Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 02-12-2024
Numero provvedimento: 2776
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantina - Conferimento di incarico per redigere il progetto per la realizzazione di una cantina vinicola e dirigere i lavori di costruzione della stessa - Redazione del progetto e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola, del permesso di costruire da parte del Comune, dell’autorizzazione per l'inizio dei lavori - Ampliamento della struttura rispetto al progetto originario - Predisposizione di un nuovo progetto in variante dell'immobile in costruzione - Corresponsione dei compensi al professionista per l'attività svolta.



SENTENZA

n. 2776/2024 pubbl. 02/12/2024

(Giudice: dott. Antonio Lacatena)



nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 81000536/2012 R.G.


TRA

(...), con il patrocinio dell’avv. Andrea Ruocco;

- attore e convenuto in riconvenzionale -


CONTRO

(...),

con il patrocinio dell’avv. Raffaele Bianchi e dell’avv. Alfonso Zaccagnino;

- convenuta e attrice in riconvenzionale -




Conclusioni


All’udienza del 7/7/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione
scritta, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dare atto che per l'attività professionale prestata e meglio indicata in narrativa l'Arch. è creditore nei confronti della Sig.ra , titolare dell'omonima azienda agricola, della complessiva somma di € 136.766,45, oltre interessi e rivalutazione. b) Per gli effetti, condannare la Sig.ra , titolare dell'omonima azienda  agricola, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 136.766,45 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo e successive di legge. c) con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

A sostegno della domanda, ha dedotto:

- di aver ricevuto, nel mese di aprile 2009, da , titolare dell'omonima azienda agricola, l'incarico di redigere il progetto per la realizzazione di una cantina vinicola e di dirigere i lavori di costruzione della stessa;
- di aver adempiuto al mandato conferitogli, provvedendo alla redazione del progetto e alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola, del permesso di costruire da parte del Comune di Apricena, dell'autorizzazione a costruire da parte dell' e dell’autorizzazione per l'inizio dei lavori;
- di aver consegnato, in data 2/7/10, l'elaborato tecnico del progetto, corredato dal computo metrico estimativo dei lavori previsti per la realizzazione dell'opera, allo di Barletta, per consentire a quest'ultimo di richiedere il finanziamento pubblico di circa € 2.000.000,00 per la costruzione della cantina vinicola, quest’ultimo erogato nella misura del 90% circa;
- di aver successivamente predisposto un nuovo progetto in variante dell'immobile in costruzione, avendo l’odierna convenuta, nel corso della realizzazione dell’opera, voluto apportare un ampliamento della struttura rispetto al progetto originario; di aver curato anche la pratica amministrativa per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera stessa permettendo, di conseguenza, a di ottenere dall’ (...) il rilascio del permesso a costruire in variante; e di aver elaborato e trasmesso, allo un nuovo computo metrico per l'aggiornamento della pratica di finanziamento;
- che i lavori della cantina vinicola sono stati ultimati il 6/6/12 e, in data 28/8/2012, l’(...) , ha rilasciato la Relazione a Struttura Ultimata;
- di aver richiesto, pertanto, con nota del 10/9/12, il pagamento di quanto dovuto per l’attività prestata, non conteggiando i maggiori oneri per la progettazione e per la direzione dei lavori della variante eseguita, ma senza alcun riscontro da parte di ;
- di aver portato a termine il proprio incarico, provvedendo anche al deposito del Collaudo Statico delle strutture presso l'Ufficio di Coordinamento S. T.P. BA/FG, approvato il 16/10/12.

Con comparsa del 28/2/2013, si è costituita in giudizio, spiegando domanda riconvenzionale, la quale, nel contestare la domanda attorea, ha dedotto:

