Organo: Governo
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 08-06-2001
Numero provvedimento: 231
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 19-06-2001
Numero gazzetta: 140
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Modificato dalle leggi n. 350 del 25 settembre 2001; dal D.lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002; dal Dpr n. 115 del 30 maggio 2002; dalla legge n. 7 del 14 gennaio 2003; dal Dpr n. 313 del 14 novembre 2002; dal D.m. n. 201 del 26 giugno 2003; dalle leggi n. 228 dell’11 agosto 2003, n. 62 del 18 aprile 2005, n. 262 del 28 dicembre 2005, n. 7 del 9 gennaio 2006, n. 38 del 6 febbraio 2006 e n. 123 del 3 agosto 2007; dal D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007; dalla legge n. 48 del 18 marzo 2008; dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; dalle leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009, n. 116 del 3 agosto 2009, n. 191 del 23 dicembre 2009; dal D.lgs n.121 del 7 luglio 2011; dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011; dal D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012; dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012; dal D.l. n. 101 del 31 agosto 2013; dal D.lgs n. 39 del 4 marzo 2014; dalle leggi n. 186 del 15 dicembre 2014, n. 68 del 22 maggio 2015, n. 69 del 27 maggio 2015, n. 199 del 29 ottobre 2016, n. 75 del 21 aprile 2026.

(omissis)

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l’industria e il commercio

(articolo aggiunto dall’articolo 15, comma 7. legge n. 99 del 2009)

 

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, (1) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2.

 

(1) Gli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice penale si riferiscono anche alle frodi in commercio e alla vendita di prodotti alimentari adulterati e sofisticati.