Vendite sottocosto.
Con la legge 2941 del 12 settembre 2001, il Parlamento greco ha vietato a decorrere dal 1° gennaio 2002 la vendita di prodotti sottocosto salvo talune deroghe ben precise. Tale legge è stata adottata a seguito di trattative tra le associazioni dei commercianti e dei produttori ed è stata approvata indistintamente da tutti i partiti presenti nel Parlamento greco. Disposizioni legislative che vietano le vendite sottocosto sono in vigore ormai da anni in diversi Stati membri dell'Unione, ad esempio, in Francia, ed hanno quale obiettivo quello di proteggere i consumatori e la concorrenza da pratiche illecite.
Premesso che la proposta di regolamento della Commissione del 2 ottobre 2001 concernente la promozione delle vendite nel mercato interno, consente le vendite sottocosto, intende la Commissione verificare se tali prassi commerciali possano essere considerate illecite visto che le offerte per allettare il consumatore danno luogo infine a una continua concentrazione e a situazioni di monopolio? Dato che taluni Stati membri hanno introdotto all'unanimità divieti per le vendite sottocosto in modo da proteggersi dalle situazioni di monopolio, per quale motivo la Commissione non opta per il principio della sussidiarietà?
Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione
(26 febbraio 2002)
La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per l'aggiornamento in merito alla situazione esistente in Grecia in relazione alla disciplina delle vendite sottocosto. La Commissione era a conoscenza della novità costituita dal divieto di tali vendite introdotto nello Stato membro in questione l'1 ottobre 2001.
L'onorevole parlamentare fa riferimento alla proposta della Commissione relativa ad un regolamento sulla promozione delle vendite nel mercato interno(1), nella quale si propone di abolire il divieto generale delle vendite sottocosto per sostituirlo con rigorose prescrizioni in fatto d'informazioni.
La Commissione riconosce che in determinate circostanze le vendite sottocosto possono servire ad impedire l'ingresso di nuovi operatori in un mercato oppure a provocarne l'abbandono. Queste politiche di prezzi aggressive sono illegali in tutti gli Stati membri a norma della disciplina della concorrenza. Le vendite sottocosto possono tuttavia risultare tali da favorire la concorrenza: i fornitori di prodotti o servizi che desiderino esser presenti su un mercato estero, nel quale la loro marca non gode di alcuna notorietà, si serviranno così di campagne temporanee di vendite in perdita per far presa su tale mercato; analogamente nel caso di prodotti o servizi innovativi che facciano concorrenza ad altri già affermati occorrerà spesso ricorrere a tali campagne per convincere i clienti a provare i prodotti od i servizi nuovi o migliorati.
La Commissione ritiene quindi opportuno allentare i divieti in questione, a condizione di stabilire prescrizioni rigorose in tema d'informazioni e di trasparenza. Essa desidera garantire che le campagne di vendita in perdita possano continuare a rappresentare uno stimolo per la concorrenza venendo impiegate in quanto mezzo per accedere a mercati esteri già esistenti oppure per sviluppare i mercati per prodotti o servizi nuovi. La commissione ha dunque proposto che le vendite sottocosto siano consentite, ma subordinate a rigorose prescrizioni in tema d'informazione e di trasparenza, atte a coadiuvare una più efficace applicazione della legislazione antitrust in questo campo.
L'onorevole parlamentare s'interroga circa il motivo per il quale la Commissione si sente obbligata ad armonizzare la disciplina di questo settore invece di applicare il principio di sussidiarietà. Per rispondere ai suoi dubbi la Commissione desidera far notare che, prima di proporre il regolamento in questione, essa ha discusso questi aspetti ed altri attinenti alla regolamentazione delle attività di promozione commerciale nell'ambito del gruppo d'esperti in tema di comunicazioni commerciali., i cui membri sono nominati dagli Stati. Detto gruppo d'esperti ha riconosciuto anche pubblicamente che il sussistere di differenze tra le varie regolamentazioni nazionali in questo campo darebbe origine ad ostacoli tali da intralciare il mercato interno. A parere della Commissione le differenze tra le normative nazionali che limitano l'entità degli sconti non solo impediscono alle imprese di lanciare campagne transfrontaliere di promozione commerciale, ma riducono anche la trasparenza transfrontaliera dei prezzi in seguito all'introduzione dell'euro.
Ciò mina la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero, il che a sua volta impedisce al mercato interno di funzionare a pieno vantaggio sia dei consumatori che delle imprese. Per questi motivi la Commissione si ritiene giustificata nel proporre l'armonizzazione in questione allo scopo di realizzare il mercato interno nel settore delle promozioni commerciali.