IL MINISTRO

Francesco Lollobrigida

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)