- di aver conferito all’arch. l’incarico “per la progettazione e 1a direzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale già esistente in Apricena alla Località Posta Nuova, ove 1a signora intende esercitare attività imprenditoriale di vendita e degustazione di prodotti vitivinicoli della sua azienda agricola” (per poi eccepire, in comparsa conclusionale e con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. – in contraddizione alle previe Parte_1 dichiarazioni confessorie in comparsa di costituzione – il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato l’incarico di realizzazione della cantina, inizialmente conferito all’arch. , da , padre della sig.ra );
- che, “l’Arch. avrebbe dovuto occuparsi della fase di progettazione da concludersi con la redazione del progetto esecutivo, alla presentazione del quale vengono rilasciate le necessarie autorizzazioni amministrative, e direzione dei lavori in loco”;
- che, invero, l’Arch. non ha seguito i lavori di realizzazione della cantina vinicola e che, a causa della mancata presenza del professionista sul cantiere, gli artigiani hanno operato “(...) in piena autonomia e persino in assenza del progetto esecutivo”;
- che, di conseguenza, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inoltrate dall’attore proprio sul presupposto dell’inadempimento di quest’ultimo;
- che sarebbe stato il , invero, a proporre alla committente una perizia di variante al fine di evitare la revoca dei permessi già concessi dalle autorità amministrative;
- che il ha già percepito, a titolo di acconto, la somma di €.22.000,00 (€.12.000,00 in data 14 gennaio 2011 ed €.10.000,00 in data 27 maggio 2011) dalla committente, oltre la somma di €.16.965,00 dal padre dell’odierna convenuta;
- che non vi è la prova che il professionista abbia svolto l’incarico affidatogli, mancando agli atti i documenti relativi all’appalto per cui è causa;
- di aver, infatti, chiesto l’ausilio di nuovi tecnici per completare i lavori della cantina vinicola (specificatamente: per i lavori di impiantistica, elettrica, idraulica e di climatizzazione, nonché per le opere di pavimentazione e pitturazione; invece, il collaudo statico delle opere strutturali è stato eseguito dall’ing. ), con il notevole aggravio dei costi;


Ciò detto, l’odierna convenuta ha concluso, chiedendo al Tribunale adito di: “1) respingere la domanda dell'attore, non provata né fondata su prova alcuna che la prestazione sia stata adempiuta; 2) accertare e dichiarare all’opposto che
l’Arch. non ha adempiuto all'incarico conferitogli dalla signora ed avente per oggetto La progettazione e La direzione dei lavori relativi alla costruzione della cantina vinicola in Apricena alla località Posta Nova e di proprietà della signora ; 3) accertare e dichiarare che l'Arch. ha già percepito dalla signora la somma di €.38.965, 00; 4) per 1'effetto dichiarare che l’Arch. non ha diritto a percepire il pagamento richiesto e pari ad €.136.766,45; 5) accertato e dimostrato l’inadempimento del professionista, condannare l’Arch. al pagamento dei danni causati alla signora e corrispondenti al maggior tempo di esecuzione dei lavori di costruzione della cantina vinicola in Apricena alla località Posta Nova, ai costi sostenuti dalla signora per il pagamento delle competenze dei diversi tecnici nominati in sostituzione dell'Arch. , ai costi sostenuti per il rinnovo delle polizze fideiussorie; il tutto per un importo non inferiore ad €.50.000,00”.

Assegnati i termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice ha ammesso le prove articolate dalle parti. Espletate le prove orali (interrogatorio formale della convenuta e prove testimoniali), all’udienza del 18/9/2020 la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 5/5/2021, il G.I. precedente assegnatario ha “rilevato che la nota spese allegata da parte attrice in relazione all’opera professionale svolta, peraltro non fornita di parere di congruità dell’Ordine professionale, risulta poco comprensibile in ordine agli specifici lavori svolti dal professionista e soprattutto in relazione al calcolo della somma finale, richiesta al committente (...)”, ha pertanto rimesso la causa in istruttoria, disponendo la consulenza tecnica d’ufficio (l’arch. subentrava alla rinunziante arch. al fine di individuare le opere svolte dall’arch. e di quantificarne il relativo corrispettivo secondo le tariffe applicabili o gli usi.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 7/7/2023, la causa è assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda di è in parte fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.

Premesso che l’attore ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere i compensi professionali spettanti, oltre interessi e rivalutazione, in virtù dell’attività prestata per la realizzazione di una cantina vinicola e per la direzione dei relativi lavori di costruzione, va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta negli scritti conclusivi, giacché il conferimento di incarico in favore del era confermato, ergo confessato da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta del 28/2/2023 (“per la progettazione e la direzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale già esistente in Apricena alla Località Posta Nuova” da destinare a punto vendita del vino e sala degustazione di prodotti vitivinicoli, nonché per la predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie dagli enti amministrativi).

