Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 18-12-2024
Numero provvedimento: 3196
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 19-12-2024

Regolamento (UE) 2024/3196 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello.

(Regolamento (UE) 18/12/2024, n. 2024/3196, pubblicato in G.U.U.E. 19 dicembre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 sono elencati nell’allegato I di tale regolamento.

(2) Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione ha introdotto nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 una nuova voce relativa alle «foglie di ravanello» come prodotto cui dovevano essere applicati gli stessi LMR dei «cavoli ricci». A seguito del ricevimento di informazioni che fanno ritenere che gli LMR per i cavoli ricci possano non essere idonei in tutti i casi per le foglie di ravanello e che siano necessarie sperimentazioni specifiche sui residui nelle foglie di ravanello per confermare gli LMR adeguati, con il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione è stato previsto un periodo di transizione prima che gli LMR per i cavoli ricci si applichino alle «foglie di ravanello», in modo da consentire agli Stati membri di raccogliere le informazioni necessarie per stabilire se gli LMR per i «cavoli ricci» siano adeguati per le «foglie di ravanello». Tale periodo è stato successivamente prorogato fino al 1° gennaio 2025 dal regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione.

(3) Gli Stati membri hanno fornito risultati dai quali emergeva che per le varietà di ravanello con foglie piccole (Raphanus sativus var. radicula) le buone pratiche agricole più simili erano quelle utilizzate per la rucola, che appartiene alla stessa famiglia botanica (Brassicaceae) e presenta analogie morfologiche, mentre per le varietà con foglie grandi (Raphanus sativus var. longipinnatus e Raphanus sativus var. niger) le buone pratiche agricole più simili erano quelle utilizzate per i cavoli ricci.

(4) È pertanto opportuno includere due voci distinte per le foglie di ravanello nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo una nuova voce relativa alle «foglie di ravanello piccole», alle quali si dovranno applicare gli stessi LMR della «rucola» di cui alla parte A di tale allegato, e modificare la voce esistente nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 da «foglie di ravanello» a «foglie di ravanello grandi», alle quali si dovranno applicare gli stessi LMR dei cavoli ricci di cui alla parte A di tale allegato. È inoltre opportuno includere in tali voci i nomi scientifici delle specie e delle varietà cui appartengono i prodotti.

(5) Poiché gli Stati membri hanno già fornito le informazioni necessarie, è opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 la nota relativa al periodo di transizione per le foglie di ravanello.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

1) la voce (0243020-008) relativa alle «foglie di ravanello» è sostituita dalla seguente:

«0243020

Cavoli ricci

0243020-001

Cavoli neri (a foglie increspate)

Brassica oleracea var. viridis

0243020-002

Cavoli ricci/cavoli Mellier bianchi

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

0243020-003

Cavoli ricci/Walking stick kale

Brassica oleracea var. longata

0243020-004

Foglie di cavoli rapa

Brassica oleracea var. gongylodes

0243020-005

Colza della varietà pabularia

Brassica napus var. pabularia

0243020-006

Cavoli portoghesi

Brassica oleracea convar. costata

0243020-007

Cavolo nero

Brassica oleracea var. palmifolia

0243020-008

Foglie di ravanello grandi

Raphanus sativus var. longipinnatus e var. niger»;


2) dopo la voce relativa alla «rughetta selvatica» (0251060-001) è inserita la nuova voce seguente relativa alle «foglie di ravanello piccole» (0251060-002):

«0251060

Rucola

0251060-001

Rughetta selvatica

Diplotaxis tenuifolia

0251060-002

Foglie di ravanello piccole

Raphanus sativus var. radicula»;

3) la nota (3) è soppressa.