Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 30-12-2024
Numero provvedimento: 678375
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto ministeriale recante modalità di funzionamento del Tavolo tecnico per la produzione biologica ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

(D.M. 30/12/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

VISTO in particolare l’articolo 5 della soprarichiamata legge che al comma 1 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica, al comma 3 definisce la composizione del Tavolo, al comma 4 ne stabilisce i compiti e al comma 5 prevede che, con decreto del Ministro, siano definite le modalità di funzionamento del Tavolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il Sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge in data 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3, che dispone che il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assuma la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2022 n. 603905 recante “Delega di attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, Sig. Luigi D’Eramo” e, in particolare l’art. 1 dove è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Sig. Luigi D’Eramo, le funzioni relative all’agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 6 dicembre 2023, concernente “Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”, in vigore dal 21 dicembre 2023;

PRESO ATTO della nota n. 273483 del 19 giugno 2024, con cui la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha individuato come componenti del Tavolo le Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Puglia;

RITENUTO necessario, al fine del funzionamento del Tavolo tecnico per la produzione biologica, definire, ove non specificatamente previsto dall’articolo 5, comma 3 della legge 9 marzo 2022 n. 23, i componenti del Tavolo;

CONSIDERATE le comunicazioni intercorse tra il Ministero per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste e i soggetti indicati dall’articolo 5, comma 3 della legge 9 marzo 2022;


 

DECRETA



Articolo 1

Composizione del Tavolo Tecnico

1. Il Tavolo tecnico per la produzione biologica (di seguito Tavolo), di cui all’articolo 5, comma 1 della legge 9 marzo 2022 n. 23 (di seguito Legge), è composto da

a) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Masaf);

b) Ministero della salute;

c) Ministero della transizione ecologica;

d) Regione Emilia-Romagna;

e) Regione Friuli-Venezia Giulia;

f) Regione Piemonte;

g) Regione Puglia;

h) Associazione nazionale dei comuni italiani i) Alleanza delle Cooperative Italiane,

j) Confederazione Italiana Agricoltori;

k) Confagricoltura;

l) Coldiretti;

m) Copagri (Confederazione produttori agricoli);

n) Aiab (Associazione italiana per l’agricoltura biologica);

o) Anabio (Associazione nazionale agricoltura biologica e biodinamica);

p) Anaprobio Italia (Associazione produttori biologici Copagri);

q) Asso.bio;

r) Associazione di produttori Sardegna bio;

s) Associazione produttori Italia bio;

t) Bio.mic (Associazione nazionale di operatori biologici);

u) Biol Italia (Associazione di produttori biologici;

v) Coldiretti bio (Associazione delle imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti);

w) Federbio (Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica);

x) Upbio - Unione Produttori Biologici e Biodinamici;

y) Vitaly agribio;

z) Associazione per l'agricoltura Biodinamica;

aa) Assofertilizzanti-federchimica;

bb) Ibma Italia (International biocontrol manufactures association Italia);

cc) Codancons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori);

dd) Federconsumatori;

ee) Acu (Associazione consumatori utenti);

ff) Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria);

gg) Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

hh) Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche);

ii) Distretto biologico Val di Vara (Liguria);

jj) Distretto biologico Sabino e della Via di Francesco (Lazio);

kk) Distretto biologico Sardegna bio (Sardegna);

ll) Bioagricert; mm) Suolo e Salute; nn) Valoritalia.

2. Il Masaf partecipa con il capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, il direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, il dirigente dell’ufficio PQA 2 – agricoltura biologica, sistemi di qualità alimentare nazionale.

3. I componenti del Tavolo partecipano alle sedute dello stesso tramite propri rappresentanti all’uopo designati.

4. In caso di problematiche particolarmente complesse, il Masaf può estendere la partecipazione al Tavolo ad esperti non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1.

5. La composizione del Tavolo può essere aggiornata dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 della Legge.

 

Articolo 2

Funzionamento del Tavolo Tecnico

1. Le attività del Tavolo sono coordinate dal Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica. In caso di impedimento il Capo Dipartimento è sostituito dal direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente dell’ufficio PQA2 che si avvale del personale dello stesso ufficio per i compiti di segreteria.

3. L’ufficio PQA2 svolge il ruolo di segreteria.

4. Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni volta che il Masaf lo ritenga necessario in ragione delle finalità di interlocuzione tecnico-istituzionale previste dalla Legge.

5. Per ogni seduta viene redatto un verbale sintetico che viene trasmesso ai partecipanti.

6. Le riunioni del Tavolo possono svolgersi presso la sede del Masaf, da remoto o con modalità mista.

7. Non è previsto un numero minimo di partecipanti per la validità delle sedute.

8. La partecipazione al Tavolo non comporta alcun onere per la finanza pubblica come previsto dall’art. 5, comma 5, della Legge.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet del Ministero.

Per delega

Il Sottosegretario di Stato

Luigi D’Eramo

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)