Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Distillazione, sottoprodotti e alcoli, Vini liquorosi
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 18-12-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 05-02-2002
Numero gazzetta: 30
Data aggiornamento: 01-01-1970

Consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti.

Articolo 1.

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti che disciplinano gli obblighi in materia di ottenimento, detenzione, circolazione, destinazione dei sottoprodotti della vinificazione, i produttori di vini liquorosi consegnano in distilleria le fecce provenienti dalla filtrazione dei mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, secondo le disposizioni previste dal presente provvedimento.

 

Articolo 2.

1. I produttori di vini liquorosi per la consegna in distilleria delle fecce di cui al precedente art. 1, emettono, per il trasporto del prodotto, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA).

2. Nel documento di cui al primo comma sono indicate nell’apposita casella il riferimento alla voce doganale della T.D.C. codice 2307 e la denominazione «Feccia di vino liquoroso», oltre agli altri elementi prescritti, ad eccezione della gradazione nei soli casi di spedizioni che abbiano inizio e termine nel territorio dello Stato.

 

Articolo 3.

Per la detenzione ed il trasporto delle fecce di cui all’art. 1 del presente decreto è prestata garanzia, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di deposito e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o trasportato.

 

Articolo 4.

1. La consegna dei sottoprodotti in distilleria avviene sulla base di un piano proposto dai produttori e approvato dall’ufficio tecnico di finanza e dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio. L’ufficio tecnico di Finanza provvederà sistematicamente, all’atto dell’entrata in distilleria, ad effettuare i controlli relativi al tenore in alcool delle fecce di vino liquoroso.

2. Ai fini della concessione dell’aiuto comunitario previsto per la distillazione dei sottoprodotti, per le fecce di vino liquoroso consegnate in distilleria viene preso in considerazione un volume di alcool forfettario pari a 4 litri per 100 chilogrammi di sottoprodotto.