Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati.
(D.M. 20/12/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 13 febbraio 2025, n. 36)
Il presente decreto è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.M. 14 maggio 2025, prot. n. 213946.
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
VISTA, in particolare, il punto 74 lettera b) del citato regolamento (UE) 2021/2117 che modifica la Parte II dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo la categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
VISTA, in particolare, la Parte II dell’allegato VII del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce: “le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti la categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati”;
VISTA, in particolare, la Parte I, sezione E, dell’allegato VIII del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che definisce i “Processi di dealcolizzazione”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, e le dichiarazioni obbligatorie;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/934 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (nel seguito TUA) e, in particolare, gli articoli 27, 28 e 33, concernenti, rispettivamente, l’ambito applicativo dell’imposta sull’alcole, i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche e il relativo accertamento dell’accisa;
VISTO il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 concernente “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene” e, in particolare, l’articolo 23 concernente la vigilanza sulle materie prime alcoligene;
VISTO il decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 settembre 2017, n. 11294 e ss. mm. e ii., concernente la “Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238”;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm. e ii., recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” ed in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 178 del 16 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante il “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, Registrato della Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro delle dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: l’On. Francesco Lollobrigida;
RITENUTO necessario definire le modalità di produzione, detenzione, l’etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolazione totale o parziale;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;
DECRETA
Art. 1
(Finalità)
1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione), la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) “dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.,
b) “parzialmente dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione.
Art. 2
(Modalità di esecuzione)
1. La dealcolazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla parte I, sezione E, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolato e parzialmente dealcolato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934. La gassificazione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati può avvenire negli stabilimenti promiscui di cui all’articolo 14 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 purché tali processi di gassificazione siano preventivamente comunicati all’ICQRF. Nel caso in cui la gassificazione dei prodotti dealcolati avvenga negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, la comunicazione preventiva può essere fatta congiuntamente alla elaborazione di vino spumante.
5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene in stabilimenti o in locali dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tali stabilimenti o locali garantiscono che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in circuito separato, chiuso e monitorato, in conformità alle procedure di cui all’articolo 33 commi 1, 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm. e ii.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell’oggetto: “Comunicazione preventiva di dealcolazione - codice ICQRF …”;
b. nel testo:
- precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale;
- data di inizio del processo di dealcolazione;
- categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolazione;
- codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolare e del/dei recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.
Art. 3
(Prodotti vitivinicoli esclusi)
1. Il processo di dealcolazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.
Art. 4
(Altri adempimenti)
1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolazione con tecnica a membrana, è utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il sottoprodotto risultante, potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.
3. Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.
Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)