Tra l’altro, secondo giurisprudenza consolidata, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso, anche a mezzo di presunzioni (Cfr. Cass. civ. n. 3016 del 10/02/2006 e Cass. n. 1792/2017).

Nel caso di specie, il conferimento d’incarico trova ulteriore conferma in plurimi indici convergenti: 

- il teste di parte attrice, (collaudatore strutturale dell’opera oggetto del presente giudizio), escusso all’udienza del 4/11/16, ha riferito che la convenuta, nel mese di aprile 2009, conferì all’architetto non solo l’incarico di redigere il progetto per la realizzazione della cantina per cui è causa, ma anche quello di direzione dei lavori di costruzione della cantina stessa;
- la comunicazione di inizio lavori in atti (allegata al fascicolo di parte attrice) è a firma della committente e reca l’indicazione del nominativo dell’arch. quale direttore dei lavori; del pari, nella richiesta di variante al permesso di costruire n. 14 del 19/5/2010 (allegata al fascicolo di parte attrice), ha indicato il nominativo dell’arch. , quale progettista e direttore dei lavori;
- la convenuta, in sede di interrogatorio formale del 18/1/2019, ha confermato che l’attività è stato effettivamente espletata dal , anche se “limitatamente alla progettazione dello scheletro del cemento armato ed anche alla documentazione di cui ai faldoni A, B e C”, confermando altresì la predisposizione da parte del professionista di un nuovo progetto in variante dell’immobile in costruzione;
- è emerso, in via documentale dalla documentazione depositata presso il e secondo quanto relazionato dal CTU, che l’arch. è subentrato all’architetto a struttura ultimata e collaudata.

Passando al merito della domanda di , si verte al cospetto di domanda di adempimento e di fattispecie di responsabilità contrattuale; operano, pertanto, i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi in tema di contratti, in ossequio ai quali incombe sul professionista che agisca per il pagamento del compenso l’onere della prova del titolo negoziale della pretesa creditoria azionata, costituito dal conferimento dell’incarico e dallo svolgimento effettivo della prestazione professionale in favore dell'assistita (Cass. SS.UU. n. 13533/01: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").

Ciò posto, l’attività professionale prestata dall’attore trova prova adeguata nella documentazione allegata al fascicolo di parte attrice nonché trova conferma nella valutazione tecnica a firma del CTU arch. laddove emerge che l’attore ha espletato le attività di predisposizione del progetto per la realizzazione della cantina vinicola, la predisposizione del progetto di variante; la verifica termica ex legge 10/1991 e la direzione dei lavori. Persona_2

A conferma dello svolgimento dell’attività di progettazione e di direzione dei lavori da parte dell’arch. vi sono le dichiarazioni del teste (verbale udienza del 4/11/2016) il quale ha confermato il conferimento d’incarico e rappresentato che l’Arch. ha eseguito i calcoli di cemento armato e predisposto tutte le attività burocratiche necessarie per il permesso di costruire e il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’opera, nonché le certificazioni delle prove sui materiali utilizzati; inoltre la convenuta, nel corso della realizzazione dell’opera, ha inteso apportare una modifica al progetto iniziale, per cui l’attore ha dovuto predisporre un nuovo progetto di variante che ha permesso alla convenuta di ottenere dal Comune di Apricena l’apposita autorizzazione a costruire in variante; i lavori della cantina sono stati ultimati nel mese di giugno 2012 sotto la direzione dell’attore e “prima del collaudo avvenuto ad ottobre 2012, l’ex ufficio del Genio Civile ha rilasciato la relazione struttura ultimata”; il ha portato a termine il proprio incarico; infine, il teste ha dichiarato di aver visto l’attore “personalmente in azienda della committente nella fase di collaudo dell’opera”.

