Organo: Governo
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 08-06-2001
Numero provvedimento: 231
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 19-06-2001
Numero gazzetta: 140
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Modificato dalle leggi n. 350 del 25 settembre 2001; dal D.lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002; dal Dpr n. 115 del 30 maggio 2002; dalla legge n. 7 del 14 gennaio 2003; dal Dpr n. 313 del 14 novembre 2002; dal D.m. n. 201 del 26 giugno 2003; dalle leggi n. 228 dell’11 agosto 2003, n. 62 del 18 aprile 2005, n. 262 del 28 dicembre 2005, n. 7 del 9 gennaio 2006, n. 38 del 6 febbraio 2006 e n. 123 del 3 agosto 2007; dal D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007; dalla legge n. 48 del 18 marzo 2008; dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; dalle leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009, n. 116 del 3 agosto 2009, n. 191 del 23 dicembre 2009; dal D.lgs n.121 del 7 luglio 2011; dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011; dal D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012; dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012; dal D.l. n. 101 del 31 agosto 2013; dal D.lgs n. 39 del 4 marzo 2014; dalle leggi n. 186 del 15 dicembre 2014, n. 68 del 22 maggio 2015, n. 69 del 27 maggio 2015, n. 199 del 29 ottobre 2016.

(omissis)

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l’industria e il commercio

(articolo aggiunto dall’articolo 15, comma 7. legge n. 99 del 2009)

 

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater (1) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote..

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2.

 

(1) Gli artt 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice penale si riferiscono anche alle frodi in commercio e alla vendita di prodotti alimentari adulterati e sofisticati.