Tanto risulta dagli atti acquisiti dal nominato CTU, dott. presso il Nello specifico, dalla comunicazione acquisita al protocollo comunale n° 4759 dell’8/3/2013, con la quale comunicava al Comune di Apricena che “a far data dal 28/11/2012 è cambiato il direttore dei lavori nella persona dell’Arch. ”; e dalla nota acquisita al protocollo del Comune di Apricena, con la quale l’Arch. , nuovo Direttore dei Lavori, dichiarava: “che è subentrato all’Arch. a struttura ultimata e collaudata. Il sottoscritto si sta occupando dell'impiantistica (elettrica, illuminotecnica, climatizzazione, serramenti, infissi, finiture (pavimenti, rivestimenti, intonaci, controsoffitti e pitturazioni) interne e successivamente della parte amministrativa riguardante la chiusura dei lavori e assistenza nella richiesta del Certificato di Agibilità”, ed allegava la documentazione fotografica dello stato dei luoghi al 27 dicembre 2012.

In ordine alla mancata presenza sul cantiere del , detta circostanza è stata riferita dai testi di parte convenuta, e escussi rispettivamente all’udienza del 3/2/2017 e del 18/1/2019, i quali si sono occupati esclusivamente della progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico della cantina vitivinicola; pertanto, le loro dichiarazioni si riferiscono ad una fase dei lavori temporalmente e contenutisticamente limitata e/o marginale rispetto alla complessiva entità delle opere progettate e dirette dal .

Alla luce delle predette risultanze istruttorie orali e documentali, emerge che l’Arch. ha eseguito, su commissione di , la progettazione architettonica e strutturale della cantina vinicola, ivi compresa quella relativa ai lavori di variante eseguiti sempre su richiesta della committente, ed abbia seguito la direzione dei lavori di costruzione (ad eccezione dei lavori di impiantistica, affidati ad altro professionista); lo stesso si è (...) occupato della redazione e deposito della “relazione a strutture ultimate”, attestante l’ultimazione dei lavori e la conformità delle opere al progetto depositato e alle regole dell’arte.

Ciò detto, gravava su parte convenuta l’allegazione e la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della spettanza, sul fronte dell’an, del credito azionato da parte attrice; né la convenuta ha fornito prova della domanda risarcitoria formulata solo genericamente in via riconvenzionale.

Passando al quantum debeatur, parte convenuta si è limitata a dedurre la non spettanza del compenso per l’attività prestata dal professionista e di aver già versato in favore del , a titolo di acconto, la somma di €.22.000,00 (di cui €.12.000,00 in data 14 gennaio 2011 ed €.10.000,00 in data 27 maggio 2011), oltre la somma di €.16.965,00, assuntamente versata dal padre della convenuta.

L’attore, in assenza di pattuizioni relative alla determinazione del corrispettivo, ha indicato il compenso professionale spettante in €.136.766,45, facendo riferimento alla Legge n. 143/1949 relativa alla liquidazione delle competenze professionali dell’architetto, applicando la classe 1 categoria c, “che attiene ad una prestazione particolareggiata relativa ad edifici di importanza costruttiva maggiore ove è richiesto uno studio approfondito dell’edificio rilevabile dai dettagli grafici progettuali”.

Sul punto deve rinviarsi a quanto condivisibilmente – per correttezza di criteri tecnici ed esaustività-coerenza procedurale – valutato nella relazione peritale del CTU, arch. laddove risulta anzitutto “una normale elaborazione grafica e progettuale relativa ad un edificio di importanza costruttiva corrente rientrante nella normale progettazione tale da far ritenere assolutamente congrua l’applicazione della classe e categoria 1/b”.

Il consulente d’ufficio ha, altresì, rilevato (esaminando il computo metrico estimativo in atti) che l’importo dei lavori progettati è pari a €.1.325.749,42 (e non pari ad €. 1.600.000,00, come indicato in parcella dal professionista ); infine, non essendoci nel fascicolo di causa alcun contratto/disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra il committente e il professionista ed applicando la disposizione dell’art. 13 della legge professionale n. 143/49 e dell’art. 5 del DM 21 agosto 1958, ha indicato la percentuale del 5% per le spese forfettarie (a fronte della eccessiva richiesta di , pari al 30%-35%).

Ciò premesso, il consulente ha rideterminato il compenso complessivo spettante all’arch. nella complessiva somma di €.55.871,72, oltre cassa nazionale previdenza (4%) ed iva (22%), ossia complessivi €.70.890,04, che questo giudicante ritiene congrua giacché tecnicamente validata e scevra, anche all’esito delle osservazioni delle parti processuali, da apprezzabili incoerenze e/o criticità tecniche e/o applicative/procedurali. In dettaglio, sulla scorta dei conteggi e valutazioni offerti dal consulente d’ufficio e ai quali integralmente si rinvia, è quantificato il compenso per la progettazione architettonica, la progettazione delle strutture, il progetto di variante (con conteggio differenziale del compenso Pt_1 aggiuntivo), la verifica termica di cui alla L. n. 10/1991 e la direzione dei lavori (ancorata quest’ultima, in mancanza di atti contabili del direttore dei lavori, a lavorazioni quantificate in €.785.188,69, sulla scorta della documentazione fotografica allegata dal subentrato professionista arch. , la quale ritrae la situazione alla data del 27/12/2012, di avvicendamento tra professionisti).

Nulla viene riconosciuto in ordine a “misure e contabilità”, giacché all’incontro tenutosi in data 17/09/2021, l’Arch. ha testualmente dichiarato al CTU che “l’impresa è stata incaricata della redazione della contabilità mentre io facevo il controllo di quello che veniva redatto”, dovendosi pertanto escludere che l’Arch. abbia svolto la prestazione professionale inerente le misure e contabilità dei lavori.

In ordine ai pagamenti parziali effettuati da , è incontroverso il pagamento da parte di della somma di €.22.000,00 (ma non della ulteriore somma di €.16.965,00) che va, pertanto, detratta dall’importo di €.70.890,04. Sono infatti in atti le copie fotostatiche degli assegni e le sottostanti dichiarazioni di quietanza (nello specifico, degli assegni di €.12.000,00 del 14 gennaio 2011 e di €.10.000,00 del 27 maggio 2011).

Residua pertanto il compenso professionale dell’arch. di €.48.890,04, già comprensivo di cassa nazionale previdenza (4%) ed iva (22%).

L’attore ha chiesto altresì il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Gli interessi possono essere riconosciuti con decorrenza dalla domanda; non può, invece, trovare accoglimento l’ulteriore domanda relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria.

A riguardo, deve osservarsi come il compenso richiesto abbia natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico; pertanto la rivalutazione monetaria è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale conseguente al ritardato pagamento del credito (Cass. Civ. n. 2823/2002). Nel caso di specie, l’attore non ha allegato né provato il pregiudizio conseguente al mancato tempestivo incameramento delle somme, pertanto la rivalutazione non può essere riconosciuta.

In conclusione, la domanda giudiziale va accolta nei limiti sopra esposti, con conseguente condanna di al pagamento in favore di del compenso professionale residuo di €.48.890,04, già comprensivo di cassa nazionale previdenza (4%) ed iva (22%), oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale, sino al soddisfo. La domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dalla convenuta, giacché non risultano provati i relativi elementi costitutivi né il danno conseguenza.

Ogni ulteriore questione anche processuale sollevata dalle parti processuali è assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta rispetto alla domanda attorea e a quella riconvenzionale e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore segnato dal decisum (da €.26.001,00 ad €.52.000,00). Del pari, le spese di CTU (come già liquidate in atti, giusta decreto del 20/05/2022) sono poste in via definitiva a carico di .


PQM

Il Tribunale di Foggia, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (...) , nella causa iscritta al n. 81000536/2012 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza od eccezione, così provvede:

1) accoglie in parte la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna al pagamento in favore dell’arch. del compenso residuo lordo a saldo di €.48.890,04 (già comprensivo di cassa nazionale previdenza al 4% ed iva al 22%), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;

2) rigetta la domanda risarcitoria formulata in riconvenzionale da (...) ;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario di , che liquida in €.93,00 per esborsi ed in €.7.616,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., come per legge;

4) pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di (...) .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.



Foggia, 27 novembre 2024

Il Giudice

dott. Antonio Lacatena